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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02821/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27379/21 Diagne [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, all'esito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, quanto alla eccessiva gravità del medesimo; che il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità, dal momento che la Corte motiva adeguatamente circa l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, evidenziando che il lieve scostamento dal minimo edittale è giustificato dal quantitativo detenuto e dalla presenza di una condanna irrevocabile per reato della stessa indole, che denota la pervicacia dell'imputato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27379/21 Diagne [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, all'esito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone genericamente il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, quanto alla eccessiva gravità del medesimo; che il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità, dal momento che la Corte motiva adeguatamente circa l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, evidenziando che il lieve scostamento dal minimo edittale è giustificato dal quantitativo detenuto e dalla presenza di una condanna irrevocabile per reato della stessa indole, che denota la pervicacia dell'imputato; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02821/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris