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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 38219/2021

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te Reid.

ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 371 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P55 H501R) Rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E66 C351V) -ricorrente- nei confronti di REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 3433/2019, pubblicata in data 22 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], medico iscritto ad un corso di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici anteriori al 2006/2007, ricorre, sulla base di due motivi, contro la senten- za della Corte di Appello di Roma che, confermando (pur con Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 9 diversa motivazione) la pronuncia in primo grado del Tribuna- le di Roma, ha respinto le domande da lei proposte nei con- fronti della Repubblica Italiana, nonché dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, ed il com- penso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell'ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui ef- fetti economici era stata differita fino all'anno accademico 2006/2007, ovvero gli incrementi e gli adeguamenti della bor- sa di studio prevista dalla stessa normativa che l'aveva istitui- ta.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti in- timati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, c. 1 n. 3, CPC, in relazione all'art. 112 CPC, per avere la Corte di Appello: - del tutto omesso di rendere pronuncia sulla domanda risarcitoria for- mulata dalla Ricorrente; - omesso la motivazione adeguata al caso (sentenza integralmente ricopiata da altra, precedente, della stessa Corte territoriale)».

Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 9 Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 288 del Trattato UE (in tema di obblighi sta tuali di recepimento delle direttive comunitarie) - recepimento elu- so con la normativa di blocco dell'adeguamento periodico».

I due motivi del ricorso, per la loro stretta connessione logica e giuridica, sono oggetto di unitaria trattazione da parte della stessa ricorrente e possono quindi essere esaminati congiun- tamente. 1.1 In primo luogo, si osserva che sono manifestamente in- fondate le censure relative alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, nonché quelle di omessa motivazione.

Nella sentenza impugnata è infatti certamente ravvisabile la decisione sul merito delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice, sia con riguardo all'adeguatezza dell'importo origi- nario della remunerazione dalla stessa ricevuta per la fre- quenza del corso di specializzazione, sia con riguardo ai man- cati adeguamenti periodici, e tale decisione risulta a sua volta sostenuta da adeguata motivazione, non potendo certo la stessa ritenersi omessa o apparente solo perché coincidente con quella già esposta dal medesimo ufficio giudiziario a so- stegno di altre decisioni su fattispecie analoghe, specie in una fattispecie come quella in esame, caratterizzata da evidente serialità. 1.2 Per quanto poi attiene al merito, è sufficiente rilevare che la decisione impugnata è pienamente conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, laddove necessario, da in- tendersi anche come correzioni ed integrazioni delle afferma- zioni contenute nel provvedimento qui censurato), già enun- ciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi con- solidati, che le difese della ricorrente non offrono argomenti idonei a rimeditare, e segnatamente: - con riguardo alla questione centrale, della spettanza delle pretese economiche avanzate (cfr., tra le più recenti pronun- Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 9 zie massimate: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01 e 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 - 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 - 01; in quest'ultima decisione è tra l'altro espressamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il di- ritto dell'Unione europea della normativa applicabile, affer- mandosi quindi anche l'insussistenza dei presupposti per una eventuale remissione degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, dovendosi pertanto disattendere la rela- tiva istanza contenuta nel ricorso e ribadita nella memoria de- positata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.; cfr. altresì: Sez.

L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 - 01; in particolare, sulla natura dell'attività svolta dagli specializ- zandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavo- ro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medi- ci strutturati: Sez.

L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012, Rv. 620912 - 01; Sez.

L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 - 01; cfr., inoltre, tra le decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massinnate: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018; da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29124 del 18/12/2020): l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di la- voro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 9 particolare ipotesi di contratto di formazione - lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvi- sata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sop- perire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno de- gli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante; gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole uni- versitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivan- ti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 - che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettan- te agli specializzandi - devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e con l'introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei sud- detti obblighi comunitari in relazione all'adeguatezza della re- munerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che han- Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 9 no frequentato le scuole di specializzazione negli anni acca- demici anteriori al 2006/2007. - con riguardo alla questione degli adeguamenti periodici del trattamento economico (cfr., in particolare: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016, Rv. 641191 - 01; Sez.

L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 - 01; in quest'ultima decisione è espressamente chiarito che il blocco dell'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d.

Igs. n. 257 del 1991 ha sostanzialmente avuto luogo in mo- do ininterrotto - in base a successive disposizioni legislative - fino al 2004, ed è escluso anche in proposito ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, affermandosi l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea; cfr. altre- sì: Sez.

L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 - 01; di recente, sulla medesima questione: Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29124 del 18/12/2020): in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per l'anno 1992, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 33, della legge 2 dicembre 1995, n. 549, trattandosi di misura, (v. sentenza Corte cost. n. 432 del 1997) non irra- gionevole né discriminatoria, perché riferita ad un arco tem- porale limitato e coerente rispetto al "corpus" normativo, in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi consequenziali ad automati- smi stipendiali; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 9 con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto d.lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della legge 29 dicembre 1990, n.428) in quanto in detta disci- plina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribu- zione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa; l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d.

Igs. n. 257 del 1991, in quanto le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (de- creto legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992; legge n. 537 del 1993; legge n. 549 del 1995; legge n. 662 del 1996, legge n. 449 del 1997; legge n. 488 del 1999 e legge n. 289 del 2002) danno contezza dell'intento del legisla- tore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole bor- se di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento.

È in proposito, in fine, appena il caso di osservareg che l'indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare con- traddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Se- zione Lavoro (Cass., Sez.

L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espres- samente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illu- strata (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione ante- riormente al 1991.

In ogni caso i suddetti precedenti devono ritenersi superati, anche nell'ambito della Sezione Lavoro, dal- Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 9 la successiva (e già richiamata) decisione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto ampiamente argomentata.

