CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16369/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 112 OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, oltre che manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale accertato, con congrua e logica motivazione, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso i2e0703/