Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:649
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 2 dicembre 2003 (
1
)
Cause riunite C-502/01 e C-31/02
[OSCURATO:PERSONA]Cerri
contro
[OSCURATO:PERSONA] - Pflegekasse
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Libera circolazione dei lavoratori – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Assicurazione sociale di assistenza – Nozione di lavoratore – Terzi che assistono persone bisognose di assistenza – Contributi previdenziali – Discriminazione in base alla residenza»
e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Libera circolazione dei lavoratori – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Assicurazione sociale di assistenza – Nozione di lavoratore – Terzi che assistono persone bisognose di assistenza – Contributi previdenziali – Discriminazione in base alla residenza»
I –
[OSCURATO:PERSONA]
1. Nelle presenti cause la Corte è chiamata a rispondere ad alcune questioni di analogo tenore sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] di
[OSCURATO:PERSONA] (Germania) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Germania) (in prosieguo: il
«[OSCURATO:PERSONA]»).
2. I giudici remittenti chiedono in buona sostanza alla Corte se le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle
persone e di previdenza sociale dei lavoratori migranti si oppongano al rifiuto opposto da alcuni enti previdenziali tedeschi
di pagare certi contributi sociali a chi, risiedendo in uno Stato membro diverso dalla Germania, presti assistenza a titolo
non professionale a persone non autosufficienti residenti in Germania o comunque affiliate al regime tedesco di assicurazione
di assistenza.
II –
Quadro giuridico
A –
Le pertinenti disposizioni di diritto comunitario
3. Come è noto, «[l]a libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata» dall’art. 39 CE ed «implica
l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda
l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro».
4. Al fine di dare concreta attuazione alla libertà di circolazione e al divieto di discriminazione tra i lavoratori degli Stati
membri, è stato adottato il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all’interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68») (
2
).
5. L’art. 7 di tale regolamento precisa che:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria
cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di
lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
6. Il regolamento n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento
n. 1408/71») (
3
), introduce norme di coordinamento delle disposizioni nazionali sulla sicurezza sociale.
7. L’art. 1 prevede che, ai fini dell’applicazione del regolamento,
«a) i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:
i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai
settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o da un regime speciale per i dipendenti
pubblici;
(…)
b) il termine “lavoratore frontaliero” designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale
nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno
o almeno una volta alla settimana; (…)
(…)
j) il termine “legislazione” indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra
misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo 4, paragrafi 1
e 2 (…).
Questo termine esclude le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei
pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni
contrattuali:
i) che servono all’attuazione di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente,
ii) (…)
questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiarazione fatta dallo Stato membro interessato in cui
siano menzionati regimi di tale natura ai quali il presente regolamento è applicabile (…).
(…)
t) i termini “prestazioni”, “pensioni” e “rendite” designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi
a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del
titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati
a titolo di rimborsi di contributi;
(…)».
8. L’art. 2, n. 1, dispone che il regolamento si applica,
ratione personae
, ai «lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati
membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (…) nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
9. Quanto all’ambito di applicazione
ratione materiae
, ai sensi dell’art. 4 il regolamento si applica, per quanto qui interessa,
«1. (…) a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
(…)
c) le prestazioni di vecchiaia;
(…)
2. (…) ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli
obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.
(…)».
10. L’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento sancisce il principio della parità di trattamento stabilendo che:
«[l]e persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente
regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse
condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
11. A sua volta, l’art. 13 del regolamento stabilisce i criteri per la determinazione della legge applicabile ai settori di sicurezza
sociale rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento. Per quanto qui interessa, esso così dispone:
«1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi
gli articoli 14 quater e septies. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;
(…)».
12. Il titolo terzo del regolamento detta alcune «disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni».
13. In particolare, gli artt. 18 e seguenti contengono disposizioni relative alle prestazioni di malattia e maternità.
14. Ai fini della presente causa è opportuno qui menzionare l’art. 19 ai sensi del quale:
«1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e
che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni (…) beneficia
nello Stato in cui risiede:
a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del luogo di residenza, secondo
le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;
b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica.
Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere
erogate anche da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro
diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione
dello Stato nel cui territorio risiedono.
(…)».
15. Infine, l’art. 20 del regolamento detta norme specifiche applicabili ai lavoratori frontalieri e ai loro familiari prevedendo
che:
«Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono
erogate dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se l’interessato vi risiedesse.
I famigliari possono beneficare delle prestazioni alle stesse condizioni; tuttavia, salvo casi d’urgenza, il beneficio di
queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure,
in mancanza, all’autorizzazione preventiva dell’istituzione competente».
B –
La normativa nazionale
16. Il libro undicesimo del
Sozialgesetzbuch
(in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») disciplina la
[OSCURATO:PERSONA]
(vale a dire «assicurazione sociale di assistenza»; in prosieguo anche: l’«assicurazione di assistenza»).
17. Ai sensi di tale disciplina ogni persona affiliata al regime legale di assicurazione malattia è tenuta a versare i contributi
relativi all’assicurazione sociale di assistenza (art. 20 [OSCURATO:PERSONA]).
18. In forza dell’art. 23 [OSCURATO:PERSONA], inoltre, le persone non affiliate al regime legale di assicurazione malattia, ma coperte da
un’assicurazione malattia privata o dal regime previdenziale speciale per i dipendenti pubblici sono tenute ad integrare la
propria copertura previdenziale contraendo un’assicurazione di assistenza complementare obbligatoria presso un ente di loro
scelta. L’assicurazione complementare è sottoposta per legge a condizioni analoghe, per quanto concerne l’affiliazione e le
prestazioni, a quelle applicabili al regime di assicurazione sociale di assistenza (art. 110 [OSCURATO:PERSONA]).
19. L’assicurazione di assistenza garantisce all’assicurato, al coniuge e ai figli che siano «persone bisognose d’assistenza» (
4
) il pagamento di un assegno mensile a copertura delle spese per le cure fornite a domicilio da terzi (assegno di assistenza),
oltre ad ulteriori prestazioni previdenziali.
20. Tra queste ulteriori prestazioni rileva, ai fini della presente causa, la corresponsione dei contributi previdenziali del
terzo che assiste l’assicurato, prevista dall’art. 44, n. 1, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale:
«Ai fini del miglioramento della situazione previdenziale delle persone che prestano assistenza ai sensi dell’art. 19 [[OSCURATO:PERSONA]],
gli enti di assistenza e le imprese di assicurazioni private che siano esecutrici di un contratto di assicurazione di assistenza
privato (…) provvedono al versamento dei contributi al competente ente previdenziale che assicura la copertura pensionistica
obbligatoria. È fatto rinvio all’art. 3 (…) del sesto libro [del Sozialgesetzbuch] (…)».
21. Come risulta dalla disposizione ora citata e com’è chiarito dalle ordinanze di rinvio, i contributi sono versati soltanto
ove ricorrano due condizioni. Da un lato, l’attività del soggetto che presta assistenza deve rispondere ai requisiti stabiliti
dall’art. 19 [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro, si deve trattare di un’attività per la quale è prevista l’obbligatoria affiliazione ad un
regime pensionistico, ai sensi dell’art. 3 del libro sesto dell’SGB («
[OSCURATO:PERSONA]
» (
5
)) (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»).
22. Quanto alla prima condizione, va precisato che sono «persone che prestano assistenza» ai sensi dell’art. 19 [OSCURATO:PERSONA] coloro
che assistono a titolo non professionale, ma per almeno 14 ore settimanali, una persona bisognosa di assistenza presso il
domicilio della medesima.
23. Quanto alla seconda condizione, l’art. 3, primo comma, n. 1, lett. a), [OSCURATO:PERSONA] impone un obbligo contributivo ai fini della
pensione di vecchiaia, invalidità o morte a coloro che svolgono a titolo non professionale attività di assistenza a domicilio
di una persona bisognosa di assistenza per una durata di almeno 14 ore settimanali, qualora la persona bisognosa di assistenza
abbia diritto alle prestazioni dell’assicurazione di assistenza.
24. Sempre quanto alla seconda condizione, è necessario ulteriormente ricordare che, ai sensi dell’art. 3 del libro quarto dell’SGB
(«
[OSCURATO:PERSONA] für die Sozialversicherung
» (
6
)) (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»),
«Le disposizioni in materia di obbligo di assicurazione e di diritto all’assicurazione si applicano:
1. Se presuppongono un’occupazione o lo svolgimento di un’attività autonoma, a tutti coloro che svolgono la propria attività
dipendente o autonoma nella sfera di applicazione territoriale del presente codice;
2. Se non presuppongono un’occupazione o lo svolgimento di un’attività autonoma, a tutti coloro che risiedono o dimorano abitualmente
nell’ambito di applicazione dello SGB».
III –
Fatti e procedura
Il procedimento davanti ai giudici nazionali
La causa C-502/01, [OSCURATO:PERSONA]-Cerri
25. La signora [OSCURATO:PERSONA]-Cerri, cittadina tedesca, risiede in Francia assieme al marito, cittadino francese. Entrambi i coniugi
lavorano ad orario ridotto presso un’impresa sita in Germania, così da potersi dedicare, nel resto della giornata, alle cure
e all’assistenza del figlio minore disabile. In ragione della loro occupazione in Germania essi sono affiliati al regime tedesco
di assicurazione di malattia e di assicurazione sociale di assistenza, presso la cassa previdenziale [OSCURATO:PERSONA]Pflegekasse – KKH
(in prosieguo: la «KKH»). Dal 1997 il figlio riceve dalla KKH un assegno mensile di assistenza.
26. Nel 2000 i coniugi hanno chiesto che la KKH provvedesse, ai sensi dell’art. 44 [OSCURATO:PERSONA], a versare per loro conto all’ente previdenziale
competente i contributi previdenziali obbligatori per le persone che prestano assistenza non retribuita. Con provvedimento
del 16 maggio 2000 la KKH ha respinto la richiesta sulla base del rilievo che i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Cerri risiedono all’estero
e non sono dunque soggetti all’obbligo di assicurazione, ai sensi dell’art. 3, n. 2, [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione presentata dai
richiedenti è stata a sua volta respinta dalla KKH con provvedimento del 17 luglio 2000.
27. Ritenendo che la decisione controversa desse luogo ad una discriminazione a suo danno e a danno del marito, in quanto lavoratori
frontalieri, il 26 luglio 2000 la signora [OSCURATO:PERSONA]-Cerri ha presentato ricorso al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento
della decisione della KKH e la condanna di questa al pagamento dei contributi previdenziali.
28. Investito della controversia, il giudice ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«a) Se ed eventualmente in presenza di quali circostanze le nozioni di “prestazione per malattia” ovvero “prestazione di vecchiaia”
ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 1408/71 comprendano le prestazioni fornite da un ente previdenziale ad altro ente
previdenziale, quando l’assicurato ne tragga un vantaggio solamente astratto e indiretto (versamento di contributi assicurativi
ai fini della pensione da parte di una cassa di previdenza e assistenza per una persona che svolga attività di assistenza
a titolo non professionale).
b) Se dal principio di non discriminazione sancito dal diritto comunitario primario o derivato discenda che una prestazione del
genere di quella indicata sub a) debba essere concessa indipendentemente dal fatto se l’attività che legittima la corresponsione
della prestazione sia stata svolta nel territorio nazionale ovvero in quello di uno Stato membro dell’Unione europea e indipendentemente
dal luogo di residenza dell’assicurato o del diretto beneficiario della prestazione stessa».
La causa C-31/02, [OSCURATO:PERSONA]
29. La causa C-31/02 ha ad oggetto il mancato pagamento da parte di alcuni enti tedeschi dei contributi previdenziali per l’attività
di assistenza svolta in Germania da una cittadina tedesca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il Belgio.
30. Si discute nella specie se la signora [OSCURATO:PERSONA] – che presta assistenza ad un dipendente pubblico tedesco in pensione per un totale
di 18 ore settimanali e per una retribuzione mensile pari a circa 400 euro – abbia diritto al versamento dei contributi previdenziali
obbligatori da parte degli enti previdenziali con i quali l’assistito ha contratto un’assicurazione di assistenza.
31. Tali enti sono il
Landesamt für Besoldung und [OSCURATO:PERSONA]Westfalen
(in prosieguo: il «Landesamt»), l’ente previdenziale competente in materia di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione
pubblica tedesca, e un istituto assicurativo privato (
PAX [OSCURATO:PERSONA]
, in prosieguo: la «PAX») con il quale l’assistito ha sottoscritto un’assicurazione di assistenza complementare obbligatoria
di cui all’art. 23 [OSCURATO:PERSONA] in combinato disposto con l’art. 110 [OSCURATO:PERSONA] (
supra
, paragrafo 18).
32. Gli enti in questione avevano inizialmente provveduto, per conto della signora [OSCURATO:PERSONA], a versare i contributi previdenziali
previsti dall’art. 44 [OSCURATO:PERSONA] al
[OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: il «LVR»), ente presso cui la signora era affiliata. Successivamente, però, un provvedimento del LVR attestava
che la signora non era sottoposta ad obbligo contributivo, in considerazione della sua residenza estera, cosicché sia il Landesamt
sia la PAX interrompevano il versamento dei suddetti contributi.
33. Contro il provvedimento del LVR la signora [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in giudizio innanzi al [OSCURATO:PERSONA], ottenendo la comparizione
del Landesamt e della PAX, in qualità di litisconsorti.
34. Il giudice investito della controversia sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni del regolamento [n. 1408/71], relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, si applichino anche al regime tedesco
di assicurazione di assistenza, quando la protezione assicurativa derivi (eventualmente e in parte), a termini dell’art. 23
[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con il successivo art. 110 (…) [OSCURATO:PERSONA], dalla conclusione di un contratto privato di assicurazione
di assistenza.
2) Se i contributi previdenziali previsti, ai sensi dell’art. 44 [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’art. 3, primo comma, n. 1,
[OSCURATO:PERSONA] (…), a carico degli enti previdenziali di assistenza ed a favore di persone che svolgono attività di assistenza a titolo
non professionale, costituiscano “prestazioni di malattia” ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento (…) n. 1408/71.
In caso di soluzione affermativa, se prestazioni di tal genere possano essere erogate anche a favore di persone che svolgono
attività di assistenza nel Paese del competente ente previdenziale, pur essendo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
3) Se le persone che svolgono attività di assistenza ai sensi dell’art. 19 [OSCURATO:PERSONA] siano lavoratori ai sensi dell’art. 39 CE.
In caso di soluzione affermativa, se sia pertanto vietato negare loro prestazioni consistenti nel “versamento di contributi
previdenziali ai fini dell’assicurazione di vecchiaia”, in quanto persone non residenti o non aventi abituale dimora nel territorio
dello Stato competente».
Il procedimento davanti alla Corte
35. Con ordinanza del presidente della Corte 21 luglio 2003 è stata decisa la riunione delle due cause a motivo della loro connessione.
36. Nella causa C-502/01 hanno presentato osservazioni la KKH e la [OSCURATO:PERSONA]; mentre nella causa C-31/02 hanno presentato osservazioni
anche i governi tedesco e greco.
37. Nel corso della procedura, infine, la Corte ha sottoposto una questione scritta al governo tedesco, chiedendogli di attestare
l’eventuale esistenza di accordi
ex
art. 20 del regolamento n. 1408/71 (
7
) tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese. In risposta, il governo tedesco ha attestato l’inesistenza
di simili accordi, tanto nel settore dell’assicurazione di assistenza, quanto in quello dell’assicurazione di malattia.
IV –
Analisi giuridica
[OSCURATO:PERSONA]
38. In entrambe le cause pendenti davanti ai giudici nazionali si tratta, in buona sostanza, di stabilire se il diritto comunitario
si opponga all’applicazione da parte di uno Stato membro di una normativa che subordina al requisito della residenza in tale
Stato il pagamento di contributi sociali a favore di chi presta assistenza a titolo non professionale a persone non autosufficienti
affiliate al regime nazionale di assicurazione di assistenza.
39. Devo però notare che i quesiti sottoposti alla Corte dai giudici
a quibus
non sono formulati in termini coincidenti, né sono posti nella medesima sequenza. La decisione di procedere alla riunione
delle presenti cause impone pertanto di riordinarli e, in una certa misura, riformularli al fine di consentirne una trattazione
per quanto possibile unitaria.
40. E’ quindi opportuno, a mio avviso, verificare anzitutto se il pagamento dei contributi previdenziali di cui si tratta rientri
nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71. Per far questo ci si dovrà chiedere se le ricorrenti nelle cause
a quibus
siano “lavoratrici” ai sensi del regolamento, per poi stabilire se il pagamento dei contributi a favore della persona che
presta assistenza si possa qualificare, alla luce delle circostanze dei casi di specie, come una “prestazione di vecchiaia”
o una “prestazione di malattia”, sempre ai sensi del suddetto regolamento (primo quesito nella causa C-502/01 e prima parte
del secondo quesito nella causa C-31/02).
41. Individuato in tal modo l’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, si dovrà ulteriormente stabilire se le sue disposizioni
ostino all’applicazione di una regolamentazione nazionale come quella di cui si discute nelle cause
a quibus
, che condiziona il pagamento dei suddetti contributi previdenziali al requisito della residenza (secondo quesito,
in parte qua
, nella causa C-502/01 e seconda parte del secondo quesito nella causa C-31/02).
42. Solo a questo punto si potrà utilmente affrontare il primo quesito nella causa C-31/02 e chiedersi se le disposizioni del
regolamento siano applicabili anche al caso in cui l’assicurazione di assistenza sia garantita solo in parte da un ente pubblico
nell’ambito del regime di assicurazione sociale, mentre per la restante parte sia oggetto di una copertura complementare obbligatoria,
di cui si fa carico un soggetto privato a condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti per l’assicurazione sociale.
43. Infine, ci si chiederà se l’art. 39 CE o altre norme del [OSCURATO:PERSONA] relative alla libera circolazione delle persone e al divieto
di discriminazione in base alla nazionalità si oppongano all’applicazione di una normativa nazionale del tipo di quella di
cui si tratta nelle cause
a quibus
(secondo quesito,
in parte qua
, nella causa C-502/01 e terzo quesito nella causa C-31/02).
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nel caso [OSCURATO:PERSONA], C‑31/02
44. Prima di procedere all’esame dei quesiti, così come sono stati riformulati, è necessario affrontare l’obiezione con cui il
governo tedesco contesta in buona sostanza la ricevibilità dell’intera domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑31/02.
45. Ad avviso di detto governo i quesiti pregiudiziali posti dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero necessari per la soluzione
della controversia, poiché, diversamente da quanto quel giudice sembra ritenere, basterebbe una corretta applicazione delle
pertinenti disposizioni del
Sozialgesetzbuch
per giustificare l’accoglimento del ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo il suo diritto al versamento dei contributi
previdenziali di cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA].
46. Può ben darsi che l’interpretazione del diritto nazionale proposta dal governo tedesco sia quella più corretta; resta il fatto
però che nel caso di specie il giudice del rinvio ha espresso una diversa valutazione, e su questa base ha ritenuto necessario
porre alla Corte i presenti quesiti pregiudiziali.
47. Ora, è ben nota e consolidata giurisprudenza che «non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni
nazionali; essa deve invece prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari
e i giudici nazionali, il contesto di fatto e normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale,
come definito dal provvedimento di rinvio
» (
8
).
48. Mi pare quindi che non vi sia alcun motivo per dar seguito all’obiezione di irricevibilità sollevata dal governo tedesco.
Sull’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71
49. Venendo ora ai quesiti formulati dai giudici
a quibus
, secondo lo schema che ho sopra delineato, la prima questione da affrontare è la determinazione dell’ambito di applicazione
del regolamento n. 1408/71. Si tratta in particolare di stabilire, da un lato, se questo si applichi
ratione personae
a chi si trova nella situazione delle ricorrenti e, dall’altro, se le prestazioni previdenziali controverse rientrino nel
suo ambito di applicazione
ratione materiae
(primo quesito nella causa C‑502/01 e prima parte del secondo quesito nella causa C-31/02).
50. Per ragioni di chiarezza espositiva l’esame di tali punti sarà condotto separatamente, nell’ordine ora enunciato.
Sull’ambito di applicazione ratione personae
51. Ricordo anzitutto che, in forza del suo art. 2, il regolamento n. 1408/71 «si applica ai lavoratori subordinati o autonomi».
E’ necessario pertanto chiedersi se una persona che presta assistenza ai sensi dell’art. 19 [OSCURATO:PERSONA] sia un «lavoratore» ai
termini del regolamento.
52. Il governo ellenico e la KKH propongono di rispondere negativamente a tale questione, anche se in termini tendenzialmente
apodittici. Quale unico argomento a sostegno di tale conclusione, infatti, la KKH fa valere che, in diritto tedesco, l’attività
di assistenza di cui all’art. 19 [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe qualificarsi né come lavoro dipendente né come lavoro autonomo.
53. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, sottolinea che la nozione di «lavoratore» è chiaramente definita all’art. 1, lett. a), del regolamento
e include qualsiasi persona coperta da uno dei regimi di previdenza contemplati dal regolamento. Tale requisito sarebbe senz’altro
soddisfatto per le persone che prestano assistenza ai sensi dell’art. 19 [OSCURATO:PERSONA], cosicché se ne dovrebbe concludere che le
ricorrenti sono delle lavoratrici ai sensi del regolamento n. 1408/71.
54. Quanto a me, devo dire che condivido senz’altro la posizione della [OSCURATO:PERSONA].
55. Infatti, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito da tempo che la nozione di «lavoratore» di cui al regolamento n. 1408/71
è una nozione comunitaria (
9
) e comprende «ogni soggetto assicurato nell’ambito di uno dei regimi di previdenza sociale menzionati dall’art. 1, lett. a),
contro gli eventi e alle condizioni indicati da detta norma» (
10
).
56. Ora, la Corte ha avuto modo di rilevare già in passato che l’assicurazione di assistenza rientra per l’appunto in uno dei
suddetti regimi (
11
), in quanto ha «essenzialmente l’obiettivo di integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia» (
12
).
57. Si può dunque senz’altro affermare che
una persona assicurata con l’assicurazione di assistenza
, così come lo sono la signora [OSCURATO:PERSONA]-Cerri e il figlio, nella causa C-502/01, è un «lavoratore» ai sensi del regolamento
n. 1408/71, perché è assicurata nell’ambito di uno dei regimi di previdenza sociale menzionati dal suo art. 1, lett. a).
58. Ciò posto, osservo ulteriormente che la nozione di «lavoratore» accolta ai presenti fini nella ricordata giurisprudenza della
Corte (
supra
, paragrafo 55) implica necessariamente che in essa rientra anche
chi presta assistenza all’assicurato
, come appunto nel caso della signora [OSCURATO:PERSONA] nella causa C-31/02, a prescindere dal carattere gratuito o oneroso della sua
attività e dall’entità dell’eventuale remunerazione.
59. Infatti, nel sistema tedesco di previdenza sociale le persone che svolgono attività di assistenza a titolo non professionale
per almeno 14 ore settimanali hanno l’obbligo – se si prescinde dal requisito della residenza – di affiliarsi ad un regime
pensionistico per la vecchiaia, l’invalidità e la morte, in forza dell’art. 3, primo comma, n. 1, lett. a), [OSCURATO:PERSONA].
60. Ora, come è noto, il regolamento n. 1408/71 si applica, ai sensi del suo art. 4, sia all’assicurazione per la vecchiaia, sia
all’assicurazione per l’invalidità, sia infine a quella per il caso di morte.
61. Pertanto, anche le persone che prestano attività di assistenza in circostanze come quelle del caso di specie sono «lavoratori»
ai sensi dell’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, perché sono assicurate nell’ambito di uno dei regimi contemplati
dal regolamento.
62. Propongo perciò alla Corte di rispondere ai giudici del rinvio che un soggetto assicurato con l’assicurazione di assistenza
di cui al libro [OSCURATO:PERSONA] rientra nella nozione di «lavoratore» ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 1408/71; rientra altresì
in tale nozione un soggetto che presti attività di assistenza ai sensi dell’art. 19 [OSCURATO:PERSONA] e sia per questo motivo assicurato
nell’ambito di uno dei regimi di previdenza sociale menzionati dall’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
Sull’ambito di applicazione ratione materiae
63. Ciò posto, è necessario ora stabilire se la corresponsione dei contributi previdenziali a favore della persona che presta
assistenza, di cui si fa carico l’assicurazione di assistenza ai sensi dell’art. 44 [OSCURATO:PERSONA], rientri nell’ambito di applicazione
ratione materiae
del regolamento, così com’è definito al suo art. 4 (
supra
, paragrafo 9).
64. Secondo la KKH la risposta deve essere negativa, perché la corresponsione dei contributi controversi non costituisce né una
prestazione di malattia né una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’art. 4 del regolamento.
65. Non si tratterebbe infatti di «prestazioni», ma di
contributi
che la persona che presta l’assistenza è tenuta a versare ad un regime di malattia o di vecchiaia, per acquisire un diritto
alle prestazioni di quei regimi previdenziali.
66. Ora, il fatto che di tali contributi si faccia carico l’assicurazione della persona assistita non è elemento sufficiente a
trasformarne la natura in prestazioni previdenziali a favore di questa diversa persona. Troppo indiretto sarebbe, infatti,
il beneficio che l’assistito trae da quel versamento.
67. A sostegno dell’opposta tesi, continua la KKH, non varrebbe neppure invocare la giurisprudenza della Corte in materia di assicurazione
di assistenza.
68. Nella sentenza Molenaar (
13
), infatti, la Corte avrebbe sì riconosciuto natura di prestazione di malattia all’
assegno di assistenza
, ma unicamente in considerazione del fatto che esso è versato
direttamente
alla persona assistita al fine di integrare le prestazioni dell’assicurazione di malattia.
69. Nel caso di specie, al contrario, i contributi non sono versati alla persona assistita, ma all’ente previdenziale presso cui
è affiliato chi l’assiste. Tale pagamento non è dunque in alcun modo complementare alle prestazioni dell’assicurazione di
malattia e non si può pertanto qualificare come prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4 del regolamento.
70. Per parte mia, devo dire sin d’ora che non condivido questa tesi.
71. Ricordo anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale
«se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali,
in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1,
del regolamento n. 1408/71» (
14
).
72. Ora, la KKH non contesta che le prestazioni dell’assicurazione di assistenza – ivi compreso il pagamento dei contributi di
cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA] – siano attribuite ai beneficiari al di fuori di qualsiasi discrezionalità amministrativa, in base
ad una situazione obiettiva e legalmente definita.
73. Del resto, nessuno contesta, come ha chiarito la Corte nella sentenza Molenaar (
15
), che le prestazioni dell’assicurazione di assistenza,
nel loro complesso
, possano qualificarsi come «prestazioni di malattia» (e in particolare prestazioni pecuniarie di malattia) ai sensi dell’art. 4,
n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
74. Il punto controverso è in realtà se il pagamento dei contributi di cui si tratta nella specie presenti, rispetto alle altre
prestazioni dell’assicurazione di assistenza, particolarità tali da imporne una diversa qualificazione.
75. Ora, sembra anche a me, come al governo ellenico e alla [OSCURATO:PERSONA], che non vi sia ragione di escludere il pagamento dei
contributi di cui si tratta nella specie dal novero delle «prestazioni di malattia» a favore dell’assicurato, di cui alla
citata sentenza Molenaar.
76. Concordo, in particolare, con la [OSCURATO:PERSONA] quando fa valere che in quella sentenza la Corte, pur riferendosi direttamente
al solo assegno di assistenza, ha in realtà espresso un principio generale, cioè il principio secondo cui, nell’ambito di
un regime come quello dell’assicurazione di assistenza, sono «prestazioni pecuniarie di malattia» tutte le prestazioni che
costituiscono «un aiuto economico che permette di migliorare globalmente il livello di vita delle persone dipendenti dall’altrui
assistenza, così da compensare le maggiori spese dovute allo stato in cui si trovano» (
16
).
77. Ora, la corresponsione dei contributi di cui si tratta nel caso di specie permette anzitutto di migliorare il livello di vita
della persona bisognosa di assistenza, poiché le consente – e i fatti della causa C‑502/01 stanno a dimostrarlo – di rimanere
nel proprio ambiente domestico ricevendo gratuitamente le cure di cui abbisogna da parte di un familiare il quale, pur riducendo
per ciò stesso l’attività di lavoro esterna e i redditi del nucleo familiare, non deve però rinunciare alla maturazione dei
diritti pensionistici.
78. Inoltre, come osserva anche il [OSCURATO:PERSONA] nell’ordinanza di rinvio, la corresponsione dei suddetti contributi costituisce
in effetti, a ben vedere, un sussidio finanziario per la persona bisognosa di assistenza, perché le permette di ricorrere
alle cure di un assistente non professionale senza doversi far carico (direttamente o indirettamente) del pagamento dei contributi
previdenziali obbligatori.
79. Per quanto qui interessa, dunque, la corresponsione dei contributi previdenziali ai fini della pensione di vecchiaia della
persona che presta assistenza può essere qualificata come prestazione pecuniaria di malattia a favore della persona bisognosa
di assistenza, alla luce dei criteri enunciati dalla Corte nella citata sentenza Molenaar.
80. Né varrebbe invocare in contrario la circostanza che i contributi di cui si tratta non sono versati né alla persona dipendente,
né al terzo che l’assiste, bensì direttamente all’ente previdenziale con cui il terzo è assicurato ai fini della pensione
di vecchiaia.
81. Come correttamente sottolineano il governo ellenico e la [OSCURATO:PERSONA], infatti, secondo la giurisprudenza della Corte i pagamenti
con cui un ente, che agisce nell’ambito di un determinato regime previdenziale, si fa direttamente carico dei contributi dovuti
dal lavoratore ad altro ente nell’ambito di un differente regime previdenziale possono considerarsi come prestazioni erogate
dal primo ente a favore del lavoratore ai fini del regolamento n. 1408/71 (
17
), nonostante che il pagamento di quei contributi sia effettuato direttamente dal primo al secondo ente previdenziale.
82. Ne concludo pertanto che la corresponsione dei contributi previdenziali a favore della persona che presta assistenza, di cui
si fa carico l’assicurazione di assistenza ai sensi dell’art. 44 [OSCURATO:PERSONA], costituisce una prestazione pecuniaria di malattia
a favore della persona assicurata con l’assicurazione di assistenza ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
Sul secondo quesito nella causa C-502/01 e sulla seconda parte del secondo quesito nella causa C-31/02
83. Con il secondo quesito nella causa C-502/01 e la seconda parte del secondo quesito nella causa C-31/02 i giudici
a quibus
chiedono in buona sostanza se il regolamento n. 1408/71 osti all’applicazione di una norma come l’art. 3, n. 2, [OSCURATO:PERSONA] che
esclude i soggetti residenti all’estero dal beneficio del pagamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA].
Argomenti delle parti
84. Con riferimento alla causa C-502/01, KKH fa valere che sia la persona che presta assistenza (la ricorrente) sia la persona
bisognosa di assistenza (il figlio) risiedono in Francia, e quindi in uno Stato membro diverso da quello (la Germania) in
cui ha sede l’istituzione competente ad erogare le prestazioni controverse. Ora, continua la resistente nel giudizio principale,
la ricorrente e il figlio sono trattati allo stesso modo di qualsiasi altra persona che presti o riceva assistenza a titolo
gratuito in Francia e in quel Paese risieda.
85. Il fatto di non riconoscere loro in Germania il diritto alle prestazioni controverse, a motivo della residenza straniera,
non darebbe luogo quindi ad un trattamento discriminatorio, né sarebbe in altro modo in contrasto con il regime armonizzato
istituito dal regolamento n. 1408/71.
86. A nulla varrebbe invocare, in contrario, la circostanza che la ricorrente nel giudizio
a quo
riunisce in sé la qualifica di persona che presta assistenza e quella di lavoratrice assicurata, avente diritto al pagamento
di prestazioni dell’assicurazione di assistenza nello Stato dell’istituzione competente. Una simile coincidenza sarebbe, infatti,
del tutto casuale e non dovrebbe pertanto avere alcuna influenza sulla posizione giuridica della ricorrente
in quanto persona che presta assistenza.
87. Ad avviso della KKH, in buona sostanza, le due distinte posizioni giuridiche di lavoratore assicurato e di persona che presta
assistenza dovrebbero essere valutate separatamente alla luce del regolamento n. 1408/71. Pertanto, una persona che pure abbia
diritto in forza del regolamento al pagamento di prestazioni pecuniarie di malattia
in quanto lavoratore assicurato
, a prescindere da qualsiasi requisito di residenza, non potrebbe invocare la suddetta qualità per ottenere differenti prestazioni
che eventualmente le spettino
nella diversa qualità di persona che presta assistenza
.
88. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, constata preliminarmente che , ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. a) e b), del regolamento,
il regime previdenziale della persona che esercita un’attività dipendente o autonoma in uno Stato membro è disciplinato, per
quanto non sia diversamente disposto dal regolamento stesso, dalla legislazione dello Stato di impiego. Tanto nella causa
C-502/01, dunque, che nella causa C-31/02, il diritto tedesco è applicabile in quanto diritto dello Stato di impiego della
persona affiliata al regime di assicurazione di assistenza.
89. Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il regolamento, oltre alle disposizioni di coordinamento in materia di diritto applicabile,
contiene anche specifiche norme di armonizzazione della disciplina sostanziale.
90. Tra queste rileva in particolare l’art. 19, secondo cui il lavoratore dipendente o autonomo che risiede in uno Stato membro
diverso dallo Stato competente ha diritto alle prestazioni pecuniarie di malattia fornite dalle istituzioni di quest’ultimo
Stato alle condizioni previste dalla legislazione che esse applicano.
91. Ora, come la Corte ha già chiarito nella sentenza Molenaar, una disposizione che impedisca di correspondere prestazioni pecuniarie
dell’assicurazione di assistenza nello Stato membro in cui risiede il lavoratore migrante è incompatibile con l’art. 19 del
regolamento (
18
).
92. Poiché il pagamento dei contributi di cui si tratta nella specie è anch’esso una prestazione pecuniaria dell’assicurazione
di assistenza, si deve dunque ritenere che l’art. 19 del regolamento n. 1408/71 osti all’applicazione di una disposizione
come l’art. 3, n. 2, [OSCURATO:PERSONA] che esclude i soggetti residenti all’estero dal beneficio del pagamento dei contributi previdenziali
di cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA].
93. Quanto detto, continua la [OSCURATO:PERSONA], vale sicuramente per la causa C‑502/01, ma un giudizio del tutto analogo si impone
anche nella causa C‑31/02, senza che le particolarità dei fatti di questa causa possano giustificare una soluzione differente.
94. E’ ben vero, infatti, che la prestazione di cui si discute in quella causa rientra nel campo di applicazione del regolamento
in quanto è prestata a favore dell’assistito
, mentre poi si invoca l’art. 19 per opporsi ad una discriminazione perpetrata
a danno della persona che presta assistenza
.
95. Si tratterebbe però, fa valere la [OSCURATO:PERSONA], di una «sostituzione di persona» del tutto ammissibile in quest’ambito; già
in un’altra occasione, infatti, la Corte avrebbe applicato il regolamento n. 1408/71 ad una fattispecie in cui lavoratore
e beneficiario della prestazione non coincidevano (
19
).
96. Anche con riferimento alla causa C‑31/02, dunque, si potrebbe affermare che l’art. 19 del regolamento n. 1408/71 osta all’applicazione
del requisito della residenza in circostanze come quelle del caso di specie.
97. Ma vi è di più. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione di un tale requisito sarebbe altresì contraria al principio della parità
di trattamento enunciato dall’art. 3, n. 1, del regolamento.
