CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 42459/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per il delitto di falsità in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale, con pena residua di anni 1 e giorni 18 di reclusione; il Tribunale applicava al condannato la misura della detenzione domiciliare. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha fatto pervenire rituale rinuncia all'impugnazione segnalando l'intervenuta esecuzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] La rinuncia all'impugnazione ritualmente manifestata determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata interamente eseguita la pena. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 21 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLEni 19 NOV