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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17921/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato -1765 avverso la sentenza n. 142/2023 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 17/03/2023 R.G.N. 68/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salernodichiarava inammissibile il gravame proposto dalla Comunità MontanaNumero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/2026Tanagro Alto e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del TribunaNluem edroid iSraaccloeltrangeon erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026che, in accoglimento del ricorso proposto il 15/2/2019 da AngeloCifrodelli, l’aveva condannata, per gli anni 2013, 2014 e 2015, alpagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni per le giornate nonlavorate, nel limite di 156 giornate l’anno.2.

IL lavoratore aveva esposto: di aver lavorato alle dipendenze didetta Comunità, con distinti contratti a termine della durata di 179giorni, dal 1978 al 2010, sistematicamente rinnovati, come operaioidraulico-forestale cd. stagionale di 4° livello secondo il relativo CCNL;che a seguito della mancata riassunzione nel 2011 ed alla sua diffidadel 27/6/2011, la convenuta lo aveva riassunto a termine ma per unnumero di giorni inferiore a quello degli anni precedenti (121 giorni nel2013; 102 nel 2014 e nel 2015).

Aveva rivendicato il diritto a 156giornate lavorative annue in base all’art. 11 della L.R.

Campanian.11/96 ed all’art. 17 del relativo contratto integrativo regionale; allaviolazione del legittimo affidamento ingenerato dalla prassi contrattualeprecedente secondo gli artt. 1175 e 1375 c.c.; ed alla violazione deldiritto di precedenza per le nuove assunzioni a termine; e quindi chiestocondannarsi la controparte al pagamento dei relativi differenzialiretributivi.3. [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito eccependo che la Regione Campania nonle aveva trasferito le risorse finanziarie necessarie, e che il contrattointegrativo del 8/7/2009 era scaduto il 31/7/2011 e non era ultrattivo.4.

A fondamento dell’accoglimento della domanda il Tribunale avevaaffermato (in sintesi, secondo la sentenza impugnata): che l’art. 17 delCIR del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva che «Agli operai a tempo determinato chenon intendono stabilizzare il proprio rapporto di lavoro, viene garantitoun numero di giornate lavorative non inferiore a quello dell'annoprecedente e comunque fino a un massimo di 156 giornate lavorativeannue»; che in effetti il CIR era scaduto il 31/7/2011 e non eraultrattivo; che tuttavia il CCNL 2010/2012, stipulato il 7/12/2010 edNumero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/2026ancora in vigore, prevedeva all’art. 48 che «Per ciascunN umaenrondoi r asccoolltagren erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026verrà confermato come minimo l'ammontare globale delle giornatelavorative assicurate nell'anno precedente, dove ciò sia consentito dairelativi finanziamenti pubblici, nel caso di concessione di lavori inaffidamento siano almeno confermate le concessioni di lavori».

Dettaregola era chiara, nell’assicurare una consistenza minima di garanziaoccupazionale, nei limiti consentiti dei finanziamenti.

Provatidocumentalmente i fatti allegati dall’attore, e per essi la violazionedell’art. 48, questi aveva diritto al risarcimento, posto che la Comunità,a ciò onerata, non aveva provato il mancato finanziamento; tanto piùche analoga condanna il lavoratore aveva già ottenuto per la stessaragione dalla Corte di Appello di Salerno nel 2018 per gli anni 2011 e2012.5. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello dolendosi del fatto che ilTribunale avesse deciso la causa sulla base di un CCNL nemmeno citatonel ricorso introduttivo del giudizio e non prodotto.6.

L’appellato aveva resistito assumendo di aver già dedotto, nelle noteautorizzate in primo grado che l’art. 17 del CRI era disposizioneintegrativa del contratto collettivo; ed era totalmente sovrapponibileall’art. 48 del CCNL.7.

La Corte di Appello dichiarava inammissibile il gravame perviolazione dell’art. 434 c.p.c. come novellato dall’art. 12 del d.l. n.82/2012 conv. in legge n.134/2012, richiedente: a) l’indicazione delleparti del provvedimento che si intende appellare; b) le modifiche chevengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice diprimo grado; c) l’indicazione delle circostanze da cui deriva laviolazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisioneimpugnata.Alla luce di Cass. n. 17712/2016 affermava in sostanza che la novellaaveva accentuato il canone di specificità dei motivi di appello, nel sensoche quanto sub a) fosse richiesto per consentire l’immediata verificaNumero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/2026del devoluto e del giudicato; quanto sub b), che l’apNpumeelrloadni rtaecc olntaogenn erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026potesse limitarsi a demolire la ricostruzione dei fatti di prime cure, marappresentarne la diversa versione, ed indicarne la rilevanza ai fini deldecidere; quanto sub c), l’indicazione delle norme violate.

In buonasostanza, la novella richiedeva «che l'atto di gravame offra unaragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quellaadottata dal primo giudice e con il fine di ridurre, mediante la previsionedei requisiti più stringenti, gli spazi di incertezza concretamentesuscettibile di aprirsi nell'applicazione di una nozione - quella dispecificità dei motivi - segnata per sua natura dall'attitudine allavariabilità e alla flessibilità»; essendo tra l’altro tale esigenza collegataalla funzionalità dell’art. 348 bis c.p.c., richiamato per il rito del lavorodall’art. 436 bis c.p.c..

Affermava che Cass.

SU n.27199/2017 non siera discostata da tali princìpi, se non per escludere che fossero richiesteforme sacramentali e la redazione di un progetto alternativo didecisione, ferma la necessità di «Una parte argomentativa che confutie contrasti le ragioni addotte dal primo giudice...

La maggiore o minoreampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà direttaconseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primogrado».In ogni caso, valeva per l’appello il principio secondo il quale, nel casodi plurime rationes decidendi, la mancata censura di una escludeva larilevanza delle altre; e che in caso di motivazione per relationem exart. 118 d.a.c.p.c. la censura doveva confutare gli argomenti delprovvedimento richiamato.Nel caso di specie, il gravame non rispondeva a tali requisiti, posto che:a) il giudice di primo grado aveva già disatteso la (unica) censuraproposta, assumendo che «Doveva comunque ritenersi applicabile ladisciplina contrattuale asseritamente integrata (e del resto giàconosciuta dalla parte, senza lesioni al diritto di difesa sotto il profilocognitivo) data la natura della stessa, l'appellante avrebbe dovutoNumero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/2026sottoporre a specifica ed adeguata critica tale parteN ummerodtiirvacaco ltadgeenl erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026provvedimento impugnato, onere che non si ritiene apprezzabilmenteadempiuto»;b) «Il primo giudice aveva altresì riconosciuto il diritto dell'attore inquanto con sentenza della Corte di Salerno n. 346/2018 (pacificamentepassata in giudicato) era stato già accertato, sulla base della disciplinaapplicabile, il diritto del [OSCURATO:PERSONA]...a essere riassunto per un numerominimo di 156 giornate per gli anni successivi a quello di ultimaoccupazione, sicché anche la mancata specifica impugnazione di talecapo della decisione conduce inevitabilmente, alla luce dei suoi espostiprincipi, alla declaratoria di inammissibilità del gravame».8.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Comunità con atto affidatoad unico motivo, seguito da memoria.9. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell’art.360c.p.c., violazione dell’art. 342 c.p.c.Ripercorsi alcuni precedenti di legittimità, si lamenta che la Corte dimerito abbia violato il diritto vivente in materia, secondo il qualel’appello, in buona sostanza, deve individuare con chiarezza ed in modospecifico le ragioni per le quali la sentenza impugnata sarebbe erronea,confrontandosi concretamente con la stessa, ma non pure redigere unprogetto alternativo di decisione, non avendo affatto la riformatrasformato l’appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata.Nella specie la ragione di censura era del tutto chiara e specifica e ladecisività della stessa immanente alla contestazione: il Tribunale avevadeciso la causa sulla base di una produzione documentale inammissibileper tardività, essendo stata prodotta solo nelle note autorizzate.

E ciòaveva recato pregiudizio al diritto a difesa, perché l’art. 48 del CCNL, adifferenza dell’art. 17 del CIR, condizionava il diritto alla sussistenzadei relativi finanziamenti pubblici.

Finanziamenti la cui mancanza si eraNumero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/2026detto la Comunità non avesse provato, senza considerareN ucmhereo dli ora cscoi ltea grean erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026impedito.

Né era pertinente il richiamo alla precedente sentenza dellaCorte di appello, visto che questa riguardava le annualità 2011 e 2012.Ci si appella infine al principio di tendenziale salvaguardia del diritto aduna pronuncia di merito secondo la giurisprudenza della Corte EDU eCass. n. 13535/2018.2.

Il ricorso è inammissibile.3.

Questa Corte ha affermato che «Quando col ricorso per cassazionevenga denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 cod.proc. civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice dilegittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame dellasufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito havagliato la questione, ma è investito del potere di esaminaredirettamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda - sempreche la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regolefissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, inconformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6,e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 25308/2014,17268/2020).4.

