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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24841/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], circa la mancata rideterminazione, ad opera della Corte di appello di Milano quale giudice dell'esecuzione, della pena inflitta per la detenzione di droghe "pesanti", avvenuta trascurando che nel giudizio di secondo grado la pena non era stata commisurata al minimo edittale previsto dalla normativa vigente all'atto della decisione, sono manifestamente infondate.

Invero, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, non incide sulla condanna inflitta a Berberi con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 12/01/2016, irrevocabile il 28/09/2016, per fatti commessi nel 1998.

Si è, invero, avuto riguardo in detta condanna alla pena base per la detenzione di droghe pesanti di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, ossia alla misura minima della cornice edittale prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo così come modificato dall'art. 4-bis dl. 30 dicembre 2005, n.272, conv.to dalla

I. 21 febbraio 2006, n. 49, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, nonché norma più favorevole, prima dell'intervento della .

Corte costituzionale che con la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4- bis del d.l. n. 272/2005 riportando in vigore il teste antecedente alle modifiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso, che insiste sul fatto che la Corte di appello non abbia rideterminato la pena nonostante nella sentenza di condanna non si partisse dal minimo edittale, circostanza assolutamente irrilevante, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], circa la mancata rideterminazione, ad opera della Corte di appello di Milano quale giudice dell'esecuzione, della pena inflitta per la detenzione di droghe "pesanti", avvenuta trascurando che nel giudizio di secondo grado la pena non era stata commisurata al minimo edittale previsto dalla normativa vigente all'atto della decisione, sono manifestamente infondate. Invero, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, non incide sulla condanna inflitta a Berberi con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 12/01/2016, irrevocabile il 28/09/2016, per fatti commessi nel 1998. Si è, invero, avuto riguardo in detta condanna alla pena base per la detenzione di droghe pesanti di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, ossia alla misura minima della cornice edittale prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo così come modificato dall'art. 4-bis dl. 30 dicembre 2005, n.272, conv.to dalla I. 21 febbraio 2006, n. 49, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, nonché norma più favorevole, prima dell'intervento della . Corte costituzionale che con la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4- bis del d.l. n. 272/2005 riportando in vigore il teste antecedente alle modifiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso, che insiste sul fatto che la Corte di appello non abbia rideterminato la pena nonostante nella sentenza di condanna non si partisse dal minimo edittale, circostanza assolutamente irrilevante, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ma
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