CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 08742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9131-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1126/2016 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 10/10/2016; F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9131/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 305/2022Numero di raccolta generale 8742/2022 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1279/2010, con il quale il Giudice di Pace di Arezzo gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima falegnameria, della somma di € 2.641 a titolo di corrispettivo per la realizzazione ed il montaggio di infissi in legno. L’opponente lamentava, in particolare, l’esistenza di vizi della cosa fornita e spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno subito. Con sentenza n. 509/2013, resa nella resistenza dell’opposto, il Giudice di Pace faceva proprie le conclusioni della C.T.U. esperita a seguito di ricorso per accertamento tecnico in corso di causa promosso dall’opponente e, calcolando la riduzione del corrispettivo per i vizi riscontrati dall’ausiliario ed il risarcimento del danno derivato all’opponente, revocava il decreto ingiuntivo rideterminando il credito dell’opposto nella minor somma di € 1.017,50. Interponeva appello avverso detta decisione il Cagnacci ed il Tribunale di Arezzo, con la sentenza impugnata, n. 1126/2016, resa nella resistenza del Mancini, rigettava il gravame, confermando la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 del D. Lgs. n. 206 del 2005, 115 e 116 c.p.c., nonché l’omessa e insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, e 5 c.p.c., perché il F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9131/2017 Tribunale avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di decadenza Numero sezionale 305/2022Numero di raccolta generale 8742/2022 dalla garanzia per le difformità e i vizi della cosa, senza considerare Data pubblicazione 17/03/2022 che l’opponente non aveva fornito alcuna prova in relazione alla tempestività della denunzia di detti difetti, rispetto alla data della loro scoperta. Ad avviso del ricorrente, le contestazioni mosse dal Mancini riguardavano tanto vizi palesi che vizi occulti. Per i primi, le due lettere di contestazione inviate dal Mancini al Cagnacci, rispettivamente in data 30.1.2009 ed in data 11.12.2009, erano tardive rispetto al 5.1.2009, data in cui le finestre erano state montate. Inoltre, il Mancini non avrebbe neppure dimostrato l’effettiva ricezione, da parte del Cagnacci, della prima delle ridette missive. Per i vizi occulti, invece, le due comunicazioni erano inefficaci, posto che il Mancini non aveva mai documentato con esattezza la data dell’effettiva scoperta di tali vizi. La censura è inammissibile. Occorre premettere che il vizio di omessa e insufficiente motivazione è ormai escluso dall’ambito di deducibilità in Cassazione, secondo quanto previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo modificato per effetto dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione. Per quanto invece attiene alla violazione di legge denunziata, occorre partire dalla ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, secondo cui i lavori erano stati terminati il 20.1.2009, e tale F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9131/2017 circostanza era stata anche riconosciuta dal Cagnacci nel ric Numero sezionale 305/2022Numero di raccolta generale 8742/2022orso per decreto ingiuntivo a suo tempo depositato dal medesimo (cfr. pag. Data pubblicazione 17/03/2022 3 della sentenza impugnata). Il giudice di merito ha ritenuto che, prima di tale data, la conoscenza dei vizi non poteva essere maturata, in capo al Mancini, anche in presenza di esecuzione progressiva delle opere. Rispetto a tale data, la contestazione è tempestiva, poiché la prima lettera inviata dal Mancini è del 30.1.2009, e quindi si pone all’interno del termine di due mesi previsto dall’art. 132 del D. Lgs. n. 206 del 2005, ritenuto applicabile dal Tribunale in quanto si discute di rapporto di consumo (cfr. ancora pag. 3 della sentenza). Tale missiva, secondo il Tribunale, era specifica ed il Cagnacci, nel costituirsi nella fase di opposizione, non ne aveva contestato in modo specifico la ricezione; l’eccezione, infatti, era stata proposta soltanto in atto di appello, e dunque tardivamente (cfr. ancora pag. 3 della sentenza impugnata). Nell’attingere tale motivazione del giudice di seconda istanza, il Cagnacci non si confronta adeguatamente con essa, non contestando il completamento delle opere in data 20.1.2009 né dimostrando di aver sollevato la doglianza relativa alla mancata ricezione della missiva del 30.1.2009 già in prime cure, e dunque tempestivamente. La censura, pertanto, non coglie adeguatamente la ratio del rigetto e, in sostanza, si reduce ad una richiesta di revisione del giudizio di merito, inammissibile in Cassazione. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2558 c.c. e 246 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto incapace a testimoniare [OSCURATO:PERSONA], donatario dell’azienda di falegnameria già gestita dal [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto ravvisare che la donazione dell’azienda conteneva l’espressa pattuizione relativa all’esclusione del rapporto contrattuale intercorso tra il donante ed il Mancini. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9131/2017 Numero sezionale 305/2022 La censura è infondata. Numero di raccolta generale 8742/2022Data pubblicazione 17/03/2022 Il Tribunale richiama, sul punto, la motivazione contenuta nel provvedimento reso in esito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando era stata ravvisata l’incapacità a testimoniare di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata). Nell’ambito di detto articolato passaggio della motivazione il giudice di merito distingue gli effetti della cessione in relazione ai crediti puri e semplici, per i quali si applica l’art. 2560 c.c., ed ai rapporti sinallagmatici ancora non esauriti, soggetti alla diversa disciplina di cui all’art. 2558 c.c. Afferma, inoltre (cfr. pag. 8), che nel caso di specie si configurava una cessione di contratto, e non di credito, poiché la posizione negoziale non era ancora esaurita: nel giudizio avente ad oggetto la pretesa di pagamento azionata dal Cagnacci, infatti, il Mancini aveva spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno subito. Infine, il Tribunale afferma (cfr. sempre pag. 8) che “nell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non c’è alcuna menzione di una deroga alla norma dell’art.2558 c.c.; tale diversa volontà delle parti, proprio perché si discosterebbe dalla ordinaria regola di legge, dovrebbe essere stata esplicita. E’ ben vero che nell’atto di donazione l’azienda è individuata in una situazione patrimoniale e in una lista inventariale allegate all’atto, ma tali indicazioni sono del tutto inidonee ad indicare una deroga all’art. 2558 c.c., perché non è a tal fine sufficiente, per quanto appena motivato, una mera indicazione in negativo; non è insomma possibile argomentare che il contratto Cagnacci/Mancini on è stato ceduto con l’azienda perché esso non figura negli atti e nelle liste che indicano la composizione dell’azienda, perché, proprio per il fatto che si sta derogando ad un effetto che altrimenti si produce ipso iure ex art. 2558 c.c., era necessario l’esplicita ed espressa menzione che i contratti -o almeno, quello oggetto di questa lite- non si trasmettevano con l’azienda”. La motivazione fornita dal Tribunale è in linea con i principi F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9131/2017 affermati da questa Corte in materia di cessione del contratto, Numero sezionale 305/2022Numero di raccolta generale 8742/2022 secondo cui “L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di Data pubblicazione 17/03/2022 trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15 del 03/01/2020, Rv. 656332; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27011 del 07/12/2005, Rv. 586024 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5534 del 08/06/1994, Rv. 486928). Per evitare detto effetto automatico occorre fornire, da parte di chi vi abbia interesse, la prova puntuale del carattere personale del rapporto obbligatorio, ovvero l’esistenza di un patto contrario alla sua cessione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3312 del 07/03/2001, Rv. 544507). Detta prova non può derivare dalla mera riscontrabilità, o meno, della singola posta, attiva o passiva, nelle scritture contabili dell’azienda ceduta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4301 del 29/04/1999, Rv. 525881), trattandosi, tra l’altro, di atti a formazione unilaterale. Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, anche per l’ipotesi della cessione di credito che – diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di merito – si configura nel caso di specie. Il rapporto contrattuale oggetto di causa, infatti, aveva avuto esecuzione, posto che il Cagnacci aveva consegnato i beni che gli erano stati commissionati dal Mancini. Né rileva il fatto che quest’ultimo non avesse ancora saldato la propria obbligazione di pagamento, poiché l’esistenza di un credito avente titolo da un rapporto contrattuale non implica che quest’ultimo non sia stato eseguito. Al contrario, la struttura stessa delle obbligazioni a carattere corrispettivo fa sì che il credito del prestatore d'opera, o del fornitore, o del professionista, sorga nel momento in cui l’opera o la prestazione commissionatagli sia stata eseguita. Del pari irrilevante è il fatto – valorizzato erroneamente dal Giudice di merito F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9131/2017 – che il Mancini, convenuto in giudizio per il saldo del corrispettivo Numero sezionale 305/2022Numero di raccolta generale 8742/2022 dell’opera fornita dal Cagnacci, avesse spiegato domanda Data pubblicazione 17/03/2022 riconvenzionale per il risarcimento del danno patito a causa dei vizi della cosa: la stessa formulazione di detta riconvenzionale, infatti, postula l’avvenuta consegna al Mancini del bene oggetto del rapporto contrattuale, e dunque conferma l'esecuzione di quest’ultimo. Ciò posto, e ricondotta dunque la fattispecie nell’alveo della cessione di credito, va confermato il principio, che, trattandosi comunque di credito traente origine dall’attività dell’azienda ceduta, esso si presume compreso nell’ambito delle poste attive di cui quest’ultima è composta, salvo patto contrario. La cessione del credito aziendale, in uno con l’azienda al quale esso si riferisce, implica anche il trasferimento, in capo al cessionario, di tutti i “… diritti derivanti dal contratto … rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17727 del 06/07/2018, Rv. 649664; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 776 del 28/04/1967, Rv. 326848). [OSCURATO:PERSONA], dunque, avrebbe dovuto provare l’esistenza di uno specifico patto contrario alla cessione del credito verso il Mancini. A tal fine, non è sufficiente la deduzione contenuta nel motivo in esame, secondo cui tale rapporto (recte, tale credito) non sarebbe stato ceduto perché non indicato nella situazione patrimoniale allegata alla donazione. Alla luce dei principi appena richiamati, infatti, tale circostanza non è di per sé significativa dell’esistenza di una volontà contraria alla cessione. A ciò va aggiunto che nel motivo non viene neppure riprodotta la situazione patrimoniale richiamata dal ricorrente, di talché la doglianza appare anche carente del necessario livello di specificità. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1460 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché l’omessa e insufficiente motivazione su fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9131/2017 Numero sezionale 305/2022 nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente aderito Numero di raccolta generale 8742/2022Data pubblicazione 17/03/2022 alle conclusioni della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di prime cure, non considerando che, in realtà, il Cagnacci aveva adempiuto alla sua obbligazione. La censura è inammissibile. Anche in relazione a questo motivo, va premessa l’inammissibilità della deduzione del vizio di insufficienza della motivazione, non più compreso nel perimetro di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Nel resto, la doglianza si risolve in una richiesta di riesame del giudizio di fatto e dell’apprezzamento delle prove condotti dal giudice di merito. Il Tribunale ha dato atto del motivo per cui ha aderito alle risultanze della C.T.U., affermando che la relazione era congrua e che le critiche mosse dall’odierno ricorrente erano state già smentite dall’ausiliario nel contraddittorio tra le parti. Il giudice di appello dà altresì atto che il Cagnacci non aveva provato di aver adempiuto alla propria obbligazione, e tale statuizione non risulta adeguatamente attinta dal motivo in esame. Con esso, infatti, il Cagnacci si limita a dedurre che le varie ed analitiche allegazioni contenute nei suoi scritti difensivi, depositati sin dal giudizio di prime cure, non sarebbero state contestate specificamente dal Mancini, e avrebbero dunque dovuto essere considerate come dal Tribunale fatti riconosciuti. In realtà, lo stesso ricorrente riporta (cfr. pagg. 18 e 19 del ricorso) un passaggio della C.T.U. dal quale emergono diversi vizi della cosa fornita, ed indica che tali affermazioni erano state contestate mediante specifiche controdeduzioni contenute nell’atto di appello (cfr. pagg. 19 e ss. del ricorso, ed in particolare pag. 27, nella quale si indica che la parte riportata in corsivo, a partire da pag. 19, è tratta -appunto- dall’atto di appello). Il Tribunale, come già detto, ha risposto in modo adeguato e puntuale ai motivi di gravame proposti dal Cagnacci, onde la censura che viene formulata in questa sede si risolve nella prospettazione di una ricostruzione F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9131/2017 Numero sezionale 305/2022 alternativa del fatto, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, Numero di raccolta generale 8742/2022Data pubblicazione 17/03/2022 con conseguente inammissibilità della censura stessa. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223, 1226 c.c., 115 e 116 c.p.c., e l’omessa e insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato un danno ulteriore a quello risultante dalla C.T.U., valutandolo equitativamente. Ad avviso del ricorrente, il Mancini non avrebbe dimostrato di aver subito un danno ulteriore rispetto alla percentuale del 10-15% che era stata indicata dal C.T.U. a fronte dei vizi riscontrati nella cosa fornita, ed il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun conto lo specifico motivo di gravame con il quale l’odierno ricorrente aveva lamentato l’arbitrario riconoscimento, da parte del Giudice di Pace, di un risarcimento del danno in realtà mai dimostrato. La censura è inammissibile. Ferma l’inammissibilità della deduzione del vizio di insufficiente motivazione, in relazione alla quale si rinvia a quanto già argomentato in occasione dello scrutinio del primo e terzo motivo del ricorso, va rilevato che anche l’ultima doglianza proposta dal Cagnacci si risolve nella prospettazione di una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella scelta dal giudice di merito. Il Tribunale, sia pure con motivazione succinta, ha esaminato la doglianza proposta dal Cagnacci in relazione al quantum del risarcimento del danno che era stato riconosciuto dal Giudice di Pace al Mancini (cfr. pag. 8 della sentenza) e la ha ritenuta infondata sul presupposto che la mancata dimostrazione, da parte del Cagnacci, di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, lo esponeva al risarcimento del danno, che era stato quantificato dal primo giudice sulla base delle stime operate dal C.T.U. Nel contestare tale statuizione, il ricorrente non riporta testualmente la C.T.U., e dunque la deduzione secondo cui nella relazione peritale si darebbe F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9131/2017 atto della sola riduzione del 10-15% per i vizi, e non anche di un Numero sezionale 305/2022Numero di raccolta generale 8742/2022 ulteriore danno risarcibile, risulta carente del necessario grado di Data pubblicazione 17/03/2022 specificità. Nel resto, la doglianza in esame contrappone una soluzione in fatto alternativa a quella scelta dal giudice di merito, mediante la riproposizione di un motivo di censura evidentemente esaminato, e rigettato, dal giudice di merito. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 9 febbraio 2022. Il Presidente (F. Manna) F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l