Questa Corte ha altresì affermato che «In tema di ricorsoper cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilitàdell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error inprocedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice dilegittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avutoriguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n,6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni dellasentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia),secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizioneessenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in mododa contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice diNumero registro generale 17295/2023legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del dirittNou mer o slaez ionale 1765/2026Numero di raccolta generale 17921/2026corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzioneData pubblicazione 04/06/2026nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza» (Cass.n. 3612/2022); ed ancora che «Ove il giudice d'appello abbia dichiaratoinammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo dispecificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazionecontro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicatonella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere didenunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrareche il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisitirichiesti dell'art. 342 c.p.c.» (Cass. n. 18776/2023).5.

Da tali princìpi discende che la ricorrente era gravata, ai sensidell’art. 369, secondo comma n. 4, dell’onere di produrre il ricorso inappello, onde consentire a questa Corte la disamina diretta dellaspecificità del gravame; onere rimasto non assolto.6.

Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso risiede nel fatto che lasentenza impugnata presenta una seconda ratio decidendi, consistentenella mancata impugnazione specifica del fatto che il giudice di primogrado avesse posto a fondamento della propria decisione anche lacircostanza che, in precedente giudizio tra le stesse parti, la Corte diappello di Salerno avesse già giudicato esistente il medesimo diritto,seppure per un periodo precedente; e richiamando principio di dirittosecondo il quale «Qualora la sentenza di merito impugnata sia motivatamediante il rinvio ad altro precedente come consentito dall'art. 118d.a.c.p.c., la motivazione del precedente costituisce parte integrantedella decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere dicompiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sonoinserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua deirequisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame».Numero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/20267.

Il ricorso non si confronta con la specificità necessaria Ncuomner otdai rlaec corlatatgieon erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026decidendi, limitandosi a dedurre in modo apodittico che il richiamooperato dal Tribunale al precedente non poteva in alcun modo reggerela decisione per un periodo successivo, senza considerare che, anchesotto tale profilo, la validazione dell’assunto avrebbe richiesto, ai sensidell’art. 366 c.p.c., la trascrizione, per quanto necessario allo scopodello scrutinio di legittimità sul punto, della sentenza del Tribunale, edai sensi dell’art. 369 c.p.c., la relativa produzione, entrambe mancate.8.

