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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13097/2026

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[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-controMinistero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delleAttività produttive; già Ministero dello Sviluppo economico), in personadel Ministro pro tempore; rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale exlege;Numero registro generale 3090/2025Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 13097/2026Data pubblicazione 07/05/2026-controricorrente-nonché sul ricorso successivo,proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], HillegondaBrinkman, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassimoD’Innocenzo, in virtù di procure allegate al ricorso; con domiciliazionedigitale ex lege;controMinistero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delleAttività produttive; già Ministero dello Sviluppo economico), in personadel Ministro pro tempore; rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale exlege;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 5030/2024 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, pubblicata il 12 luglio 2024;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. i soggetti indicati in epigrafe, insieme ad altri, convennero ingiudizio davanti al Tribunale di Roma il Ministero dello SviluppoEconomico, chiedendone la condanna al risarcimento del dannorappresentato dalla perdita dei capitali investiti nella società finanziariaAuditors, facente capo a [OSCURATO:PERSONA];affermarono che, almeno a partire dall’anno 2000, l’amministratoreaveva posto in essere un’attività distrattiva delle somme, dei titoli edegli strumenti amministrati, i quali, sebbene formalmente depositatipresso diversi istituti finanziari, confluivano in realtà su un contoNumero registro generale 3090/2025Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 13097/2026Data pubblicazione 07/05/2026personale del [OSCURATO:PERSONA] per poi essere distratti per finalitàpersonali;dedussero che solo dopo il suicidio del [OSCURATO:PERSONA], nell’anno2012, il Ministero si era deciso ad effettuare un’ispezione, peraltro, contecnici esterni all’amministrazione, in seguito alla quale – emerse conevidenza le plurime violazioni commesse dall’amministratore – eranostati emessi, dapprima, in data 9 ottobre 2012, il decreto di revocadell’autorizzazione a svolgere attività fiduciaria e, successivamente, indata 19 ottobre 2012, il provvedimento di assoggettamento dellasocietà a liquidazione coatta amministrativa;sostennero che, essendo la società soggetta a vigilanza ex lege n.1966 del 1939, il danno avrebbe dovuto parimenti ascriversi aresponsabilità extracontrattuale del Ministero, che avrebbe omesso diesercitare correttamente la potestà di vigilanza e controllo;2. il Tribunale di Roma, con sentenza n.5605 del 2022, rigettò ladomanda;3. la decisione di primo grado è stata confermata dalla Corted’appello capitolina con sentenza 12 luglio 2024, n. 5030;la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:I- in primo luogo, in linea generale, non sarebbe previsto dallalegge un obbligo di vigilanza ispettiva periodica a carico delMinistero; l’art.1 del d.l. n. 233 del 1986 dispone infatti chele società fiduciarie attinte da revoca dell’autorizzazionesuccessivamente al 1° gennaio 1985 sono poste inliquidazione coatta amministrativa e che, nell’eserciziodell’attività di vigilanza, il Ministero può disporre ispezioniperiodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra,dell’opera di esperti con costo a carico della società; in talsenso, il d.l. n.233 del 1986 avrebbe enfatizzato laNumero registro generale 3090/2025Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 13097/2026Data pubblicazione 07/05/2026discrezionalità amministrativa, correggendo il dispostodell’art. 3 del R.D. n. 531 del 1940 che prevede ispezioniperiodiche e straordinarie affidate a funzionari governativi;nello stesso senso deporrebbe anche il dictum di Cass.27/03/2009, n. 7531; nella fattispecie, in assenza di segnalid’allarme, il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] non sarebbestato tenuto a disporre ispezioni e correttamente si sarebbeII- in secondo luogo, in relazione al caso concreto, sarebbemancata l’allegazione e la prova del nesso di causalità tra leomissioni addebitate al Ministero e il danno, dal momentoche: a) con riguardo all’omissione asseritamente consistitanell’inadeguato esame dei bilanci, non sarebbe stato provato,in mancanza di produzione dei bilanci medesimi e dellaperizia effettuata in sede penale, che dal loro esamesarebbero effettivamente emerse gravi violazioni cheavrebbero potuto essere tempestivamente intercettate, cosìprevenendosi le specifiche distrazioni lamentate; b) conriguardo all’omissione asseritamente consistita nella mancatatempestiva ispezione, i risparmiatori non avrebbero allegatoalcun fatto specifico anteriore al suicidio dell’amministratoreche avrebbe dovuto indurre il Ministero ad eseguire unaccertamento ispettivo; gli attori, in sostanza, avrebberoallegato solo l’omissione di una generica e istituzionaleIII- in terzo luogo, sempre in relazione al caso concreto, sarebbemancata l’allegazione e la prova del danno: il dannorisarcibile, infatti, “non coincide(rebbe) con l’ammontarecomplessivo dei depositi dei singoli mandanti, maNumero registro generale 3090/2025Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 13097/2026Data pubblicazione 07/05/2026consisterebbe nei singoli depositi dei singoli mandanti avendoriguardo all’epoca della distrazione e alla prevedibilità delladistrazione con l’attività della Vigilanza omessa” (pag. 6 dellasentenza impugnata);4. per la cassazione della sentenza della corte capitolina, i soggettiindicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], con atto notificatoil giorno 11 febbraio 2025, hanno proposto ricorso, sulla base di settemotivi, cui ha risposto, con controricorso, il Ministero delle Imprese edel Made in Italy;5. con distinto atto, notificato il 12 febbraio 2025, i soggetti indicatiin epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso perla cassazione della medesima sentenza, sulla base di tre motivi; anchea questo ricorso ha risposto il Ministero delle Imprese e del Made inItaly, con distinto controricorso;la trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memoria.Considerato che:preliminarmente, i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza,devono essere riuniti, a norma dell’art.335 cod. proc. civ.;ciò posto, la collocazione, anche temporale, della fattispecie neesclude la piena sovrapponibilità a quelle già sottoposte alla cognizionedi questa Corte, concernenti gli obblighi di vigilanza del Ministero delleImprese e del Made in Italy (già Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] edello [OSCURATO:PERSONA]), sull’attività delle società fiduciarie (cfr.Cass. 27/03/2009, n. 7531; Cass. 14/12/2022, n. 36518; Cass.31/07/2023, n. 23316), dovendosi, in particolare, risolvere laquestione – posta precipuamente con il primo motivo di entrambi iNumero registro generale 3090/2025Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 13097/2026Data pubblicazione 07/05/2026ricorsi – della portata, in relazione ai doveri ispettivi gravanti sulMinistero, dell’art. 1 del d.l. n.233 del 1986, convertito, con modif.,nella legge n. 430 del 1986;reputa il Collegio che tale questione costituisca questione di dirittodi particolare rilevanza, di cui è opportuno rimettere la trattazione allapubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e lerichieste del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte, riuniti i ricorsi, dispone la trattazione della causa inpubblica udienza, previo rinvio a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 20 febbraio 2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-controMinistero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delleAttività produttive; già Ministero dello Sviluppo economico), in personadel Ministro pro tempore; rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale exlege;Numero registro generale 3090/2025Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 13097/2026Data pubblicazione 07/05/2026-controricorrente-nonché sul ricorso successivo,proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], HillegondaBrinkman, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassimoD’Innocenzo, in virtù di procure allegate al ricorso; con domiciliazionedigitale ex lege;controMinistero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delleAttività produttive; già Ministero dello Sviluppo economico), in personadel Ministro pro tempore; rappresentato e difeso ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale exlege;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 5030/2024 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, pubblicata il 12 luglio 2024;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. i soggetti indicati in epigrafe, insieme ad altri, convennero ingiudizio davanti al Tribunale di Roma il Ministero dello SviluppoEconomico, chiedendone la condanna al risarcimento del dannorappresentato dalla perdita dei capitali investiti nella società finanziariaAuditors, facente capo a [OSCURATO:PERSONA];affermarono che, almeno a partire dall’anno 2000, l’amministratoreaveva posto in essere un’attività distrattiva delle somme, dei titoli edegli strumenti amministrati, i quali, sebbene formalmente depositatipresso diversi istituti finanziari, confluivano in realtà su un contoNumero registro generale 3090/2025Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 13097/2026Data pubblicazione 07/05/2026personale del [OSCURATO:PERSONA] per poi essere distratti per finalitàpersonali;dedussero che solo dopo il suicidio del [OSCURATO:PERSONA], nell’anno2012, il Ministero si era deciso ad effettuare un’ispezione, peraltro, contecnici esterni all’amministrazione, in seguito alla quale – emerse conevidenza le plurime violazioni commesse dall’amministratore – eranostati emessi, dapprima, in data 9 ottobre 2012, il decreto di revocadell’autorizzazione a svolgere attività fiduciaria e, successivamente, indata 19 ottobre 2012, il provvedimento di assoggettamento dellasocietà a liquidazione coatta amministrativa;sostennero che, essendo la società soggetta a vigilanza ex lege n.1966 del 1939, il danno avrebbe dovuto parimenti ascriversi aresponsabilità extracontrattuale del Ministero, che avrebbe omesso diesercitare correttamente la potestà di vigilanza e controllo;2. il Tribunale di Roma, con sentenza n.5605 del 2022, rigettò ladomanda;3. la decisione di primo grado è stata confermata dalla Corted’appello capitolina con sentenza 12 luglio 2024, n. 5030;la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:I- in primo luogo, in linea generale, non sarebbe previsto dallalegge un obbligo di vigilanza ispettiva periodica a carico delMinistero; l’art.1 del d.l. n. 233 del 1986 dispone infatti chele società fiduciarie attinte da revoca dell’autorizzazionesuccessivamente al 1° gennaio 1985 sono poste inliquidazione coatta amministrativa e che, nell’eserciziodell’attività di vigilanza, il Ministero può disporre ispezioniperiodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra,dell’opera di esperti con costo a carico della società; in talsenso, il d.l. n.233 del 1986 avrebbe enfatizzato laNumero registro generale 3090/2025Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 13097/2026Data pubblicazione 07/05/2026discrezionalità amministrativa, correggendo il dispostodell’art. 3 del R.D. n. 531 del 1940 che prevede ispezioniperiodiche e straordinarie affidate a funzionari governativi;nello stesso senso deporrebbe anche il dictum di Cass.27/03/2009, n. 7531; nella fattispecie, in assenza di segnalid’allarme, il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] non sarebbestato tenuto a disporre ispezioni e correttamente si sarebbeII- in secondo luogo, in relazione al caso concreto, sarebbemancata l’allegazione e la prova del nesso di causalità tra leomissioni addebitate al Ministero e il danno, dal momentoche: a) con riguardo all’omissione asseritamente consistitanell’inadeguato esame dei bilanci, non sarebbe stato provato,in mancanza di produzione dei bilanci medesimi e dellaperizia effettuata in sede penale, che dal loro esamesarebbero effettivamente emerse gravi violazioni cheavrebbero potuto essere tempestivamente intercettate, cosìprevenendosi le specifiche distrazioni lamentate; b) conriguardo all’omissione asseritamente consistita nella mancatatempestiva ispezione, i risparmiatori non avrebbero allegatoalcun fatto specifico anteriore al suicidio dell’amministratoreche avrebbe dovuto indurre il Ministero ad eseguire unaccertamento ispettivo; gli attori, in sostanza, avrebberoallegato solo l’omissione di una generica e istituzionaleIII- in terzo luogo, sempre in relazione al caso concreto, sarebbemancata l’allegazione e la prova del danno: il dannorisarcibile, infatti, “non coincide(rebbe) con l’ammontarecomplessivo dei depositi dei singoli mandanti, maNumero registro generale 3090/2025Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 13097/2026Data pubblicazione 07/05/2026consisterebbe nei singoli depositi dei singoli mandanti avendoriguardo all’epoca della distrazione e alla prevedibilità delladistrazione con l’attività della Vigilanza omessa” (pag. 6 dellasentenza impugnata);4. per la cassazione della sentenza della corte capitolina, i soggettiindicati in epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA], con atto notificatoil giorno 11 febbraio 2025, hanno proposto ricorso, sulla base di settemotivi, cui ha risposto, con controricorso, il Ministero delle Imprese edel Made in Italy;5. con distinto atto, notificato il 12 febbraio 2025, i soggetti indicatiin epigrafe con capofila [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso perla cassazione della medesima sentenza, sulla base di tre motivi; anchea questo ricorso ha risposto il Ministero delle Imprese e del Made inItaly, con distinto controricorso;la trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memoria.Considerato che:preliminarmente, i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza,devono essere riuniti, a norma dell’art.335 cod. proc. civ.;ciò posto, la collocazione, anche temporale, della fattispecie neesclude la piena sovrapponibilità a quelle già sottoposte alla cognizionedi questa Corte, concernenti gli obblighi di vigilanza del Ministero delleImprese e del Made in Italy (già Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] edello [OSCURATO:PERSONA]), sull’attività delle società fiduciarie (cfr.Cass. 27/03/2009, n. 7531; Cass. 14/12/2022, n. 36518; Cass.31/07/2023, n. 23316), dovendosi, in particolare, risolvere laquestione – posta precipuamente con il primo motivo di entrambi iNumero registro generale 3090/2025Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 13097/2026Data pubblicazione 07/05/2026ricorsi – della portata, in relazione ai doveri ispettivi gravanti sulMinistero, dell’art. 1 del d.l. n.233 del 1986, convertito, con modif.,nella legge n. 430 del 1986;reputa il Collegio che tale questione costituisca questione di dirittodi particolare rilevanza, di cui è opportuno rimettere la trattazione allapubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e lerichieste del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte, riuniti i ricorsi, dispone la trattazione della causa inpubblica udienza, previo rinvio a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 20 febbraio 2026.Il PresidenteLina Rubino
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