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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2001

Cassazione n. 10468/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del Tribunale della libertà di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale cautelare di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania, il quale aveva disposto, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispettivamente contestati ai capi 16) e 15) dell'incolpazione provvisoria, commessi dal luglio al dicembre 2021.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con un primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto associativo di cui al capo 15).

Argomenta il difensore che il Tribunale ha errato nell'avere automaticamente ritenuto lo Zanti partecipe del sodalizio criminoso sulla base della mera realizzazione dei delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo emersi elementi che possano documentare l'adesione del ricorrente all'associazione; ad avviso del difensore, si sarebbe perciò in presenza di un concorso continuato nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, seppure remunerata, anche considerando l'assenza, in capo all'indagato, di un potere decisionale autonomo.

2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione cii legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

Ad avviso n n_/ del difensore, l'ordinanza è da censurare non avendo compiuto un'autonoma motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera soltanto in relazione al giudizio di idoneità e adeguatezza della custodia in carcere.

2.3. Con un terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato non indica specifici elementi in grado da far ritenere idonea una misura diversa dalla custodia in carcere, nonostante l'incensuratezza del ricorrente e la circostanza che tutti i presunti sodali sono stati tratti in arresto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo di ricorso - con cui si contesta la partecipazione dello Zanti al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile perché generico. 2.1.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (ex multis, cfr. Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Uno, Rv. 242897).

Si è, inoltre, chiarito che, ai fini della configurabilità dell'associazione'esame, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312).

Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati- fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).

Di conseguenza, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamic:he operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014 - dep. 04/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379).2.2.

Nel caso di specie, facendo corretta applicazione dei principi appena richiamati, il Tribunale cautelare di merito ha ravvisato la sussistenza della gravità indiziaria del delitto in esame, avendo inquadrato la piazza di spaccio operativa in Catania, al civico 169 di via Capo, nella cornice di una compagine autonomamente organizzata e sistematicamente rifornita dalla famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA], come emerso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - esponente del clan Nizza, storicamente dedito allo spaccio per conto del clan Santapaola, che approvvigionava piazze limitrofe a quella controllata dai Cursoti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione e videosorveglianza allestiti nei luoghi indicati.

Da questi ultimi, in particolare, il Tribunale cautelare ha desunto la dedizione dello Zanti alle attività del gruppo, in collaborazione con i sodali indicati nel provvedimento (p. 3), con il ruolo di spacciatore, cassiere, rifornitore delle scorte soggette a rapido esaurimento durante l'intenso traffico notturno - l'ordinanza dà conto di decine di cessioni quotidiane -, secondo turni prestabiliti, per un periodo di tempo assai significativo, che si è protratto (almeno) dall'8 luglio 2021 alla data dell'arresto del ricorrente, intervenuto il 25 novembre 2021, quando lo Zanti fu sorpreso nel possesso di una borsa a tracolla contenente diverse dosi di cocaina, di 710 euro in banconote di vario taglio, di un bilancino di precisione e di due ricetrasmittenti sintonizzate su un canale convenuto, funzionali alle comunicazioni con gli altri componenti del gruppo che fungevano da vedette.

I chiari indicatori di inserimento della condotta continuativa dell'indagato nel sistema operativo del gruppo considerato (cooperazione con altri sodali, espletamento dell'attività secondo turni programmati, risorse organizzative funzionali alla comunicazione operativa), valutati dal Tribunale cautelare con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, giustificano pienamente l'addebito associativo, apparendo implausibile, alla luce delle evidenze appena richiamate, la tesi del suo reclutamento "occasionale" per i singoli turni di lavoro e del tutto inconferente (non essendo contestato un ruolo apicale od organizzativo) la sottolineatura dell'assenza di un potere decisionale.

3. I restanti motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono parimenti inammissibili.

3.1. In primo luogo, è errata la prospettazione difensiva, dedotta con il secondo motivo, giusta la quale la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe circoscritta al profilo dell'adeguatezza della misura; essa, infatti, si pone in contrasto con il chiaro dato letterale, secondo cui, quando sussistono gravi indizi per il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 — ricompreso tra quelli di cui all'art. 51, commi :3-bis, cod. proc.

Den. — "è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".

L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevede perciò una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall'indagato specifici elementi dai qual risulti o il venire meno delle esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose.

Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i c:aratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/1212021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865).

Questa Corte di legittimità ha condivisibilmente precisato che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435).

3.2. Nel caso di specie, gli elementi indicati dalla difesa - ossia la formale incensuratezza del ricorrente (il quale, peraltro, è stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte di appello, per l'episodio conseguente all'arresto in flagranza del novembre 2021) e gli arresti degli altri presunti sodali - con una motivazione certamente non manifestamente illogica, sono stati ritenuti inidonei a superare l'indicata duplice presunzione, alla luce della gravità dei fatti contestati, di data recente, inseriti in un contesto di criminalità mafiosa armata, fortemente radicata sul territorio, e considerando che, a dispetto delle reiterate operazioni di polizia, i sodali arrestati e i luoghi di occultamento dello stupefacente venivano immediatamente sostituiti, ciò essendo indicativo della permanenza e della attualità del sodalizio criminoso.

4. Essendo il ricorso inammissibilelerio5i§A e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3..000,00 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del Tribunale della libertà di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale cautelare di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania, il quale aveva disposto, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispettivamente contestati ai capi 16) e 15) dell'incolpazione provvisoria, commessi dal luglio al dicembre 2021. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto associativo di cui al capo 15). Argomenta il difensore che il Tribunale ha errato nell'avere automaticamente ritenuto lo Zanti partecipe del sodalizio criminoso sulla base della mera realizzazione dei delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo emersi elementi che possano documentare l'adesione del ricorrente all'associazione; ad avviso del difensore, si sarebbe perciò in presenza di un concorso continuato nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, seppure remunerata, anche considerando l'assenza, in capo all'indagato, di un potere decisionale autonomo. 2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione cii legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Ad avviso n n_/ del difensore, l'ordinanza è da censurare non avendo compiuto un'autonoma motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera soltanto in relazione al giudizio di idoneità e adeguatezza della custodia in carcere. 2.3. Con un terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato non indica specifici elementi in grado da far ritenere idonea una misura diversa dalla custodia in carcere, nonostante l'incensuratezza del ricorrente e la circostanza che tutti i presunti sodali sono stati tratti in arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso - con cui si contesta la partecipazione dello Zanti al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile perché generico. 2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (ex multis, cfr. Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Uno, Rv. 242897). Si è, inoltre, chiarito che, ai fini della configurabilità dell'associazione'esame, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati- fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Di conseguenza, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamic:he operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014 - dep. 04/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379).2.2. Nel caso di specie, facendo corretta applicazione dei principi appena richiamati, il Tribunale cautelare di merito ha ravvisato la sussistenza della gravità indiziaria del delitto in esame, avendo inquadrato la piazza di spaccio operativa in Catania, al civico 169 di via Capo, nella cornice di una compagine autonomamente organizzata e sistematicamente rifornita dalla famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA], come emerso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - esponente del clan Nizza, storicamente dedito allo spaccio per conto del clan Santapaola, che approvvigionava piazze limitrofe a quella controllata dai Cursoti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione e videosorveglianza allestiti nei luoghi indicati. Da questi ultimi, in particolare, il Tribunale cautelare ha desunto la dedizione dello Zanti alle attività del gruppo, in collaborazione con i sodali indicati nel provvedimento (p. 3), con il ruolo di spacciatore, cassiere, rifornitore delle scorte soggette a rapido esaurimento durante l'intenso traffico notturno - l'ordinanza dà conto di decine di cessioni quotidiane -, secondo turni prestabiliti, per un periodo di tempo assai significativo, che si è protratto (almeno) dall'8 luglio 2021 alla data dell'arresto del ricorrente, intervenuto il 25 novembre 2021, quando lo Zanti fu sorpreso nel possesso di una borsa a tracolla contenente diverse dosi di cocaina, di 710 euro in banconote di vario taglio, di un bilancino di precisione e di due ricetrasmittenti sintonizzate su un canale convenuto, funzionali alle comunicazioni con gli altri componenti del gruppo che fungevano da vedette. I chiari indicatori di inserimento della condotta continuativa dell'indagato nel sistema operativo del gruppo considerato (cooperazione con altri sodali, espletamento dell'attività secondo turni programmati, risorse organizzative funzionali alla comunicazione operativa), valutati dal Tribunale cautelare con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, giustificano pienamente l'addebito associativo, apparendo implausibile, alla luce delle evidenze appena richiamate, la tesi del suo reclutamento "occasionale" per i singoli turni di lavoro e del tutto inconferente (non essendo contestato un ruolo apicale od organizzativo) la sottolineatura dell'assenza di un potere decisionale. 3. I restanti motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono parimenti inammissibili. 3.1. In primo luogo, è errata la prospettazione difensiva, dedotta con il secondo motivo, giusta la quale la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sarebbe circoscritta al profilo dell'adeguatezza della misura; essa, infatti, si pone in contrasto con il chiaro dato letterale, secondo cui, quando sussistono gravi indizi per il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 — ricompreso tra quelli di cui all'art. 51, commi :3-bis, cod. proc. Den. — "è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure". L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevede perciò una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall'indagato specifici elementi dai qual risulti o il venire meno delle esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose. Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i c:aratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/1212021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865). Questa Corte di legittimità ha condivisibilmente precisato che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435). 3.2. Nel caso di specie, gli elementi indicati dalla difesa - ossia la formale incensuratezza del ricorrente (il quale, peraltro, è stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte di appello, per l'episodio conseguente all'arresto in flagranza del novembre 2021) e gli arresti degli altri presunti sodali - con una motivazione certamente non manifestamente illogica, sono stati ritenuti inidonei a superare l'indicata duplice presunzione, alla luce della gravità dei fatti contestati, di data recente, inseriti in un contesto di criminalità mafiosa armata, fortemente radicata sul territorio, e considerando che, a dispetto delle reiterate operazioni di polizia, i sodali arrestati e i luoghi di occultamento dello stupefacente venivano immediatamente sostituiti, ciò essendo indicativo della permanenza e della attualità del sodalizio criminoso. 4. Essendo il ricorso inammissibilelerio5i§A e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3..000,00 in favore della Cassa de
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