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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 27783/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che egli lamenta la sua mancata traduzione alla udienza tenutasi avanti la Corte di appello di Bari il giorno 1 febbraio 2022, ma che al ricorso non è allegato alcun atto a conferma di tale richiesta da parte sua e che della stessa non vi è traccia negli atti del procedimento; Considerato, altresì, che tale istanza per come dedotto nella impugnazione - sarebbe stata effettuata dal Rinaldi il giorno 18 febbraio 2022 e perciò successivamente alla sopra indicata udienza con la conseguente insussistenza della lamentata nullità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] snsore Il Presidente G i lo po' • [OSCURATO:PERSONA] isi q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che egli lamenta la sua mancata traduzione alla udienza tenutasi avanti la Corte di appello di Bari il giorno 1 febbraio 2022, ma che al ricorso non è allegato alcun atto a conferma di tale richiesta da parte sua e che della stessa non vi è traccia negli atti del procedimento; Considerato, altresì, che tale istanza per come dedotto nella impugnazione - sarebbe stata effettuata dal Rinaldi il giorno 18 febbraio 2022 e perciò successivamente alla sopra indicata udienza con la conseguente insussistenza della lamentata nullità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] snsore Il Presidente G i lo po' • [OSCURATO:PERSONA] isi q
Sentenza Cassazione n. 27783/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris