CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento. Il ricorso, proposto il 03/09/2025, e quindi dopo il 3-8-2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M