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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17141/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 31/10/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città (questi aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di tentato omicidio - fatto pluriaggravato, dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili - in danno dei fratelli Roberto ed [OSCURATO:PERSONA], contro i quali venivano esplosi oltre dieci colpi di arma da fuoco, oltre che dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e, infine, della contravvenzione ex art. 697 cod. pen.) e per l'effetto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli, con formula di rito "per non aver commesso il fatto" e - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - esclusa la circostanza aggravante della premeditazione e ritenuto l'assorbimento del reato contravvenzionale ex art. 697 cod. pen. nel delitto sub 2) - ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, così enunciati: a) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al fatto che la sentenza impugnata si è limitata a riprodurre integralmente quella gravata; b) violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione al reato di tentato omicidio, in ragione della mancata riqualificazione in lesioni personali, sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta infondatezza, oltre che della contraddittorietà, illogicità e mancanza della motivazione; c) violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. 3.

Giova ricordare, in primo luogo, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507).

3.1. Svolta la sopra indicata premessa di tenore metodologico, si rileva che la contestata valutazione organica delle risultanze processuali è stata correttamente ed esaustivamente condotta, da parte della Corte di merito.

I giudici di secondo grado hanno svolto, infatti, le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensive poste a fondamento dei punti del gravame, che hanno analiticamente ripercorso in modo puntuale; non hanno mancato di confrontarsi, peraltro, con l'esposizione dei fatti e con la specifica e articolata disamina delle emergenze probatorie, contenute nella sentenza del primo Giudice.

3.2. Il primo motivo è fattuale ed aspecifíco, posto che si risolve nella prospettazione di deduzioni sfornite dell'indicazione delle ragioni atte a sostenerle.

3.3. La censura attinente al reato di tentato omicidio, che la difesa auspica venga riqualificato in quello di lesioni, risulta radicalmente inammissibile, in quanto confutativa e reiterativa.

I giudici di merito, in realtà, hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario, nel comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti della vittima, attraverso una ponderazione del tutto corretta, in ordine alle concrete modalità esecutive che hanno connotato la condotta incriminata.

La Corte ha sottolineato, infatti, la sussistenza del dolo omicidiario, ricavandolo - in via deduttiva - dal ferreo collegamento logico fra i seguenti elementi oggettivi: - dalla sicura potenzialità lesiva dello strumento adoperato; - dall'aver indirizzato diversi colpi direttamente alla persona della vittima, potendosi così ravvisare un dolo intenzionale omicidiario. [OSCURATO:PERSONA], quindi, può limitarsi a sottolineare come il convincimento raggiunto dalla Corte distrettuale - in tema di sussistenza del fatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - sia stato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente, oltre che ampia ed esaustiva.

Può ricordarsi, peraltro, che la norma di cui all'art. 56 cod. pen. prende in considerazione l'evento solo in punto di sussistenza della volontaria desistenza o del ravvedimento attuoso; ciò sta a significare che - ai fini della configurabilità del tentativo - si deve considerare non l'evento stesso, bensì la condotta e, quindi, valutare quali siano e come siano stati adoperati i mezzi del delitto, se l'azione abbia avuto una direzione non equivoca e, infine, quale sia l'elemento soggettivo che sorregge l'azione.

Deriva da ciò che ben può esservi delitto tentato di omicidio, anche nel caso in cui - essendo andati a vuoto i mezzi impiegati - la vittima designata sia restata illesa, dunque in assenza di un evento genuinamente lesivo.

A fronte delle sopra riassunte argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente - come sopra già detto - non va oltre la proposizione di deduzioni aspecifiche, interamente versate in fatto e fortemente a pod ittiche.

3.4. Quanto agli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - tale valutazione si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di considerazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 31/10/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città (questi aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di tentato omicidio - fatto pluriaggravato, dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili - in danno dei fratelli Roberto ed [OSCURATO:PERSONA], contro i quali venivano esplosi oltre dieci colpi di arma da fuoco, oltre che dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e, infine, della contravvenzione ex art. 697 cod. pen.) e per l'effetto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli, con formula di rito "per non aver commesso il fatto" e - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - esclusa la circostanza aggravante della premeditazione e ritenuto l'assorbimento del reato contravvenzionale ex art. 697 cod. pen. nel delitto sub 2) - ha rideterminato la pena inflitta nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, così enunciati: a) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al fatto che la sentenza impugnata si è limitata a riprodurre integralmente quella gravata; b) violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione al reato di tentato omicidio, in ragione della mancata riqualificazione in lesioni personali, sotto il profilo della violazione di legge e della manifesta infondatezza, oltre che della contraddittorietà, illogicità e mancanza della motivazione; c) violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. 3. Giova ricordare, in primo luogo, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507). 3.1. Svolta la sopra indicata premessa di tenore metodologico, si rileva che la contestata valutazione organica delle risultanze processuali è stata correttamente ed esaustivamente condotta, da parte della Corte di merito. I giudici di secondo grado hanno svolto, infatti, le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensive poste a fondamento dei punti del gravame, che hanno analiticamente ripercorso in modo puntuale; non hanno mancato di confrontarsi, peraltro, con l'esposizione dei fatti e con la specifica e articolata disamina delle emergenze probatorie, contenute nella sentenza del primo Giudice. 3.2. Il primo motivo è fattuale ed aspecifíco, posto che si risolve nella prospettazione di deduzioni sfornite dell'indicazione delle ragioni atte a sostenerle. 3.3. La censura attinente al reato di tentato omicidio, che la difesa auspica venga riqualificato in quello di lesioni, risulta radicalmente inammissibile, in quanto confutativa e reiterativa. I giudici di merito, in realtà, hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario, nel comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti della vittima, attraverso una ponderazione del tutto corretta, in ordine alle concrete modalità esecutive che hanno connotato la condotta incriminata. La Corte ha sottolineato, infatti, la sussistenza del dolo omicidiario, ricavandolo - in via deduttiva - dal ferreo collegamento logico fra i seguenti elementi oggettivi: - dalla sicura potenzialità lesiva dello strumento adoperato; - dall'aver indirizzato diversi colpi direttamente alla persona della vittima, potendosi così ravvisare un dolo intenzionale omicidiario. [OSCURATO:PERSONA], quindi, può limitarsi a sottolineare come il convincimento raggiunto dalla Corte distrettuale - in tema di sussistenza del fatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - sia stato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente, oltre che ampia ed esaustiva. Può ricordarsi, peraltro, che la norma di cui all'art. 56 cod. pen. prende in considerazione l'evento solo in punto di sussistenza della volontaria desistenza o del ravvedimento attuoso; ciò sta a significare che - ai fini della configurabilità del tentativo - si deve considerare non l'evento stesso, bensì la condotta e, quindi, valutare quali siano e come siano stati adoperati i mezzi del delitto, se l'azione abbia avuto una direzione non equivoca e, infine, quale sia l'elemento soggettivo che sorregge l'azione. Deriva da ciò che ben può esservi delitto tentato di omicidio, anche nel caso in cui - essendo andati a vuoto i mezzi impiegati - la vittima designata sia restata illesa, dunque in assenza di un evento genuinamente lesivo. A fronte delle sopra riassunte argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente - come sopra già detto - non va oltre la proposizione di deduzioni aspecifiche, interamente versate in fatto e fortemente a pod ittiche. 3.4. Quanto agli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - tale valutazione si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di considerazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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