Nulla sulle spese, essendo il lavoratore rimasto intimato.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale della Sezione lavoro il 10aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato -1765 avverso la sentenza n. 142/2023 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 17/03/2023 R.G.N. 68/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salernodichiarava inammissibile il gravame proposto dalla Comunità MontanaNumero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/2026Tanagro Alto e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del TribunaNluem edroid iSraaccloeltrangeon erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026che, in accoglimento del ricorso proposto il 15/2/2019 da AngeloCifrodelli, l’aveva condannata, per gli anni 2013, 2014 e 2015, alpagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni per le giornate nonlavorate, nel limite di 156 giornate l’anno.2. IL lavoratore aveva esposto: di aver lavorato alle dipendenze didetta Comunità, con distinti contratti a termine della durata di 179giorni, dal 1978 al 2010, sistematicamente rinnovati, come operaioidraulico-forestale cd. stagionale di 4° livello secondo il relativo CCNL;che a seguito della mancata riassunzione nel 2011 ed alla sua diffidadel 27/6/2011, la convenuta lo aveva riassunto a termine ma per unnumero di giorni inferiore a quello degli anni precedenti (121 giorni nel2013; 102 nel 2014 e nel 2015). Aveva rivendicato il diritto a 156giornate lavorative annue in base all’art. 11 della L.R. Campanian.11/96 ed all’art. 17 del relativo contratto integrativo regionale; allaviolazione del legittimo affidamento ingenerato dalla prassi contrattualeprecedente secondo gli artt. 1175 e 1375 c.c.; ed alla violazione deldiritto di precedenza per le nuove assunzioni a termine; e quindi chiestocondannarsi la controparte al pagamento dei relativi differenzialiretributivi.3. [OSCURATO:PERSONA] aveva resistito eccependo che la Regione Campania nonle aveva trasferito le risorse finanziarie necessarie, e che il contrattointegrativo del 8/7/2009 era scaduto il 31/7/2011 e non era ultrattivo.4. A fondamento dell’accoglimento della domanda il Tribunale avevaaffermato (in sintesi, secondo la sentenza impugnata): che l’art. 17 delCIR del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva che «Agli operai a tempo determinato chenon intendono stabilizzare il proprio rapporto di lavoro, viene garantitoun numero di giornate lavorative non inferiore a quello dell'annoprecedente e comunque fino a un massimo di 156 giornate lavorativeannue»; che in effetti il CIR era scaduto il 31/7/2011 e non eraultrattivo; che tuttavia il CCNL 2010/2012, stipulato il 7/12/2010 edNumero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/2026ancora in vigore, prevedeva all’art. 48 che «Per ciascunN umaenrondoi r asccoolltagren erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026verrà confermato come minimo l'ammontare globale delle giornatelavorative assicurate nell'anno precedente, dove ciò sia consentito dairelativi finanziamenti pubblici, nel caso di concessione di lavori inaffidamento siano almeno confermate le concessioni di lavori». Dettaregola era chiara, nell’assicurare una consistenza minima di garanziaoccupazionale, nei limiti consentiti dei finanziamenti. Provatidocumentalmente i fatti allegati dall’attore, e per essi la violazionedell’art. 48, questi aveva diritto al risarcimento, posto che la Comunità,a ciò onerata, non aveva provato il mancato finanziamento; tanto piùche analoga condanna il lavoratore aveva già ottenuto per la stessaragione dalla Corte di Appello di Salerno nel 2018 per gli anni 2011 e2012.5. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello dolendosi del fatto che ilTribunale avesse deciso la causa sulla base di un CCNL nemmeno citatonel ricorso introduttivo del giudizio e non prodotto.6. L’appellato aveva resistito assumendo di aver già dedotto, nelle noteautorizzate in primo grado che l’art. 17 del CRI era disposizioneintegrativa del contratto collettivo; ed era totalmente sovrapponibileall’art. 48 del CCNL.7. La Corte di Appello dichiarava inammissibile il gravame perviolazione dell’art. 434 c.p.c. come novellato dall’art. 12 del d.l. n.82/2012 conv. in legge n.134/2012, richiedente: a) l’indicazione delleparti del provvedimento che si intende appellare; b) le modifiche chevengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice diprimo grado; c) l’indicazione delle circostanze da cui deriva laviolazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisioneimpugnata.Alla luce di Cass. n. 17712/2016 affermava in sostanza che la novellaaveva accentuato il canone di specificità dei motivi di appello, nel sensoche quanto sub a) fosse richiesto per consentire l’immediata verificaNumero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/2026del devoluto e del giudicato; quanto sub b), che l’apNpumeelrloadni rtaecc olntaogenn erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026potesse limitarsi a demolire la ricostruzione dei fatti di prime cure, marappresentarne la diversa versione, ed indicarne la rilevanza ai fini deldecidere; quanto sub c), l’indicazione delle norme violate. In buonasostanza, la novella richiedeva «che l'atto di gravame offra unaragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quellaadottata dal primo giudice e con il fine di ridurre, mediante la previsionedei requisiti più stringenti, gli spazi di incertezza concretamentesuscettibile di aprirsi nell'applicazione di una nozione - quella dispecificità dei motivi - segnata per sua natura dall'attitudine allavariabilità e alla flessibilità»; essendo tra l’altro tale esigenza collegataalla funzionalità dell’art. 348 bis c.p.c., richiamato per il rito del lavorodall’art. 436 bis c.p.c.. Affermava che Cass. SU n.27199/2017 non siera discostata da tali princìpi, se non per escludere che fossero richiesteforme sacramentali e la redazione di un progetto alternativo didecisione, ferma la necessità di «Una parte argomentativa che confutie contrasti le ragioni addotte dal primo giudice... La maggiore o minoreampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà direttaconseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primogrado».In ogni caso, valeva per l’appello il principio secondo il quale, nel casodi plurime rationes decidendi, la mancata censura di una escludeva larilevanza delle altre; e che in caso di motivazione per relationem exart. 118 d.a.c.p.c. la censura doveva confutare gli argomenti delprovvedimento richiamato.Nel caso di specie, il gravame non rispondeva a tali requisiti, posto che:a) il giudice di primo grado aveva già disatteso la (unica) censuraproposta, assumendo che «Doveva comunque ritenersi applicabile ladisciplina contrattuale asseritamente integrata (e del resto giàconosciuta dalla parte, senza lesioni al diritto di difesa sotto il profilocognitivo) data la natura della stessa, l'appellante avrebbe dovutoNumero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/2026sottoporre a specifica ed adeguata critica tale parteN ummerodtiirvacaco ltadgeenl erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026provvedimento impugnato, onere che non si ritiene apprezzabilmenteadempiuto»;b) «Il primo giudice aveva altresì riconosciuto il diritto dell'attore inquanto con sentenza della Corte di Salerno n. 346/2018 (pacificamentepassata in giudicato) era stato già accertato, sulla base della disciplinaapplicabile, il diritto del [OSCURATO:PERSONA]...a essere riassunto per un numerominimo di 156 giornate per gli anni successivi a quello di ultimaoccupazione, sicché anche la mancata specifica impugnazione di talecapo della decisione conduce inevitabilmente, alla luce dei suoi espostiprincipi, alla declaratoria di inammissibilità del gravame».8. Per la cassazione della sentenza ricorre la Comunità con atto affidatoad unico motivo, seguito da memoria.9. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo comma dell’art.360c.p.c., violazione dell’art. 342 c.p.c.Ripercorsi alcuni precedenti di legittimità, si lamenta che la Corte dimerito abbia violato il diritto vivente in materia, secondo il qualel’appello, in buona sostanza, deve individuare con chiarezza ed in modospecifico le ragioni per le quali la sentenza impugnata sarebbe erronea,confrontandosi concretamente con la stessa, ma non pure redigere unprogetto alternativo di decisione, non avendo affatto la riformatrasformato l’appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata.Nella specie la ragione di censura era del tutto chiara e specifica e ladecisività della stessa immanente alla contestazione: il Tribunale avevadeciso la causa sulla base di una produzione documentale inammissibileper tardività, essendo stata prodotta solo nelle note autorizzate. E ciòaveva recato pregiudizio al diritto a difesa, perché l’art. 48 del CCNL, adifferenza dell’art. 17 del CIR, condizionava il diritto alla sussistenzadei relativi finanziamenti pubblici. Finanziamenti la cui mancanza si eraNumero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/2026detto la Comunità non avesse provato, senza considerareN ucmhereo dli ora cscoi ltea grean erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026impedito. Né era pertinente il richiamo alla precedente sentenza dellaCorte di appello, visto che questa riguardava le annualità 2011 e 2012.Ci si appella infine al principio di tendenziale salvaguardia del diritto aduna pronuncia di merito secondo la giurisprudenza della Corte EDU eCass. n. 13535/2018.2. Il ricorso è inammissibile.3. Questa Corte ha affermato che «Quando col ricorso per cassazionevenga denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 cod.proc. civ. in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice dilegittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame dellasufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito havagliato la questione, ma è investito del potere di esaminaredirettamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda - sempreche la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regolefissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, inconformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6,e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 25308/2014,17268/2020).4. Questa Corte ha altresì affermato che «In tema di ricorsoper cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilitàdell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error inprocedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice dilegittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avutoriguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n,6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni dellasentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia),secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizioneessenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in mododa contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice diNumero registro generale 17295/2023legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del dirittNou mer o slaez ionale 1765/2026Numero di raccolta generale 17921/2026corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzioneData pubblicazione 04/06/2026nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza» (Cass.n. 3612/2022); ed ancora che «Ove il giudice d'appello abbia dichiaratoinammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo dispecificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazionecontro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicatonella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere didenunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrareche il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisitirichiesti dell'art. 342 c.p.c.» (Cass. n. 18776/2023).5. Da tali princìpi discende che la ricorrente era gravata, ai sensidell’art. 369, secondo comma n. 4, dell’onere di produrre il ricorso inappello, onde consentire a questa Corte la disamina diretta dellaspecificità del gravame; onere rimasto non assolto.6. Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso risiede nel fatto che lasentenza impugnata presenta una seconda ratio decidendi, consistentenella mancata impugnazione specifica del fatto che il giudice di primogrado avesse posto a fondamento della propria decisione anche lacircostanza che, in precedente giudizio tra le stesse parti, la Corte diappello di Salerno avesse già giudicato esistente il medesimo diritto,seppure per un periodo precedente; e richiamando principio di dirittosecondo il quale «Qualora la sentenza di merito impugnata sia motivatamediante il rinvio ad altro precedente come consentito dall'art. 118d.a.c.p.c., la motivazione del precedente costituisce parte integrantedella decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere dicompiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sonoinserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua deirequisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame».Numero registro generale 17295/2023Numero sezionale 1765/20267. Il ricorso non si confronta con la specificità necessaria Ncuomner otdai rlaec corlatatgieon erale 17921/2026Data pubblicazione 04/06/2026decidendi, limitandosi a dedurre in modo apodittico che il richiamooperato dal Tribunale al precedente non poteva in alcun modo reggerela decisione per un periodo successivo, senza considerare che, anchesotto tale profilo, la validazione dell’assunto avrebbe richiesto, ai sensidell’art. 366 c.p.c., la trascrizione, per quanto necessario allo scopodello scrutinio di legittimità sul punto, della sentenza del Tribunale, edai sensi dell’art. 369 c.p.c., la relativa produzione, entrambe mancate.8. Nulla sulle spese, essendo il lavoratore rimasto intimato. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale della Sezione lavoro il 10aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi