CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18650-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l 1A; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE I A CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 241/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 18650 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 18650/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza n. 241/2019, in accoglimento del gravame proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di mandatario della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] tenuta all'iscrizione presso gli esercenti attività commerciali [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2008 - 2015 e al pagamento della relativa contribuzione, come portata nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito opposti. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la Scanu non avesse prestato lavoro aziendale in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e non avesse, quindi, l'obbligo di iscrizione nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'art. 2697 cc, anche alla luce dell'art. 1 co. 2003 della legge n. 662/1996, per avere erroneamente la Corte di merito non solo considerato assolto l'onere probatorio incombente sull'[OSCURATO:PERSONA] (affermando che erano stati forniti precisi elementi probatori) ma anche per avere anche sostenuto che fosse onere di essa Scanu indicare quali soggetti operassero in azienda in qualità di lavoratori dipendenti e collaboratori esterni, al fine di escludere un suo coinvolgimento nel lavoro aziendale delle società. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 co. 1 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere RG 18650/2020 erroneamente la Corte territoriale ritenuto gravi, precisi e concordanti gli elementi presuntivi posti dall'[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della pretesa contributiva e per avere applicato una praesumptio de praesumptio in ordine alla ricostruzione della vicenda. 4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla cessazione dell'incarico, nel novembre 2007, di amministratore unico con riguardo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il primo motivo è inammissibile. 6. Invero, la asserita violazione dell'ad 2697 cod. civ. sussiste, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 7. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, attraverso una valutazione delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva fornito precisi elementi probatori dai quali si desumeva che le due società, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], operavano con l'esclusivo apporto personale della Scanu con carattere di abitualità e di prevalenza, non potendo le aziende operare senza la continua attività lavorativa e non svolgendo la predetta Scanu altre attività soggette a gestioni previdenziali diverse da quella commerciale. 8. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione sulle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).RG 18650/2020 9. Risultano, altresì, inammissibili le censure contenute nel secondo motivo attinenti alla presunta violazione dell'art. 2729 cc. 10. Le predetta violazione, infatti, non sussiste nel caso di specie, non risultando alcun vizio di sussunzione. Quest'ultimo ricorre allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato gli indizi raccolti come gravi precisi e concordanti, non li ritenga inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure, al contrario, sebbene li abbia reputati privi dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., li consideri comunque sufficienti a dimostrare il fatto controverso. (Cass. n. 29635/2018; Cass. n. 3541/2020) 11. Pertanto, affinché possa essere correttamente censurata l'applicazione dell'art. 2729 c.c., è necessario che la doglianza verta sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può contenere argomentazioni atte a ad indebolirne l'attendibilità mediante la critica della ricostruzione del fatto o l'utilizzazione di altri ed ulteriori fatti storici non risultanti dalla motivazione. (Cass. n. 1163/2020; Cass. n. 18611/2021). 12. Nella fattispecie, invece, con adeguata e congrua motivazione la Corte di merito ha precisato che le risultanze delle deposizioni testimoniali, unitamente alla mancata disponibilità, da parte della Scanu, di personale ausiliario identificabile, inducevano a ritenere che quest'ultima operasse personalmente per la direzione dell'azienda. 13. Non si vede, pertanto, in una ipotesi di violazione dell'art. 2729 cc ma di accertamento di fatto e di ritenuta pertinenza delle prove raccolte che costituiscono facoltà rimesse all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed il mancato esercizio di tale potere, al pari di quello riconosciuto al giudice del lavoro di disporre d'ufficio dei mezzi di prova, involgendo un giudizio di merito, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, soprattutto se vi sia stata adeguata motivazione, come nel caso in esame (per tutte Cass. n. 10371/1995). 14. Il terzo motivo è infondato. 15. La cessazione dell'incarico di amministratore, nel novembre del 2007, nella società [OSCURATO:SOCIETA], denunciato quale fatto omesso nella censura ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, nell'economia del presente giudizio, non si rivela RG 18650/2020 quale fatto decisivo a fronte, invece, dello accertato svolgimento, da parte della Scanu, di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza presso la suddetta società e in mancanza di iscrizione in altre gestioni previdenziali diverse da quella commerciale. 16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 17. Al rigetto segue la condanna delia ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per l'intimata che non ha svolto attività difensiva. 18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l'altra intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 202