98. La Corte ha infatti chiarito che «la norma sulla parità di trattamento, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71,
vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di sicurezza sociale, ma anche
le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano, in concreto,
allo stesso risultato» (
20
).
99. Orbene, prosegue la [OSCURATO:PERSONA], per eliminare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare la piena parità di trattamento
richiesta dall’art. 3 gli Stati membri sarebbero tenuti ad «equiparare» certe fattispecie, prodottesi in un altro Stato membro,
alle equivalenti fattispecie nazionali. Nella specie, l’art. 3 del regolamento n. 1408/71 imporrebbe di «equiparare» l’effettiva
residenza straniera della persona che presta assistenza ad una sua fittizia residenza tedesca e di considerare dunque soddisfatto
il requisito della residenza previsto dall’art. 3 [OSCURATO:PERSONA].
Valutazione
100. Per parte mia ritengo che non sia possibile risolvere il presente quesito in modo unitario per quanto riguarda le cause
a quibus
, perché credo che i due casi di specie presentino sostanziali differenze, che impongono una valutazione distinta.
– Nella causa C-502/01
101. Osservo anzitutto che le prestazioni di cui si tratta nel caso di specie rientrano nel campo di applicazione
ratione materiae
del regolamento in quanto prestazioni di malattia a favore del lavoratore affiliato al regime di assicurazione di assistenza
(v.
supra
, paragrafo 79).
102. Di conseguenza, è proprio nella sua qualità di lavoratrice affiliata al regime di assicurazione di assistenza che la ricorrente
nella causa C‑502/01 può invocare le disposizioni del regolamento per contestare il rifiuto opposto dalla resistente al pagamento
delle prestazioni controverse.
103. Ciò posto, devo concordare con la [OSCURATO:PERSONA] quando osserva che la presente questione è stata in buona sostanza già affrontata
e risolta dalla Corte nella sentenza Molenaar.
104. Infatti, in quell’occasione la Corte ha chiarito che una disposizione nazionale che «impedisce la corresponsione di una prestazione
pecuniaria dell’assicurazione di assistenza nello Stato membro in cui risiede il lavoratore migrante» è incompatibile con
l’art. 19 del regolamento.
105. Ora, poiché il pagamento dei contributi di cui si tratta nella specie è una prestazione pecuniaria dell’assicurazione di assistenza
a favore della ricorrente nel giudizio principale, ne consegue che l’applicazione del requisito della residenza di cui all’art. 3
[OSCURATO:PERSONA], nelle circostanze del caso di specie, è incompatibile con l’art. 19 del regolamento.
106. Concludo pertanto nel senso che, in relazione alla causa C‑502/01 e nelle circostanze del caso di specie, l’art. 19 del regolamento
n. 1408/71 osta al rifiuto opposto dall’istituzione previdenziale competente al pagamento di una prestazione come quella di
cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA] a motivo della residenza straniera della richiedente.
– Nella causa C-31/02
107. Nella causa C-31/02 si impone a mio avviso una diversa valutazione.
108. Diversamente da quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], infatti, ritengo che il regolamento non si opponga all’applicazione nel
caso di specie della normativa nazionale in questione, perché non credo che il versamento dei contributi in questione possa
qualificarsi come “prestazione di malattia”
in favore della richiedente
, ai sensi del regolamento, in particolare del suo art. 19.
109. Infatti, come la Corte ha avuto modo di rilevare in passato, occorre distinguere fra il contributo al pagamento di premi assicurativi,
da una parte, e le prestazioni previdenziali propriamente intese, dall’altra. Questo perché il contributo al pagamento di
premi assicurativi non è accordato in seguito al verificarsi dell’evento assicurato, ma piuttosto concorre a far nascere un
diritto al pagamento di prestazioni previdenziali al verificarsi di quell’evento (
21
).
110. Ora, non vi è dubbio che il versamento dei contributi controversi a favore della signora [OSCURATO:PERSONA]
non
interviene in seguito al verificarsi di uno degli eventi assicurati dall’assicurazione di malattia o di vecchiaia della medesima
ricorrente. Esso concorre unicamente a far nascere un futuro diritto al pagamento di prestazioni previdenziali, ma non può
qualificarsi come una «prestazione pecuniaria di malattia» o una «prestazione pecuniaria di vecchiaia» a favore della ricorrente,
cui questa abbia diritto ai sensi dell’art. 19.
111. Non credo poi che una diversa soluzione possa essere dedotta dall’art. 3 del regolamento, come invece ritiene la [OSCURATO:PERSONA].
112. Ricordo, a questo proposito, che ai sensi di detta norma le persone «alle quali sono applicabili le disposizioni del [r]egolamento»
sono soggette agli obblighi e «ammesse al beneficio
della legislazione
di ciascuno Stato membro» (
22
) alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
113. Come è noto, ai fini dell’applicazione del regolamento il termine «legislazione» indica, per ogni Stato membro, le norme dell’ordinamento
giuridico nazionale «concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all’art. 4, paragrafi 1 e 2» (
23
), cioè, per quanto qui interessa, «i settori di sicurezza sociale riguardanti (…) le prestazioni di malattia (o) di vecchiaia».
114. Ciò significa, nel caso di specie, che la ricorrente potrà far leva sull’art. 3 del regolamento unicamente per opporsi ad
un trattamento discriminatorio che la privi di «prestazioni di malattia» o «prestazioni di vecchiaia» di cui potrebbe altrimenti
giovarsi.
115. Tuttavia, per i motivi che ho più sopra indicato (paragrafi 109 e 110), non ritengo possibile qualificare il versamento dei
contributi previdenziali controversi nella specie come «prestazione di malattia» o «prestazione di vecchiaia» a favore della
persona che presta assistenza. Quest’ultima, a mio avviso, non potrà utilmente invocare l’art. 3 del regolamento a sostegno
della propria richiesta.
116. Devo pertanto concludere che, in relazione alla causa C-31/02 e nelle circostanze del caso di specie, né l’art. 3 né l’art. 19
del regolamento n. 1408/71 ostano al rifiuto opposto dall’istituzione previdenziale competente al pagamento di una prestazione
come quella di cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA] a motivo della residenza straniera della richiedente.
Sul primo quesito nella causa C-31/02
117. Con il primo quesito nella causa C-31/02, il [OSCURATO:PERSONA] chiede in buona sostanza se il regolamento n. 1408/71 si
applichi anche per la parte in cui la copertura assicurativa per l’assistenza non sia garantita dal regime pubblicistico dell’assicurazione
sociale di assistenza, di cui all’art. 20 [OSCURATO:PERSONA], ma dalle prestazioni di un ente previdenziale di diritto privato, secondo
quanto disposto dagli artt. 23 e 110 [OSCURATO:PERSONA].
118. Sul punto, le sole osservazioni pervenute alla Corte sono quelle del governo ellenico e della [OSCURATO:PERSONA].
119. Il primo ritiene che il regolamento non si applichi ad un contratto di diritto privato. A suo avviso una tale conclusione
discenderebbe dall’art. 1, lett. j), che, nel definire la portata della nozione di «legislazione nazionale» ai sensi del regolamento,
esclude che ne facciano parte «le disposizioni contrattuali, esistenti o future».
120. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], per contro, poiché la disciplina legale del contratto di assicurazione integrativa è in tutto e per
tutto analoga a quella applicabile in materia di assicurazione sociale di assistenza, si dovrebbe concludere nel senso della
piena applicabilità del regolamento alle prestazioni previste dal regime integrativo «privato».
