CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 25256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo del detenuto in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art.30-ter Crd. pen., per essere stato ritenuto necessario il completamento dell'osservazione della personalità del detenuto prima dell'eventuale concessione del beneficio richiesto; Rilevato che il ricorso non si confronta, se non con doglianze in punto di fatto, con il tema posto dal giudice a quo e vagliato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ossia l'opportunità che - per l'eventuale concessione del permesso premio - è necessaria la conclusione dell'osservazione della personalità da parte dell' equipe dell'istituto e della mancanza, allo stato, di un progetto trattamentale che contempli proprio il beneficio in oggetto; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.