Né potrebbero trarsi argomenti favorevoli alle tesi della ricor- rente dal precedente di questa stessa Sezione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019, Rv. 652836 - 01) ripetu- tamente da questa richiamato che, pur non essendosi pronun- ciato nel merito (per l'esistenza di pregiudiziali impedimenti processuali), risulta comunque pienamente in linea, con ri- guardtai principi di diritto enunciati, agli indirizzi in preceden- za esposti, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Reid. ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 371 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P55 H501R) Rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E66 C351V) -ricorrente- nei confronti di REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 3433/2019, pubblicata in data 22 maggio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], medico iscritto ad un corso di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici anteriori al 2006/2007, ricorre, sulla base di due motivi, contro la senten- za della Corte di Appello di Roma che, confermando (pur con Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 9 diversa motivazione) la pronuncia in primo grado del Tribuna- le di Roma, ha respinto le domande da lei proposte nei con- fronti della Repubblica Italiana, nonché dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, ed il com- penso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell'ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui ef- fetti economici era stata differita fino all'anno accademico 2006/2007, ovvero gli incrementi e gli adeguamenti della bor- sa di studio prevista dalla stessa normativa che l'aveva istitui- ta. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, c. 1 n. 3, CPC, in relazione all'art. 112 CPC, per avere la Corte di Appello: - del tutto omesso di rendere pronuncia sulla domanda risarcitoria for- mulata dalla Ricorrente; - omesso la motivazione adeguata al caso (sentenza integralmente ricopiata da altra, precedente, della stessa Corte territoriale)». Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 9 Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applica- zione dell'art. 288 del Trattato UE (in tema di obblighi sta tuali di recepimento delle direttive comunitarie) - recepimento elu- so con la normativa di blocco dell'adeguamento periodico». I due motivi del ricorso, per la loro stretta connessione logica e giuridica, sono oggetto di unitaria trattazione da parte della stessa ricorrente e possono quindi essere esaminati congiun- tamente. 1.1 In primo luogo, si osserva che sono manifestamente in- fondate le censure relative alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, nonché quelle di omessa motivazione. Nella sentenza impugnata è infatti certamente ravvisabile la decisione sul merito delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice, sia con riguardo all'adeguatezza dell'importo origi- nario della remunerazione dalla stessa ricevuta per la fre- quenza del corso di specializzazione, sia con riguardo ai man- cati adeguamenti periodici, e tale decisione risulta a sua volta sostenuta da adeguata motivazione, non potendo certo la stessa ritenersi omessa o apparente solo perché coincidente con quella già esposta dal medesimo ufficio giudiziario a so- stegno di altre decisioni su fattispecie analoghe, specie in una fattispecie come quella in esame, caratterizzata da evidente serialità. 1.2 Per quanto poi attiene al merito, è sufficiente rilevare che la decisione impugnata è pienamente conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, laddove necessario, da in- tendersi anche come correzioni ed integrazioni delle afferma- zioni contenute nel provvedimento qui censurato), già enun- ciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi con- solidati, che le difese della ricorrente non offrono argomenti idonei a rimeditare, e segnatamente: - con riguardo alla questione centrale, della spettanza delle pretese economiche avanzate (cfr., tra le più recenti pronun- Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 9 zie massimate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01 e 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 - 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 - 01; in quest'ultima decisione è tra l'altro espressamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il di- ritto dell'Unione europea della normativa applicabile, affer- mandosi quindi anche l'insussistenza dei presupposti per una eventuale remissione degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, dovendosi pertanto disattendere la rela- tiva istanza contenuta nel ricorso e ribadita nella memoria de- positata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 - 01; in particolare, sulla natura dell'attività svolta dagli specializ- zandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavo- ro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medi- ci strutturati: Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012, Rv. 620912 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 - 01; cfr., inoltre, tra le decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massinnate: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018; da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29124 del 18/12/2020): l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di la- voro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 9 particolare ipotesi di contratto di formazione - lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvi- sata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sop- perire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno de- gli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante; gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole uni- versitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivan- ti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 - che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettan- te agli specializzandi - devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e con l'introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei sud- detti obblighi comunitari in relazione all'adeguatezza della re- munerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che han- Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 9 no frequentato le scuole di specializzazione negli anni acca- demici anteriori al 2006/2007. - con riguardo alla questione degli adeguamenti periodici del trattamento economico (cfr., in particolare: Cass., Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016, Rv. 641191 - 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 - 01; in quest'ultima decisione è espressamente chiarito che il blocco dell'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. Igs. n. 257 del 1991 ha sostanzialmente avuto luogo in mo- do ininterrotto - in base a successive disposizioni legislative - fino al 2004, ed è escluso anche in proposito ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, affermandosi l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea; cfr. altre- sì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 - 01; di recente, sulla medesima questione: Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29124 del 18/12/2020): in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per l'anno 1992, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 33, della legge 2 dicembre 1995, n. 549, trattandosi di misura, (v. sentenza Corte cost. n. 432 del 1997) non irra- gionevole né discriminatoria, perché riferita ad un arco tem- porale limitato e coerente rispetto al "corpus" normativo, in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi consequenziali ad automati- smi stipendiali; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 9 con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto d.lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della legge 29 dicembre 1990, n.428) in quanto in detta disci- plina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribu- zione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa; l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. Igs. n. 257 del 1991, in quanto le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (de- creto legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992; legge n. 537 del 1993; legge n. 549 del 1995; legge n. 662 del 1996, legge n. 449 del 1997; legge n. 488 del 1999 e legge n. 289 del 2002) danno contezza dell'intento del legisla- tore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole bor- se di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. È in proposito, in fine, appena il caso di osservareg che l'indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare con- traddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Se- zione Lavoro (Cass., Sez. L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espres- samente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illu- strata (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione ante- riormente al 1991. In ogni caso i suddetti precedenti devono ritenersi superati, anche nell'ambito della Sezione Lavoro, dal- Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottobre 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 9 la successiva (e già richiamata) decisione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto ampiamente argomentata. Né potrebbero trarsi argomenti favorevoli alle tesi della ricor- rente dal precedente di questa stessa Sezione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5503 del 26/02/2019, Rv. 652836 - 01) ripetu- tamente da questa richiamato che, pur non essendosi pronun- ciato nel merito (per l'esistenza di pregiudiziali impedimenti processuali), risulta comunque pienamente in linea, con ri- guardtai principi di diritto enunciati, agli indirizzi in preceden- za esposti, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Ric. n. 371/2020 - Sez. 6-3 - Ad. 5 ottob
Decreto Cassazione n. 38219/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris