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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 04675/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto ex art. 131 bis cod. pen. dal reato di cui all'art. 483 cod. pen.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ler estensore [OSCURATO:PERSONA]. zia [OSCURATO:PERSONA] rio DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto ex art. 131 bis cod. pen. dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ler estensore [OSCURATO:PERSONA]. zia [OSCURATO:PERSONA] rio DEPOSI
Sentenza Cassazione n. 04675/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris