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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30239/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle telefonate con i propri familiari.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, lamentando violazione dell'art. 67:7 cod. proc. pen. e del generale principio della perpetuatio iurisdictionis.

Rileva il difensore che in base a tale principio la competenza si radica in capo al Magistrato di sorveglianza del luogo di restrizione del condannato all'atto dell'avvio del procedimento coincidente con la presentazione del reclamo, e che, pertanto, competente in ordine al reclamo in esame doveva ritenersi il Magistrato di sorveglianza che erroneamente non ha provvedui:o sullo stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Invero, il Magistrato di sorveglianza di Milano, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, ha dichiarato non luogo a provvedere, non in quanto l'avvenuto trasferimento dei detenuto presso altro istituto di restrizione avrebbe radicato la competenza in capo a diverso magistrato di sorveglianza, ma in quanto detto trasferimento avrebbe vanificato l'interesse del condannato alla decisione «che non avrebbe (e non potrebbe avere) alcuna incidenza in concreto rispetto alla posizione soggettiva del detenuto, atteso che non potrebbe essere invocata per chiederne l'applicazione in altri istituti».

Di contro le censure difensive, che insistono sulla perpetuati° iurisdictionis, non si confrontano con il profilo della sopravvenuta carenza di interesse et non considerado che nel caso di specie non si fa questione di competenza del magistrato di sorveglianza investito del reclamo, dimostrano la loro manifesta infondatezza ed aspecificità.

2. Per queste ragioni, ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, deterrninabile in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle telefonate con i propri familiari. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, lamentando violazione dell'art. 67:7 cod. proc. pen. e del generale principio della perpetuatio iurisdictionis. Rileva il difensore che in base a tale principio la competenza si radica in capo al Magistrato di sorveglianza del luogo di restrizione del condannato all'atto dell'avvio del procedimento coincidente con la presentazione del reclamo, e che, pertanto, competente in ordine al reclamo in esame doveva ritenersi il Magistrato di sorveglianza che erroneamente non ha provvedui:o sullo stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, il Magistrato di sorveglianza di Milano, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, ha dichiarato non luogo a provvedere, non in quanto l'avvenuto trasferimento dei detenuto presso altro istituto di restrizione avrebbe radicato la competenza in capo a diverso magistrato di sorveglianza, ma in quanto detto trasferimento avrebbe vanificato l'interesse del condannato alla decisione «che non avrebbe (e non potrebbe avere) alcuna incidenza in concreto rispetto alla posizione soggettiva del detenuto, atteso che non potrebbe essere invocata per chiederne l'applicazione in altri istituti». Di contro le censure difensive, che insistono sulla perpetuati° iurisdictionis, non si confrontano con il profilo della sopravvenuta carenza di interesse et non considerado che nel caso di specie non si fa questione di competenza del magistrato di sorveglianza investito del reclamo, dimostrano la loro manifesta infondatezza ed aspecificità. 2. Per queste ragioni, ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, deterrninabile in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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