CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40545/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' per tutti i ricorsi. E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E BAT l'avv [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta e deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso. E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, resa con rito abbreviato, che ha dichiarato gli odierni ricorrenti colpevoli, in concorso fra loro, del reato di tentato furto pluriaggravato (artt. 110, 112, n. 1, 56, 624, 625, comma 1, n. 5 e comma 2, in relazione all'art. 61 n. 11 cod. pen.) di materiale ferroso di proprietà della ditta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (fatto commesso in Bari in data 11.11.2014). 2. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, lamentano quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie concorsuale, con riferimento all'elemento soggettivo. Denunciano che i giudici di merito, dimenticando che la valutazione delle prove finalizzate all'accertamento delle responsabilità deve investire tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e non solo uno di essi, l'abbiano circoscritta alla sola condotta materiale, senza indagare sulla configurabilità del necessario elemento soggettivo. E' stato sottostimato un elemento fattuale comprovante l'agire inconsapevole dei ricorrenti, vale a dire il comportamento uti domino del [OSCURATO:PERSONA], il quale, in quanto dipendente della ditta Guastamacchia, aveva la disponibilità della chiave per aprire la porta d'ingresso del cantiere; inoltre, le operazioni per il trasporto del materiale ferroso erano state avviate in pieno giorno, con il portone del cantiere visibilmente aperto, senza che i presunti correi avessero fatto nulla per nascondere l'illecito operato. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e alla complessiva determinazione della pena. Lamentano il denegato riconoscimento delle invocate circostante attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, lamenta quanto segue.I) Vizio di motivazione, per travisamento della prova con riferimento alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del cantiere; mancanza di motivazione in ordine agli atti idonei, diretti ed univoci. Deduce che i giudici di appello hanno erroneamente affermato la presenza del ricorrente in funzione di palo, per avere i militi notato "lo stesso provenire dall'interno del cantiere"; di contro, dal verbale di arresto allegato si evince che il medesimo era stato notato dai carabinieri sopraggiungere "dal retro" del cantiere, in atteggiamento guardingo e restando all'esterno della recinzione. La Corte territoriale, quindi, affida la prova della consapevole condotta del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla tentata sottrazione illecita del materiale ferroso alla presenza dello stesso all'interno del cantiere, dato contraddetto dal verbale di arresto e dalla sentenza di primo grado. Non è motivato come la presenza del ricorrente fosse idonea, diretta e univocamente finalizzata ad esercitare il ruolo di "palo", al di là della mera congettura secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il tempo per contattare il suo amico ([OSCURATO:PERSONA]) per effettuare tale ruolo. II) Vizio di motivazione, per avere ritenuto irrilevanti le concordi dichiarazioni rese dai prevenuti sulla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse presente con loro al bar e, pertanto, non poteva aver preso parte alle operazioni di carico, e alle dichiarazioni dello stesso imputato. Lamenta che è una mera congettura sostenere, come fa la Corte territoriale, che "il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto tutto il tempo necessario per contattare il suo amico [OSCURATO:PERSONA]" per svolgere il ruolo di "palo", né è sufficiente affermare, per sostenere ciò, la circostanza che il ricorrente abitasse nello stesso palazzo del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non motiva in ordine alle dichiarazioni dei coimputati e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e si limita ad escludere la tesi difensiva soltanto perché i carabinieri avrebbero visto sopraggiungere il ricorrente con fare "guardingo". III) Vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Lamenta il difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed in relazione alla determinazione (nel massimo) della pena base. 5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di appropriazione indebita aggravato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen. Deduce che dagli atti processuali emerge pacificamente il rapporto di dipendenza lavorativa tra il [OSCURATO:PERSONA] e la ditta Guastarnacchia, nonché la legittima detenzione delle chiavi di accesso al cantiere e la piena disponibilità delle stesse, elementi da cui può desumersi l'esistenza di quel rapporto fiduciario di detenzione dei beni, la cui violazione perfeziona la condotta illecita di cui all'art. 646 cod. pen. 6. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, personalmente, denunciando la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza dei concorrenti del [OSCURATO:PERSONA] di perpetrare un furto. 7. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, sono comparse le parti sopra meglio specificate, che hanno assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono infondati i ricorsi proposti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], come tali meritevoli di rigetto; sono invece inammissibili i ricorsi proposti dal Callea, dal Morisco e dal Posa, secondo le considerazioni che seguono. 2. Si deve, in primo luogo, rammentare come le doglianze proponibili in sede di legittimità non possano investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, per definizione riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). 3. Sotto questo profilo, le censure dedotte nei ricorsi Callea e Morísco, laddove intendono addurre elementi a sostegno dell'assenza di dolo in capo ai prevenuti, pretendono di sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede. Ciò, a fronte di una "doppia conforme" di condanna, immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, sia nella ricostruzione del fatto che nella valutazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla condotta illecita perpetrata dagli imputati nella vicenda in esame. In particolare, i giudici del merito hanno concordemente ritenuto la responsabilità dei ricorrenti sulla base di una attenta analisi del complesso dei dati oggettivamente emersi, con particolare riguardo al fatto che gli stessi vennero asseritamente ingaggiati dal [OSCURATO:PERSONA] per caricare del "ferro vecchio" che si trovava presso l'azienda di cui era dipendente, mentre veniva constatato che i materiali sottratti non erano costituiti da "ferro vecchio" bensì da barre di ferro di varie dimensioni ancora imballate; che l'operazione avvenne in orario di chiusura del cantiere; che fu il Callea a procurarsi il mezzo di trasporto (un furgone), chiedendolo ad un suo conoscente ([OSCURATO:PERSONA]), al quale riferì che il mezzo gli serviva per effettuare un trasloco di masserizie, circostanza pacificamente non veritiera; che i prevenuti, all'arrivo delle forze dell'ordine, invece di giustificare prontamente la liceità del proprio operato, assunsero tutti un atteggiamento scontroso nei confronti dei militi, finalizzato a sottrarsi al controllo, tanto da indurre gli agenti a richiedere l'intervento di pattuglie di rinforzo. Tali elementi di fatto sono stati congruamente e logicamente valutati dalla Corte territoriale (e dal Tribunale) quali sintomatici della consapevole condotta concorsuale di tutti i prevenuti, nel tentativo di sottrazione illecita del materiale ferroso in danno della ditta ove lavorava il [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, quindi, di una ponderata valutazione di merito, insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] insiste nel denunciare la mancata riqualificazione giuridica del fatto ascritto nel reato di (tentata) appropriazione indebita aggravata di cui agli artt. 646, 61, n. 11, cod. pen. Si tratta della stessa doglianza avanzata in sede di gravame di merito, su cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, affermando che il ricorrente, sebbene avesse la materiale disponibilità delle chiavi di accesso al cantiere, non aveva in alcun modo dimostrato - contrariamente a quanto denunciato dall'amministratore dell'azienda - di avere la disponibilità, in qualità di custode, anche fuori dagli orari di lavoro, dei materiali sottratti. Ciò esclude in radice la possibilità di configurare, nella specie, il reato di appropriazione indebita, che presuppone l'esercizio di un potere autonomo e di fatto sulla cosa, con l'esclusione di ogni volontà di riconoscere la posizione del proprietario, e quindi esulante dalla vigilanza diretta e costante di quest'ultimo (cfr. Sez. 4, n. 6617 del 24/11/2016 - dep. 2017, Rv. 269224 - 01). In proposito, è stato acutamente osservato che il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell'agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell'esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario. Viceversa, quando sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa stessa, si ricade nell'ipotesi di furto e non di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 7079 del 17/3/1998, Farfarillo, Rv. 178616). Ne consegue che, in tema di reati contro il patrimonio, ove l'agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Rv. 274749 - 01). E' stato, quindi, recentemente ribadito il condivisibile principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di furto piuttosto che di quello di appropriazione indebita, ciò che è decisiva è l'indagine circa il potere di disponibilità sul bene da parte dell'agente: se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato di furto; ciò perché, quando sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa stessa, si ricade nell'ipotesi di furto e non di appropriazione indebita (cfr. Sez. 5, n. 33105 del 25/9/2020, Mattoni, non mass.). Nel caso di specie, è evidente che dal possesso delle chiavi in capo all'imputato non sia derivata alcuna autonoma disponibilità in capo allo stesso dei beni ivi contenuti, trattandosi di possesso condizionato e conseguente al rapporto di lavoro intrattenuto dal medesimo con l'azienda titolare del cantiere, secondo precise mansioni lavorative a lui attribuite che non implicavano, alla luce di quanto processualmente emerso, un autonomo potere di fatto sui beni oggetto di furto, esulante dalla sfera di vigilanza e controllo del proprietario. Ne deriva che correttamente la Corte territoriale ha confermato la qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di furto tentato specificata in rubrica. 5. Anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno.I primi due motivi sono privi di pregio, dovendosi escludere la sussistenza di un travisamento della prova nella doglianza prospettata dal ricorrente, che attiene invece ad una asserita erronea interpretazione delle prove con riguardo alla circostanza che l'imputato sarebbe stato visto dai carabinieri provenire "dal retro del cantiere" (come scritto dal Tribunale) e non "dall'interno", come affermato dalla Corte territoriale. Si tratta, evidentemente, di un rilievo non decisivo, poiché, indipendentemente dal.luogo di provenienza del prevenuto, la censura non si confronta con la condotta del [OSCURATO:PERSONA] per come accertata dai giudici di merito, ricostruita secondo un iter argomentativo immune da evidenti vizi logici: il [OSCURATO:PERSONA] veniva notato dagli operanti raggiungere il furgone all'interno del quale gli altri complici stavano caricando il materiale ferroso, posizionandosi con "atteggiamento guardingo" all'esterno della recinzione del cantiere, con evidenti funzioni di "palo"; tale valutazione è risultata corroborata dal fatto che la versione del [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui egli sarebbe arrivato sul posto dall'esterno con una bicicletta e avrebbe chiamato il [OSCURATO:PERSONA], sapendo che questi svolgeva l'attività di guardiano del cantiere) è stata smentita dalla ricostruzione operata dai carabinieri intervenuti, i quali sul posto neanche hanno rinvenuto la bicicletta menzionata dal ricorrente. Altrettanto priva di rilevanza è la censura del ricorrente secondo cui la Corte territoriale avrebbe argomentato in maniera congetturale circa il fatto che "il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto tutto il tempo necessario per contattare il suo amico [OSCURATO:PERSONA]" per svolgere il ruolo di "palo". Anche ammesso che si tratti di una congettura, essa non è determinante nell'economia del giudizio, che ha visto coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda sulla base di chiare e precise circostanze di fatto processualmente emerse e riscontrate da entrambi i giudici di merito, sulla base delle quali sono state, ragionevolmente, ritenute inattendibili le dichiarazioni rese dai coimputati circa l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla condotta illecita in disamina. 6. I restanti rilievi sollevati dai ricorrenti (Callea, Morisco e [OSCURATO:PERSONA]) in punto di trattamento sanzionatorio sono inammissibili, dovendosi osservare che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 27124301). Nel caso in esame, i giudici di merito hanno fornito una motivazione esauriente, congrua e non arbitraria dei criteri adottati in punto di trattamento sanzionatorio, esplicitando di aver tenuto conto, al riguardo, sia della gravità del fatto, tenuto conto della notevole quantità e del valore certamente non modesto del materiale ferroso, sia dei numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, di cui tutti gli imputati (ad eccezione del Callea) risultano gravati, e per il Callea del contributo qualificato (reperimento del furgone) addotto nella commissione del delitto in questione. 7. Il ricorso del Posa risulta presentato personalmente, pertanto è inammissibile, atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 8. Al rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali; all'inammissibilità dei ricorsi Callea, Morisco e Posa, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), consegue sia la condanna alle spese processuali, sia quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Tutti i ricorrenti, inoltre, devono essere condannati in solido al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.Condanna tutti i ricorrenti, in solido fra loro, alla refusione delle spese in favore delle costituite parti civili, che, liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e