CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroREGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2927/2022depositata il 20/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6 maggio2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6763/2023Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 22309/2026Data pubblicazione 29/06/2026Rilevato che:− [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso lasentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2927/2022 depositata il20 settembre 2022;− REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso e ricorsoincidentale;− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.;− in prossimità dell'udienza, con atto ritualmente sottoscritto, ALANGHIRARDI ha rinunciato al ricorso;− REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] ha dato riscontro alla rinuncia, depositandopresa d'atto, e chiedendo che venga dichiarata l'estinzione delgiudizio, con conseguente assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.Ritenuto che:ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscrittodalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito dimandato speciale a tale effetto;− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescinderedalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essaproduce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione,perché determina il passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse acontrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n.4446/1986; Cass. n. 23840/2008);Sez. S1 - R.G. 6763/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 2 di 4Numero registro generale 6763/2023Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 22309/2026Data pubb licazion e 29/06/2026− gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. - la notifica o lacomunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzatisoltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna allespese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016).− il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senzaalcuna statuizione sulle spese;− il ricorso incidentale, in quanto condizionato, risulta,conseguentemente, assorbito (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 3876del 18/02/2010);− ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spesenon è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre partipersonalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;− nella specie, l'atto di rinuncia non è stato oggetto di accettazioneda parte della ricorrente incidentale, la quale ha proceduto alla solapresa d'atto;− ritiene tuttavia la Corte di disporre l'integrale compensazione, allaluce dell'assorbimento del ricorso incidentale e dell'esitocomplessivo della controversia;non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 - della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma1-bis, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improce-dibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e - trattandosi dimisura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. Un.,Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpreta-zione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenzaSez. S1 - R.G. 6763/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 3 di 4Numero registro generale 6763/2023Numero sezionale 2058/2026Numero di raccolta generale 22309/2026Data pubb licazion e 29/06/2026che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra inalcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. Un., Sentenzan. 4315 del 20/02/2020), senza che tuttavia si debba rendere formalesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. Un., n.4315/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara estinto il giudizio di legittimità;compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legitti-mità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile in data 6 maggio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 6763/2023 – CC 06/05/2026 - Pagina nr. 4 di 4