CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21548/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] LimitedNumero registro generale 21603/2024Numero sezionale 5097/2026Numero di raccolta generale 21548/2026Data pubblicazione 24/06/2026– intimati –avverso la sentenza n. 952/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – Dalla sentenza gravata emerge che la Stanleybet MaltaLimited, soggetto esercente l’attività di raccolta scommesse con sedeall’estero, e [OSCURATO:PERSONA], titolare di un CDT (Centro TrasmissioneDati) operante per conto del detto bookmaker, privo di concessione,impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari unavviso di accertamento con il quale era stato loro contestato, l’unoquale obbligato principale, l’altra quale coobbligata in solido, il mancatoversamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n.504/1998 per l’anno 2012, ed erano state loro irrogate le relativesanzioni.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,investita dell’appello delle parti private, accolse il gravamelimitatamente alle sanzioni irrogate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],evidenziando, in sintesi, che andava nella specie riconosciutal’operatività in suo favore dell’esimente dell’obiettiva condizioned’incertezza normativa di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.5. – [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.Numero registro generale 21603/2024Numero sezionale 5097/2026Numero di raccolta generale 21548/2026Data pubblicazione 24/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 8d.lgs. 546 del 1992, 5, commi 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997nonché 10 legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata, dandorilievo al fatto che prima dell’entrata in vigore della norma interpretativadi cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, le ricevitorie non eranounivocamente individuabili quali soggetti passivi dell’imposta ai sensidell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, ha erroneamente ritenuto chesussistessero obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambitodi applicazione della testé citata norma tributaria, tali da comportare ladisapplicazione delle sanzioni irrogate, quando invece proprio l’interventodella novella interpretativa nel 2010 escludeva che potesse sussistere unacondizione d’incertezza nel caso di specie, in cui il provvedimentosanzionatorio aveva colpito una condotta evasiva realizzatasi nel 2012.2. – Il motivo è fondato.2.1. – Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di normetributarie, «l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa diesenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativatributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sulcontenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria,ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraversoil procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad ungenerico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro periziaprofessionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata(studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livelloprofessionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unicosoggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertarela ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica èNumero registro generale 21603/2024Numero sezionale 5097/2026Numero di raccolta generale 21548/2026Data pubblicazione 24/06/2026censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, nonimplicando un giudizio di fatto, riservato all’esclusiva competenza delgiudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessarisulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nelgiudizio di merito» (così Cass. n. 24670/2007 nonché, ex plurimis,Cass. n. 5962/2025; Cass. n. 3108/2019; Cass. n. 23845/2016; Cass.n. 24588/2015; Cass. n. 4394/2014; Cass. n. 4522/2013; Cass. n.13457/2012).Si è, in particolare, rimarcato che – costituendo l’incertezzanormativa oggettiva una situazione diversa rispetto alla soggettivaignoranza incolpevole che trova il suo fondamento, piuttosto chenell’ignoranza giustificata, nell’impossibilità, abbandonato lo statod’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicuradella norma giuridica tributaria – l’essenza del fenomeno «si puòrilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudiceaccertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono statiindividuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nelladifficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magarial difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezionedella formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà dideterminazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4)nella mancanza di informazioni amministrative o nella lorocontraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa onell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanzadi precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamentigiurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dallasollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un interventochiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassiamministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto traopinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazioneNumero registro generale 21603/2024Numero sezionale 5097/2026Numero di raccolta generale 21548/2026Data pubblicazione 24/06/2026autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (v.Cass. n. 24670/2007 nonché, ex plurimis, Cass. n. 10313/2019; Cass.n. 15452/2018; Cass. n. 12301/2017; con riferimento alla ricorrenzadi contrasti giurisprudenziali, nella giurisprudenza di legittimità e anchedi merito, cfr. Cass. n. 23845/2016 cit.; Cass. n. 24588/2015 cit.).2.2. – Con riferimento alla fattispecie in esame, la Cortecostituzionale, con la sentenza n. 27/2018, nel ricostruire l’ambitoapplicativo dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretatoautenticamente dall’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, ha bensìaffermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggettopassivo dell'imposta è chi svolge l’attività di gestione delle scommesseanche se privo di concessione, con conseguente responsabilità delbookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l’attivitàdi gestione delle scommesse pur se privo di concessione.La Corte ha tuttavia evidenziato che «il tenore letterale delladisposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che,rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essacontemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (adesclusione perciò dei “bookmaker” con sede all’estero, sforniti di titoloconcessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgononel territorio italiano)» (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che «con ladisposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante disenso della disposizione interpretata» e che la stessa Agenzia autonomadei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativain esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto4.1.).In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsionecontenuta nell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una dupliceNumero registro generale 21603/2024Numero sezionale 5097/2026Numero di raccolta generale 21548/2026Data pubblicazione 24/06/2026opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno dellaindividuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che,mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svoltol’attività di gestione delle scommesse senza concessione e che ladisposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare ilcontenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nelsenso della sussistenza della soggettività passiva.Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine allasoggettività passiva del bookmaker estero e delle ricevitorie di cui esso siavvale nel territorio nazionale, e la conseguente applicazionedell’esimente prevista dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997,sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplinainterpretativa del 2010 (Cass. n. 13818/2025), e, quindi, non puòlegittimamente essere evocata nel caso di specie, venendo in rilievo unanno d’imposta – il 2012 – successivo al 2011.2.3. – La sentenza impugnata, valorizzando la disposizioneinterpretativa del 2010 per assumere l’esistenza di una condizione diincertezza normativa anche in relazione all’anno d’imposta 2012, peraltrocon riguardo alla soggettività passiva di tutte le ricevitorie, operanti tantoper bookmaker privi di concessione quanto per bookmaker titolari dellastessa, ha fatto malgoverno delle chiare coordinate ermeneutichetracciate dalla Corte costituzionale nella sentenza dianzi menzionata.Né, in presenza di una chiara disposizione normativa di carattereinterpretativo qual è quella del 2010, può darsi rilevanza, ai fini delriconoscimento dell’esimente in esame, alla mancanza, prima del 2010, diprecedenti giurisprudenziali sull’assoggettabilità delle ricevitorieall’imposta unica sulle scommesse, circostanza pure richiamata dallaCorte regionale per giustificare l’esclusione delle sanzioni. Dal momentoche il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse«allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» (v. la già piùNumero registro generale 21603/2024Numero sezionale 5097/2026Numero di raccolta generale 21548/2026Data pubblicazione 24/06/2026volte citata Corte. cost. n. 27/2018, punto 26) è chiaro che anche il Centrodi trasmissione dati che opera quale suo intermediario rispondadell’imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del2010 (in questi termini v. anche Cass. n. 8757/2021).3. – In conclusione, il ricorso va accolto, e, non essendovi necessità diulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito conl’integrale rigetto dell’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dellaStanleybet [OSCURATO:PERSONA], anche per la parte volta a far valere la nondebenza delle sanzioni.4. – Ne consegue, infine, la condanna degli intimati, in solido, alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidatecome in dispositivo.Le spese del giudizio d’appello, da regolare in questa sede in virtùdell’effetto espansivo della cassazione della sentenza impugnata di cuiall’art. 336, comma 1, c.p.c., possono essere interamente compensatetra le parti tenuto conto del fatto che la giurisprudenza di legittimitàsul tema controverso, pur di fatto reiterativa dei principi già enunciatinella summenzionata sentenza della Corte costituzionale, si è formatae consolidata solo a partire dal 2021, in epoca successiva allaproposizione dell’appello, che risale al 2018.Resta ferma la statuizione di compensazione delle spese delgiudizio di primo grado adottata dalla Commissione tributariaprovinciale, non solo (e non tanto) per la ragione appena esposta conriguardo alle spese del secondo grado, quanto piuttosto perché unadiversa statuizione sul punto provocherebbe una non consentitareformatio in pejus rispetto alle parti private che sole avevano appellatola sentenza di prime cure (in questi termini v. Cass. n. 28136/2023). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dellaNumero registro generale 21603/2024Numero sezionale 5097/2026Numero di raccolta generale 21548/2026Data pubblicazione 24/06/2026Stanleybet [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla parte volta a far valerela non debenza delle sanzioni; compensa interamente tra le parti le spesedel giudizio d’appello e condanna [OSCURATO:PERSONA] e la Stanleybet MaltaLimited al pagamento solidale, in favore dell’Agenzia delle entrate, dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.400,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]