121. Per parte mia, poiché in relazione alla causa C-31/02 ho già concluso che il regolamento n. 1408/71 non osta, nelle circostanze
del caso di specie, al rifiuto opposto dall’istituzione previdenziale competente al pagamento di una prestazione come quella
di cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA] a motivo della residenza straniera della richiedente, non ritengo che la Corte debba affrontare
il presente quesito.
Sull’esistenza di una discriminazione vietata dal [OSCURATO:PERSONA]
122. Con il secondo quesito nella causa C-502/01 e il terzo quesito nella causa C‑31/02 i giudici
a quibus
domandano in buona sostanza alla Corte se l’art. 39 CE o altre norme del [OSCURATO:PERSONA] relative alla libera circolazione delle
persone e al divieto di discriminazione in base alla nazionalità si oppongano all’applicazione di una norma quale l’art. 3
[OSCURATO:PERSONA] che sottopone il pagamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA] al requisito della residenza.
123. Alla luce delle risposte che ho proposto di dare ai quesiti precedenti, è opportuno affrontare il presente quesito con esclusivo
riferimento alla causa C‑31/02, [OSCURATO:PERSONA].
Argomenti delle parti
124. Secondo il governo ellenico, l’applicazione del requisito della residenza nel caso di specie sarebbe contraria all’art. 39 CE.
In conformità ad una consolidata giurisprudenza della Corte, infatti, una persona occupata per un numero limitato di ore settimanali
in cambio di un limitato compenso sarebbe comunque un «lavoratore» ai sensi dell’art. 39 CE, purché la sua attività lavorativa
sia «reale ed effettiva» (
24
).
125. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, nota che l’applicazione dell’art. 3 [OSCURATO:PERSONA] determina a danno della ricorrente nel giudizio principale
la negazione del diritto al versamento dei contributi previdenziali. Ora, un simile pregiudizio sarebbe dovuto unicamente
al fatto che la ricorrente, originariamente stabilita in Germania, ha successivamente trasferito la residenza in un altro
Stato membro; per contro, una persona che avesse mantenuto la propria residenza in Germania avrebbe diritto al versamento
di quei contributi.
126. Anche a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], dunque, l’applicazione di una disposizione siffatta sarebbe atta a discriminare le persone
che esercitano la libertà di circolazione e dunque incompatibile con gli artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE.
Valutazione
127. Premetto che, per ragioni di chiarezza, la risposta alla presente questione deve a mio avviso articolarsi in due punti. Anzitutto,
sarà necessario stabilire se un soggetto che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa C-31/02 sia un «lavoratore»
ai sensi dell’art. 39 CE. In caso di risposta positiva, ci si dovrà poi chiedere se l’applicazione del requisito della residenza
nelle circostanze del caso di specie costituisca una discriminazione vietata dall’art. 39, n. 2, CE.
Sulla nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 39 CE
128. Al riguardo osservo anzitutto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, «[p]oiché la libera circolazione dei lavoratori
costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità, la nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 48 [divenuto, in seguito
a modifica art. 39 CE] (…) ha portata comunitaria» (
25
) e non può essere interpretata restrittivamente (
26
). Essa comprende dunque ogni persona che presti «per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione
di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione» (
27
).
129. In particolare poi la Corte ha chiarito che rientra nella nozione di lavoratore anche chi non ha un’occupazione a tempo pieno
e non riceve una remunerazione tale da garantire, da sola, un’esistenza dignitosa (c.d. «minimo vitale») (
28
), purché svolga un’attività lavorativa «reale ed effettiva», restando escluse unicamente le «attività talmente ridotte da
potersi definire puramente marginali ed accessorie» (
29
).
130. Ora, un’attività di assistenza come quella che viene in considerazione nella specie, svolta per 18 ore settimanali in cambio
di una remunerazione mensile di circa 400 euro, è senza dubbio un’attività «reale ed effettiva» ai sensi della giurisprudenza
ora ricordata.
131. Si può pertanto affermare che una persona che svolge a favore e sotto la direzione di un’altra persona un’attività di assistenza
reale ed effettiva, come la ricorrente nella causa C-31/02, è un lavoratore ai sensi dell’art. 39 CE.
Sulla sussistenza di una discriminazione vietata ai sensi dell’art. 39, n. 2, CE
132. Ciò posto, devo ulteriormente notare che l’applicazione di una norma come l’art. 3 [OSCURATO:PERSONA] nelle circostanze del caso di specie
è potenzialmente in grado di ostacolare la libertà di circolazione dei lavoratori, rendendola meno “attraente” dal punto di
vista economico, perché priva i lavoratori frontalieri di un vantaggio generalmente attribuito ai lavoratori nazionali.
133. E’ opportuno allora chiedersi se un tale vantaggio rientri nella categoria dei «vantaggi sociali» il cui godimento è garantito
dall’art. 7 del regolamento n. 1612/68, in attuazione della libertà di circolazione proclamata dall’art. 39 CE. Ricordo infatti
che l’art. 7, dopo aver escluso, al n. 1, che «il lavoratore cittadino di uno Stato membro [possa] ricevere, sul territorio
degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per
quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro», precisa, al n. 2, che egli gode degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori
nazionali.
134. Secondo una costante giurisprudenza, «la nozione di vantaggio sociale alla quale fa riferimento l’art. 7, n. 2, del regolamento
n. 1612/68 (…) copre tutti i vantaggi che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori
nazionali in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza
nel territorio nazionale e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare
la loro mobilità all’interno della Comunità» (
30
).
135. Orbene, il pagamento dei contributi previdenziali da parte dell’assicurazione di assistenza è per l’appunto un diritto generalmente
riconosciuto ai lavoratori nazionali «in relazione alla loro qualifica obiettiva di lavoratori»: nella specie, in relazione
alla qualifica obiettiva di persone che prestano assistenza ad una persona bisognosa di cure per più di 14 ore settimanali.
Non vi è dubbio, del resto, che l’estensione di un tale diritto anche ai cittadini di altri Stati membri è «atta a facilitare
la loro mobilità all’interno della Comunità».
136. Si può pertanto ritenere che si sia qui in presenza di un vantaggio sociale ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68,
per il quale quindi opera il divieto di discriminazione previsto dall’art. 7, n. 1, di detto regolamento, in attuazione dell’art. 39,
n. 2, CE.
137. Se così è, opera allora il consolidato principio secondo cui «le norme relative alla parità di trattamento vietano non soltanto
le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, basandosi su altri
criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato» (
31
). E tali sono, com’è noto, «le condizioni poste dall’ordinamento nazionale le quali, benché indistintamente applicabili secondo
la cittadinanza, riguardino essenzialmente (...) o in gran parte i lavoratori migranti (...), nonché le condizioni indistintamente
applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano
di essere sfavorevoli, in modo particolare, ai lavoratori migranti» (
32
) senza che vi sia una giustificazione obiettiva per tale disparità di trattamento (
33
).
138. Ora, è evidente che la condizione di residenza ai fini dell’acquisizione del diritto al versamento dei contributi previdenziali
di cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA], pur essendo indistintamente applicabile, pregiudica in modo particolare una determinata categoria
di lavoratori migranti, cioè i lavoratori frontalieri.
139. Inoltre, non è emerso dagli atti di causa alcun elemento obiettivo idoneo a giustificare la disparità di trattamento tra residenti
e non residenti quanto al diritto al versamento dei premi previdenziali di cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA].
140. Una simile misura va pertanto ritenuta indirettamente discriminatoria e, in quanto tale, contraria all’art. 39, n. 2, CE e
all’art. 7 del regolamento n. 1612/68.
141. Concludo dunque nel senso che, in relazione alla causa C-31/02 e nelle circostanze del caso di specie, l’art. 39, n. 2, CE
e l’art. 7 del regolamento n. 1612/68 si oppongono all’applicazione di una norma quale l’art. 3 [OSCURATO:PERSONA] che sottopone il pagamento
dei contributi previdenziali di cui l’art. 44 [OSCURATO:PERSONA] al requisito della residenza del beneficiario in territorio tedesco.
V –
Conclusioni
142. Per tutto quanto precede propongo alla Corte di rispondere ai quesiti proposti dal [OSCURATO:PERSONA] nella causa C-502/01
e dal [OSCURATO:PERSONA] nella causa C-31/02 nel senso che:
«1) Un soggetto assicurato con l’assicurazione di assistenza di cui al libro [OSCURATO:PERSONA] rientra nella nozione di “lavoratore” ai sensi
dell’art. 1 del regolamento n. 1408/71; rientra altresì in tale nozione un soggetto che presti attività di assistenza ai sensi
dell’art. 19 [OSCURATO:PERSONA] e sia per questo motivo assicurato nell’ambito di uno dei regimi di previdenza sociale menzionati dall’art. 1,
lett. a), del regolamento n. 1408/71.
2) La corresponsione dei contributi previdenziali a favore della persona che presta assistenza, di cui si fa carico l’assicurazione
di assistenza ai sensi dell’art. 44 [OSCURATO:PERSONA], costituisce una prestazione pecuniaria di malattia a favore della persona assicurata
con l’assicurazione di assistenza ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
3) In relazione alla causa C-502/01 e nelle circostanze del caso di specie, l’art. 19 del regolamento n. 1408/71 osta al rifiuto
opposto dall’istituzione previdenziale competente al pagamento di una prestazione come quella di cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA] a
motivo della residenza straniera della richiedente.
4) In relazione alla causa C-31/02 e nelle circostanze del caso di specie, né l’art. 3 né l’art. 19 del regolamento n. 1408/71
ostano al rifiuto opposto dall’istituzione previdenziale competente al pagamento di una prestazione come quella di cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA] a motivo della residenza straniera della richiedente.
5) Una persona che svolge a favore e sotto la direzione di un’altra persona un’attività di assistenza reale ed effettiva, come
la ricorrente nella causa C‑31/02, è un lavoratore ai sensi dell’art. 39 CE.
6) In relazione alla causa C-31/02 e nelle circostanze del caso di specie, l’art. 39, n. 2, CE e l’art. 7 del regolamento n. 1612/68
si oppongono all’applicazione di una norma quale l’art. 3 [OSCURATO:PERSONA] che sottopone il pagamento dei contributi previdenziali di
cui all’art. 44 [OSCURATO:PERSONA] al requisito della residenza del beneficiario in territorio tedesco».
1
– Lingua originale: l'italiano.
2
– GU L 257, pag. 2.
3
– GU L 149, pag. 2; la versione consolidata più recente è pubblicata nella GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 1.
4
– Così come definite all'art. 14 [OSCURATO:PERSONA].
5
– Vale a dire «Assicurazione pensionistica legale».
6
– Vale a dire «Disposizioni comuni in materia di assicurazione sociale».
7
– V.
supra
, paragrafo 15.
8
– V., fra tante, sentenza 25 ottobre 2001, causa C-475/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8089, punto 10), e, da ultimo,
sentenza 23 maggio 2003, causa C‑462/99, [OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 71). Il corsivo è mio.
9
– V. sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-1755, punti 8-10); 12 giugno 1997, causa C-266/99,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3279, punto 22); nel vigore del regolamento (CEE) n. 3 del Consiglio, relativo alla sicurezza
sociale dei lavoratori migranti v., nello stesso senso, sentenza 21 marzo 1964, causa 75/63, Unger (Racc. pag. 351, punto 1).
10
– [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 9. V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella stessa causa,
punti 15 e 16.
11
– Sentenza 5 marzo 1998, causa C-160/96, Molenaar (Racc. pag. I-843, punti 20-25).
12
– Sentenza Molenaar, cit., punto 24.
13
– Sentenza Molenaar, cit., punti 20-25.
14
– Sentenze 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes (Racc. pag. I-4839, punto 15), e sentenza Molenaar, cit., punto 20. In
precedenza, in termini del tutto analoghi v. sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx (Racc. pag. 973, punti 12-14), e
27 marzo 1985, causa 122/84, Scrivner (Racc. pag. 1027, punti 19-21).
15
– Sentenza Molenaar, cit., punto 35.
16
– Sentenza Molenaar, cit., ibidem.
17
– Sentenza 6 luglio 2000, causa C-73/99, Movrin (Racc. pag, I-5625).
18
– Sentenza Molenaar, cit., punto 39.
19
– Sentenza 5 febbraio 2002, causa C-255/99, Humer (Racc. pag. I‑1205).
20
– Sentenze 12 luglio 1979, causa 237/78, Toia (Racc. pag. 2645, punto 12), e 25 giugno 1997, causa C-131/96, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I-3659, punto 32).
21
– Sentenza 26 maggio 1976, causa 103/75, Aulich (Racc. pag. 697, punto 7); nello stesso senso v. sentenza Movrin, cit.,
punto 41.
22
– Il corsivo è mio.
23
– Art. 1, lett. j), del regolamento.
24
– Sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin (Racc. pag. 1035, punto 17).
25
– Fra tante, v. sentenza 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum (Racc. pag. 2121, punto 16).
26
– Ibidem. V. anche sentenza 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf (Racc. pag. 1741, punto 13).
27
– Sentenza Lawrie-Blum, cit., punto 17.
28
– Sentenza Kempf, cit., punto 14.
29
– Sentenza Levin, cit., punto 17; nello stesso senso v. sentenza Kempf, cit., punti 13-16.
30
– Sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2691, punto 25); nello stesso senso v. sentenza 27
marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx (Racc. pag. 973, punto 20).
31
– Fra tante, v. le sentenze: 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu (Racc. pag. 153, punto 11); 15 gennaio 1986, causa 41/84,
Pinna (Racc. pag. 1, punto 23); 21 novembre 1991, causa C‑27/91, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5531, punto 10); 23 febbraio 1994,
causa C-419/92, Scholz (Racc. pag. I‑505, punto 7); 26 ottobre 1995, causa C-151/94, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo (Racc. pag. I‑3685,
punto 14); 23 maggio 1996, causa C-237/94, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2617, punto 17); sentenza 12 settembre 1996, causa C-278/94,
[OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc pag. I‑4307, punto 27); 12 giugno 1997, causa C-266/95, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3279, punto 33),
e 3 ottobre 2000, causa C-411/98, Ferlini (Racc. pag. I‑8081, punto 57).
32
– [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18. Nello stesso senso v. s
33
– Fra tante, v. sentenza Ferlini, cit., punto 59.