Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 14659/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sulricorso 205 5 /20 1 9 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ( C .

F . : 06687871217), con sede in Bacoli (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso , dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L47 F839A; pec.: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( numeri di [OSCURATO:TELEFONO] e 06/3725682; indirizz i pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Bacoli a lla via Lungolago n. 4, in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA] accertamento Tarsu – Rinuncia ricorso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, ed in virtù di delibera commissariale in data 24.1.2019n. 10, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio domicilia in Roma, alla V ia Girolamo da Carpi n. 6 ( A vv.

L. Napolitano) [numero di [OSCURATO:TELEFONO]; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]]; -controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - - avverso la sentenza 5 34 7 / 6 / 20 1 8 emessa dalla CTR Campan i a il 04/06/2018e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. impugnava un avviso di accertamento con il quale il Comune di Bacoli aveva accertato una differenza dovuta a titolo di Tarsu relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, applicando, in relazione all’occupazione di una superficie complessiva di mq. 934, interamente l’aliquota prevista per l’attività di stabilimento balneare, laddove la contribuente aveva versato l’imposta distinguendo le aree sulla base delle attività specificamente svolte.

2. La CTP di Napoli rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che il provvedimento impositivo impugnato conteneva ampiamente le indicazioni necessarie per la comprensione delle ragioni dell’imposizione, che correttamente era stata applicata l’aliquota prevista per l’attività di stabilimento balneare, atteso che le aree occupate apparivano tutte funzionalmente collegate tra loro per l’esercizio dell’unica impresa di “stabilimento balneare”, e che l’applicazione delle sanzioni si giustificava sulla base del rilievo per cui l’intervento dell’amministrazione si era reso necessario in relazione alla mancata corretta indicazione da parte della contribuente, che aveva illogicamente frazionato le aree appartenenti ad unico complesso imprenditoriale applicando tariffe differenti.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sulla base di due motivi.

Il Comune di Bacoli ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale il Comune ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, l. 27.12.2006, n. 296, e 7 l. 27.9.2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 62 e 68 d.lgs. n. 507/1993, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR ritenuto corretta l’applicazione della tariffa Tarsu prevista per l’attività prevalente (stabilimento balneare) esercitata nell’area in considerazione, nonostante il regolamento comunale prevedesse una precisa tariffa distinta per tipo di attività commerciale esercitata sull’area.

3. Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la contribuente, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto le parti hanno transatto la controversia e di aver provveduto al pagamento della Tarsu, come da avviso di accertamento n. 1635505, nonché di tutte le spese legali sia del giudizio di I grado che del giudizio di II grado, soddisfacendo ogni ragione di credito del Comune di Bacoli, ha depositato, per il tramite del suo difensore, atto di rinunzia al ricorso ritualmente notificato a mezzo pecsia al Comune di Bacoli che al suo procuratore costituito, dichiarando, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. di rinunziare al ricorso per Cassazione e chiedendo l’estinzione del presente giudizio con compensazione totale delle spese.

3.1. Sebbene l’atto di rinuncia provenga da difensore non munito di mandato speciale a tale effetto, ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

In considerazione del già intervenuto versamento delle spese processuali spettanti al Comune, si giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

4. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazio ne o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 1907).

Né detti presupposti processuali sussistono laddove, così come nella fattispecie, viene in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; co mpensa tra le parti le spese del prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso 205 5 /20 1 9 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ( C . F . : 06687871217), con sede in Bacoli (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso , dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L47 F839A; pec.: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( numeri di [OSCURATO:TELEFONO] e 06/3725682; indirizz i pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Bacoli a lla via Lungolago n. 4, in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA] accertamento Tarsu – Rinuncia ricorso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, ed in virtù di delibera commissariale in data 24.1.2019n. 10, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio domicilia in Roma, alla V ia Girolamo da Carpi n. 6 ( A vv. L. Napolitano) [numero di [OSCURATO:TELEFONO]; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]]; -controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - - avverso la sentenza 5 34 7 / 6 / 20 1 8 emessa dalla CTR Campan i a il 04/06/2018e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. impugnava un avviso di accertamento con il quale il Comune di Bacoli aveva accertato una differenza dovuta a titolo di Tarsu relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, applicando, in relazione all’occupazione di una superficie complessiva di mq. 934, interamente l’aliquota prevista per l’attività di stabilimento balneare, laddove la contribuente aveva versato l’imposta distinguendo le aree sulla base delle attività specificamente svolte. 2. La CTP di Napoli rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che il provvedimento impositivo impugnato conteneva ampiamente le indicazioni necessarie per la comprensione delle ragioni dell’imposizione, che correttamente era stata applicata l’aliquota prevista per l’attività di stabilimento balneare, atteso che le aree occupate apparivano tutte funzionalmente collegate tra loro per l’esercizio dell’unica impresa di “stabilimento balneare”, e che l’applicazione delle sanzioni si giustificava sulla base del rilievo per cui l’intervento dell’amministrazione si era reso necessario in relazione alla mancata corretta indicazione da parte della contribuente, che aveva illogicamente frazionato le aree appartenenti ad unico complesso imprenditoriale applicando tariffe differenti. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sulla base di due motivi. Il Comune di Bacoli ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale il Comune ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, l. 27.12.2006, n. 296, e 7 l. 27.9.2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 62 e 68 d.lgs. n. 507/1993, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la CTR ritenuto corretta l’applicazione della tariffa Tarsu prevista per l’attività prevalente (stabilimento balneare) esercitata nell’area in considerazione, nonostante il regolamento comunale prevedesse una precisa tariffa distinta per tipo di attività commerciale esercitata sull’area. 3. Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la contribuente, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto le parti hanno transatto la controversia e di aver provveduto al pagamento della Tarsu, come da avviso di accertamento n. 1635505, nonché di tutte le spese legali sia del giudizio di I grado che del giudizio di II grado, soddisfacendo ogni ragione di credito del Comune di Bacoli, ha depositato, per il tramite del suo difensore, atto di rinunzia al ricorso ritualmente notificato a mezzo pecsia al Comune di Bacoli che al suo procuratore costituito, dichiarando, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. di rinunziare al ricorso per Cassazione e chiedendo l’estinzione del presente giudizio con compensazione totale delle spese. 3.1. Sebbene l’atto di rinuncia provenga da difensore non munito di mandato speciale a tale effetto, ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. In considerazione del già intervenuto versamento delle spese processuali spettanti al Comune, si giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. 4. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazio ne o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 1907). Né detti presupposti processuali sussistono laddove, così come nella fattispecie, viene in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; co mpensa tra le parti le spese del prese
Sentenza Cassazione n. 14659/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris