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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 24447/2023

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1-2017proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa, per procura conferita a margine de l ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’ultimo difensore – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto R.G.N.261/2017 Cron.

Rep.

C.C. 13/04/2023 giurisdizione Progetto generico e instaurazione ope legis di un rapportodi lavoro subordinato -2 - – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA].P.A. –intimata – per la cassazione della sentenza n. 724 del 201 5 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 3 dicembre 201 5 (R.G.N. 1172/2012).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il presente giudizio trae origine dal verbale d’ispezione n. 21002/2012 del primo giugno 2007 e dal verbale congiunto del 4 giugno 2007, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL, che hanno riscontrato il carattere subordinato dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto instaurati da [OSCURATO:SOCIETA]. (allora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) con i lavoratori operanti nel call centerdi Aosta.

Da tali accertamenti scaturiscono la cartella di pagamento n. 052 2008 00164590 90, notificata il 27 ottobre 2008 per il complessivo importo di Euro 347.976,65, e l’ordinanza ingiunzione n. 68 del 2009, emessa per l’ammontare di Euro 93.359,40.

Gli atti in questione sono stati ritualmente impugnatie sono stati introdotti due distinti giudizi, successivamente riuniti.

Con sentenza del 28 luglio 2011, il Tribunale di Aosta ha annullato l’ordinanza ingiunzione e la cartella di pagamento e ha dichiarato che nulla è dovuto daTECO s.r.l., in quanto l’INPS non ha fornito la prova degli estremi della subordinazione. 2.–La sentenza del Tribunale è divenuta irrevocabile «in punto pagamento sanzioni amministrative», in quanto la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro non ha interposto gravame. -3 - L’INPS ha impugnato le statuizioni concernenti l’opposizione a cartella esattoriale. 3.–Con sentenza n. 724 del 2015, depositata il 23 dicembre 2015, la Corte d’appello di Torino ha accolto in parte il gravame e ha confermato la cartella esattoriale opposta,limitatamente all’importo di Euro 78.719,22, oltre agl’interessi di mora e alle somme aggiuntive dal 31 ottobre 2013 al saldo, e ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all’INPS le spese dei giudizi di primo e di secondo grado. 3.1.– La Corte territoriale, in via preliminare, ha escluso che il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro esplichi effetti nei confronti dell’INPS, titolare di un rapporto autonomo e indipendente. 3.2.–Quanto al merito della pretesa dell’INPS, i giudici d’appello hanno preso le mossedall’esame dei rapporti instaurati a decorrere dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

A tale riguardo, la sentenza impugnata ha valorizza to la documentazione acquisita, rappresentativa «del contenuto della generalità dei contratti» (pagina 12), e ha po sto in risalto «la totale assenza di uno specifico progetto o programma di lavoro individuale diverso e distinto dal progetto aziendale» (pagina 10).

Ne deriva la coincidenza del progetto affidato ai singoli lavoratori, consistente nel «lavoro di ricerca e fidelizzazione dei clienti» (pagina 12), con la «normale attività imprenditoriale» e «l’oggetto sociale» della [OSCURATO:SOCIETA]. (pagina 13).

In virtù dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 , la «mancanza dello specifico progetto o programma di lavoro» (pagina 14) implica la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato, a prescindere «dalla considerazione delle effettive e concrete modalità di svolgimento del rapporto» (pagina 15). -4 - Quanto alla disposizione racchiusa nell’art. 1, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, essa attiene a i contratti st ipulati dopo l’entrata in vigore della legged’interpretazione autentica e configura l’individuazione di uno specifico progetto come elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,senza precludere «una interpretazione giurisprudenziale analoga per il pregresso» (pagina 18). 3.3.– In accoglimento dell’eccezione di compensazione con le somme già corrisposte alla [OSCURATO:PERSONA] INPS, la cartella opposta dev’essere confermata con esclusivo riguardo all’importo di Euro 78.719,22, con interessi di mora dal 31 ottobre 2013 al saldo.

Nel caso di specie, si ravvisa un’ipotesi di evasione (art. 116, comma 8, lettera b, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). 3.4.–Per quel che riguarda i lavoratori assunti prima del 24 ottobre 2003, la pretesa avanzata dall’INPS non ha fondamento, in quanto non è stato dimostrato il vincolo di subordinazione e sono preponderanti gli elementi sintomatici di una «sostanziale autonomia» (pagina 23): in tal senso depongono l’insussistenza di un orario di lavoro e del potere disciplinare e sanzionatorio, la mancata previsione dell’obbligo di comunicare e giustificare le assenze, la carenza di ordini specifici. 4.–[OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso avviato alla notificail 20 dicembre2016 e illustrato da memoria. 5.–L’INPS resiste con controricorso, notificato lunedì 30 gennaio 2017. 6.–[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. -5 - 8.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. si articola in tre motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. e lamenta che la decisione impugnata, a dispetto dell’oramai irretrattabile annullamento dell’ordinanza ingiunzione, abbia arbitrariamente escluso ogni incidenza di talegiudicato sull’opposizione a cartella esattoriale , p ur concernente i medesimi rapporti di lavoro.

In forza dei principi enunciati da Cass., sez. lav., 10 novembre 2008, n. 26927, l’accertamento dell’insussistenza della subordinazione, in quanto coperto dal giudicato, precluderebbe il riesame dello stesso punto di diritto nella controversia promossa dall’INPS, titolare di un diritto legato al medesimo presupposto della natura subordinata dei rapporti di lavoro. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dalla legge n. 92 del 2012) e imputa alla sentenza d’appello di avere considerato i rapporti di lavoro di natura subordinata, in virtù del mero dato della genericità del progetto, e di avere omesso ogni indagine in ordine alle modalità dell’effettivo svolgimentodei rapporti in esame .

Il principio dell’indisponibilità del tipo negoziale, affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993, non consentirebbe di qualificare come subordinati rapporti di lavoro che tali non sono.

Una diversa interpretazione della legge, che reputi -6 - assoluta la presunzione di subordinazione, sarebbe lesiva,peraltro, del diritto di difesa delle parti.

Sarebbe indispensabile, in ultima analisi, l’accertamento delle «effettive modalità di realizzazione» dei rapporti di lavoro (pagina 53 del ricorso per cassazione). 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, della violazione e/o della falsa applicazione del «combinato disposto»dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 1, commi 24 e 25, della legge n. 92 del 2012 e assume che la Corte territoriale abbia errato nell’affermare la «natura sanzionatoria (o di presunzione assoluta)» della fattispecie tipizzata dalla legge anche con riferimento a contratti di collaborazione a progetto stipulati prima delleinnovazioni introdotte dalla legge n. 92 del 2012.

All’origine, nell’ipotesi di mancata individuazione d’un progetto specifico, la legge avrebbe sancito «una mera presunzione relativa di subordinazione» (pagina 55 del ricorso per cassazione).

Solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il legislatore avrebbe sanzionato la mancanza d’un progetto specifico con la conversione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2.–Il primo motivo, illustrato anche in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio (pagine 2-8 della memoria), si rivela infondato. 2.1.– In conformità con il più recente orientamento di questa Corte, si deve disconoscere, in linea generale, un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione che ha irrogato sanzioni amministrative per la violazione delle norme sul collocamento con riferimento ai medesimi lavoratori(Cass., sez. lav., 26 settembre 2018, n. 23045).

Se è vero cheentrambi i giudizi p ostulano di regola l ’ accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, l’efficacia riflessa del -7 - giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato.

Per contro,tra la potestà accertativa dell ’ Ispettorato del lavoro e i diritti e gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato intercorre un nesso di reciproc a autonomia, che induce a qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto.

La «parziale connessione oggettiva tra controversie» non è idonea, «in mancanza di una disciplina espressa in senso contrario», a determinare l’estensione del giudicato a danno del terzo, in ragione della «autonomia dei crediti» vantati (Cass., sez. lav., 15 giugno 2020, n. 11539, punti 12 e 13 del “Considerato”). 2.2.–La parte ricorrente si limita, anche nella memoria illustrativa, a richiamare i principi espressi da Cass., sez. lav., 10 novembre 2008, n. 26927, senza cimentarsi con il vaglio critico del più recente indirizzo di questa Corte, che ha rimeditato l’inquadramento della questione attinente all’efficacia riflessa del giudicato, in linea con le enunciazioni già recepite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 20 gennaio 2004, n. 849). 2.3.– Si deve rimarcare, inoltre, che non sussiste, nel caso di specie,il paventato contrasto di giudicati.

Per i rapporti instaurati dopo il 24 ottobre 2003, la sentenza impugnata non ha riscontrato in positivo i tratti distintivi della subordinazione, esclusidalla sentenza passata in giudicato in tema di opposizione contro l’ordinanza ingiunzione, ma ha ricondotto la fattispecie alla conversione ope legis di cui all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che prescinde dall’accertamento in concreto delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

Invero, l’applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 rende ininfluente il giudicato sull’autonomia dei rapporti di lavoro, -8 - che la parte ricorrente invoca a sostegno della richiesta di riforma della sentenza. 3.–Tali considerazioni introducono allo scrutinio del secondo e del terzo mezzo, che possono essere esaminati congiuntamente, poiché vertono sulla corretta interpretazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003.

Neppuretali censure hanno fondamento. 3.1.– Si deve premettere che la parte ricorrente non indirizza contestazioni di sorta nei confronti dell’accertamento di fatto in ordine alla genericità del progetto.

In consonanza con i criteri enucleati da questa Corte ( di recente, Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3356, punto 4 dei “Motivi della decisione”; fra le molte, anche Cass., sez. lav., 6 maggio 2019, n. 11778, punto 16 dei “Motivi della decisione”, e 31 ottobre 2018, n. 27956, punti 10 e 11 dei “ Motivi della decisione ”) , la sentenza impugnata ha rilevato che non era stato assegnato un preciso risultato da conseguire e che i compiti, definiti con i contratti oggetto del contendere, replicavano sostanzialmente l’oggetto sociale e collimavano in tutto e per tutto con l’ordinaria attività aziendale.

Le censure vertono sulle conseguenze giuridiche dell’accertata, e non contestata, genericitàdel progett o . 3.2.–A tale riguardo, si deve ribadire che l’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due ipotesi distinte e strutturalmente differenti (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27543), che sottendono anche differenti temi d’indagine (Cass., sez. lav., 10 maggio 2016, n. 9471).

Il legislatore delegato, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto e delinea una fa ttispecie di conversione del rapporto ope legis, che destituiscedi rilievo l’eventuale -9 - natura autonoma dei rapporti, accertatain esito all’ istruttoria (Cass., sez. lav., 27 aprile 2021, n. 11109, punto 26 dei “Motivi della decisione”; Cass., sez. lav., 17 agosto 2016, n. 17127).

Come questa Corte ha ribadito anche di recente, «La conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato si raccorda alla violazione di specifiche prescrizioni poste a tutela del lavoratore e persegue finalità antielusive (Cass., sez. lav., 4 aprile 2019, n. 9471).

In una prospettiva eminentemente sanzionatoria, la conversione del rapporto ope legis rende irrilevante la natura autonoma dei rapporti (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27543).

Acclarata la mancanza d’un progetto specifico, il giudice del merito è dunque dispensato dall’accertare la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti» (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3355, punto

3.1. dei “Motivi della decisione”).

L’art. 69, alcomma 2, disciplina l a diversa ipotesi in cui, pur in presenza di un progetto specifico , sia accertata in giudizio la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato, corrisponden te alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti, alla stregua del comportamento posteriore alla stipulazione del contratto(in tal senso, anche Cass., sez. lav., 21 giugno 2016, n. 12820). 3.3.–Anche per il regime antecedente alle innovazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012, questa Corte ha puntualizzato che «quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso» (Cass., sez. lav., 25 agosto 2020, n. 17707, punto 7 del “Ritenuto in diritto”). -10 - Tali affermazioni sono oramai costanti nella giurisprudenza di questa Corte, proprio con riferimento al testo di legge applicabile ratione temporisanche alla fattispecie sottoposta all’odierno scrutinio (Cass., sez. lav., 11 febbraio 2022, n. 4537).

Difatti, anche dalla formulazione originaria dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, traspare l’obiettivo del legislatore di vietare il « ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato».

Nella specie, non si configura una presunzione iuris tantum, suscettibile di esser vinta da una prova contraria (sentenza n. 12820 del 2016, cit.).

Anche il dettato normativo, anteriore alle novità introdotte dalla legge n. 92 del 2012,adopera la locuzione « sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto», che evoca la conversione del rapporto ope legis, come nelle fattispecie d’interposizione illegittima di manodopera o d ’ illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro.

Taleconclusione è avvalorata « dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276del 2003, secondo il quale “Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte ad un progetto o fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dall ’ entrata in vigore del presente provvedimento”» (sentenza n. 12820 del 2016, cit.). 3.4.–Né appare dirimente, in senso contrario, la regola dettata dall’art. 1, comma 25, della legge n. 92 del 2012, che prevede l’applicazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 23 e 24 «ai -11 - contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

In primo luogo, si deve ribadireche l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, era inequivocabile nel convertire i rapporti instaurati senza l’individuazione d’un progetto specifico in rapporti di lavoro subordinato, senza contemplare alcunapossibilità di fornire una prova di segno contrario.

È proprio tale elemento a rendere ragione della differenza rispetto all’ipotesi di cui al comma 2, incentrata su un riscontro in concreto della subordinazione.

Quanto all’applicazione pro futuro delle regole dettate dai commi 23 e 24, rinviene una giustificazione plausibile nel fatto che il comma 23 innovi in maniera profonda i caratteri delle collaborazioni coordinate e continuative, anche in punto di specificità del progetto (comma 23, lettera f), e dunque valga a definire l’àmbito applicativo della norma d’interpretazione autentica enunciata dal comma 24 in ordine alle conseguenze della genericità del progetto.

Da tale normativa d’interpretazione autentica, che interviene a fugare ogni incertezza ermeneutica e si raccorda anche alle nuove caratteristiche delle collaborazioni coordinate e continuative, valevoli solo pro futuro, non si può evincere che, per i progetti carenti dei requisiti di specificità applicabili ratione temporis , non operi la conversione ope legis disposta a chiare lettere dal legislatore. 3.5.–Né l’interpretazione tratteggiata da questa Corte collide con il principio d’indisponibilità del tipo negoziale, ribadito a più ripresedal giudice delle leggi (da ultimo, sentenza n. 76 del 2015) e richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del secondo motivo (in particolare, pagine 50 e 51 del ricorso).

Tale principio obbedisce all’esigenza, imposta dalla Carta fondamentale, di «vagliare in modo critico le scelte del legislatore, volte a sottrarre arbitrariamente taluni rapporti di lavoro subordinato alla -12 - sfera delle norme inderogabili, espressione di principi costituzionali» e presidia «[l]o statuto protettivo, che alla subordinazione si accompagna» (sentenza n. 76 del 2015, punto 8 del “Considerato in diritto”).

L’indisponibilità del tipo negoziale, nondimeno, non può essere invocatanell’ipotesi, diametralmente opposta, d’un rapporto di lavoro che il legislatore scelga di ricondurrein termini generali, per preminenti esigenze di tutela, nell’alveo del regime della subordinazione (Cass., sez. lav., 4 aprile 2019, n. 9471). 3.6.–Non presta dunque il fianco a censure di sorta la pronuncia impugnata, che ha accertato la genericità dei progetti e, in base alla formulazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis,ha quindi disposto la conversione ope legis dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato, senza procedere all’accertamento dell’effettivo atteggiarsi del rapporto di lavorointercorso tra le parti. 4.–Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso, in defin itiva, dev’essere respinto. 5.–La parte ricorrente dev’essere condannata a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese processuali (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale espletata dalle parti.

Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). -13 - P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1-2017proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa, per procura conferita a margine de l ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’ultimo difensore – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto R.G.N.261/2017 Cron. Rep. C.C. 13/04/2023 giurisdizione Progetto generico e instaurazione ope legis di un rapportodi lavoro subordinato -2 - – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA].P.A. –intimata – per la cassazione della sentenza n. 724 del 201 5 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 3 dicembre 201 5 (R.G.N. 1172/2012). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il presente giudizio trae origine dal verbale d’ispezione n. 21002/2012 del primo giugno 2007 e dal verbale congiunto del 4 giugno 2007, redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL, che hanno riscontrato il carattere subordinato dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto instaurati da [OSCURATO:SOCIETA]. (allora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) con i lavoratori operanti nel call centerdi Aosta. Da tali accertamenti scaturiscono la cartella di pagamento n. 052 2008 00164590 90, notificata il 27 ottobre 2008 per il complessivo importo di Euro 347.976,65, e l’ordinanza ingiunzione n. 68 del 2009, emessa per l’ammontare di Euro 93.359,40. Gli atti in questione sono stati ritualmente impugnatie sono stati introdotti due distinti giudizi, successivamente riuniti. Con sentenza del 28 luglio 2011, il Tribunale di Aosta ha annullato l’ordinanza ingiunzione e la cartella di pagamento e ha dichiarato che nulla è dovuto daTECO s.r.l., in quanto l’INPS non ha fornito la prova degli estremi della subordinazione. 2.–La sentenza del Tribunale è divenuta irrevocabile «in punto pagamento sanzioni amministrative», in quanto la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro non ha interposto gravame. -3 - L’INPS ha impugnato le statuizioni concernenti l’opposizione a cartella esattoriale. 3.–Con sentenza n. 724 del 2015, depositata il 23 dicembre 2015, la Corte d’appello di Torino ha accolto in parte il gravame e ha confermato la cartella esattoriale opposta,limitatamente all’importo di Euro 78.719,22, oltre agl’interessi di mora e alle somme aggiuntive dal 31 ottobre 2013 al saldo, e ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all’INPS le spese dei giudizi di primo e di secondo grado. 3.1.– La Corte territoriale, in via preliminare, ha escluso che il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro esplichi effetti nei confronti dell’INPS, titolare di un rapporto autonomo e indipendente. 3.2.–Quanto al merito della pretesa dell’INPS, i giudici d’appello hanno preso le mossedall’esame dei rapporti instaurati a decorrere dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A tale riguardo, la sentenza impugnata ha valorizza to la documentazione acquisita, rappresentativa «del contenuto della generalità dei contratti» (pagina 12), e ha po sto in risalto «la totale assenza di uno specifico progetto o programma di lavoro individuale diverso e distinto dal progetto aziendale» (pagina 10). Ne deriva la coincidenza del progetto affidato ai singoli lavoratori, consistente nel «lavoro di ricerca e fidelizzazione dei clienti» (pagina 12), con la «normale attività imprenditoriale» e «l’oggetto sociale» della [OSCURATO:SOCIETA]. (pagina 13). In virtù dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 , la «mancanza dello specifico progetto o programma di lavoro» (pagina 14) implica la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato, a prescindere «dalla considerazione delle effettive e concrete modalità di svolgimento del rapporto» (pagina 15). -4 - Quanto alla disposizione racchiusa nell’art. 1, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, essa attiene a i contratti st ipulati dopo l’entrata in vigore della legged’interpretazione autentica e configura l’individuazione di uno specifico progetto come elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,senza precludere «una interpretazione giurisprudenziale analoga per il pregresso» (pagina 18). 3.3.– In accoglimento dell’eccezione di compensazione con le somme già corrisposte alla [OSCURATO:PERSONA] INPS, la cartella opposta dev’essere confermata con esclusivo riguardo all’importo di Euro 78.719,22, con interessi di mora dal 31 ottobre 2013 al saldo. Nel caso di specie, si ravvisa un’ipotesi di evasione (art. 116, comma 8, lettera b, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). 3.4.–Per quel che riguarda i lavoratori assunti prima del 24 ottobre 2003, la pretesa avanzata dall’INPS non ha fondamento, in quanto non è stato dimostrato il vincolo di subordinazione e sono preponderanti gli elementi sintomatici di una «sostanziale autonomia» (pagina 23): in tal senso depongono l’insussistenza di un orario di lavoro e del potere disciplinare e sanzionatorio, la mancata previsione dell’obbligo di comunicare e giustificare le assenze, la carenza di ordini specifici. 4.–[OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso avviato alla notificail 20 dicembre2016 e illustrato da memoria. 5.–L’INPS resiste con controricorso, notificato lunedì 30 gennaio 2017. 6.–[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. -5 - 8.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. si articola in tre motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. e lamenta che la decisione impugnata, a dispetto dell’oramai irretrattabile annullamento dell’ordinanza ingiunzione, abbia arbitrariamente escluso ogni incidenza di talegiudicato sull’opposizione a cartella esattoriale , p ur concernente i medesimi rapporti di lavoro. In forza dei principi enunciati da Cass., sez. lav., 10 novembre 2008, n. 26927, l’accertamento dell’insussistenza della subordinazione, in quanto coperto dal giudicato, precluderebbe il riesame dello stesso punto di diritto nella controversia promossa dall’INPS, titolare di un diritto legato al medesimo presupposto della natura subordinata dei rapporti di lavoro. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dalla legge n. 92 del 2012) e imputa alla sentenza d’appello di avere considerato i rapporti di lavoro di natura subordinata, in virtù del mero dato della genericità del progetto, e di avere omesso ogni indagine in ordine alle modalità dell’effettivo svolgimentodei rapporti in esame . Il principio dell’indisponibilità del tipo negoziale, affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993, non consentirebbe di qualificare come subordinati rapporti di lavoro che tali non sono. Una diversa interpretazione della legge, che reputi -6 - assoluta la presunzione di subordinazione, sarebbe lesiva,peraltro, del diritto di difesa delle parti. Sarebbe indispensabile, in ultima analisi, l’accertamento delle «effettive modalità di realizzazione» dei rapporti di lavoro (pagina 53 del ricorso per cassazione). 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, della violazione e/o della falsa applicazione del «combinato disposto»dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 1, commi 24 e 25, della legge n. 92 del 2012 e assume che la Corte territoriale abbia errato nell’affermare la «natura sanzionatoria (o di presunzione assoluta)» della fattispecie tipizzata dalla legge anche con riferimento a contratti di collaborazione a progetto stipulati prima delleinnovazioni introdotte dalla legge n. 92 del 2012. All’origine, nell’ipotesi di mancata individuazione d’un progetto specifico, la legge avrebbe sancito «una mera presunzione relativa di subordinazione» (pagina 55 del ricorso per cassazione). Solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il legislatore avrebbe sanzionato la mancanza d’un progetto specifico con la conversione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2.–Il primo motivo, illustrato anche in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio (pagine 2-8 della memoria), si rivela infondato. 2.1.– In conformità con il più recente orientamento di questa Corte, si deve disconoscere, in linea generale, un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l’opposizione contro l’ordinanza ingiunzione che ha irrogato sanzioni amministrative per la violazione delle norme sul collocamento con riferimento ai medesimi lavoratori(Cass., sez. lav., 26 settembre 2018, n. 23045). Se è vero cheentrambi i giudizi p ostulano di regola l ’ accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, l’efficacia riflessa del -7 - giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato. Per contro,tra la potestà accertativa dell ’ Ispettorato del lavoro e i diritti e gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato intercorre un nesso di reciproc a autonomia, che induce a qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto. La «parziale connessione oggettiva tra controversie» non è idonea, «in mancanza di una disciplina espressa in senso contrario», a determinare l’estensione del giudicato a danno del terzo, in ragione della «autonomia dei crediti» vantati (Cass., sez. lav., 15 giugno 2020, n. 11539, punti 12 e 13 del “Considerato”). 2.2.–La parte ricorrente si limita, anche nella memoria illustrativa, a richiamare i principi espressi da Cass., sez. lav., 10 novembre 2008, n. 26927, senza cimentarsi con il vaglio critico del più recente indirizzo di questa Corte, che ha rimeditato l’inquadramento della questione attinente all’efficacia riflessa del giudicato, in linea con le enunciazioni già recepite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 20 gennaio 2004, n. 849). 2.3.– Si deve rimarcare, inoltre, che non sussiste, nel caso di specie,il paventato contrasto di giudicati. Per i rapporti instaurati dopo il 24 ottobre 2003, la sentenza impugnata non ha riscontrato in positivo i tratti distintivi della subordinazione, esclusidalla sentenza passata in giudicato in tema di opposizione contro l’ordinanza ingiunzione, ma ha ricondotto la fattispecie alla conversione ope legis di cui all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che prescinde dall’accertamento in concreto delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Invero, l’applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 rende ininfluente il giudicato sull’autonomia dei rapporti di lavoro, -8 - che la parte ricorrente invoca a sostegno della richiesta di riforma della sentenza. 3.–Tali considerazioni introducono allo scrutinio del secondo e del terzo mezzo, che possono essere esaminati congiuntamente, poiché vertono sulla corretta interpretazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003. Neppuretali censure hanno fondamento. 3.1.– Si deve premettere che la parte ricorrente non indirizza contestazioni di sorta nei confronti dell’accertamento di fatto in ordine alla genericità del progetto. In consonanza con i criteri enucleati da questa Corte ( di recente, Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3356, punto 4 dei “Motivi della decisione”; fra le molte, anche Cass., sez. lav., 6 maggio 2019, n. 11778, punto 16 dei “Motivi della decisione”, e 31 ottobre 2018, n. 27956, punti 10 e 11 dei “ Motivi della decisione ”) , la sentenza impugnata ha rilevato che non era stato assegnato un preciso risultato da conseguire e che i compiti, definiti con i contratti oggetto del contendere, replicavano sostanzialmente l’oggetto sociale e collimavano in tutto e per tutto con l’ordinaria attività aziendale. Le censure vertono sulle conseguenze giuridiche dell’accertata, e non contestata, genericitàdel progett o . 3.2.–A tale riguardo, si deve ribadire che l’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due ipotesi distinte e strutturalmente differenti (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27543), che sottendono anche differenti temi d’indagine (Cass., sez. lav., 10 maggio 2016, n. 9471). Il legislatore delegato, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto e delinea una fa ttispecie di conversione del rapporto ope legis, che destituiscedi rilievo l’eventuale -9 - natura autonoma dei rapporti, accertatain esito all’ istruttoria (Cass., sez. lav., 27 aprile 2021, n. 11109, punto 26 dei “Motivi della decisione”; Cass., sez. lav., 17 agosto 2016, n. 17127). Come questa Corte ha ribadito anche di recente, «La conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato si raccorda alla violazione di specifiche prescrizioni poste a tutela del lavoratore e persegue finalità antielusive (Cass., sez. lav., 4 aprile 2019, n. 9471). In una prospettiva eminentemente sanzionatoria, la conversione del rapporto ope legis rende irrilevante la natura autonoma dei rapporti (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27543). Acclarata la mancanza d’un progetto specifico, il giudice del merito è dunque dispensato dall’accertare la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti» (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3355, punto 3.1. dei “Motivi della decisione”). L’art. 69, alcomma 2, disciplina l a diversa ipotesi in cui, pur in presenza di un progetto specifico , sia accertata in giudizio la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato, corrisponden te alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti, alla stregua del comportamento posteriore alla stipulazione del contratto(in tal senso, anche Cass., sez. lav., 21 giugno 2016, n. 12820). 3.3.