CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 agosto 1981
Cassazione n. 41031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/08/1981 avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno emessa in data 1/2/2023 ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] poiché ritenuto irreperibile al domicilio eletto, pur attestando la regolarità della notifica al difensore. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con detto motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 178, 179, 678, 666 e 420-ter cod. proc. pen., perché il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe preso in considerazione l'istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore di fiducia, provvedendo, invece, in sede di udienza, lagyrg2Pun difensore d'ufficio. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato con rinvio. 2. Effettivamente, dall'esame del fascicolo d'ufficio è possibile verificare come il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 18/1/23, avesse depositato istanza al Tribunale di Sorveglianza di Salerno4ichiesta di differimento ad altra data del procedimento fissato per il 01/02/2023, essendo impegnata in altro foro. Tale istanza non è stata considerata dal Tribunale, non essendo stato dato conto né nel verbale d'udienza, considerato che, per l'assenza del difensore di fiducia sopra indicato, è stato nominato un difensore d'ufficio, né nel provvedimento decisorio di diniego. 2.1. Sussiste, quindi, la violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. Questa Corte, infatti, ritiene che detta ultima disposizione sì applichi anche al procedimento di sorveglianza, "sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima" (Sez. 1 n. 34100 del 04/07/2019, Rv. 277310; conformi, Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Rv. 278488; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Rv. 279333; Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281058; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Rv. 281284; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, Rv. 281191, questa ultima sulla rilevabilità d'ufficio della nullità). 2.2. Va peraltro rilevato che detta pretermessa istanza era stata correttamente formulata poiché, sulla natura dell'impedimento, va riaffermato il seguente principio di diritto secondo cui "il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza" (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281058 - 01), potendosi peraltro ritenere sussistenti anche gli altri presupposti che rendono legittimo l'impedimento del difensore, essendo state rappresentate le ragioni che rendevano necessaria la sua presenza negli altri processi e che non gli consentivano di nominare un sostituto, in conformità con il principio di diritto secondo il quale l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912). Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del motivo di ricorso e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale dì sorveglianza di Salerno. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023 Il