CassazionesentenzaSezione FDecisione del 9 agosto 2022
Cassazione n. 48310/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Presidente pro-tempore del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per il rigetto dei ricorsi. Deposita per quest'ultima nomina a difensore di fiducia e procura speciale. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro dì PALERMO difensore dì [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO difensore di [OSCURATO:PERSONA], dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa diCONFCOMMERCIO [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA PALERMO, [OSCURATO:PERSONA], come da nomine a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositate in udienza. Deposita conclusioni e nota spese per tutte le parti civili. Nessuna delle [OSCURATO:PERSONA] è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14/05/2021 la Corte d'appello di Palermo, per quanto ancora rileva, in riforma della decisione di primo grado, escluso il ruolo direttivo e la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove anni di reclusione e alle correlate pene accessorie, avendolo ritenuto partecipe del sodalizio di tipo mafioso operante a Trabia. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi argomentativi, per essersi la Corte territoriale sottratta al dovere della «motivazione rafforzata», attraverso un rigoroso e analitico confronto con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale a sostegno della conclusione assolutoria, anche alla luce dei conflitti provocati dai comportamenti dell'Albanese non autorizzati dal gruppo. D'altra parte, si aggiunge, il quadro probatorio era rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'epoca delle indagini preliminari quando il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello proposto dal P.M. avverso il rigetto della richiesta della misura cautelare, fondata sull'insussistenza di un'idonea piattaforma indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per non avere la Corte territoriale in alcun modo valutato gli esiti della rinnovata istruttoria dibattimentale, alla luce delle prove già acquisite, e avendo ignorato del tutto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si osserva: a) che la Corte territoriale, pur dando atto dell'assenza o genericità dei contributi dei collaboratori Restivo, Cecala e Bisconti, aveva svalutato tale dato, trascurando di considerare che anche i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti in primo grado, avevano affermato di non conoscere e di non avere mai sentito parlare dell'Albanese; b) che la Corte d'appello aveva, del pari, trascurato di considerare gli apporti dell'imprenditore Sireci, che, alla stregua di una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe versato indebitamente somme di denaro all'Albanese; c) Sireci, nelle dichiarazioni acquisite con il consenso delle parti, aveva escluso qualunque richiesta estorsiva dell'Albanese. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi argomentativi, sempre sotto il profilo dell'assenza di una «motivazione rafforzata», con riguardo alla lettura delle captazioni poste a fondamento della condanna, nelle quali, invece, il Tribunale aveva colto mere supposizioni operate dai conversanti. Il dato, peraltro, sarebbe logicamente confermato dal fatto che, se l'Albanese avesse avuto un ruolo attivo, ancorché non direttivo, i collaboratori ne sarebbero stati certamente informati. In tale contesto, la non necessità di riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., rispetto ai dati emergenti dalle captazioni, non esime dal dovere di valutarne il significato secondo criteri di logicità. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando come la riforma della decisione di primo grado si era accompagnata ad uno stravolgimento dell'ipotesi accusatoria, dal momento che il ruolo direttivo era stato ridimensionato in quello di mero partecipe, senza altre, più precise indicazioni. Anche sotto tale profilo si apprezza, secondo il ricorso, il vizio di mancata prospettazione di una «motivazione rafforzata», non avendo la Corte d'appello chiarito i termini fattuali dell'apporto associativo. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto alla luce della totale dissociazione dell'Albanese dal ruolo di associato alla consorteria. 3. La discussione orale si è svolta all'udienza del giorno 9 agosto 2022 Considerato in diritto 1. I primi quattro motivi, esaminabili congiuntamente per ragioni di connessione, sono, nel loro complesso ifondati. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato, sulla scorta di risalenti approdi delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), che il giudice d'appello ha l'obbligo di approntare una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato (v., ad es., Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). Sez. U Troise, in particolare, hanno sottolineato come il concreto modo di operare della regola della quale si tratta scaturisca dall'interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata. Il canone del ragionevole dubbio, infatti, per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio e sulle diverse basi argomentative della sentenza di appello che operi un'integrale riforma di quella di primo grado, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione. Si è conseguentemente affermato che «assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un'analisi stringente, approfondita, completa del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico, probatorio, giuridico - la nuova decisione assunta» (Sez. 6, n. 15869 del Cv n 3 S 16 dicembre 2021, dep. 2022, Tijani). Nel 'riformare una sentenza è necessario dimostrare quindi di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti e di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr., Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova motivazione che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, «in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura argomentativa che spieghi le difformi conclusioni» (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229). Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto l'Albanese ritenendo che dalle conversazioni intercettate tra il Contino e l'Interbartolo emergesse l'attribuzione, da parte di questi ultimi al primo, di alcune estorsioni, delle quali non era stata acquisita una prova certa e che comunque rappresentavano il frutto di scelte non autorizzate dal clan al punto che si era progettato un attentato ai danni dell'Albanese stesso, al fine di ristabilire le rispettive posizioni di potere. In sintesi, il tema del dialogo è che l'Albanese, nonostante l'inclusione del territorio di Caltavuturo nel mandamento di Cerda e di Trabia, con conseguente «competenza» del capo di quest'ultima articolazione, aveva iniziato ad operare in autonomia ("tutte cose si è fottuto lui, il dottore"). Inoltre - ha osservato la sentenza di primo grado -, nessun collaboratore di giustizia, nemmeno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito fatti riguardanti l'imputato nonostante la pretesa posizione di reggente la famiglia di Caltavuturoi dalla quale sarebbe poi stato spodestato, secondo l'impostazione accusatoria, per effetto dell'azione del Contino. La Corte territoriale ritiene che, anche per i primi giudici, non vi siano dubbi sulla sua affiliazione dell'Albanese, noto come il dottore o Pino u niuru; il Tribunale, piuttosto, nutriva perplessità soltanto sull'attualità della sua partecipazione.Secondo la sentenza impugnata, tale dubbio sarebbe infondato alla luce dei seguenti dati: a) l'intercettazione del 6 agosto 2012, nella quale l'Interbartolo e il Contino parlavano dell'estorsione conclusa dall'Albanese in danno di un'impresa che stava eseguendo lavori a Cerda ed i cui mezzi erano stati spostati nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA]; Contino progettava il danneggiamento dei mezzi e affermava che Albanese continuava abusivamente ad operare nel territorio di Caltavuturo del quale lui era reggente; dopo avere incontrato [OSCURATO:PERSONA], i due continuavano a discorrere di estorsioni esprimendo il sospetto che Maranto gestisse l'estorsione in danno di Sireci con l'Albanese; in tale contesto, il Contino proponeva di "posarlo" e di lasciarlo solo. I due parlavano inoltre di un imprenditore, tal Cuccia, che era parente di Albanese e ancora del fatto che un'impresa si era «messa a posto» con lo stesso Albanese, al punto da meritare un danneggiamento; b) l'intercettazione del 22 settembre 2012, dalla quale emerge una riunione tra Interbartolo, Contino, Muscarella e Giuffrè, i quali discutevano del fatto che l'Albanese si fosse intascato i soldi dell'estorsione che spettavano alla famiglia di Cerda e che bisognava dirgli che lui non era autorizzato a comportarsi in quel modo; c) l'intercettazione del 5 ottobre 2012, dalla quale emergono, nel dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e Contino, le difficoltà nel portare a compimento un attentato in danno del Sireci e dell'opportunità di attendere che fosse l'Albanese a fare la prima mossa; d) l'intercettazione del 22 gennaio 2013, che concerne il dialogo tra l'Interbartolo e il Contino, nel quale si opera la ricognizione degli organigrammi mafiosi e si osserva che, prima che Contino fosse reggente di Cerda, erano stati Maranto, Scola e Albanese a spartirsi i proventi estorsivi; e) l'intercettazione del 28 gennaio 2013, dalla quale emerge che il Contino aveva avvicinato l'Albanese e il Sireci, chiarendo che spettava a lui ed alla famiglia di Cerda sottoporre ad estorsione le imprese attive nel territorio e che l'Albanese doveva farsi da parte. In sintesi, da tali elementi, esclusa la dimostrazione di un ruolo direttivo dell'Albanese, scaturirebbe la prova che l'imputato non aveva mai rescisso i legami con l'associazione criminale, continuando a trarre vantaggi dalla sua posizione. Siffatta conclusione - aggiunge la Corte - è confermata, sul piano logico, dal fatto che, se l'Albanese fosse stato «posato», il sodalizio non avrebbe esitato a decretarne l'eliminazione fisica. Secondo la Corte d'appello, in tale contesto, andrebbero intese anche le generiche voci correnti riferite dai collaboratori: esse collimerebbero con le emergenze probatorie, in quanto sarebbero coerenti con la posizione dell'Albanese, importante affiliato, ormai arroccato a Caltavuturo, dove esercitava in pieno le prerogative dell'associazione e che, nelle evoluzioni successive, avrebbe dovuto cedere il passo ad altri emergenti affiliati senza per questo rinunciare alla prerogative di appartenenza a [OSCURATO:PERSONA]. Ora, in una visione di sintesi, in disparte il tema - pur astrattamente rilevante - del mancato esame delle dichiarazioni del Sireci indicate dal difensore -, la criticità di fondo di siffatto costrutto argomentativo - ossia, in altri termini, il mancato superamento del dubbio sulla dimensione associativa della condotta dell'Albanese - si coglie nel rilievo che la prudenza degli interlocutori nel reagire a quella che essi ritengono una violazione delle regole di ripartizione della competenza per territorio nel praticare le estorsioni non significa affatto, di per sé, che l'Albanese fosse, al momento dei fatti, un associato. L'attenzione dei conversanti a non scardinare equilibri criminali non ben conosciuti, come pure il fatto che la cosca, secondo quanto rileva la stessa sentenza impugnata, non avesse trovato una linea strategica comune dimostra soltanto le linee di pensiero e di azione della cosca stessa, alla luce del passato criminale dell'Albanese. Ne discende che, sul piano logico, è tutt'altro che decisiva la mancata eliminazione fisica dell'imputato che pure stava violando le regole di ripartizione del territorio. Infatti, la cautela operativa è compatibile anche con il passato delinquenziale dell'Albanese - il punto non è messo in discussione dalla sentenza di primo grado - e con eventuali dubbi - che, in difetto di altri elementi, non possono essere confusi con delle certezze - dei conversanti sull'esistenza di una «copertura palermitana» dell'imputato. In altri termini, il ruolo passato dell'Albanese e l'opacità degli equilibri mafiosi attuali, quale sembra trasparire dai brani delle intercettazioni valorizzati dalla sentenza impugnata, rendono l'elemento logico della mancata soppressione del ricorrente privo di quella decisività che potrebbe superare i dubbi che il Tribunale ha colto nel fatto che, in definitiva, dalle conversazioni emerge il punto di vista - peraltro non ben chiaro neanche agli stessi - degli affiliati e non la dimensione associativa dell'agire dell'Albanese. D'altra parte, che questi lucrasse su una rendita di posizione di soggetto già legato alla criminalità mafiosa non dimostra che il suo arroccamento in Caltavuturo esprimesse un concreto contributo alla vita di un sodalizio i cui contorni restano ignoti. La contraria conclusione della sentenza impugnata è sostanzialmente assertiva, se si considera che non è dato comprendere quale sia il nucleo associativo nel quale all'attualità l'Albanese si inserisce, posto che non ha un ruolo direttivo, lo stesso non fa parte del sodalizio dei conversanti e, appena viene richiamato all'ordine, scompare dalla scena.Il silenzio su questo fondamentale punto della ricostruzione dei fatti rende, del pari, assiomatica l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori collimano con le fonti di prova acquisite, oltre che del tutto generica, poiché non spiega, anche dal punto di vista cronologico e spaziale, i silenzi o le vaghezze narrative per illustrare come possano essere coerenti con il ruolo associativo assegnato all'Albanese. In tale contesto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, giustifichi il proprio convincimento alla luce delle indicazioni appena tracciate. All'accoglimento dei primi quattro motivi consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento del qui