CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 28259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20421-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in RAVENNA, via G. Matteotti, n. 5; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 821/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29.03.2017; Ric. 2017 n. 20421 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con testamento olografo redatto il 29.08.1996 e pubblicato il 05.02.1999, il sig. [OSCURATO:PERSONA] - deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]- aveva istituito eredi la moglie [OSCURATO:PERSONA] , odierna ricorrente, e assegnato ai due nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli della sorella deceduta del [OSCURATO:PERSONA] e odierni resistenti, l’intera quota sulla casa della famiglia di origine del de cuius, della quale egli era comproprietario al 50%, oltre a Lire 400.000.000 (in contanti o in titoli obbligazionari). La disposizione testamentaria precisava che il totale dell’eredità a favore dei due nipoti non avrebbe dovuto superare il 40% dell’intero patrimonio lasciato agli eredi tutti. 2. Con atto di citazione notificato in data 09.12.2003, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Ravenna il riconoscimento della qualità di eredi dei due nipoti, assumendo che il tenore letterale del testamento palesava che tanto la quota dell’immobile della casa familiare del de cuius, quanto il danaro, erano stati considerati frazione del patrimonio del marito deceduto, e che l’institutio ex re certa era compatibile con la delazione a titolo universale. Accertata la qualità di eredi universali dei nipoti del marito, e non di legatari, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la ripetizione dai nipoti di quanto da lei pagato per la ristrutturazione dell’immobile della casa di famiglia del de cuius, per le spese di onoranze funebri del [OSCURATO:PERSONA], per le imposte di successione e per altre spese documentate insistenti sull’asse ereditario, da dividersi in parti eguali pari alla percentuale Ric. 2017 n. 20421 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 3 - del 38,45%, corrispondente alla quota ereditaria spettante ai nipoti del defunto sig. [OSCURATO:PERSONA], calcolata sull’ammontare netto dei debiti ereditari. 3. Con sentenza del 10.08.2009 n. 642 , qualificati i nipoti come legatari secondo le intenzioni del testatore, il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda di restituzione di complessivi €3.216,96 e condannaval’attrice alle spese. 4. Proponeva appello la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’Appello di Bologna, concludendo per il riconoscimento della qualità di eredi dei due nipoti e chiedendo il rimborso pro quota dei debiti ereditari da lei anticipati. Si costituivano i due nipoti Montanari, i quali eccepivano la loro qualità di legatari e proponevano appello incidentale condizionato chiedendo l’accertamento dell’esatto ammontare dell’asse ereditario: ritenendo che la Petrignaniavesse ricevuto il 61,65% di tale asse, chiedevano la ripetizione pro quota per ciascuno di essi dell’importo ricevuto in più dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 821 pubblicata il 29.03.2017, la Corte d’Appello di Bolognarigettava appello, condanna ndo l’attrice alle spese. Osservava la Corte: - secondo la giurisprudenza di legittimità, prescindendo dalle espressioni utilizzate dal testatore, ai fini dell’attribuzione della qualità di erede ovvero di legatario ai sensi dell’art. 588 cod. civ. (institutio ex re certa) il giudice deve compiere sia un’indagine di tipo oggettivo, riferita al contenuto dell’atto, sia un’indagine di tipo soggettivo, riferita all’intenzione del testatore, al fine di stabilire se il testatore avesse inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte determinata di essi, così riconoscendogli la qualità di erede; o se invece avesseinteso conferirgli singoli beni individuati, così riconoscendogli la qualità di legatario; Ric. 2017 n. 20421 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 4 - - dall’indagine oggettiva e soggettiva sulla disposizione testamentariadeduceva la Cortela volontà del testatore di voler legare ai duenipoti quel bene immobile determinato (la quota del 50% sulla casa di famiglia, avendosorella e nipoti del de cuius rinunciato alla loro quota al momento della morte del capostipite, per evitare il frazionamento della proprietà), e quella cifra specifica (Lire 400.000.000); - il limite massimo del 40% non è limite sul patrimonio interamente considerato; ma limite massimo dell’attribuzione, identificato dal de cuius come tetto massimo di diminuzione dell’asse ereditario pernon pregiudicare la consorte superstite. 6. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna ha propostoricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Resistono i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo. 1.2. La ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex artt. 588 e 743 cod. civ., in relazione all’art.360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ. In particolare, denuncia l’errata qualificazione giuridica del fatto sotteso alla domanda: la volontà del testatore, così come accertata dalla corte di merito, non può essere sussunta nell’ambito del comma 1 dell’art. 588 cod. civ. come disposizione a titolo particolare, ma deve essere ricollegata al comma 2 della stessa norma, poiché i beni indicati dal testatore Ric. 2017 n. 20421 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 5 - non sono concepibili come beni a sé stanti, e per il valore che essi possiedono indipendentemente dal patrimonio relitto, bensì proprio in relazione a questo, tanto che non dovevano superare il 40% di esso e, pertanto, rappresentano una disposizione a titolo universale. Argomentano in senso contrario i controricorrenti, per i quali il 40% rappresenterebbe una previsione negoziale destinata ad operare alla stessa maniera della percentuale di legittima, per salvaguardare il coniuge superstite oltre il limite di questa e fino al 60%. 2. La censura è fondata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod.civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati (Cass. 2 civ., 31.12.2021, n. 42121; Cass.6-2, 06.03,2020, n. 6125; Cass. 2 civ., 06.10.2017, n. 23393 ; ¸ Cass. 25.12.2013, n. 24163 ; Cass.01.03.2002,n. 3016). 3. Nel caso di specie, l’argomentazione sviluppata dalla Corte distrettuale non è immune da vizi logiciche viziano l’applicazione delle norme indicate in ricorso, atteso che c iò che è essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione è la possibilità di una partecipazione anche dell'erede istituito ex re all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certaeattribuite e il valore dell'intero asse (Cass. 2 civ., 31.12.2021, n. 42121). Solo se non vi è quell’attitudine, e l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è considerato legatario. Ric. 2017 n. 20421 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 6 - 4. La Corte distrettuale, pur non trascurando l’indagine oggettiva e soggettiva sul contenuto dell’atto, ha convogliato il suo convincimento sul fatto che il testatore, con la delazione ai due nipoti della sua quota sulla casa familiare, si fosse premurato di specificare che il valore del fabbricato, sommato all’ulteriore liquidità loro assegnata, non avrebbe dovuto superare il 40% dell’intero patrimonio. Ha però attribuitoa tale precisazione l’unico significato dirimente di non voler pregiudicare la posizione economica della consorte superstite, senza tuttavia valutare se detta precisazione fosse , invece , espressione di un rapporto proporzionale tra i singoli lasciti assegnati ai coere di , atteso che il testatore aveva ipotizz ato l’eventualità della vendita della sua quota di fabbricato successivamente alla disposizione testamentaria, quantificando con chiarezza la quota (40%) della delazione rispetto all’intero suo patrimonio. Tale eventuale vendita della quota della casa della famiglia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, stravolto l’assetto voluto dal de cuius, cancellando quel bene determinato che, secondo la Corte d’appello di Bologna, avrebbe rappresentato oggetto di legato; sarebbe, invece, rimasto solo il limite di lascito del 40% dell’intero patrimonio da liquidarsi sul prezzo di vendita, tenendo conto anche dell’ulteriore attribuzione di liquidità. Non può, altresì, ritenersi che l’attribuzione della liquidità di Lire 400.000.000 costituisca essa stessa un’assegnazione di beni determinati, poiché anch’essa viene posta in alternativa tra contanti e titoli obbligazionari, e soprattutto viene inclusa dal testatore nel totale dell’eredità a favore dei nipoti, così rappresentando l’attribuzione di un’intera categoria di beni ereditari, in proporzione al lascito della coerede [OSCURATO:PERSONA]. 5. L’omissione di ogni considerazione circa queste potenzialmente decisive circostanze rivela che la Corte d’appello ha Ric. 2017 n. 20421 sez. S2 -ud. 28-04-2022 - 7 - male inteso il senso dell’insegnamento giurisprudenziale, avendo deciso la controversia senza considera re la portata della indicazione della percentuale del patrimonio assegnato gli eredi resistenti e la rilevanza di questo dato alla luce del senso che la giurisprudenza ha dato alla normativa. In sede di rinvio il nuovo Collegio dovràconsiderare i principi qui riaffermati,scrutinando rispetto ad essi - e alle applicazioni in concreto date dalla giurisprudenza -il dettato della scheda testamentaria. 6. In conclusione, si impone la cassazione della sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvi a alla Corte di appello d