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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 30111/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 del Tribunale di Velletri udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.

Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è tardivo perchè: - la sentenza impugnata è stata deliberata il 6 settembre 2023 e il tribunale ha riservato il deposito dei motivi in giorni 60, tale termine scadeva il giorno domenica 5 novembre 2023 (considerato che al termine ex art 544 cod proc pen non si applica la sospensione feriale, come sancito da Sez.

U. n. 42361 del 20/07/2017, d'Arcangelo, Rv. 270586-01); - la sentenza è stata depositata tempestivamente in data 11 ottobre 2023; - il termine di 45 giorni di cui all'art 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ha iniziato a decorrere il 6 novembre 2023; -Il ricorso è stato depositato telematicamente il 3 maggio 2024; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 09/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 del Tribunale di Velletri udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è tardivo perchè: - la sentenza impugnata è stata deliberata il 6 settembre 2023 e il tribunale ha riservato il deposito dei motivi in giorni 60, tale termine scadeva il giorno domenica 5 novembre 2023 (considerato che al termine ex art 544 cod proc pen non si applica la sospensione feriale, come sancito da Sez. U. n. 42361 del 20/07/2017, d'Arcangelo, Rv. 270586-01); - la sentenza è stata depositata tempestivamente in data 11 ottobre 2023; - il termine di 45 giorni di cui all'art 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ha iniziato a decorrere il 6 novembre 2023; -Il ricorso è stato depositato telematicamente il 3 maggio 2024; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 09/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30111/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris