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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2020

Cassazione n. 14978/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22425/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1924/2020 depositata il 01/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia, per far dichiarare ed accertare che, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionalen. 216/2015, aveva diritto ad ottenere il controvalore in euro delle banconote in lire ancora in suo possesso e per far condannare i convenuti al pagamento di euro 11.748,36 pari al controvalore delle stesse, e, in via subordinata, per fare accertare che l’ingiustificata estinzione del diritto di convertire le lire in euro, prima dell’intervento della Consulta, gli aveva cagionat o un danno risarcibile exart. 2043 cod.civ. che quantificava in euro 11.748,36 o nella diversa somma che il giudice avrebbe liquidato equitativamente; il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6252/2017, rigettava la domanda attorea; la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1924/2020, ha reputato: i) tardiva l’eccezione di prescrizione formulata dal Ministero nel giudizio di primo grado ed accolta dal Tribunale, perché essa avrebbe dovuto essere formulata nella comparsa di risposta; ii) priva di pregio l’argomentazione del Ministero che avevaconfutato il motivo di appello con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere la tardività dell’eccezione di prescrizione, asserendo che il diritto azionato non era venuto meno per prescrizione, ma per decadenza, la quale, essendorilevabile d’ufficio, non soffriva delle preclusioni rilevate ; ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla conversione delle lire in suo possesso in euro, subordinandolo alla verifica da parte della Banca d’Italiache le banconote costituissero validi titoli al portatore; il Ministero ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, formulandoun solo articolato motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 360 bis 1 cod.proc.civ.; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1) il Ministero deduce « Violazione/o falsa applicazione dell’art. 3° comma 1° bisdella legge 96 del 1997, degliartt. 2034 cod.civ., 2938 cod.civ., 2969 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. » ; alla Corte d'Appello rimprovera di avere qualificato il termine previsto dall’art. 3 comma 1 bis della l. n. 96/19 97 come di prescrizione, perché, a differenza di quanto stabilito al comma 1 e al comma 2, ove il legislatore fa esplicito riferimento alla prescrizione, il comma 1 bisnon contiene alcun riferimento a detto istituto , atteso che, allo scopo di eliminare una situazione di oggettiva ince rtezza, prevede che le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012 e , quindi, a suo avviso, porrebb e un limite temporale all’esercizio di un’attività; il Ministero aggiunge che il termine in discussione non potrebbe essere di prescrizione anche perch é altrimenti ne sarebbe possibile l’interruzione, con conseguente procrastinabilità per un tempo indefinito della consumazione del termine di conversione, contraria alla ratio legis volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici in un ambito delicato come quello della contabilità pubblica e della politica monetaria; né potrebbe rimettersi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione l’esercizio dell’eccezione di prescrizione; raggiunta da censura è anche l’interpretazione dell’art. 87, comma 3, l. n. 819/2002 che afferma che restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all’art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997 n. 96, e dell’art. 52 ter, comma 1, del citato decretolegislativo 24 giugno 1998 n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2, perché il legislatore non avrebbe ancorato la conversione alla prescrizion e , ma a vrebbe previstoun’identica durata del termine di prescrizione dei biglietti e titoli di stato e diquello di decadenza previsto dal comma 1 bis della legge 96/97; 2) il Collegio ritiene che le questioni poste dal motivo di ricorso – natura decadenziale o prescrizionale del termine di cui all’art. 3 comma 1 bisdella l. n. 96/1997, effetti della pronuncia n. 216/2015 della Corte Costituzionale ed eventuale rilevabilità d’ufficio della decadenza– abbiano rilievo nomofilattico e che pertanto sia opportuno trattarle in Pubblica Udienza.

PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22425/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1924/2020 depositata il 01/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia, per far dichiarare ed accertare che, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionalen. 216/2015, aveva diritto ad ottenere il controvalore in euro delle banconote in lire ancora in suo possesso e per far condannare i convenuti al pagamento di euro 11.748,36 pari al controvalore delle stesse, e, in via subordinata, per fare accertare che l’ingiustificata estinzione del diritto di convertire le lire in euro, prima dell’intervento della Consulta, gli aveva cagionat o un danno risarcibile exart. 2043 cod.civ. che quantificava in euro 11.748,36 o nella diversa somma che il giudice avrebbe liquidato equitativamente; il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6252/2017, rigettava la domanda attorea; la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1924/2020, ha reputato: i) tardiva l’eccezione di prescrizione formulata dal Ministero nel giudizio di primo grado ed accolta dal Tribunale, perché essa avrebbe dovuto essere formulata nella comparsa di risposta; ii) priva di pregio l’argomentazione del Ministero che avevaconfutato il motivo di appello con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere la tardività dell’eccezione di prescrizione, asserendo che il diritto azionato non era venuto meno per prescrizione, ma per decadenza, la quale, essendorilevabile d’ufficio, non soffriva delle preclusioni rilevate ; ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla conversione delle lire in suo possesso in euro, subordinandolo alla verifica da parte della Banca d’Italiache le banconote costituissero validi titoli al portatore; il Ministero ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, formulandoun solo articolato motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 360 bis 1 cod.proc.civ.; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) il Ministero deduce « Violazione/o falsa applicazione dell’art. 3° comma 1° bisdella legge 96 del 1997, degliartt. 2034 cod.civ., 2938 cod.civ., 2969 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. » ; alla Corte d'Appello rimprovera di avere qualificato il termine previsto dall’art. 3 comma 1 bis della l. n. 96/19 97 come di prescrizione, perché, a differenza di quanto stabilito al comma 1 e al comma 2, ove il legislatore fa esplicito riferimento alla prescrizione, il comma 1 bisnon contiene alcun riferimento a detto istituto , atteso che, allo scopo di eliminare una situazione di oggettiva ince rtezza, prevede che le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012 e , quindi, a suo avviso, porrebb e un limite temporale all’esercizio di un’attività; il Ministero aggiunge che il termine in discussione non potrebbe essere di prescrizione anche perch é altrimenti ne sarebbe possibile l’interruzione, con conseguente procrastinabilità per un tempo indefinito della consumazione del termine di conversione, contraria alla ratio legis volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici in un ambito delicato come quello della contabilità pubblica e della politica monetaria; né potrebbe rimettersi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione l’esercizio dell’eccezione di prescrizione; raggiunta da censura è anche l’interpretazione dell’art. 87, comma 3, l. n. 819/2002 che afferma che restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all’art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997 n. 96, e dell’art. 52 ter, comma 1, del citato decretolegislativo 24 giugno 1998 n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2, perché il legislatore non avrebbe ancorato la conversione alla prescrizion e , ma a vrebbe previstoun’identica durata del termine di prescrizione dei biglietti e titoli di stato e diquello di decadenza previsto dal comma 1 bis della legge 96/97; 2) il Collegio ritiene che le questioni poste dal motivo di ricorso – natura decadenziale o prescrizionale del termine di cui all’art. 3 comma 1 bisdella l. n. 96/1997, effetti della pronuncia n. 216/2015 della Corte Costituzionale ed eventuale rilevabilità d’ufficio della decadenza– abbiano rilievo nomofilattico e che pertanto sia opportuno trattarle in Pubblica Udienza. PQM La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo,