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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36010/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11-02-2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 gennaio 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata e specifica, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 210.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973, a lui contestato per aver introdotto, trasportato, acquistato o comunque detenuto nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero, precisamente 55,30 kg. occultati alll'interno della sua abitazione; fatto accertato in Giugliano in Campania il 24 gennaio 2020.

Con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. dell'Il febbraio 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado e su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena a mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 122.667 di multa, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Russo, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 163 cod. pen. e 599 bis cod. proc. pen., nonché la mancanza e la illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello ratificato il concordato delle parti sulla pena, senza tuttavia pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, che risultava inserita dalla difesa tra le istanze di riforma del trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di secondo grado violato il principio secondo cui non è consentito, in sede di appello, frazionare l'accordo intervenuto tra le parti.

Con il secondo motivo, sono state infine eccepite l'inosservanza degli art.444 cod. proc. pen. e 132 - 133 cod. pen., nonché la carenza e la illogicità della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello operato alcuna adeguata valutazione in ordine alla dosirrietria della pena, ripiegando su mere clausole di stile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che, come risulta dalla disamina del fascicolo processuale, consentita dalla tipologia dell'eccezione sollevata, nel giudizio di secondo grado, all'udienza dell'Il febbraio 2022, le parti, nel formulare la loro richiesta di "concordato in appello", non hanno menzionato espressamente la sospensione condizionale della pena tra le loro richieste, per cui il riferimento ad essa nello "svolgimento del processo" della sentenza impugnata (pag. 2) costituisce un mero refuso, non potendosi dunque affermare che la Corte di appello abbia ratificato parzialmente l'accordo delle parti, atteso che di esso non faceva parte il beneficio ex art. 163 e ss. cod. pen., per cui correttamente alcuna statuizione sul punto è stata adottata.

Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva, il cui presupposto processuale risulta smentito dalla lettura del verbale di udienza dell'Il febbraio 2022.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che, nel censurare, peraltro in maniera generica, il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, si pone al di fuori del perimetro delle censure deducibili in tema di concordato in appello, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504), secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. :L, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi questa non ravvisabile e non dedotta nel caso di specie.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Russo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11-02-2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 gennaio 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata e specifica, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 210.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973, a lui contestato per aver introdotto, trasportato, acquistato o comunque detenuto nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero, precisamente 55,30 kg. occultati alll'interno della sua abitazione; fatto accertato in Giugliano in Campania il 24 gennaio 2020. Con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. dell'Il febbraio 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado e su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena a mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 122.667 di multa, confermando nel resto la pronuncia del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Russo, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 163 cod. pen. e 599 bis cod. proc. pen., nonché la mancanza e la illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello ratificato il concordato delle parti sulla pena, senza tuttavia pronunciarsi sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, che risultava inserita dalla difesa tra le istanze di riforma del trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di secondo grado violato il principio secondo cui non è consentito, in sede di appello, frazionare l'accordo intervenuto tra le parti. Con il secondo motivo, sono state infine eccepite l'inosservanza degli art.444 cod. proc. pen. e 132 - 133 cod. pen., nonché la carenza e la illogicità della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello operato alcuna adeguata valutazione in ordine alla dosirrietria della pena, ripiegando su mere clausole di stile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che, come risulta dalla disamina del fascicolo processuale, consentita dalla tipologia dell'eccezione sollevata, nel giudizio di secondo grado, all'udienza dell'Il febbraio 2022, le parti, nel formulare la loro richiesta di "concordato in appello", non hanno menzionato espressamente la sospensione condizionale della pena tra le loro richieste, per cui il riferimento ad essa nello "svolgimento del processo" della sentenza impugnata (pag. 2) costituisce un mero refuso, non potendosi dunque affermare che la Corte di appello abbia ratificato parzialmente l'accordo delle parti, atteso che di esso non faceva parte il beneficio ex art. 163 e ss. cod. pen., per cui correttamente alcuna statuizione sul punto è stata adottata. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva, il cui presupposto processuale risulta smentito dalla lettura del verbale di udienza dell'Il febbraio 2022. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che, nel censurare, peraltro in maniera generica, il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, si pone al di fuori del perimetro delle censure deducibili in tema di concordato in appello, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504), secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. :L, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi questa non ravvisabile e non dedotta nel caso di specie. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Russo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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