CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di furto aggravato continuato; considerato che il ricorso - che, nel corpo di un unico motivo, denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato e versato in fatto, posto che: la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (alla luce in particolare della commissione degli illeciti nonostante le restrizioni subite), così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione dei reati sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; cfr. pure Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 - dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01); e l'impugnazione ha prospettato irritualrnente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento al riguardo, richiamando le condotte de quibus e il relativo movente (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis