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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41660/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 89 e 62-bis cod. pen. per mancata riduzione della pena nella massima estensione a seguito del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto e dell'avvenuto riconoscimento delle due suddette attenuanti, non è consentito ed è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice del merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che le conclusioni ragionate e argomentate dai giudici di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 89 e 62-bis cod. pen. per mancata riduzione della pena nella massima estensione a seguito del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto e dell'avvenuto riconoscimento delle due suddette attenuanti, non è consentito ed è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice del merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che le conclusioni ragionate e argomentate dai giudici di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris