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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 agosto 2022

Cassazione n. 08749/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso il provvedimento di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Cassino in data 25 agosto 2022.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato sulla base di tre motivi.

Con il primo denuncia la violazione di norme processuali per mancata trasmissione della trascrizione integrale delle dichiarazioni rese dalla co-indagata all'udienza di convalida con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare.

Con il secondo deduce il vizio di motivazione in merito al diniego dell'applicazione del braccialetto elettronico.

Con il terzo lamenta la violazione di legge per omessa valutazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura cautelare da applicare in concreto.

Con successiva istanza del 21 novembre 2022 corredata da procura speciale la difesa ha rinunciato al ricorso perché in data 18 novembre 2022 il GIP aveva disposto la scarcerazione dell'indagato con applicazione della misura non custodiale dell'obblio di dimora nel Comune di residenza. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse come evidenziato dal difensore con tempestiva e rituale rinuncia.

Tale sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606; comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P. Q .

M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso, il 24 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso il provvedimento di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Cassino in data 25 agosto 2022. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato sulla base di tre motivi. Con il primo denuncia la violazione di norme processuali per mancata trasmissione della trascrizione integrale delle dichiarazioni rese dalla co-indagata all'udienza di convalida con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. Con il secondo deduce il vizio di motivazione in merito al diniego dell'applicazione del braccialetto elettronico. Con il terzo lamenta la violazione di legge per omessa valutazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura cautelare da applicare in concreto. Con successiva istanza del 21 novembre 2022 corredata da procura speciale la difesa ha rinunciato al ricorso perché in data 18 novembre 2022 il GIP aveva disposto la scarcerazione dell'indagato con applicazione della misura non custodiale dell'obblio di dimora nel Comune di residenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse come evidenziato dal difensore con tempestiva e rituale rinuncia. Tale sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606; comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P. Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso, il 24 novembr
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