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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:654
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0127

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 4 settembre 2025 ( 1 ) Causa C‑127/24 [OSCURATO:PERSONA] für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) contro [OSCURATO:PERSONA] 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto di comunicazione al pubblico – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Pubblico nuovo – Ritrasmissione del segnale mediante una rete via cavo propria di una struttura per anziani» Introduzione

1. Secondo una giurisprudenza ormai costante, una comunicazione al pubblico, ai sensi del diritto d’autore dell’Unione, è effettuata dall’utente che, intenzionalmente, consente l’accesso ad opere protette che sono state oggetto di trasmissioni radiofoniche o televisive a membri del pubblico che, senza l’intervento di tale utente, non avrebbero potuto avere accesso a tali trasmissioni ( 2 ).

Sono quindi interessati, in particolare, i gestori di alberghi, bar e ristoranti, centri termali e di riabilitazione, nonché di appartamenti per locazione di breve durata ( 3 ).

2. Tutte queste strutture hanno in comune il fatto di accogliere un pubblico occasionale che vi soggiorna, in modo più o meno volontario, per periodi relativamente brevi, il che consente di ritenere che tale pubblico non sia in grado di dotarsi, per il soggiorno di cui trattasi, di materiale che gli consenta di accedere a trasmissioni, in particolare televisive.

Tale pubblico dipende quindi dalla prestazione del gestore della struttura per avere accesso a tali trasmissioni.

3. Nella presente causa, la Corte è chiamata a rispondere alla questione se la stessa logica possa essere applicata ad una struttura in cui i destinatari interessati risiedono stabilmente.

Contesto normativo Diritto dell’Unione

4. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 4 ) dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

Diritto tedesco 5.

Nel diritto tedesco, il diritto di comunicazione al pubblico mediante trasmissione radiofonica o televisiva e successiva ritrasmissione via cavo è disciplinato dall’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 ( 5 ), in combinato disposto con gli articoli 20 e 20b di tale legge.

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

6. [OSCURATO:PERSONA] für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) è un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore musicale.

7. La VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH (in prosieguo: la «VHC 2 Seniorenresidenz») è il gestore di una casa di riposo per anziani, che ospita stabilmente 89 persone anziane bisognose di cure, che beneficiano di un’assistenza completa in 88 camere singole e tre camere doppie completate da diversi spazi comuni, quali sale da pranzo e locali di soggiorno.

La VHC 2 Seniorenresidenz, mediante un impianto di ricezione satellitare proprio di quest’ultima, riceve programmi di radiodiffusione, televisivi e radiofonici, e li ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, tramite la propria rete di ridistribuzione via cavo, verso le prese di collegamento presenti nelle camere dei residenti e nei locali di cura.

8. Ritenendo che tale ritrasmissione dei programmi radiofonici sia soggetta a licenza, la GEMA ha proposto contro la VHC 2 Seniorenresidenz, dinanzi al Landgericht (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), una domanda volta ad ottenere la cessazione della diffusione delle opere musicali del suo repertorio, domanda accolta da tale giudice.

9. Pronunciandosi sull’appello interposto dalla VHC 2 Seniorenresidenz avverso tale sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto la domanda della GEMA con la motivazione che la ritrasmissione controversa non costituirebbe una comunicazione al pubblico.

Tale giudice ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene un atto di comunicazione esistesse, quest’ultima non sarebbe per contro destinata ad un pubblico, in quanto sarebbe limitata al gruppo ristretto dei residenti della casa di riposo che, pur soddisfacendo il criterio del numero di persone piuttosto considerevole, costituirebbe un gruppo strutturalmente molto omogeneo, destinato a rimanervi in modo permanente e il cui livello di fluttuazione sarebbe piuttosto basso.

Pertanto, secondo detto giudice, la comunicazione in questione sarebbe limitata a individui specifici appartenenti ad un gruppo privato.

10. Adito dalla GEMA con un ricorso per cassazione («Revision»), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, si chiede, in tale contesto, se i residenti della casa di riposo in questione costituiscano un pubblico, ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «comunicazione al pubblico», e se essi costituiscano un «pubblico nuovo» ai sensi di tale giurisprudenza nel contesto della ritrasmissione delle trasmissioni radiotelevisive effettuata dal gestore di tale casa di riposo a favore di detti residenti.

Esso si chiede altresì se una siffatta ritrasmissione sia effettuata secondo nuove modalità tecniche ai sensi della citata giurisprudenza.

11. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i residenti di una casa di riposo per anziani gestita su base commerciale che dispongono nella propria camera di prese di collegamento per radio e televisione alle quali il gestore della casa di riposo ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare costituiscano un “numero indeterminato di destinatari potenziali” ai sensi della definizione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29]. 2) Se la definizione finora utilizzata dalla Corte, secondo cui ai fini della qualificazione come “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] è necessario che “la comunicazione dell’opera protetta sia effettuata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, sia rivolta ad un [pubblico nuovo], vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico”, resti valida in via generale, oppure se le modalità tecniche utilizzate continuino ad essere rilevanti solo nel caso di una ritrasmissione su Internet aperta di contenuti inizialmente ricevuti per via terrestre, via satellite o via cavo. 3) Se si tratti di un “pubblico nuovo” ai sensi della definizione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], qualora la persona che gestisce a fini di lucro una casa di riposo per anziani ritrasmetta simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo.

Se ai fini di tale valutazione rilevi il fatto che i residenti abbiano, indipendentemente dalla trasmissione via cavo, la possibilità di ricevere i programmi televisivi e radiofonici nelle loro camere per via terrestre.

Se ai fini di tale valutazione rilevi altresì il fatto che i titolari dei diritti ricevano già una remunerazione per avere autorizzato l’emissione iniziale».

12. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2024.

Hanno depositato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, il governo francese e la Commissione europea.

Le medesime parti erano presenti all’udienza del 2 aprile 2025.

Analisi

13. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che il gestore di una casa di riposo per anziani effettua una comunicazione al pubblico quando trasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo.

A tal fine, detto giudice solleva tre questioni relative a tre elementi della definizione della nozione di «comunicazione al pubblico», sviluppata nella giurisprudenza della Corte, vale a dire le nozioni di «pubblico», di «modalità tecniche specifiche» e di «pubblico nuovo» ( 6 ).

14. Concentrerò la mia analisi sulla seconda e sulla terza questione, nella misura in cui la risposta che propongo di fornire consentirà al giudice del rinvio di risolvere la controversia di cui al procedimento principale.

Pertanto, è solo in subordine che tratterò la prima questione.

Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

15. Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio mira a stabilire se il comportamento del gestore di una casa di riposo per anziani di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, come interpretato dalla Corte, vuoi in quanto atto di comunicazione effettuato secondo «modalità tecniche specifiche», vuoi in quanto comunicazione destinata ad un «pubblico nuovo».

Sulla nozione di «modalità tecniche specifiche»: seconda questione pregiudiziale

16. Osservo anzitutto che la seconda questione pregiudiziale, come formulata dal giudice del rinvio, riveste carattere astratto e generale, al punto da consentire di dubitare della sua ricevibilità, in quanto la Corte non è competente a rispondere a questioni ipotetiche che non sono necessarie per la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice che le ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale ( 7 ).

Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che, con tale questione, detto giudice cerca di stabilire, in sostanza, se il fatto che il gestore di una casa di riposo per anziani trasmetta mediante un sistema di ridistribuzione via cavo verso le camere di tale casa di riposo le trasmissioni radiotelevisive ricevute mediante la sua antenna satellitare costituisca una comunicazione al pubblico soggetta all’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, per il solo motivo che tale trasmissione è effettuata con modalità tecniche specifiche, diverse da quelle della trasmissione originaria e senza che sia necessario verificare se il criterio del «pubblico nuovo» sia soddisfatto.

17. Secondo tale decisione, i dubbi del giudice del rinvio derivano dal fatto che la Corte, pur avendo stabilito il criterio delle «modalità tecniche specifiche», sembra, in talune situazioni, discostarsene o, in altre, non averlo preso in considerazione.

Orbene, secondo tale giudice, un gestore che trasmette mediante un sistema di ridistribuzione via cavo il segnale televisivo e radiofonico ricevuto da un’antenna satellitare effettua una comunicazione (trasmissione) secondo una modalità tecnica (il cavo) diversa dalla modalità tecnica utilizzata per la trasmissione originaria (il satellite).

18. Non mi sembra tuttavia che tale premessa del giudice del rinvio sia corretta.

19. Infatti, sia il criterio del pubblico nuovo sia quello delle modalità tecniche specifiche sono di origine giurisprudenziale e devono quindi essere intesi e applicati, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, conformemente alla giurisprudenza che li ha stabiliti.

Per quanto riguarda questo secondo criterio, esso è stato introdotto dalla Corte al fine di distinguere due tipi di situazioni: quelle in cui due trasmissioni sono effettuate «in condizioni tecniche specifiche, utilizzando un modo diverso di trasmissione delle opere protette, e ognuna è destinata ad un pubblico» e quelle in cui «un operatore aveva reso accessibile , con il suo intervento volontario, una radiodiffusione comprendente opere protette ad un pubblico nuovo» ( 8 ).

Orbene, mentre il primo tipo di situazioni riguarda in particolare le ritrasmissioni su Internet, la situazione in cui il gestore di un albergo distribuisce via cavo verso le camere di tale albergo il segnale televisivo ricevuto da un’antenna, oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza SGAE, rientra nel secondo tipo di situazioni ( 9 ).

20. La situazione del gestore di una casa di riposo per anziani di cui trattasi nella causa principale è analoga a tale seconda situazione.

Pertanto, un siffatto gestore, che trasmette, mediante un sistema di ridistribuzione via cavo verso le camere di tale casa di riposo, le emissioni ricevute mediante la sua antenna satellitare, non effettua una trasmissione di tali emissioni secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle utilizzate per tali emissioni, ma dà accesso a dette emissioni soltanto ai residenti.

21. Da un punto di vista più generale, la nozione di «modalità tecniche specifiche», quale risulta dalla giurisprudenza della Corte ( 10 ), designa le modalità tecniche che, a causa dei diversi mezzi di trasmissione della trasmissione originaria, consentono di accedere a tale trasmissione in condizioni tecniche sostanzialmente diverse o dal punto di vista della zona di copertura, oppure da quello dell’accessibilità o della qualità del segnale, o, infine, per quanto riguarda l’attrezzatura necessaria per la ricezione.

Costituiscono quindi modalità tecniche specifiche le modalità tradizionali di diffusione radiofonica e televisiva – terrestre, satellitare e via cavo – nonché Internet.

22. Per quanto riguarda più in particolare gli aspetti del diritto d’autore relativi alla distribuzione via cavo, essi sono disciplinati, in particolare, dalla direttiva 93/83/CEE ( 11 ).

Orbene, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che tale direttiva disciplina unicamente i rapporti dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi con i «cablodistributori», nozione che designa gli operatori delle reti cablate tradizionali la cui attività principale consiste nella distribuzione via cavo di trasmissioni radiotelevisive.

Pertanto, una struttura alberghiera non può essere considerata un «cablodistributore» ai sensi di detta direttiva ( 12 ).

23. Lo stesso vale, a mio avviso, per la nozione di «modalità tecniche specifiche».

Infatti, ciò che caratterizza un cablodistributore, ai sensi della direttiva 93/83, è il fatto che, con la sua attività, esso modifica sostanzialmente le condizioni tecniche ed economiche della ricezione del segnale di cui assicura la ritrasmissione.

Pertanto, non solo un distributore esonera i suoi clienti dall’installare la propria antenna, ma consente anche la ricezione in luoghi in cui il segnale terrestre o satellitare è debole o non esistente e dà accesso a trasmissioni provenienti dai diversi organismi di radiodiffusione creando un «pacchetto» di programmi.

Esso è altresì idoneo, nei limiti legali e tecnici della sua attività, a collegare alla sua rete un numero indeterminato di utenti.

Un siffatto cablodistributore effettua quindi una ritrasmissione autonoma delle trasmissioni originarie.

24. Per contro, il gestore di una struttura quale un albergo o, come nel caso di specie, una casa di riposo per anziani, che ritrasmette il segnale ricevuto dalla propria antenna verso i vari luoghi di tale struttura, in particolare le unità abitative, si limita a consentire la ricezione della trasmissione originaria sugli apparecchi televisivi installati in tali luoghi, il cui numero è peraltro determinato e che si trovano tipicamente in un solo edificio o in un insieme di edifici che formano un’unica struttura.

25. Per quanto riguarda la ritrasmissione via cavo, la nozione di «modalità tecniche specifiche» riguarda quindi la ritrasmissione da parte di operatori di reti via cavo, come quello di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza AKM ( 13 ).

Tale nozione non riguarda, per contro, la semplice trasmissione del segnale che va da un’antenna agli apparecchi televisivi all’interno di un unico locale, benché tale trasmissione si effettui, di solito, anche via cavo.

26. Inoltre, poiché i criteri di «modalità tecniche specifiche» e di «pubblico nuovo» sono indipendenti, il soddisfacimento di uno di tali criteri dispensa dall’analisi della situazione dal punto di vista dell’altro.

È vero che, nella sentenza AKM ( 14 ), la Corte ha escluso l’applicazione del criterio delle «modalità tecniche specifiche» per constatare l’assenza di una comunicazione al pubblico, per il motivo che il criterio del «pubblico nuovo» non era soddisfatto.

Si trattava tuttavia, come osserva giustamente la Commissione, di una situazione eccezionale in cui, in forza del diritto nazionale applicabile, l’autorizzazione concessa dai titolari dei diritti d’autore all’organismo nazionale di radiodiffusione equivaleva ad un’autorizzazione per la ritrasmissione via cavo delle trasmissioni di tale organismo ( 15 ).

La sentenza AKM ( 16 ) implica quindi soltanto una regola, tutto sommato abbastanza evidente, secondo la quale, quando appare in modo manifesto che i titolari hanno dato la loro autorizzazione sia per la comunicazione iniziale sia per la comunicazione secondaria, le modalità tecniche utilizzate da tale seconda comunicazione sono irrilevanti.

27. Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che la trasmissione del segnale radiofonico e televisivo dall’antenna agli apparecchi riceventi all’interno di una casa di riposo per anziani non costituisce una comunicazione effettuata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle utilizzate per la trasmissione originaria.

La nozione di «pubblico nuovo»: terza questione pregiudiziale

28. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che il fatto che il gestore di una casa di riposo per anziani trasmetta mediante un sistema di ridistribuzione via cavo verso le camere di tale casa di riposo le trasmissioni ricevute mediante la sua antenna satellitare costituisca una comunicazione al pubblico soggetta all’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore ai sensi di tale disposizione, per il motivo che tale trasmissione è destinata a un «pubblico nuovo», vale a dire un pubblico che non è stato preso in considerazione dai titolari dei diritti d’autore nel momento in cui hanno dato la loro autorizzazione per la trasmissione originaria.

29. La nozione di «pubblico nuovo» nel contesto del diritto di comunicazione al pubblico trae origine dalla sentenza SGAE.

La causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava la distribuzione del segnale televisivo nelle camere di un albergo, vale a dire un utilizzo secondario delle trasmissioni televisive.

La rilevanza del criterio del «pubblico nuovo» per qualificare un siffatto utilizzo come comunicazione al pubblico è spiegata come segue in tale sentenza: «40.

Occorre (...) rilevare che una comunicazione operata in circostanze quali quelle della causa principale viene analizzata (...) come una comunicazione eseguita da un ente di trasmissione diverso da quello originario.

Pertanto, una tale trasmissione viene effettuata ad un pubblico diverso dal pubblico cui è diretto l’atto di comunicazione originario dell’opera, ossia ad un pubblico nuovo .

41. Infatti, (...) l’autore, autorizzando la radiodiffusione della sua opera, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti , ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni. (...) [P]oiché questa ricezione avviene per intrattenere un pubblico più ampio, e talvolta per fini di lucro, una nuova frazione del pubblico ricevente viene ammessa a beneficiare dell’ascolto o della visione dell’opera e la comunicazione della trasmissione (...) non è più la semplice ricezione della trasmissione stessa, ma un atto indipendente col quale l’opera trasmessa viene comunicata ad un nuovo pubblico. (...) [T]ale ricezione pubblica dà adito al diritto esclusivo dell’autore di autorizzarla.

42. Orbene, la clientela di un albergo costituisce un tale pubblico nuovo.

Infatti, la distribuzione dell’opera radiodiffusa a tale clientela mediante apparecchi televisivi non costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura.

Per contro, l’albergo è l’organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all’opera protetta.

Infatti, in assenza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all’interno della detta zona, non potrebbero, in via di principio, usufruire dell’opera diffusa» ( 17 ).

30. Secondo la formulazione ormai consolidata, per «pubblico nuovo» si intende il pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico ( 18 ).

Ebbene, come indicato dalla Corte nella sentenza SGAE ( 19 ), autorizzando la radiodiffusione della proprie opere, gli autori prendono in considerazione gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni.

31. I clienti di strutture come gli alberghi, i bar-ristoranti o i centri di riabilitazione non si trovano in una situazione del genere, in quanto essi captano le trasmissioni non in quanto detentori di apparecchi di ricezione, ma in quanto semplici utenti di questi ultimi, e non nella loro sfera privata o familiare, ma in luoghi pubblici.

È quindi solo grazie all’intervento del gestore della struttura di cui trattasi che i suoi clienti possono beneficiare di tali trasmissioni in siffatte circostanze.

I clienti formano allora un pubblico aggiuntivo rispetto al pubblico che è stato preso in considerazione dai titolari quando questi ultimi hanno autorizzato la comunicazione iniziale delle loro opere al pubblico. 32.

La situazione dei residenti di una casa di riposo per anziani è al riguardo particolare.

33. È certamente vero che il gestore di tale casa di riposo interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare accesso alle opere protette ai suoi clienti che, senza tale intervento, non potrebbero fruirne, quantomeno non alle condizioni garantite da tale gestore.

34. Tuttavia, se si portasse tale logica all’estremo, il pubblico preso in considerazione dai titolari, al momento della concessione della loro autorizzazione iniziale, sarebbe limitato ai soli proprietari di case unifamiliari dotate di proprie antenne.

In tutte le altre situazioni, la ricezione del segnale televisivo è, in un certo senso, condizionata dall’intervento di terzi, siano essi i proprietari nel caso delle abitazioni in locazione, gli amministratori dei condomini dotati di antenne comuni o gli operatori delle reti via cavo di prossimità ( 20 ).

35. Orbene, riconoscere in tutte queste situazioni l’esistenza di una comunicazione al pubblico secondaria sarebbe in contrasto sia con la lettera sia con lo spirito dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, come interpretato dalla Corte.

Una siffatta interpretazione condurrebbe infatti ad una sovracompensazione dei titolari dei diritti d’autore che sarebbero remunerati due volte – prima dagli organismi di radiodiffusione, poi dai responsabili di tale comunicazione secondaria – per una comunicazione destinata in realtà allo stesso pubblico ed effettuata alle stesse condizioni tecniche.

36. Ne consegue, a mio avviso, che non occorre concentrare l’analisi unicamente sul ruolo dell’utente che rende possibile l’accesso alle trasmissioni originarie, ma occorre prendere in considerazione la veste nella quale i destinatari interessati ottengono tale accesso, al fine di stabilire se si tratti effettivamente di un pubblico nuovo.

37. Orbene, da questo punto di vista, i residenti di una casa di riposo per anziani devono, a mio avviso, essere considerati utilizzatori diretti delle trasmissioni originarie, ai sensi del punto 41 della sentenza SGAE.

Infatti, conformemente a quanto constatato, dalla decisione di rinvio risulta che, nel procedimento principale, tali residenti stabiliscono in tale casa di riposo, in linea di principio, il loro domicilio al fine di trascorrere il loro ultimo periodo di vita.

In tale qualità di residenti permanenti, essi devono quindi essere considerati i detentori degli apparecchi di ricezione ivi installati ( 21 ) che, nella loro sfera privata, ricevono le trasmissioni.

38. La specificità di una casa di riposo per anziani risiede nel fatto che, a causa della loro età, i suoi residenti non sono pienamente autonomi, ma dipendono, per molti aspetti della loro vita quotidiana, dai servizi forniti dal gestore di tale casa di riposo.

Questa è, del resto, la ragione principale per cui essi scelgono di installarvisi.

Tali servizi comprendono non solo cure propriamente dette, ma anche numerosi servizi della vita quotidiana.

Uno di essi è la fornitura di accesso al segnale radiofonico e televisivo con l’ausilio di apparecchiature proprie della residenza.

Tenuto conto della qualità di tali residenti di utilizzatori diretti della trasmissione originaria, tale fornitura deve essere considerata non come una comunicazione al pubblico secondaria, bensì come un semplice mezzo tecnico per garantire la ricezione di tale trasmissione originaria nella sua zona di copertura, ai sensi del punto 42 della sentenza SGAE.

39. Tale ragionamento si ricollega alla riserva formulata dalla Corte, al punto 45 della sentenza GEMA, secondo la quale nel caso della fornitura di attrezzature che rendono possibile la ricezione di trasmissioni radiotelevisive in appartamenti dati in locazione a locatari per uso residenziale, questi ultimi non dovrebbero essere considerati un «pubblico nuovo» e una siffatta fornitura non rientrerebbe quindi nel diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.

Su questo punto, non condivido l’argomento della GEMA secondo cui tale situazione non sarebbe paragonabile a quella di cui trattasi nella presente causa sulla base del rilievo che, secondo la GEMA, il proprietario di un alloggio in locazione si limiterebbe a mettere tale alloggio a disposizione del locatario, mentre il gestore di una casa di riposo per anziani fornisce loro esso stesso tutti i servizi necessari.

In entrambi i casi, qualora i destinatari della prestazione consistente nel dare accesso a trasmissioni radiotelevisive siano considerati detentori di apparecchi di ricezione che ricevono tali trasmissioni nella loro sfera privata, tale prestazione non costituisce una comunicazione al pubblico.

Circostanze quali altri servizi eventualmente forniti dallo stesso prestatore sono qui irrilevanti.

40. Pertanto, si deve considerare che gli occupanti di una casa di riposo per anziani non costituiscono un pubblico nuovo che non è stato preso in considerazione dai titolari dei diritti d’autore quando questi ultimi hanno dato la loro autorizzazione per la comunicazione al pubblico iniziale delle loro opere sotto forma di radiodiffusione.

Di conseguenza, la ritrasmissione di tali opere da parte del gestore di tale residenza a detti occupanti non rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e non è quindi soggetta al diritto esclusivo di detti titolari.

41. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento sollevato dalla GEMA secondo cui le sue tariffe prevedono il pagamento dei canoni da parte, in particolare, dei gestori delle case di riposo per anziani, cosicché le comunicazioni effettuate da tali gestori a favore dei residenti di tali case di riposo non possono essere considerate coperte dall’autorizzazione concessa agli organismi di radiodiffusione.

Infatti, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, oggetto della presente causa, riguarda la portata sostanziale del diritto di comunicazione al pubblico e non può dipendere dalla prassi di gestione collettiva di tale diritto; quest’ultima dovrà invece adeguarsi a tale interpretazione.

42. Neppure il carattere lucrativo dell’attività del gestore di una casa di riposo per anziani incide sulla qualificazione del suo comportamento sotto il profilo del diritto d’autore.

È chiaro che le spese di alloggio che i residenti di una casa di riposo pagano a tale gestore coprono, in particolare, la messa a disposizione del segnale radiofonico e televisivo.

Tuttavia, in una situazione del genere, tali spese devono essere considerate come un corrispettivo del servizio consistente nel consentire a tali residenti di ricevere trasmissioni originarie e il loro pagamento non trasforma tale servizio in una gestione autonoma di tali trasmissioni.

43. Peraltro, la conclusione secondo cui i residenti di una casa di riposo per anziani non costituiscono un pubblico nuovo al quale sarebbe destinata una comunicazione effettuata dal gestore di tale casa di riposo deve applicarsi, a mio avviso, non solo agli apparecchi televisivi installati nelle camere singole dei residenti, espressamente menzionati nelle questioni pregiudiziali, ma anche a quelli installati nei luoghi comuni, quali le sale da pranzo o di riposo.

Infatti, sebbene, a causa della specificità di una casa di riposo per anziani, talune attività dei residenti ( 22 ), come la consumazione dei pasti o alcune attività ricreative, si svolgano in comune, tali attività rientrano sempre nella loro sfera privata.

Ritenere che tale sfera privata si limiti alle camere singole mi sembra infatti non solo inaccettabile dal punto di vista assiologico, ma semplicemente errato in fatto: tenuto conto della situazione specifica di una casa di riposo per anziani, gli spazi comuni costituiscono in realtà il prolungamento della sfera privata dei residenti.

Risposta alle questioni

44. Secondo una giurisprudenza consolidata, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, una comunicazione secondaria deve essere effettuata secondo modalità tecniche specifiche o, in mancanza, deve essere rivolta ad un pubblico nuovo ( 23 ).

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nessuno di questi due criteri è soddisfatto.

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione nel senso che il gestore di una casa di riposo per anziani non effettua una comunicazione al pubblico quando ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo.

In subordine: sulla prima questione pregiudiziale

45. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i residenti di una casa di riposo per anziani costituiscano un pubblico al quale sarebbe destinata la comunicazione effettuata dal gestore di tale casa di riposo in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

Se la Corte dovesse seguire la mia proposta di risposta alla seconda e alla terza questione, la prima questione diverrebbe priva di oggetto, in quanto il comportamento del gestore di cui trattasi dovrebbe essere considerato piuttosto come un mezzo tecnico che consente la ricezione della trasmissione originaria ad una parte del pubblico destinatario di tale trasmissione.

Pertanto, solo in via subordinata, per il caso in cui la Corte non accolga la mia proposta, analizzerò la prima questione.

46. I dubbi del giudice del rinvio riguardano il fatto che, nella sua sentenza d’appello nel procedimento principale, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha considerato la comunicazione di cui trattasi come destinata non a un pubblico, bensì a un gruppo privato.

Tuttavia, mi sembra che tale valutazione del giudice d’appello sia errata ( 24 ).

47. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole.

Pertanto, tale nozione comporta una certa soglia de minimis , il che esclude un numero di interessati troppo esiguo, se non addirittura insignificante ( 25 ).

48. In tale contesto, è pacifico, nel procedimento principale, che i residenti della casa di riposo gestita dalla convenuta costituiscono un gruppo piuttosto considerevole di persone al di sopra della soglia de minimis .

Per contro, non sembra chiaro se essi debbano essere considerati come persone indeterminate o, al contrario, come un gruppo privato, alla luce, da un lato, della relativa stabilità di tale gruppo di persone e, dall’altro, dei legami che esse possono aver creato tra loro durante il loro soggiorno nella casa di riposo di cui trattasi.

49. A questo proposito, riguardo al carattere indeterminato dei membri del pubblico, la Corte ha stabilito che si trattava di «gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato» ( 26 ).

Il pubblico si definisce quindi in contrapposizione a un gruppo privato, nel senso che, nel contesto di una comunicazione di opere protette dal diritto d’autore, le persone che non formano un gruppo privato devono essere qualificate come pubblico. 50.

Tuttavia, ciò che la Corte non ha dichiarato espressamente, ma che è inerente a tale contrapposizione, è che, affinché una comunicazione non sia considerata destinata ad un pubblico e sfugga in tal modo al diritto esclusivo degli autori, la persona all’origine di tale comunicazione deve far parte del gruppo privato in questione.

Solo nel caso in cui tale condizione sia soddisfatta, la comunicazione può essere considerata destinata ad un gruppo privato, vale a dire quello della persona che ha dato origine alla comunicazione (chiamato anche «cerchia privata» o «cerchia familiare») ( 27 ).

51. Per contro, quando le persone a cui è destinata la comunicazione non fanno parte della cerchia privata della persona all’origine della comunicazione, essi formano, dal punto di vista di quest’ultima persona, un pubblico, benché possano appartenere tra loro a un gruppo privato.

La comunicazione è quindi destinata a un pubblico. 52.

Tale situazione corrisponde esattamente a quella di una casa di riposo per persone anziane come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

Se i residenti possono formare un gruppo privato tra loro , ciò è irrilevante per quanto riguarda la materia del caso di specie, in quanto il loro rapporto con il gestore di tale casa di riposo – vale a dire la persona all’origine della comunicazione controversa – non è un rapporto privato, bensì un rapporto commerciale tra un prestatore di servizi e i suoi clienti.

Dal punto di vista del diritto di comunicazione al pubblico, tali residenti possono quindi costituire un pubblico al quale è destinata la comunicazione effettuata dal gestore della casa di riposo in questione.

53. È certamente vero che, nella sentenza SCF ( 28 ), la Corte non ha qualificato come «pubblico» i pazienti di uno studio dentistico.

Si trattava tuttavia, in tale causa, dell’interpretazione non dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, bensì dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE ( 29 ), che istituisce non un diritto esclusivo di autorizzare o vietare, bensì un diritto di natura compensativa in relazione a una comunicazione al pubblico dei fonogrammi, vale a dire un diritto puramente economico.

La Corte, avendo constatato che questi due diritti perseguono finalità in parte diverse ( 30 ), ha potuto considerare come decisivi dei criteri specifici, in particolare quelli della ricettività dei destinatari della comunicazione e del carattere quasi privato del gruppo formato dai pazienti di uno studio dentistico ( 31 ).

Tale sentenza è tuttavia irrilevante per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ( 32 ).

54. Ne consegue che, se una comunicazione sotto forma di ritrasmissione del segnale radiofonico e televisivo effettuata dal gestore di una casa di riposo per anziani, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dovesse essere considerata una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, i residenti di tale casa di riposo potrebbero costituire un pubblico al quale tale comunicazione è destinata.

Conclusione

55. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione deve essere interpretato nel senso che: il gestore di una casa di riposo non effettua una comunicazione al pubblico quando ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) V., in tal senso, da ultimo, sentenza del 20 giugno 2024, GEMA (C‑135/23; in prosieguo: la «sentenza GEMA, EU:C:2024:526 , in particolare punti 30 , 33 , 38 e 44 ). ( 3 ) V., rispettivamente, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05; in prosieguo: la «sentenza SGAE, EU:C:2006:764 , punto 46 ); del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑403/08 e C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punto 196 ); del 27 febbraio 2014, OSA ( C‑351/12 , EU:C:2014:110 , punto 26 ); del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑117/15 , EU:C:2016:379 , punti 55 e 56 ), nonché la sentenza GEMA (punti da 44 a 46). ( 4 ) GU 2001, L 167, pag. 10 . ( 5 ) BGBl. 1965 I, pag. 1273. ( 6 ) Per quanto riguarda la rilevanza di tali nozioni, v., da ultimo, sentenza GEMA (punti 38 e 43). ( 7 ) V., da ultimo, sentenza del 19 giugno 2025, Laimz ( C‑509/23 , EU:C:2025:466 , punti 54 e 55 ). ( 8 ) Sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. ( C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punti 38 e 39 ).

Il corsivo è mio. ( 9 ) Sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. ( C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punto 38 ). ( 10 ) L’esistenza di modalità tecniche specifiche è stata dimostrata, in particolare, nelle sentenze del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. ( C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punto 26 ); del 16 marzo 2017, AKM ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 , punto 26 ), nonché del 29 novembre 2017, VCAST ( C‑265/16 , EU:C:2017:913 ). ( 11 ) Direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo ( GU 1993, L 248, pag. 15 ). ( 12 ) Sentenza dell’11 aprile 2024, Citadines ( C‑723/22 , EU:C:2024:289 , punti 26 e 27 e giurisprudenza citata). ( 13 ) Sentenza del 16 marzo 2017 ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 ). ( 14 ) Sentenza del 16 marzo 2017 ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 ). ( 15 ) Sentenza del 16 marzo 2017, AKM ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 , punti 9 e da 28 a 30). ( 16 ) Sentenza del 16 marzo 2017 ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 ). ( 17 ) Sentenza SGAE, punti da 40 a

42. Il corsivo è mio. ( 18 ) V., da ultimo, sentenza GEMA (punto 43). ( 19 )

V. punto 41 di tale sentenza, citato al paragrafo 29 delle presenti conclusioni. ( 20 ) Come avveniva nel caso della rete di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 marzo 2017, AKM ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 ). ( 21 ) Ciò, a mio avviso, indipendentemente dal fatto che tali apparecchi appartengano a loro o siano messi a loro disposizione dal gestore della residenza. ( 22 )

V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. ( 23 ) V., da ultimo, sentenza GEMA (punto 43).

Nel caso di comunicazioni primarie, tali criteri non sono pertinenti in quanto, da un lato, il pubblico di una siffatta comunicazione è il primo pubblico interessato e, quindi, per definizione, un pubblico «nuovo» e, dall’altro, la modalità tecnica utilizzata non ha alcuna incidenza. ( 24 )

V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni. ( 25 ) V., da ultimo, sentenza GEMA (punti 38 e 39). ( 26 ) Sentenza del 15 marzo 2012, SCF ( C‑135/10 , EU:C:2012:140 , punto 85 ). ( 27 ) Un documento dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale lo definisce come segue: «(...) L’aggettivo “pubblico” è evidentemente l’antonimo dell’aggettivo “privato” e, di conseguenza, ciò che non può essere qualificato come “privato” si presume essere “pubblico”.

Del pari, si può ritenere che, utilizzato come sostantivo, il termine “pubblico” osta alla “sfera privata”, vale a dire che esso designa le persone che non fanno parte dell’ambiente dell’utente. (...) [L]’opinione che sembra prevalere in materia è che per utilizzi “pubblici” e per atti destinati al “pubblico” si devono intendere tutti gli utilizzi e tutti gli atti che esulano dall’ambito familiare e dalla cerchia più ristretta di una persona» (Ficsor, M., Guide des traités sur le droit d’auteur et les droits relatifs administrés par l’OMPI , OMPI, Ginevra, 2003, pagg. 70 e 71). ( 28 ) Sentenza del 15 marzo 2012 ( C‑135/10 , EU:C:2012:140 ). ( 29 ) Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ( GU 1992, L 346, pag. 61 ). ( 30 ) Sentenza del 15 marzo 2012, SCF ( C‑135/10 , EU:C:2012:140 , punto 74 ). ( 31 ) Sentenza del 15 marzo 2012, SCF ( C‑135/10 , EU:C:2012:140 , punti 91 , 95 , 96 e 98 ). ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OSA ( C-351/12 , EU:C:2014:110 , punto 35 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0127 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 4 settembre 2025 ( 1 ) Causa C‑127/24 [OSCURATO:PERSONA] für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) contro [OSCURATO:PERSONA] 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto di comunicazione al pubblico – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Pubblico nuovo – Ritrasmissione del segnale mediante una rete via cavo propria di una struttura per anziani» Introduzione 1. Secondo una giurisprudenza ormai costante, una comunicazione al pubblico, ai sensi del diritto d’autore dell’Unione, è effettuata dall’utente che, intenzionalmente, consente l’accesso ad opere protette che sono state oggetto di trasmissioni radiofoniche o televisive a membri del pubblico che, senza l’intervento di tale utente, non avrebbero potuto avere accesso a tali trasmissioni ( 2 ). Sono quindi interessati, in particolare, i gestori di alberghi, bar e ristoranti, centri termali e di riabilitazione, nonché di appartamenti per locazione di breve durata ( 3 ). 2. Tutte queste strutture hanno in comune il fatto di accogliere un pubblico occasionale che vi soggiorna, in modo più o meno volontario, per periodi relativamente brevi, il che consente di ritenere che tale pubblico non sia in grado di dotarsi, per il soggiorno di cui trattasi, di materiale che gli consenta di accedere a trasmissioni, in particolare televisive. Tale pubblico dipende quindi dalla prestazione del gestore della struttura per avere accesso a tali trasmissioni. 3. Nella presente causa, la Corte è chiamata a rispondere alla questione se la stessa logica possa essere applicata ad una struttura in cui i destinatari interessati risiedono stabilmente. Contesto normativo Diritto dell’Unione 4. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( 4 ) dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». Diritto tedesco 5. Nel diritto tedesco, il diritto di comunicazione al pubblico mediante trasmissione radiofonica o televisiva e successiva ritrasmissione via cavo è disciplinato dall’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 ( 5 ), in combinato disposto con gli articoli 20 e 20b di tale legge. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 6. [OSCURATO:PERSONA] für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) è un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore musicale. 7. La VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH (in prosieguo: la «VHC 2 Seniorenresidenz») è il gestore di una casa di riposo per anziani, che ospita stabilmente 89 persone anziane bisognose di cure, che beneficiano di un’assistenza completa in 88 camere singole e tre camere doppie completate da diversi spazi comuni, quali sale da pranzo e locali di soggiorno. La VHC 2 Seniorenresidenz, mediante un impianto di ricezione satellitare proprio di quest’ultima, riceve programmi di radiodiffusione, televisivi e radiofonici, e li ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, tramite la propria rete di ridistribuzione via cavo, verso le prese di collegamento presenti nelle camere dei residenti e nei locali di cura. 8. Ritenendo che tale ritrasmissione dei programmi radiofonici sia soggetta a licenza, la GEMA ha proposto contro la VHC 2 Seniorenresidenz, dinanzi al Landgericht (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), una domanda volta ad ottenere la cessazione della diffusione delle opere musicali del suo repertorio, domanda accolta da tale giudice. 9. Pronunciandosi sull’appello interposto dalla VHC 2 Seniorenresidenz avverso tale sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto la domanda della GEMA con la motivazione che la ritrasmissione controversa non costituirebbe una comunicazione al pubblico. Tale giudice ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene un atto di comunicazione esistesse, quest’ultima non sarebbe per contro destinata ad un pubblico, in quanto sarebbe limitata al gruppo ristretto dei residenti della casa di riposo che, pur soddisfacendo il criterio del numero di persone piuttosto considerevole, costituirebbe un gruppo strutturalmente molto omogeneo, destinato a rimanervi in modo permanente e il cui livello di fluttuazione sarebbe piuttosto basso. Pertanto, secondo detto giudice, la comunicazione in questione sarebbe limitata a individui specifici appartenenti ad un gruppo privato. 10. Adito dalla GEMA con un ricorso per cassazione («Revision»), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, si chiede, in tale contesto, se i residenti della casa di riposo in questione costituiscano un pubblico, ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «comunicazione al pubblico», e se essi costituiscano un «pubblico nuovo» ai sensi di tale giurisprudenza nel contesto della ritrasmissione delle trasmissioni radiotelevisive effettuata dal gestore di tale casa di riposo a favore di detti residenti. Esso si chiede altresì se una siffatta ritrasmissione sia effettuata secondo nuove modalità tecniche ai sensi della citata giurisprudenza. 11. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i residenti di una casa di riposo per anziani gestita su base commerciale che dispongono nella propria camera di prese di collegamento per radio e televisione alle quali il gestore della casa di riposo ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare costituiscano un “numero indeterminato di destinatari potenziali” ai sensi della definizione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29]. 2) Se la definizione finora utilizzata dalla Corte, secondo cui ai fini della qualificazione come “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] è necessario che “la comunicazione dell’opera protetta sia effettuata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, sia rivolta ad un [pubblico nuovo], vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico”, resti valida in via generale, oppure se le modalità tecniche utilizzate continuino ad essere rilevanti solo nel caso di una ritrasmissione su Internet aperta di contenuti inizialmente ricevuti per via terrestre, via satellite o via cavo. 3) Se si tratti di un “pubblico nuovo” ai sensi della definizione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], qualora la persona che gestisce a fini di lucro una casa di riposo per anziani ritrasmetta simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo. Se ai fini di tale valutazione rilevi il fatto che i residenti abbiano, indipendentemente dalla trasmissione via cavo, la possibilità di ricevere i programmi televisivi e radiofonici nelle loro camere per via terrestre. Se ai fini di tale valutazione rilevi altresì il fatto che i titolari dei diritti ricevano già una remunerazione per avere autorizzato l’emissione iniziale». 12. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2024. Hanno depositato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, il governo francese e la Commissione europea. Le medesime parti erano presenti all’udienza del 2 aprile 2025. Analisi 13. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che il gestore di una casa di riposo per anziani effettua una comunicazione al pubblico quando trasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo. A tal fine, detto giudice solleva tre questioni relative a tre elementi della definizione della nozione di «comunicazione al pubblico», sviluppata nella giurisprudenza della Corte, vale a dire le nozioni di «pubblico», di «modalità tecniche specifiche» e di «pubblico nuovo» ( 6 ). 14. Concentrerò la mia analisi sulla seconda e sulla terza questione, nella misura in cui la risposta che propongo di fornire consentirà al giudice del rinvio di risolvere la controversia di cui al procedimento principale. Pertanto, è solo in subordine che tratterò la prima questione. Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale 15. Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio mira a stabilire se il comportamento del gestore di una casa di riposo per anziani di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, come interpretato dalla Corte, vuoi in quanto atto di comunicazione effettuato secondo «modalità tecniche specifiche», vuoi in quanto comunicazione destinata ad un «pubblico nuovo». Sulla nozione di «modalità tecniche specifiche»: seconda questione pregiudiziale 16. Osservo anzitutto che la seconda questione pregiudiziale, come formulata dal giudice del rinvio, riveste carattere astratto e generale, al punto da consentire di dubitare della sua ricevibilità, in quanto la Corte non è competente a rispondere a questioni ipotetiche che non sono necessarie per la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice che le ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale ( 7 ). Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che, con tale questione, detto giudice cerca di stabilire, in sostanza, se il fatto che il gestore di una casa di riposo per anziani trasmetta mediante un sistema di ridistribuzione via cavo verso le camere di tale casa di riposo le trasmissioni radiotelevisive ricevute mediante la sua antenna satellitare costituisca una comunicazione al pubblico soggetta all’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, per il solo motivo che tale trasmissione è effettuata con modalità tecniche specifiche, diverse da quelle della trasmissione originaria e senza che sia necessario verificare se il criterio del «pubblico nuovo» sia soddisfatto. 17. Secondo tale decisione, i dubbi del giudice del rinvio derivano dal fatto che la Corte, pur avendo stabilito il criterio delle «modalità tecniche specifiche», sembra, in talune situazioni, discostarsene o, in altre, non averlo preso in considerazione. Orbene, secondo tale giudice, un gestore che trasmette mediante un sistema di ridistribuzione via cavo il segnale televisivo e radiofonico ricevuto da un’antenna satellitare effettua una comunicazione (trasmissione) secondo una modalità tecnica (il cavo) diversa dalla modalità tecnica utilizzata per la trasmissione originaria (il satellite). 18. Non mi sembra tuttavia che tale premessa del giudice del rinvio sia corretta. 19. Infatti, sia il criterio del pubblico nuovo sia quello delle modalità tecniche specifiche sono di origine giurisprudenziale e devono quindi essere intesi e applicati, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, conformemente alla giurisprudenza che li ha stabiliti. Per quanto riguarda questo secondo criterio, esso è stato introdotto dalla Corte al fine di distinguere due tipi di situazioni: quelle in cui due trasmissioni sono effettuate «in condizioni tecniche specifiche, utilizzando un modo diverso di trasmissione delle opere protette, e ognuna è destinata ad un pubblico» e quelle in cui «un operatore aveva reso accessibile , con il suo intervento volontario, una radiodiffusione comprendente opere protette ad un pubblico nuovo» ( 8 ). Orbene, mentre il primo tipo di situazioni riguarda in particolare le ritrasmissioni su Internet, la situazione in cui il gestore di un albergo distribuisce via cavo verso le camere di tale albergo il segnale televisivo ricevuto da un’antenna, oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza SGAE, rientra nel secondo tipo di situazioni ( 9 ). 20. La situazione del gestore di una casa di riposo per anziani di cui trattasi nella causa principale è analoga a tale seconda situazione. Pertanto, un siffatto gestore, che trasmette, mediante un sistema di ridistribuzione via cavo verso le camere di tale casa di riposo, le emissioni ricevute mediante la sua antenna satellitare, non effettua una trasmissione di tali emissioni secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle utilizzate per tali emissioni, ma dà accesso a dette emissioni soltanto ai residenti. 21. Da un punto di vista più generale, la nozione di «modalità tecniche specifiche», quale risulta dalla giurisprudenza della Corte ( 10 ), designa le modalità tecniche che, a causa dei diversi mezzi di trasmissione della trasmissione originaria, consentono di accedere a tale trasmissione in condizioni tecniche sostanzialmente diverse o dal punto di vista della zona di copertura, oppure da quello dell’accessibilità o della qualità del segnale, o, infine, per quanto riguarda l’attrezzatura necessaria per la ricezione. Costituiscono quindi modalità tecniche specifiche le modalità tradizionali di diffusione radiofonica e televisiva – terrestre, satellitare e via cavo – nonché Internet. 22. Per quanto riguarda più in particolare gli aspetti del diritto d’autore relativi alla distribuzione via cavo, essi sono disciplinati, in particolare, dalla direttiva 93/83/CEE ( 11 ). Orbene, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che tale direttiva disciplina unicamente i rapporti dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi con i «cablodistributori», nozione che designa gli operatori delle reti cablate tradizionali la cui attività principale consiste nella distribuzione via cavo di trasmissioni radiotelevisive. Pertanto, una struttura alberghiera non può essere considerata un «cablodistributore» ai sensi di detta direttiva ( 12 ). 23. Lo stesso vale, a mio avviso, per la nozione di «modalità tecniche specifiche». Infatti, ciò che caratterizza un cablodistributore, ai sensi della direttiva 93/83, è il fatto che, con la sua attività, esso modifica sostanzialmente le condizioni tecniche ed economiche della ricezione del segnale di cui assicura la ritrasmissione. Pertanto, non solo un distributore esonera i suoi clienti dall’installare la propria antenna, ma consente anche la ricezione in luoghi in cui il segnale terrestre o satellitare è debole o non esistente e dà accesso a trasmissioni provenienti dai diversi organismi di radiodiffusione creando un «pacchetto» di programmi. Esso è altresì idoneo, nei limiti legali e tecnici della sua attività, a collegare alla sua rete un numero indeterminato di utenti. Un siffatto cablodistributore effettua quindi una ritrasmissione autonoma delle trasmissioni originarie. 24. Per contro, il gestore di una struttura quale un albergo o, come nel caso di specie, una casa di riposo per anziani, che ritrasmette il segnale ricevuto dalla propria antenna verso i vari luoghi di tale struttura, in particolare le unità abitative, si limita a consentire la ricezione della trasmissione originaria sugli apparecchi televisivi installati in tali luoghi, il cui numero è peraltro determinato e che si trovano tipicamente in un solo edificio o in un insieme di edifici che formano un’unica struttura. 25. Per quanto riguarda la ritrasmissione via cavo, la nozione di «modalità tecniche specifiche» riguarda quindi la ritrasmissione da parte di operatori di reti via cavo, come quello di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza AKM ( 13 ). Tale nozione non riguarda, per contro, la semplice trasmissione del segnale che va da un’antenna agli apparecchi televisivi all’interno di un unico locale, benché tale trasmissione si effettui, di solito, anche via cavo. 26. Inoltre, poiché i criteri di «modalità tecniche specifiche» e di «pubblico nuovo» sono indipendenti, il soddisfacimento di uno di tali criteri dispensa dall’analisi della situazione dal punto di vista dell’altro. È vero che, nella sentenza AKM ( 14 ), la Corte ha escluso l’applicazione del criterio delle «modalità tecniche specifiche» per constatare l’assenza di una comunicazione al pubblico, per il motivo che il criterio del «pubblico nuovo» non era soddisfatto. Si trattava tuttavia, come osserva giustamente la Commissione, di una situazione eccezionale in cui, in forza del diritto nazionale applicabile, l’autorizzazione concessa dai titolari dei diritti d’autore all’organismo nazionale di radiodiffusione equivaleva ad un’autorizzazione per la ritrasmissione via cavo delle trasmissioni di tale organismo ( 15 ). La sentenza AKM ( 16 ) implica quindi soltanto una regola, tutto sommato abbastanza evidente, secondo la quale, quando appare in modo manifesto che i titolari hanno dato la loro autorizzazione sia per la comunicazione iniziale sia per la comunicazione secondaria, le modalità tecniche utilizzate da tale seconda comunicazione sono irrilevanti. 27. Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che la trasmissione del segnale radiofonico e televisivo dall’antenna agli apparecchi riceventi all’interno di una casa di riposo per anziani non costituisce una comunicazione effettuata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle utilizzate per la trasmissione originaria. La nozione di «pubblico nuovo»: terza questione pregiudiziale 28. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che il fatto che il gestore di una casa di riposo per anziani trasmetta mediante un sistema di ridistribuzione via cavo verso le camere di tale casa di riposo le trasmissioni ricevute mediante la sua antenna satellitare costituisca una comunicazione al pubblico soggetta all’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore ai sensi di tale disposizione, per il motivo che tale trasmissione è destinata a un «pubblico nuovo», vale a dire un pubblico che non è stato preso in considerazione dai titolari dei diritti d’autore nel momento in cui hanno dato la loro autorizzazione per la trasmissione originaria. 29. La nozione di «pubblico nuovo» nel contesto del diritto di comunicazione al pubblico trae origine dalla sentenza SGAE. La causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava la distribuzione del segnale televisivo nelle camere di un albergo, vale a dire un utilizzo secondario delle trasmissioni televisive. La rilevanza del criterio del «pubblico nuovo» per qualificare un siffatto utilizzo come comunicazione al pubblico è spiegata come segue in tale sentenza: «40. Occorre (...) rilevare che una comunicazione operata in circostanze quali quelle della causa principale viene analizzata (...) come una comunicazione eseguita da un ente di trasmissione diverso da quello originario. Pertanto, una tale trasmissione viene effettuata ad un pubblico diverso dal pubblico cui è diretto l’atto di comunicazione originario dell’opera, ossia ad un pubblico nuovo . 41. Infatti, (...) l’autore, autorizzando la radiodiffusione della sua opera, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti , ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni. (...) [P]oiché questa ricezione avviene per intrattenere un pubblico più ampio, e talvolta per fini di lucro, una nuova frazione del pubblico ricevente viene ammessa a beneficiare dell’ascolto o della visione dell’opera e la comunicazione della trasmissione (...) non è più la semplice ricezione della trasmissione stessa, ma un atto indipendente col quale l’opera trasmessa viene comunicata ad un nuovo pubblico. (...) [T]ale ricezione pubblica dà adito al diritto esclusivo dell’autore di autorizzarla. 42. Orbene, la clientela di un albergo costituisce un tale pubblico nuovo. Infatti, la distribuzione dell’opera radiodiffusa a tale clientela mediante apparecchi televisivi non costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura. Per contro, l’albergo è l’organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all’opera protetta. Infatti, in assenza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all’interno della detta zona, non potrebbero, in via di principio, usufruire dell’opera diffusa» ( 17 ). 30. Secondo la formulazione ormai consolidata, per «pubblico nuovo» si intende il pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico ( 18 ). Ebbene, come indicato dalla Corte nella sentenza SGAE ( 19 ), autorizzando la radiodiffusione della proprie opere, gli autori prendono in considerazione gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni. 31. I clienti di strutture come gli alberghi, i bar-ristoranti o i centri di riabilitazione non si trovano in una situazione del genere, in quanto essi captano le trasmissioni non in quanto detentori di apparecchi di ricezione, ma in quanto semplici utenti di questi ultimi, e non nella loro sfera privata o familiare, ma in luoghi pubblici. È quindi solo grazie all’intervento del gestore della struttura di cui trattasi che i suoi clienti possono beneficiare di tali trasmissioni in siffatte circostanze. I clienti formano allora un pubblico aggiuntivo rispetto al pubblico che è stato preso in considerazione dai titolari quando questi ultimi hanno autorizzato la comunicazione iniziale delle loro opere al pubblico. 32. La situazione dei residenti di una casa di riposo per anziani è al riguardo particolare. 33. È certamente vero che il gestore di tale casa di riposo interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare accesso alle opere protette ai suoi clienti che, senza tale intervento, non potrebbero fruirne, quantomeno non alle condizioni garantite da tale gestore. 34. Tuttavia, se si portasse tale logica all’estremo, il pubblico preso in considerazione dai titolari, al momento della concessione della loro autorizzazione iniziale, sarebbe limitato ai soli proprietari di case unifamiliari dotate di proprie antenne. In tutte le altre situazioni, la ricezione del segnale televisivo è, in un certo senso, condizionata dall’intervento di terzi, siano essi i proprietari nel caso delle abitazioni in locazione, gli amministratori dei condomini dotati di antenne comuni o gli operatori delle reti via cavo di prossimità ( 20 ). 35. Orbene, riconoscere in tutte queste situazioni l’esistenza di una comunicazione al pubblico secondaria sarebbe in contrasto sia con la lettera sia con lo spirito dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, come interpretato dalla Corte. Una siffatta interpretazione condurrebbe infatti ad una sovracompensazione dei titolari dei diritti d’autore che sarebbero remunerati due volte – prima dagli organismi di radiodiffusione, poi dai responsabili di tale comunicazione secondaria – per una comunicazione destinata in realtà allo stesso pubblico ed effettuata alle stesse condizioni tecniche. 36. Ne consegue, a mio avviso, che non occorre concentrare l’analisi unicamente sul ruolo dell’utente che rende possibile l’accesso alle trasmissioni originarie, ma occorre prendere in considerazione la veste nella quale i destinatari interessati ottengono tale accesso, al fine di stabilire se si tratti effettivamente di un pubblico nuovo. 37. Orbene, da questo punto di vista, i residenti di una casa di riposo per anziani devono, a mio avviso, essere considerati utilizzatori diretti delle trasmissioni originarie, ai sensi del punto 41 della sentenza SGAE. Infatti, conformemente a quanto constatato, dalla decisione di rinvio risulta che, nel procedimento principale, tali residenti stabiliscono in tale casa di riposo, in linea di principio, il loro domicilio al fine di trascorrere il loro ultimo periodo di vita. In tale qualità di residenti permanenti, essi devono quindi essere considerati i detentori degli apparecchi di ricezione ivi installati ( 21 ) che, nella loro sfera privata, ricevono le trasmissioni. 38. La specificità di una casa di riposo per anziani risiede nel fatto che, a causa della loro età, i suoi residenti non sono pienamente autonomi, ma dipendono, per molti aspetti della loro vita quotidiana, dai servizi forniti dal gestore di tale casa di riposo. Questa è, del resto, la ragione principale per cui essi scelgono di installarvisi. Tali servizi comprendono non solo cure propriamente dette, ma anche numerosi servizi della vita quotidiana. Uno di essi è la fornitura di accesso al segnale radiofonico e televisivo con l’ausilio di apparecchiature proprie della residenza. Tenuto conto della qualità di tali residenti di utilizzatori diretti della trasmissione originaria, tale fornitura deve essere considerata non come una comunicazione al pubblico secondaria, bensì come un semplice mezzo tecnico per garantire la ricezione di tale trasmissione originaria nella sua zona di copertura, ai sensi del punto 42 della sentenza SGAE. 39. Tale ragionamento si ricollega alla riserva formulata dalla Corte, al punto 45 della sentenza GEMA, secondo la quale nel caso della fornitura di attrezzature che rendono possibile la ricezione di trasmissioni radiotelevisive in appartamenti dati in locazione a locatari per uso residenziale, questi ultimi non dovrebbero essere considerati un «pubblico nuovo» e una siffatta fornitura non rientrerebbe quindi nel diritto esclusivo di comunicazione al pubblico. Su questo punto, non condivido l’argomento della GEMA secondo cui tale situazione non sarebbe paragonabile a quella di cui trattasi nella presente causa sulla base del rilievo che, secondo la GEMA, il proprietario di un alloggio in locazione si limiterebbe a mettere tale alloggio a disposizione del locatario, mentre il gestore di una casa di riposo per anziani fornisce loro esso stesso tutti i servizi necessari. In entrambi i casi, qualora i destinatari della prestazione consistente nel dare accesso a trasmissioni radiotelevisive siano considerati detentori di apparecchi di ricezione che ricevono tali trasmissioni nella loro sfera privata, tale prestazione non costituisce una comunicazione al pubblico. Circostanze quali altri servizi eventualmente forniti dallo stesso prestatore sono qui irrilevanti. 40. Pertanto, si deve considerare che gli occupanti di una casa di riposo per anziani non costituiscono un pubblico nuovo che non è stato preso in considerazione dai titolari dei diritti d’autore quando questi ultimi hanno dato la loro autorizzazione per la comunicazione al pubblico iniziale delle loro opere sotto forma di radiodiffusione. Di conseguenza, la ritrasmissione di tali opere da parte del gestore di tale residenza a detti occupanti non rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e non è quindi soggetta al diritto esclusivo di detti titolari. 41. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento sollevato dalla GEMA secondo cui le sue tariffe prevedono il pagamento dei canoni da parte, in particolare, dei gestori delle case di riposo per anziani, cosicché le comunicazioni effettuate da tali gestori a favore dei residenti di tali case di riposo non possono essere considerate coperte dall’autorizzazione concessa agli organismi di radiodiffusione. Infatti, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, oggetto della presente causa, riguarda la portata sostanziale del diritto di comunicazione al pubblico e non può dipendere dalla prassi di gestione collettiva di tale diritto; quest’ultima dovrà invece adeguarsi a tale interpretazione. 42. Neppure il carattere lucrativo dell’attività del gestore di una casa di riposo per anziani incide sulla qualificazione del suo comportamento sotto il profilo del diritto d’autore. È chiaro che le spese di alloggio che i residenti di una casa di riposo pagano a tale gestore coprono, in particolare, la messa a disposizione del segnale radiofonico e televisivo. Tuttavia, in una situazione del genere, tali spese devono essere considerate come un corrispettivo del servizio consistente nel consentire a tali residenti di ricevere trasmissioni originarie e il loro pagamento non trasforma tale servizio in una gestione autonoma di tali trasmissioni. 43. Peraltro, la conclusione secondo cui i residenti di una casa di riposo per anziani non costituiscono un pubblico nuovo al quale sarebbe destinata una comunicazione effettuata dal gestore di tale casa di riposo deve applicarsi, a mio avviso, non solo agli apparecchi televisivi installati nelle camere singole dei residenti, espressamente menzionati nelle questioni pregiudiziali, ma anche a quelli installati nei luoghi comuni, quali le sale da pranzo o di riposo. Infatti, sebbene, a causa della specificità di una casa di riposo per anziani, talune attività dei residenti ( 22 ), come la consumazione dei pasti o alcune attività ricreative, si svolgano in comune, tali attività rientrano sempre nella loro sfera privata. Ritenere che tale sfera privata si limiti alle camere singole mi sembra infatti non solo inaccettabile dal punto di vista assiologico, ma semplicemente errato in fatto: tenuto conto della situazione specifica di una casa di riposo per anziani, gli spazi comuni costituiscono in realtà il prolungamento della sfera privata dei residenti. Risposta alle questioni 44. Secondo una giurisprudenza consolidata, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, una comunicazione secondaria deve essere effettuata secondo modalità tecniche specifiche o, in mancanza, deve essere rivolta ad un pubblico nuovo ( 23 ). In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nessuno di questi due criteri è soddisfatto. Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione nel senso che il gestore di una casa di riposo per anziani non effettua una comunicazione al pubblico quando ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo. In subordine: sulla prima questione pregiudiziale 45. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i residenti di una casa di riposo per anziani costituiscano un pubblico al quale sarebbe destinata la comunicazione effettuata dal gestore di tale casa di riposo in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale. Se la Corte dovesse seguire la mia proposta di risposta alla seconda e alla terza questione, la prima questione diverrebbe priva di oggetto, in quanto il comportamento del gestore di cui trattasi dovrebbe essere considerato piuttosto come un mezzo tecnico che consente la ricezione della trasmissione originaria ad una parte del pubblico destinatario di tale trasmissione. Pertanto, solo in via subordinata, per il caso in cui la Corte non accolga la mia proposta, analizzerò la prima questione. 46. I dubbi del giudice del rinvio riguardano il fatto che, nella sua sentenza d’appello nel procedimento principale, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha considerato la comunicazione di cui trattasi come destinata non a un pubblico, bensì a un gruppo privato. Tuttavia, mi sembra che tale valutazione del giudice d’appello sia errata ( 24 ). 47. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole. Pertanto, tale nozione comporta una certa soglia de minimis , il che esclude un numero di interessati troppo esiguo, se non addirittura insignificante ( 25 ). 48. In tale contesto, è pacifico, nel procedimento principale, che i residenti della casa di riposo gestita dalla convenuta costituiscono un gruppo piuttosto considerevole di persone al di sopra della soglia de minimis . Per contro, non sembra chiaro se essi debbano essere considerati come persone indeterminate o, al contrario, come un gruppo privato, alla luce, da un lato, della relativa stabilità di tale gruppo di persone e, dall’altro, dei legami che esse possono aver creato tra loro durante il loro soggiorno nella casa di riposo di cui trattasi. 49. A questo proposito, riguardo al carattere indeterminato dei membri del pubblico, la Corte ha stabilito che si trattava di «gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato» ( 26 ). Il pubblico si definisce quindi in contrapposizione a un gruppo privato, nel senso che, nel contesto di una comunicazione di opere protette dal diritto d’autore, le persone che non formano un gruppo privato devono essere qualificate come pubblico. 50. Tuttavia, ciò che la Corte non ha dichiarato espressamente, ma che è inerente a tale contrapposizione, è che, affinché una comunicazione non sia considerata destinata ad un pubblico e sfugga in tal modo al diritto esclusivo degli autori, la persona all’origine di tale comunicazione deve far parte del gruppo privato in questione. Solo nel caso in cui tale condizione sia soddisfatta, la comunicazione può essere considerata destinata ad un gruppo privato, vale a dire quello della persona che ha dato origine alla comunicazione (chiamato anche «cerchia privata» o «cerchia familiare») ( 27 ). 51. Per contro, quando le persone a cui è destinata la comunicazione non fanno parte della cerchia privata della persona all’origine della comunicazione, essi formano, dal punto di vista di quest’ultima persona, un pubblico, benché possano appartenere tra loro a un gruppo privato. La comunicazione è quindi destinata a un pubblico. 52. Tale situazione corrisponde esattamente a quella di una casa di riposo per persone anziane come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Se i residenti possono formare un gruppo privato tra loro , ciò è irrilevante per quanto riguarda la materia del caso di specie, in quanto il loro rapporto con il gestore di tale casa di riposo – vale a dire la persona all’origine della comunicazione controversa – non è un rapporto privato, bensì un rapporto commerciale tra un prestatore di servizi e i suoi clienti. Dal punto di vista del diritto di comunicazione al pubblico, tali residenti possono quindi costituire un pubblico al quale è destinata la comunicazione effettuata dal gestore della casa di riposo in questione. 53. È certamente vero che, nella sentenza SCF ( 28 ), la Corte non ha qualificato come «pubblico» i pazienti di uno studio dentistico. Si trattava tuttavia, in tale causa, dell’interpretazione non dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, bensì dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE ( 29 ), che istituisce non un diritto esclusivo di autorizzare o vietare, bensì un diritto di natura compensativa in relazione a una comunicazione al pubblico dei fonogrammi, vale a dire un diritto puramente economico. La Corte, avendo constatato che questi due diritti perseguono finalità in parte diverse ( 30 ), ha potuto considerare come decisivi dei criteri specifici, in particolare quelli della ricettività dei destinatari della comunicazione e del carattere quasi privato del gruppo formato dai pazienti di uno studio dentistico ( 31 ). Tale sentenza è tuttavia irrilevante per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ( 32 ). 54. Ne consegue che, se una comunicazione sotto forma di ritrasmissione del segnale radiofonico e televisivo effettuata dal gestore di una casa di riposo per anziani, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dovesse essere considerata una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, i residenti di tale casa di riposo potrebbero costituire un pubblico al quale tale comunicazione è destinata. Conclusione 55. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione deve essere interpretato nel senso che: il gestore di una casa di riposo non effettua una comunicazione al pubblico quando ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) V., in tal senso, da ultimo, sentenza del 20 giugno 2024, GEMA (C‑135/23; in prosieguo: la «sentenza GEMA, EU:C:2024:526 , in particolare punti 30 , 33 , 38 e 44 ). ( 3 ) V., rispettivamente, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05; in prosieguo: la «sentenza SGAE, EU:C:2006:764 , punto 46 ); del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑403/08 e C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punto 196 ); del 27 febbraio 2014, OSA ( C‑351/12 , EU:C:2014:110 , punto 26 ); del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑117/15 , EU:C:2016:379 , punti 55 e 56 ), nonché la sentenza GEMA (punti da 44 a 46). ( 4 ) GU 2001, L 167, pag. 10 . ( 5 ) BGBl. 1965 I, pag. 1273. ( 6 ) Per quanto riguarda la rilevanza di tali nozioni, v., da ultimo, sentenza GEMA (punti 38 e 43). ( 7 ) V., da ultimo, sentenza del 19 giugno 2025, Laimz ( C‑509/23 , EU:C:2025:466 , punti 54 e 55 ). ( 8 ) Sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. ( C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punti 38 e 39 ). Il corsivo è mio. ( 9 ) Sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. ( C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punto 38 ). ( 10 ) L’esistenza di modalità tecniche specifiche è stata dimostrata, in particolare, nelle sentenze del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. ( C‑607/11 , EU:C:2013:147 , punto 26 ); del 16 marzo 2017, AKM ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 , punto 26 ), nonché del 29 novembre 2017, VCAST ( C‑265/16 , EU:C:2017:913 ). ( 11 ) Direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo ( GU 1993, L 248, pag. 15 ). ( 12 ) Sentenza dell’11 aprile 2024, Citadines ( C‑723/22 , EU:C:2024:289 , punti 26 e 27 e giurisprudenza citata). ( 13 ) Sentenza del 16 marzo 2017 ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 ). ( 14 ) Sentenza del 16 marzo 2017 ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 ). ( 15 ) Sentenza del 16 marzo 2017, AKM ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 , punti 9 e da 28 a 30). ( 16 ) Sentenza del 16 marzo 2017 ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 ). ( 17 ) Sentenza SGAE, punti da 40 a 42. Il corsivo è mio. ( 18 ) V., da ultimo, sentenza GEMA (punto 43). ( 19 ) V. punto 41 di tale sentenza, citato al paragrafo 29 delle presenti conclusioni. ( 20 ) Come avveniva nel caso della rete di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 marzo 2017, AKM ( C‑138/16 , EU:C:2017:218 ). ( 21 ) Ciò, a mio avviso, indipendentemente dal fatto che tali apparecchi appartengano a loro o siano messi a loro disposizione dal gestore della residenza. ( 22 ) V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni. ( 23 ) V., da ultimo, sentenza GEMA (punto 43). Nel caso di comunicazioni primarie, tali criteri non sono pertinenti in quanto, da un lato, il pubblico di una siffatta comunicazione è il primo pubblico interessato e, quindi, per definizione, un pubblico «nuovo» e, dall’altro, la modalità tecnica utilizzata non ha alcuna incidenza. ( 24 ) V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni. ( 25 ) V., da ultimo, sentenza GEMA (punti 38 e 39). ( 26 ) Sentenza del 15 marzo 2012, SCF ( C‑135/10 , EU:C:2012:140 , punto 85 ). ( 27 ) Un documento dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale lo definisce come segue: «(...) L’aggettivo “pubblico” è evidentemente l’antonimo dell’aggettivo “privato” e, di conseguenza, ciò che non può essere qualificato come “privato” si presume essere “pubblico”. Del pari, si può ritenere che, utilizzato come sostantivo, il termine “pubblico” osta alla “sfera privata”, vale a dire che esso designa le persone che non fanno parte dell’ambiente dell’utente. (...) [L]’opinione che sembra prevalere in materia è che per utilizzi “pubblici” e per atti destinati al “pubblico” si devono intendere tutti gli utilizzi e tutti gli atti che esulano dall’ambito familiare e dalla cerchia più ristretta di una persona» (Ficsor, M., Guide des traités sur le droit d’auteur et les droits relatifs administrés par l’OMPI , OMPI, Ginevra, 2003, pagg. 70 e 71). ( 28 ) Sentenza del 15 marzo 2012 ( C‑135/10 , EU:C:2012:140 ). ( 29 ) Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale ( GU 1992, L 346, pag. 61 ). ( 30 ) Sentenza del 15 marzo 2012, SCF ( C‑135/10 , EU:C:2012:140 , punto 74 ). ( 31 ) Sentenza del 15 marzo 2012, SCF ( C‑135/10 , EU:C:2012:140 , punti 91 , 95 , 96 e 98 ). ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OSA ( C-351/12 , EU:C:2014:110 , punto 35 ).