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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1993

Cassazione n. 13388/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NICOLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1993 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t R.G. n. 21895/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili in quanto, da una parte, meramente reiterativi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 5 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ot '-bre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NICOLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1993 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t R.G. n. 21895/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili in quanto, da una parte, meramente reiterativi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 5 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ot '-bre 20