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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 37314/2022

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3181-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, depositata il 18.11.202, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE(PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 5256/13/20 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] S .

R .

L .un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2009; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 333/2016, rigettò il ricorso; che l’ [OSCURATO:SOCIETA] S .

R .

L .propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5256/13/20, depositata il 05/10/2020 accolse l’appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come tra le medesime parti si fosse formato un giudicato (esterno) favorevole al contribuente, sa pure con riferimento al diverso anno di imposta 2006, che “assume valenza determinante e vincolante anche nell’odierno procedimento” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, terzultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorsol’ [OSCURATO:SOCIETA] S .

R .

L .; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cc nonché dell’art. 32 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600 dell’art. 54 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 633, e del DLGS n. 446/1997 in tema di IRAP…nonché nullità della sentenza o del procedimento per contestuale violazione dell’art. 324 cpc, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del DLGS 31.12.1992, n. 546” (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R.

“erroneamente esteso il giudicato formatosi su annualità d’imposta diverse dall’anno 2009, in contemporanea violazione dell’art. 2909 cc, sotto il profilo sostanziale, e dell’art. 324, sotto quello processuale” (cfr. ivi); che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato (in data 18.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022 (corredandola, sebbene tardivamente –cfr. deposito telematico eseguito in data 24.11.2022 - con copia del la domanda di adesione alla definizione agevolata presentata all’ AGENZIA DELLE ENTRATE ); che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3181-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, depositata il 18.11.202, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE(PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 5256/13/20 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L .un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2009; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 333/2016, rigettò il ricorso; che l’ [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L .propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5256/13/20, depositata il 05/10/2020 accolse l’appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come tra le medesime parti si fosse formato un giudicato (esterno) favorevole al contribuente, sa pure con riferimento al diverso anno di imposta 2006, che “assume valenza determinante e vincolante anche nell’odierno procedimento” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, terzultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorsol’ [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L .; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cc nonché dell’art. 32 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 600 dell’art. 54 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 633, e del DLGS n. 446/1997 in tema di IRAP…nonché nullità della sentenza o del procedimento per contestuale violazione dell’art. 324 cpc, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del DLGS 31.12.1992, n. 546” (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R. “erroneamente esteso il giudicato formatosi su annualità d’imposta diverse dall’anno 2009, in contemporanea violazione dell’art. 2909 cc, sotto il profilo sostanziale, e dell’art. 324, sotto quello processuale” (cfr. ivi); che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato (in data 18.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022 (corredandola, sebbene tardivamente –cfr. deposito telematico eseguito in data 24.11.2022 - con copia del la domanda di adesione alla definizione agevolata presentata all’ AGENZIA DELLE ENTRATE ); che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo in
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