CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 10 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Pescara, in data 19 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tre episodi di rapina (art. 628 cod. pen.), uno solo dei quali contestato anche alla coimputata [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, proposti nell'interesse di entrambi gli imputati, che censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio riservato ai prevenuti, risultano manifestamenti infondati, poiché la gradazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., essendo dunque inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, in quanto già il tribunale aveva puntualmente motivato sul punto, spendendo a pagina 6 della sentenza di primo grado logiche argomentazioni, riprese dalla decisione della corte di appello, che si salda alla prima, le quali hanno evidenziato la congruità delle pene inflitte e l'impossibilità di una loro ulteriore diminuzione, in ragione della gravità dell'episodio e della personalità degli imputati, giustificando, così, anche la medesima pena base del coimputato per [OSCURATO:PERSONA], peraltro mitigata da un diverso regime di bilanciamento fra circostanze; Considerato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.