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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 12849/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6155/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge, in difetto di elezione di domicilio in Roma, ivi presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende; avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 823/2021 depositata il 19/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 (milleseicento/00) per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 10/05/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6155/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge, in difetto di elezione di domicilio in Roma, ivi presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende; avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 823/2021 depositata il 19/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 (milleseicento/00) per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10/05/2023
Decreto Cassazione n. 12849/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris