CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 21089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 0220/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.), rappresentata e difesa disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Orto e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, via Taranto n. 21; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con sede in [OSCURATO:PERSONA]; –intimata– [OSCURATO:PERSONA] L.T.D., con sede in Wigton –Cumbria – CA7 9BG – U.K. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Oggetto: Vendita di merce – Vizi della cosa – Denuncia – Risarcimento –Quantificazione. avverso la sentenza n. 2655/2017 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 15/6/2017 e non notificata. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 24 maggio 2023, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/20, conv., con mod., dalla l. n. 176/20; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si legge nella sentenza impugnata, con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2013, il [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10063/05 emesso dal Tribunale di Milano il 31 marzo 2005 , su istanza della [OSCURATO:PERSONA] di Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.265,49, oltre interessi legali e spese, in relazione al mancato pagamento della fornitura di merce (cellophane) relativa alla fattura n. 239 del 10 giugno 2004, chiedendone la revoca una volta accertata la presenza di vizi e difetti delle merce e, in via riconvenzionale, la condanna della medesima al risarcimento dell'importo di € 33.239,20,pari alle spese sopportate per sostituire la merce viziata ai terzi suoi clienti. La società opposta contestò quanto sostenuto dall ’opponente , chiedendo di essere autorizzata alla citazione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] L.T.D., che aveva realizzato e fornito materialmente il cellophane oggetto del contendere. Autorizzata la chiamata del terzo, si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] L.T.D., contestando le avverse ec cezioni e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Espletata la consulenza tecnica, che rilevò l'assenza, nel cellophane, di una componente chimica essenziale e tipica del materiale plastico, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13483/13, accolse l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e la domanda riconvenzionale dell'opponente, condannando la società opposta al risarcimento del danno nella misura di € 33.239,20, oltre interessi. Il giudizio d'appello, avviato con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2014 da lla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , nel quale si costituirono le appellate [OSCURATO:PERSONA] e Innovia, quest'ultima svolgendo anche appello incidentale sulla ripartizione delle spese di lite del primo grado del giudizio, si concluse con la sentenza n. 2655 / 17, depositata in il 15 giugno 2017, con la quale la Corte d'Appello di Milano, rigettò i motivi di gravame afferenti a ll'erronea interpretazione degli esiti della c.t.u., all’ erroneità e contraddittorietà logico-giuridica della sentenza impugnata nella parte in cui non era stata accolta la domanda di manleva svolta nei confronti del produttore [OSCURATO:PERSONA], all'i ntempestività della denuncia per vizi della cosa ex art. 1495 cod. civ., e rigettò l'appello incidentale in relazione alla richiesta di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione di tutte le spese di lite, confermando su questi aspetti la sentenza di primo grado e affermando che nulla era dovuto a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. da parte di S ugherificio [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di corrispettivo con riguardo alla fatturan. 239 del 10 giugno 2004; accolse in parte il quarto motivo d'appello, afferente all'entità del risarcimento domandato dal [OSCURATO:PERSONA], e , in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertò l'ammontare del credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente a complessivi € 2 1.045,46 , oltre agli interessi legali, condannando quest'ultima al relativo pagamento; accolse l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] L.T.D. e , in riforma della sentenza nella parte riguardante la compensazione delle spese di giudizio, pose quelle dei due gradi del giudizio a carico della chiamante [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., condannando la predetta al pagamento di quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese di c.t.u., aggiunte all’esito del procedimento di correzione di errore materiale sul punto; infine, condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nella misura di 2/3, pe r entrambi i gradi del giudizio , compensando la restante quota. 2. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] L.T.D. sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione agli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto raggiunta la prova, alla stregua di elementi indiziari, che la merce (cellophane) affetta da vizi corrispondesse a quella fornita dalla ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] con la fattura n. 239/2004 del 10 giugno 2004. Ad avviso della ricorrente, infatti, mancavano, nella specie, i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari posti a base del convincimento dei giudici, non potendo gli stessi essere dedotti né dalla coincidenza temporale della fornitura del 10 giugno 2004 rispetto alle comunicazioni della rottura del materiale, datate 16 novembre 2004 e 12 novembre 2004, effettuate dai clienti del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), siccome successive di cinque mesi rispetto alla fornitura del precedente mese di giugno 2004, in assenza di prova sui tempi di lavorazione e vendita del materiale; né dalla grammatura del cellophane fornito nell’occasione all’opponente rispetto a quello solitamente venduto ad essa, siccome circostanza neutra perché dovuta a precisa richiesta dell’acquirente; né dalla assenza, nell’immediatezza, di contestazioni da parte del rappresentante della società fornitrice circa la non corrispondenza del materiale difettoso con quello venduto dalla società opposta alla opponente, non trovandosi nelle condizioni, in quell’occasione e in assenza di marchiatura o segni di riconoscimento del materiale, di avvedersi della provenienza dello stesso. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di eccezioni in fase di operazioni peritali, aveva sempre evidenziato l’assenza di prove sulla corrispondenza tra la merce fornita e quella produttiva di danni. La ricorrente ha, peraltro, rilevato come, oltre a tali elementi, fosse emerso in giudizio che i due campioni esaminati dal c.t.u. (doc. 6 e doc. 7) erano quelli originariamente consegnati all’incaricato di [OSCURATO:PERSONA] previo prelievo il primo, quello immune da vizi, nel contraddittorio delle parti presso la [OSCURATO:PERSONA] e il secondo, quello viziato, senza contraddittorio presso il [OSCURATO:PERSONA]; come, ad avviso del c.t.u., il secondo campione, di cui era impossibile stabilire la provenienza, non appartenesse al lotto di produzione del primo; come nessuna contestazione fosse provenuta dagli acquirenti della rimanente parte del lotto acquistato a Innovia e non venduto al [OSCURATO:PERSONA]; e come il cellophane acquistato, con quelle caratteristiche, per la prima e unica volta in data 27/5/2004 da Innovia e rinvenuto in parte presso la società opposta non potesse essere quello rinvenuto presso la società opponente in quanto immune da vizi. I giudici di merito avevano, infine, esonerato il [OSCURATO:PERSONA] dall’onere di provare che vi fosse identità di merce tra quella affetta da vizi e quella venduta dalla [OSCURATO:PERSONA] e omesso di esaminare gli elementi sopra elencati, indicativi del fatto che il cellophane difettoso fosse proprio quello proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] e non da altri fornitori da cui il [OSCURATO:PERSONA] pacificamente si riforniva. 1.2 Il motivo è infondato. Va,innanzitutto, evidenziat o come la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configuri unicamente nell'ipotesiin cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere. Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si osserva come il vizio di legittimità rilevi, nel primo caso, solo quando il giudice dichiari espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), e, nel secondo, quando il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento e non anche quando si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, essendo in quest’ultimo caso la censura ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consenta il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016). Orbene, la critica volta a contestare il concreto utilizzo delle presunzioni nella fattispecie non coglie nel segno, dovendosi, sul punto, ricordare come l'art. 2 729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), imponga al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal sensus communis, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico e come, in virtù della regola d’esperienza adottata, sia possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale. Secondo quanto già evidenziato da questa Corte, lo stesso art.2729 cod. civ. si cura di precisare in che termini debba manifestarsi la “prudenza” del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano “gravi, precise e concordanti”; laddove il requisito della "precisione" va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass., Sez. L, 6/8/2003, n. 11906), anche se il requisito della "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass., Sez. 5, 29/7/2009, n. 17574). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile nell’ id quod plerumque accidit, secondo un criterio di normalità (Cass., Sez. 2, 31/10/2011, n. 22656), mentre spetta al giudice di merito valutare la possibilità di fare ricorso a tale tipo di prova, scegliere i fatti noti da porre a base della presunzione e le regole d'esperienza - tra quelle realmente esistenti nel sapere collettivo della società - tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, sicché, trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (Cass., Sez. 3, 2/4/2009, n. 8023; Cass., Sez. L, 21710/2003, n. 15737 ; Cass., Sez. L, 6/8/2003,n. 11906; Cass. , Sez. 5, 8/1/2015, n. 101). Come le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 1785 del 24/1/2018, hanno avuto modo di affermare, la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art.2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precisie concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza. Con riferimento a tale secondo profilo, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis ), che esprime nient'altro - almeno secondo l'opinione preferibile - che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B; la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti; la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa" dell'art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi. Ebbene, quando il giudice di merito - proseguono le Sezioni Unite con la citata sentenza n. 1785/2018 -sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza. In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità o di quello della precisione o di quello della concordanza. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti, il quale è percorribile solo quando si denunci l’omesso esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Ebbene, la censura in esame non prospetta in realtà una falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., alla stregua dei principi sopra espressi, ma si limita a suggerire una diversa ricostruzione degli elementi acquisiti e una rivalutazione della prova indiziaria esaminata dai giudici di merito, i quali, nel prendere posizione sull’obiezione proposta dall’appellante circa la mancata dimostrazione della riconducibiliità del cellophane difettoso al materiale venduto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], hanno evidenziato plurimi elementi a sostegno del giudizio di infondatezza della stessa, rifacendosi ora alla coincidenza temporale tra la fornitura del 10/6/2004 e le comunicazioni da parte degli utilizzatori del materiale, tenuto conto dei tempi intermedi di lavorazione, ora all’identità di grammatura c.d. P50 del cellophane descritto nella fattura n. 239/2004 e alla sua diversità da quello solitamente acquistato dal [OSCURATO:PERSONA], come anche confermato dai testi sentiti, ora alla mancata contestazione della diversità del materiale rinvenuto nell’immediatezza della denuncia presso il [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata contestazione in sede di c.t.u. della provenienza dei campioni, elementi questi che non possono essere parcellizzati, come preteso con la doglianza, ma implicano necessariamente una valutazione globale. Ne consegue l’infondatezza della stessa. 2.1 Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di pronunciarsi sul motivo di appello afferente al richiesto rigetto della domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] per mancanza, ai sensi dell’art 1494 cod. civ., di un comportamento col poso imputabile alla societàCel Vil, non essendosi la stessa limitata ad impugnare il quantum della pretesa risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA], ma anche l’an. La ricorrente ha, sul punto, rilevato come l’azione risarcitoria, a differenza della garanzia per l’evizione, postuli la sussistenza dell’elemento della colpa e del mancato uso della diligenza necessaria a scongiurare la presenza di vizi della cosa e come l’onere di provare la mancanza di colpa da parte sua avrebbe dovuto esser assolto soltanto quando il compratore avesse dimostrato la denunciata inadempienza. L’assenza di colpa era del resto dimostrata, nella specie, dal fatto che, alla stregua di quanto emerso dalla c.t.u., la presenza di difetti nella merce era dovuta a fatto del produttore e non del venditore, che si era limitato a tagliare a freddo il cellophane acquistato da Innovia, senza intervenire sullo stesso con trattamenti di alcun tipo, sicché nessun comportamento contrario a diligenza aveva posto in essere, posto che la presenza dei vizi, non evidenti ictu oculi , aveva richiesto elaborate analisi da parte del c.t.u. e che, pertanto, era ravvisabile una incolpevole ignoranza. 2.2 Il motivo è infondato. Come osservato da questa Corte, in tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1494 cod. civ., il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare la qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono senz'altro, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (Cass., Sez. 2, 10/7/2014, n. 15824; ancheCass., Sez. 2, 26/11/1997, n. 11845; Cass., Sez. 2, 5/3/2008, n.6007). Tale disposizione trova, peraltro, applicazione anche nel campo della grande distribuzione ovvero della rivendita di prodotti industriali di massa, ancorché confezionati, sicché il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa e della conseguenziale attitudine ad arrecare nocumento(Cass., Sez. 2, 30/8/ 1991, n. 9277; Cass., Sez. 2, 5/3/2008, n. 6007), tenendo conto, in tale ipotesi , che i doveri professionali del rivenditore, se non possono includere l'effettuazione di indagini e riscontri assidui su ogni singolo prodotto, impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione ( per tutte Cas s., Sez. 2, 5/3/2008, n. 6007). Orbene, se è vero che, nella specie, i giudici di merito non hanno affatto esaminato l’aspetto relativo alla diligenza prestata dalla ricorrente nella rivendita della merce, è altrettanto vero che quest’ultima non ha chiarito, con la censura, in cosa essa si fosse estrinsecata, non essendo a tal fine sufficiente evidenziare, come accaduto, la non rilevabilità ictu oculi del vizio, che si era infatti potuto appuraresoltanto in sede di c.t.u., ma richiedendosi all’uopo una condotta positiva, estrinsecatasi in controlli quantomeno periodici, tantopiù necessari quando, come nella specie, la destinazione della merce sia quella di garantire la sterilità del bene con essa confezionato. Ne consegue che, pur profilandosi il lamentato vizio di omesso esame di un motivo d’appello, la questione proposta sarebbe comunque infondata, ciò che consente a questa Corte di colmare lo iato esistente tra mancato esame della censura e il rigetto, attraverso la correzione della motivazione della sentenza, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinché dichiari infondato il motivo non esaminato (Cass., Sez. 2, 12/4/2006, n. 8561). 3.1 Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art . 2697 cod. civ., in relazione agli ar t t. 115 e 116 cod. proc. civ. , con riferimento all’art.360, primo comma, n. 5 e/o n. 3, cod. proc. civ., perché la C orte d’ A ppello di Milano, nel liquidare e quantificare il preteso danno risarcibile e nel rideterminarlo escludendo le restituzioni di merce antecedenti al 10/6/2004, aveva omesso di esaminare i fatti storici riconducibili: 1) alle risultanze della relazione del c.t.u. dell’ing. Pisoni, che aveva evidenziato l’impossibilità di accertare la provenienza del cellophane di cui al documento n. 7 (quello risultato viziato e prelevato presso il [OSCURATO:PERSONA]) e la possibilità di riferire al lotto contestato, sebbene non ve ne fosse prova, le sole forniture al [OSCURATO:PERSONA] successive al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) alla manca ta dimostrazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] , della data di esecuzione delle forniture ai clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo state depositate soltanto le bolle di reso (peraltro risalente, quella di Ferrari, al 25/2/2004 e dunque antecedente alla fornitura stessa), e un assegno bancario, ma non le fatture di vendita, come evidenziato dal c.t.u., non idonee a dimostrare la loro posteriorità rispetto alla data del 10 giugno 2004 e la loro riferibilità al lotto contestato e la potenziale sussistenza del vizio. 3.2 Il motivo è infondato. La ricorrente lamenta il fatto che i giudici di merito abbiano quantificato il danno sulla base dei resi realizzati dai clienti del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma senza tener conto delle osservazioni del c.t.u., secondo cui non vi era alcuna prova della provenienza della merce rinvenuta presso l’intimato [OSCURATO:PERSONA], e della mancata dimostrazione della data di esecuzione delle forniture eseguite da quest’ultimo ai clienti stessi. Orbene, l’infondatezza della censura relativa alle osservazioni del c.t.u.discende dal fatto che queste non afferissero a valutazioni tecniche, ma a considerazioni sulla sostanziale (in)idoneità del compendio probatorio acquisito a dimostrare gli assunti delle parti, le quali esulano dall’incarico demandato al tecnico , siccome rientranti nei compiti esclusivi del giudice, unico deputato a valutare discrezionalmente il materiale probatorioe a scegliere uno o più tra i materiali possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire (Cass., Sez. 1, 15/5/2023, n. 13140), ciò che consente di superare i l problema relativo alla sussumibilità o meno dell’omesso esame delle risultanze peritali nel vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (vedi in senso favorevole Cass., Sez. 6-3, 7/9/2020, n. 18598; Cass., Sez. 6-2, 5/7/2021, n. 18956; contra Cass., Sez. 1, 16/3/2022, n. 8584). Quanto allarilevanza della data di esecuzione delle forniture, occorre innanzitutto premettere che, come questa Corte ha avuto modo di osservare (Cass., Sez. 2, 18/5/2021, n. 14986), «l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente, ai sensi dell'art.1494 cod. civ., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, ben può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene», con la conseguenza che essa «si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (Cass. Sez. 2, 29/11/2013, n. 26852; Cass. Sez. 2, 07/03/2007, n. 5202; Cass. Sez. 2, 07/06/2000, n. 7718)». Peraltro, l’onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (Cass, Sez. 3, 31/7/2017, n. 18947), atteso che l'ignoranza incolpevole del vizio della res vendita, ai sensi dell'art. 1494, primo comma, cod. civ., costituisce il fatto che, superando la presunzione di colpa che grava sul venditore, impedisce il sorgere del credito risarcitorio (Cass., Sez. 2, 22/10/2015, n. 21524). Il risarcimento per l'inadempimento del venditore correlato ai vizi della cosa esige, peraltro, un rapporto causale immediato e diretto fra tale inadempimento e il danno e ques ta limitazione - imposta dall'art. 1223 cod. civ. - è fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata, ovvero che comunque rientri nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza (Cass., Sez. 2, 28/5/2021, n. 14986). È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza del rapporto che abbia i suddetti caratteri normativamente richiesti e tale valutazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 28/5/2021, n. 14986). Orbene, i giudici di merito hanno escluso dal danno risarcibile quello riconducibile alle forniture indicate in alcune fatture e conseguenti resi non causalmente collegati alla fornitura di cui alla fattura n. 239/2004 oggetto di contestazione, mentre vi hanno incluso solo quelle successive al 10/6/2004, essendo per esse provato il vizio di produzione del materiale, stante la delimitazione ad esse dell’oggetto della causa. Ne consegue che nessuna violazione di legge può dirsi realizzata dai giudici di merito, che hanno, per contro, limitato il danno a quello causalmente riconducibile alla merce viziata. Ne consegue l’infondatezza del motivo. 4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, prima comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la Corte d’Appello escluso la risarcibilità dei pretesi danni relativi a resi di merce successivi al 2 luglio 2004, data in cui fu sospeso l’utilizzo del cellophane asseritamente viziato. La ricorrente ha, sul punto, evidenziato come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse comunicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] che avrebbe sospeso l’utilizzo del cellophane contestato perché viziato e come i resi dei clienti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero successivi a quella data (ottobre 2004 e dicembre 2004-marzo 2005), così da non poter essere riferibili alle confezioni di merce fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. Se il [OSCURATO:PERSONA] avesse, invece, continuato ad utilizzare le medesime partite di merce, pur consapevole dei vizi, si sarebbe dovuto escludere o ridurre enormemente il risarcimento in virtù del principio enunciato dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ., in quanto il periodo di tempo rilevante a tali fini avrebbe dovuto essere quello compreso tra il 10/6/2004 e il 2/7/2004. L’opponente, invece, non soltanto non aveva provato quando fossero state eseguite le forniture nei confronti dei suddetti fornitori, ma risultava, altresì, documentalmente provato che il cliente [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato i vizi riferendosi ad una fattura dl 12/11/2004. 5. Colquinto motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1223, 1227, primo comma, e 1225 cod. civ. , in relazione agli art t. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere laC orte d’ A ppello omesso di ridurre in misura rilevante la liquidazione dei pretesi danni relativi a resi di merce e/o di limitarli a quelli prevedibili al tempo in cui era sorta l’obbligazione, non avendo tenuto conto della condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva cercato di ridurre le conseguenze dell’inadempimento attraverso la rivendita della propria merce, ma si era limitato a dedurre che i tappi, privi della protezione, non avrebbero più potuto essere rivenduti perché non più sterili. Tale circostanza, infatti, non soltanto non era stata provata, ma era smentita dalla richiesta di pagamento delle spese di riconfezionamento e di trasporto della merce, inoltrata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 2004, e dalle dichiarazioni di un teste. Per questo, il risarcimento avrebbe dovuto essere limitato al costo della merce che, rispetto all’intera fornitura, era stata utilizzata per confezionare i tappi, ossia al danno che fosse conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, e dunque avrebbe dovuto essere pari a euro 689,00, anche in ragione del difetto di prevedibilità. 6. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. Occorre premettere che l'art. 1127 cod. civ., sotto la rubrica "concorso del fatto colposo del creditore", nell’escludere il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, omettendo di mantenere una condotta diretta a limitare le conseguenze negative dell'inadempimento del venditore (Cass., Sez. 2, 28/5/2021, n. 14986),regola due ipotesi di riduzione del risarcimento del danno, prevedendo, nell'ipotesi di cui al primo comma, un concorso di cause nella produzione del fatto dannoso dovuto alla cooperazione del danneggiato, e, nell'ipotesi di cui al secondo comma, l’imputabilità eziologica del danno soltanto al debitore, senza il profilarsi di concause, non essendo il risarcimento dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare, impedire o attenuare usando l'ordinaria diligenza (Cass., Sez. 3, 9/1/2001, n. 240;Cass., Sez. 2, 6/6/2007, n. 13242). Costituiscono elementi essenziali di tale norma il fatto che le conseguenze negative della mancanza di qualità essenziali nelle cose consegnate sono riconducibili al dovere di cooperazione che ciascun contraente è tenuto a rispettare nell'interesse comune per la corretta esecuzione del contratto, dall'art. 1127, secondo comma, cod. civ., sorgendo, appunto, l'onere di doverosa cooperazione della parte creditrice per evitare l'aggravamento del danno indotto dal comportamento inadempiente del debitore, e che si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui alla predetta disposizione quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass., Sez. 2, 10/7/2014, n. 15824). Secondo quanto già affermato da questa Corte, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito, e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua (tra le tante, Cass., Sez 2, 13/9/2004, n. 18352). Nella specie, i giudici di merito hanno espressamente affermato che la denuncia dei vizi inoltrata con la missiva del 2/7/2004 non provasse l’evitabilità del successivo reso, che il [OSCURATO:PERSONA], successivamente ad essa, avesse verosimilmente evitato di mettere il circolazione la merce viziata e che i resi fossero pervenuti prima che venisse appuratala natura di tali vizi, oltre ad escludere che i tappi di sughero potessero essere rivenduti, in modo tale da ridurre le conseguenze dannose dell’inadempimento, avendo essi perso le loro caratteristiche proprio a causa della rottura dell’involucro in cellophane che li avrebbe dovuti conservare sterili. In ragione della precisa presa di posizione assunta dalla Corte d’appello anche su queste questioni, deve allora escludersi che vi sia stata la lamentata violazione di legge, dovendosi piuttosto ritenere che la censura, pur sussunta sotto la fattispecie di cui al n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., celi in realtà la volontà di ottenere una nuova pronuncia di merito, preclusa alla Corte di legittimità. Ne consegue l’infondatezza del motivo. 7. Co l sesto motivo, infine, subordinato al mancato accoglimento dei primi quattro motivi, si lamenta la violazione dell’art. 106 cod. proc. civ. , in relazione agli art t. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici d i merito rigettato la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LTD , sostenendo che la prima avesse acquistato il cellophane da un terzo riveditore e non dalla Innovia in quanto le fatture emesse da quest’ultima nel periodo 2001-2007 non contemplavano merce del tipo venduto al [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della ricorrente, tale assunto era smentito dalla fattura del 27/5/2004 e dal relativo DDT in pari data e dalle considerazioni espresse dal c.t.u. e dal c.t.p. della [OSCURATO:PERSONA], sicché la decisione sul punto era stata assunta sulla base di una evidenza probatoria del tutto erronea. 8. Il motivo è infondato. Ferme restando le considerazioni sopra espresse in merito alla portata degli artt. 115 e 116 cod. civ., che si richiamano integralmente, deve escludersi che sussista, nella specie, la lamentata violazione delle predette disposizioni. Se è vero che, nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente (Cass., Sez. 3, 31/7/2017, n. 18947), è altrettanto vero che detta responsabilità intanto sussiste, in quanto l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass., Sez. 2, 24/1/2020, n. 1631; Cass., Sez. 3, 31/7/2017, n. 18947). Nella specie, i giudici di merito hanno escluso proprio questo elemento essenziale, allorché hanno sostenuto che non vi fosse prova della provenienza della merce viziata dalla [OSCURATO:PERSONA] e che questa fosse stata verosimilmente acquistata da altro rivenditore. Ciò significa che nessuna violazione di legge può dirsi ravvisabile, essendo stata la decisione conseguenza della valutazione operata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, senza che possa chiedersi in sede di legittimità un nuovo apprezzamento della prova e un nuovo e rinnovato giudizio in relazione all’entità dei crediti. 9. In conclusione, d