–Anche per il regime antecedente alle innovazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012, questa Corte ha puntualizzato che «quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso» (Cass., sez. lav., 25 agosto 2020, n. 17707, punto 7 del “Ritenuto in diritto”). -10 - Tali affermazioni sono oramai costanti nella giurisprudenza di questa Corte, proprio con riferimento al testo di legge applicabile ratione temporisanche alla fattispecie sottoposta all’odierno scrutinio (Cass., sez. lav., 11 febbraio 2022, n. 4537). Difatti, anche dalla formulazione originaria dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, traspare l’obiettivo del legislatore di vietare il « ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato». Nella specie, non si configura una presunzione iuris tantum, suscettibile di esser vinta da una prova contraria (sentenza n. 12820 del 2016, cit.). Anche il dettato normativo, anteriore alle novità introdotte dalla legge n. 92 del 2012,adopera la locuzione « sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto», che evoca la conversione del rapporto ope legis, come nelle fattispecie d’interposizione illegittima di manodopera o d ’ illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro. Taleconclusione è avvalorata « dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276del 2003, secondo il quale “Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte ad un progetto o fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dall ’ entrata in vigore del presente provvedimento”» (sentenza n. 12820 del 2016, cit.). 3.4.–Né appare dirimente, in senso contrario, la regola dettata dall’art. 1, comma 25, della legge n. 92 del 2012, che prevede l’applicazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 23 e 24 «ai -11 - contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». In primo luogo, si deve ribadireche l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, era inequivocabile nel convertire i rapporti instaurati senza l’individuazione d’un progetto specifico in rapporti di lavoro subordinato, senza contemplare alcunapossibilità di fornire una prova di segno contrario. È proprio tale elemento a rendere ragione della differenza rispetto all’ipotesi di cui al comma 2, incentrata su un riscontro in concreto della subordinazione. Quanto all’applicazione pro futuro delle regole dettate dai commi 23 e 24, rinviene una giustificazione plausibile nel fatto che il comma 23 innovi in maniera profonda i caratteri delle collaborazioni coordinate e continuative, anche in punto di specificità del progetto (comma 23, lettera f), e dunque valga a definire l’àmbito applicativo della norma d’interpretazione autentica enunciata dal comma 24 in ordine alle conseguenze della genericità del progetto. Da tale normativa d’interpretazione autentica, che interviene a fugare ogni incertezza ermeneutica e si raccorda anche alle nuove caratteristiche delle collaborazioni coordinate e continuative, valevoli solo pro futuro, non si può evincere che, per i progetti carenti dei requisiti di specificità applicabili ratione temporis , non operi la conversione ope legis disposta a chiare lettere dal legislatore. 3.5.–Né l’interpretazione tratteggiata da questa Corte collide con il principio d’indisponibilità del tipo negoziale, ribadito a più ripresedal giudice delle leggi (da ultimo, sentenza n. 76 del 2015) e richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del secondo motivo (in particolare, pagine 50 e 51 del ricorso). Tale principio obbedisce all’esigenza, imposta dalla Carta fondamentale, di «vagliare in modo critico le scelte del legislatore, volte a sottrarre arbitrariamente taluni rapporti di lavoro subordinato alla -12 - sfera delle norme inderogabili, espressione di principi costituzionali» e presidia «[l]o statuto protettivo, che alla subordinazione si accompagna» (sentenza n. 76 del 2015, punto 8 del “Considerato in diritto”). L’indisponibilità del tipo negoziale, nondimeno, non può essere invocatanell’ipotesi, diametralmente opposta, d’un rapporto di lavoro che il legislatore scelga di ricondurrein termini generali, per preminenti esigenze di tutela, nell’alveo del regime della subordinazione (Cass., sez. lav., 4 aprile 2019, n. 9471). 3.6.–Non presta dunque il fianco a censure di sorta la pronuncia impugnata, che ha accertato la genericità dei progetti e, in base alla formulazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis,ha quindi disposto la conversione ope legis dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato, senza procedere all’accertamento dell’effettivo atteggiarsi del rapporto di lavorointercorso tra le parti. 4.–Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso, in defin itiva, dev’essere respinto. 5.–La parte ricorrente dev’essere condannata a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese processuali (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale espletata dalle parti. Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). -13 - P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sus
Sentenza Cassazione n. 24447/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris