CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., revocava la misura dell'obbligo di dimora applicata all'indagato e confermava nel resto l'ordinanza del 23 settembre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Pistoia aveva disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 353 cod. pen., contestati nei capi d'imputazione provvisoria 4) e 27). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Suffredini, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto sei motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza e apparenza, per avere il Tribunale del riesame disatteso l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica della misura formulata dalla difesa per il mancato ovvero il ritardato e incompleto rilascio delle registrazioni delle conversazioni intercettate utilizzate per l'adozione di quel provvedimento, erroneamente asserendo che tale rilascio doveva essere chiesto al pubblico ministero: laddove questi aveva trasmesso i supporti di quelle registrazioni al giudice chiamato a decidere sulla richiesta cautelare, la cui cancelleria aveva rilasciato la copia completa richiesta solo in data successiva a quella di trattazione dell'impugnazione in camera di consiglio. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 309, comma 5, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza e apparenza, per avere il Tribunale di Firenze omesso di pronunciarsi sulla eccezione con la quale la difesa aveva segnalato come le registrazioni delle conversazioni intercettate fossero state trasmesse in maniera incompleta, così impedendo una adeguata verifica del provvedimento applicativo della misura cautelare. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e apparenza, per avere il Tribunale distrettuale omesso di effettuare la sollecitata verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal correo [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Vizio di motivazione, per mancanza, illogicità e apparenza, per avere il Tribunale del riesame confermato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in relazione al reato ascrittogli al capo 4), valorizzando il contenuto delle conversazioni che il prevenuto aveva avuto con il Marchi, colloqui aventi un tenore tutt'altro che criptico. 2.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere il Tribunale di Firenze confermato il provvedimento impugnato anche con riferimento all'esistenza di un pericolo di recidiva, benché le carte del procedimento avessero comprovato che il Suffredini non lavora più peer la impresa edile [OSCURATO:PERSONA], sicché non vi è più un rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, non occupandosi più di appalti pubblici. 2.6. Violazione di legge e mancanza di motivazione, per avere il Tribunale distrettuale omesso di giustificare il rispetto dei criteri di concretezza, attualità e proporzione in sede di scelta della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. La Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate, ha chiarito come il diritto di difesa e il principio di parità delle parti nel processo possano essere garantiti - prescindendo dal deposito delle relative registrazioni nella cancelleria del giudice cui la richiesta cautelare sia stata presentata, dunque indipendentemente dalla presenza di quelle registrazioni tra gli atti allegati dal pubblico ministero alla sua istanza cautelare, poi depositati nella cancelleria del giudice in base al combinato disposto degli artt. 291 e 293 cod. proc. pen. - solo prevedendo il «diritto dei difensori di accedere alle registrazioni in possesso del pubblico ministero ...(e di)... ottenere una copia della traccia fonica»; dunque, «i difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero e non presentate a corredo di quest'ultima» (Corte cost., n. 336 del 2008). Il percorso argomentativo seguito da tale sentenza di accoglimento a contenuto additivo della Corte costituzionale è stato successivamente esplicitato dal [OSCURATO:PERSONA], che ha chiarito come la richiesta di accesso e di rilascio di copie delle registrazioni delle intercettazioni, cui aveva fatto riferimento la Consulta in quella pronuncia, debba essere avanzata dalla difesa al pubblico ministero; e come solo il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del rappresentante della pubblica accusa nel dar seguito a quella istanza difensiva comporti una nullità a regime intermedio dell'ordinanza cautelare (in questo senso, tra le altre, Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907). Regula iuris che è stata più di recente ribadita dalla Cassazione con la sottolineatura che, nella fase cautelare, la selezione delle conversazioni rilevanti è compiuta dal pubblico ministero, il quale, conoscendo l'entità delle intercettazioni, è tenuto a adottare le misure organizzative necessarie a garantire il diritto della difesa ad ottenere tempestivamente copia delle stesse dopo l'adozione della misura (così Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689). Alla luce di tali precise indicazioni esegetiche, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale di Firenze che ha disatteso l'eccezione di nullità del primigenio provvedimento cautelare, tenuto conto che il difensore dell'indagato non aveva formulato al pubblico ministero una richiesta di ascolto ovvero di rilascio copia delle registrazioni originarie delle conversazioni intercettate durante le indagini, essendosi lamentato solamente di aver ricevuto in ritardo la copia dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari cui le registrazioni erano state in precedenza trasmesse dal rappresentante della pubblica accusa a corredo della iniziale istanza cautelare. Non conduce a differenti conclusioni la circostanza che al difensore sarebbe stata consegnata dalla cancelleria del giudice procedente un supporto asseritamente contenente solo una parte delle registrazioni delle conversazioni captate dagli inquirenti. E ciò perché gli adempimenti esecutivi spettanti alla cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza genetica della misura, sono funzionali all'esercizio del diritto di difesa in sede di successivo interrogatorio di garanzia, sicché l'eventuale mancata osservanza, in quella fase, delle modalità di esercizio delle ragioni difensive disciplinate dal predetto comma 3 dell'art. 293 del codice di rito, può comportare una nullità a regime intermedio dell'interrogatorio, che va eccepita nel corso del relativo espletamento - con conseguente eventuale perdita di efficacia della misura, laddove l'interrogatorio non venga validamente replicato e non siano stati rispettati i termini fissati dall'art. 294 cod. proc. pen. - ma non anche la nullità del primigenio provvedimento cautelare né tanto meno della ordinanza in seguito adottata dal tribunale del riesame. 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di riesame, l'omesso deposito dei "file" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del pubblico ministero, di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria: fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto dei relativi "file" audio (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 22570 del 11/04/2017, Cassese, Rv. 270036), onere di specificazione che, nel caso di specie, la difesa del Suffredini non ha adempiuto, essendosi limitata genericamente ad eccepire che ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. fossero stati trasmessi "solo alcuni cd contenenti intercettazioni, ma relativi a rit non di interesse per la posizione del prevenuto". 4. Il terzo e il quarto motivo del ricorso, afferenti alla gravità indiziaria e perciò esaminabili congiuntamente, sono inammissibili per la genericità del loro contenuto. Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, lamentando l'omessa verifica della attendibilità di un chiamante in correità e l'ingiustificata valorizzazione del carattere più o meno criptico di talune conversazioni intercettate, senza però specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. Pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di contesto in cui i singoli dati indiziari dovevano essere letti, ragioni per le quali gli stesso dovevano considerarsi idonei a riscontrare in maniera adeguata le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie che un coindagato, il Marchi, aveva reso nel corso del suo interrogatorio di garanzia. Con un apparato argomentativo congruo nella ordinanza gravata è stato spiegato perché quegli elementi fossero capaci di giustificare l'affermazione di esistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle illegalità che avevano caratterizzato lo svolgimento di una serie di gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche nel comune di Pescia: avendo permesso di appurare che il Marchi, disposto a corrompere alcuni funzionari pubblici (uno dei quali, il Bianchi, aveva confessato le proprie responsabilità), aveva alterato i meccanismi di aggiudicazione di quelle gare, in un caso discutendo con il Suffredini i dettagli di una gara e invitandolo a partecipare fittiziamente e, in un altro caso, consegnando ad un funzionario comunale l'elenco delle ditte da invitare alla gara, subito dopo aver incontrato ed aver preso accordi con il Suffredini. 5. Il quinto e il sesto motivo del ricorso sono, invece, fondati. A fronte delle doglianze difensive, finalizzate ad evidenziare la sopravvenuta assenza di qualsivoglia collegamento tra il Suffredini e il mondo delle imprese edili e del collegato settore degli appalti pubblici, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare gravemente deficitaria, avendo il Tribunale del riesame laconicamente asserito che le esigenze cautelari devono considerarsi attenuate in ragione dello stato delle indagini e del fatto che l'indagato non lavora più per l'azienda per cui aveva operato all'epoca della commissione dei reati: senza, perciò, indicare le ragioni per cui debba ritenersi tuttora sussistente un concreto e attuale rischio di recidiva, né chiarendo in che modo l'unica misura cautelare, di cui è stata confermata l'applicazione, sia proporzionata e adeguata a fronteggiare quella residua esigenza di cautela. Il Tribunale ha finito per tradire con quella scarna motivazione il mancato rispetto del criterio codicistico di adeguatezza che impone sempre una verifica in ordine alla concreta idoneità della misura applicata a fronteggiare il prospettato pericolo di reiterazione: ciò tenuto conto che la scelta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione in un ufficio di polizia giudiziaria (che costituisce, come noto, una delle misure in assoluto più blande nella scala prevista dal codice di rito) dimostra palesemente la totale mancanza di adeguatezza di quella misura rispetto ad un bisogno di cautela, la cui esistenza, peraltro, è tata rappresentata in termini generici. In presenza di una motivazione del provvedimento "de libertate" che sul punto della adeguatezza della misura appare totalmente carente e non utilmente integrabile, reputa il Collegio di dover disporre l'annullamento senza rinvio della ordinanza gravata, in conformità al principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., in quanto, l'ulteriore sacrificio della libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, sarebbe ingiustificato alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost. (in questo senso Sez. 4, n. 46976 del 22/09/2011, Mane, Rv. 251430). Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dichiara la cessazione della misura cautelare in atto. Manda alla cancelleria p