CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 1954
Cassazione n. 43862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1954 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1966 avverso la sentenza del 27/03/2023 del G.I,P. TRIBUNALE DI MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 27 marzo 2023 il G.i.p. del Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre che ad altri due imputati, non ricorrenti) la pena concordata dalle parti per i reati previsti dagli artt. 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e 629, secondo comma, cod. pen., ascritti rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e a Galasso. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. Il ricorso presentato per [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata. 2.2. Il ricorso di Galasso denunciai violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, da inquadrare nella fattispecie di reato ex art. 393 cod. pen., improcedibile per mancanza di querela. In via subordinata, la difesa lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l'impugnazione solo per motivi concernenti la illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01), e non già per motivi riguardanti i profili commisurativi della pena, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276509; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani„ Rv. 275915). 4. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in relazione al disposto dell'art. 448, commi 1-bis e 2-bis, del codice di rito. Quanto alla richiesta principale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; Sez. 2, n.14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, R.v. 279573). Nel caso di specie la qualificazione giuridica non è affatto eccentrica; si consideri che il ricorrente ha sostenuto che, in ordine alla esatta definizione giuridica del fatto, sussistono "delle oggettive perplessità" e che il giudice, esaminando anche le deduzioni difensive, ha espressamente motivato, sia pure per relationem, anche in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale si è formato l'accordo delle parti. Detto accordo ha riguardato ovviamente anche la determinazione della pena, cosicché è privo di fondamento il motivo con il quale il ricorrente deduce che il G.i.p. non ha esaminato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proposta nelle memorie depositate in date 1° febbraio 2023 e 20 marzo 2023, prima dell'udienza. Dalla sentenza risulta che in data 7 ottobre 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato depositò la richiesta di applicazione della pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e duemila euro di multa, con il consenso del pubblico ministero, pena poi applicata dal G.i.p. nella sentenza impugnata. Dal chiaro disposto degli artt. 444, comma 1, cod. proc. pen. («L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva...») e dell'art. 448, comma 1-bis, dello stesso codice («Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza...») si evince che l'applicazione di una pena sostitutiva deve essere concordata dalle parti, cosicché è inammissibile - e, come tale, non andava considerata - una richiesta in tal senso espressa unilateralmente dall'imputato, successiva all'accordo circa l'applicazione di una pena detentiva. L'imputato, dopo l'entrata in vigore (30 dicembre 2022) delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, avrebbe dovuto concordare con il pubblico ministero l'applicazione di una pena sostitutiva, a modifica del precedente accordo. In senso conforme questa Corte ha da ultimo affermato che il giudice del patteggiamento può disporre la sostituzione delle pene solo nel caso in cui tale sostituzione costituisca oggetto dell'accordo processuale, ricordando che la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 150 del 2022 ha chiarito che l'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che l'accordo tra le parti, sia pure in termini generali, sulla sostituzione della pena deténtiva breve costituisce il presupposto essenziale per il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 448, comma 1 -bis, cod. proc. peri., venendo così evitato il rischio di richieste esplorative o meramente dilatorie e di un inutile impegno dell'ufficio di esecuzione penale esterna in attività preparatorie destinate a non avere un concreto esito processuale (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, non mass.). 5. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo