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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 01888/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 18145/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in data 12 Novembre 2020, in forza della quale è stato assolto dai fatti ex 489 e 491 c.p. per non essere le condotte più previste dalla legge come reato con rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativamente al reato di cui agli artt. 81 e 640 c.p. deducendo due motivi: - violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della decisione di appello, dovendosi ritenere che il reato era stato commesso in data 12.11.2012 epoca dell' acquisto del mezzo con assegni falsi; -vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che il termine prescrizionale scadeva in data 8/12/2020 (dopo la deliberazione della sentenza di appello) tenuto conto del periodo di sospensione per astensione dalle udienze dal 14/04/2017 al 10/11/2017.

2.2. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato.

Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento anche ai precedenti penali dell' imputato.

Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) Anche l' ulteriore censura riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 18145/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in data 12 Novembre 2020, in forza della quale è stato assolto dai fatti ex 489 e 491 c.p. per non essere le condotte più previste dalla legge come reato con rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativamente al reato di cui agli artt. 81 e 640 c.p. deducendo due motivi: - violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della decisione di appello, dovendosi ritenere che il reato era stato commesso in data 12.11.2012 epoca dell' acquisto del mezzo con assegni falsi; -vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo. 2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che il termine prescrizionale scadeva in data 8/12/2020 (dopo la deliberazione della sentenza di appello) tenuto conto del periodo di sospensione per astensione dalle udienze dal 14/04/2017 al 10/11/2017. 2.2. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento anche ai precedenti penali dell' imputato. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) Anche l' ulteriore censura riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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