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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02296/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava gli incidenti di esecuzione con cui i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la revoca dell'ordine di carcerazione emessa nei loro confronti dalla Procura Generale.

Secondo i difensori, poiché la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello con la sentenza del 4 novembre 2020 limitatamente alla quantificazione dell'aumento per la continuazione relativo al reato di cui al capo E, l'esecuzione non poteva avere luogo in quanto tale delitto era il più grave e la relativa pena doveva essere posta a base del calcolo complessivo della pena.

Secondo la Corte territoriale, al contrario, il delitto più grave era stato individuato dalla sentenza di condanna in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo A, sulla cui pena base erano stati calcolati gli aumenti per continuazione per i reati satellite, tra cui quello di cui al capo E oggetto dell'annullamento con rinvio.

Non era possibile una rivisitazione del calcolo della pena operato dal giudice della cognizione su cui si era formato il giudicato.

In definitiva, esisteva una pena suscettibile di essere messa in esecuzione, costituita dalla pena base per il delitto di cui al capo A e dagli aumenti per continuazione calcolati per i reati satellite diversi da quello di cui al capo E.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 27 Cost. e denunciando l'esecuzione di una pena illegale.

Il difensore aveva chiesto la revoca dell'ordine di carcerazione sul presupposto che la sentenza di annullamento imponeva la revisione del reato più grave, erroneamente identificato dalla sentenza di condanna in quello contestato al capo A. Il difensore richiama l'evoluzione giurisprudenziale sull'intangibilità del giudicato e il contenuto della decisione delle Sezioni Unite n. 3423 del 29/10/2020, che avrebbe escluso l'eseguibilità della pena relativa ad un capo non oggetto di annullamento quando, a seguito dell'annullamento parziale, sia ancora sub iudice l'individuazione del reato più grave tra quelli posti in continuazione; quando, cioè, non siano presenti i presupposti della completezza e della certezza della pena.

Nel caso concreto, secondo il ricorrente, non era stato ancora definitivamente individuato il reato più grave posto a base del calcolo della pena: in particolare, sulla base delle pene edittali previste per i reati giudicati (art.416-bis, commi 1 e 4, cod. pen., art. 628, commi 1 e 3 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309 del 1990), il reato più grave era quello rispetto al quale era stata pronunciata sentenza di annullamento; si trattava di valutazione che avrebbe comportato conseguenze più favorevoli per i condannati con riferimento all'accesso alle misure alternative alla detenzione.

Secondo il ricorrente, quindi, diversamente da quanto era avvenuto per altri imputati dello stesso processo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena era stata determinata in modo illegittimo, circostanza che permetteva l'intervento del giudice dell'esecuzione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

1. Appare opportuno richiamare il contenuto della sentenza di questa Corte che ha reso irrevocabile la condanna nei confronti dei due odierni ricorrenti, salvo che per il reato sub E per il quale ha pronunciato annullamento con rinvio.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato un motivo di impugnazione con il quale denunciava "violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: sarebbe stato identificato come reato più grave quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. invece che la rapina aggravata e l'aumento per la continuazione relativa al reato di spaccio di sostanza stupefacente era stato calcolato senza identificare la natura della sostanza e, dunque, senza considerare le differenze tra le pene comminate per i reati inerenti le droghe pesanti e quelli relativi alle droghe leggere"; il difensore di [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, aveva proposto un motivo di ricorso generico sulla determinazione della pena, denunciando "violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva l'eccessività degli aumenti inflitti per la continuazione nonché la loro illogica omogeneità nonostante si riferissero a delitti ora consumati ora tentati; si denunciava inoltre il difetto di valutazione delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche".

La Corte di cassazione riteneva inammissibile per carenza di interesse il motivo che deduceva l'erronea identificazione del reato più grave, rigettava il motivo relativo alla misura degli aumenti per continuazione per i reati diversi da quello contestato all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e annullava con rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla misura dell'aumento per continuazione operato per quest'ultimo reato; rigettava, invece, le censure proposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sulla determinazione della pena, salvo l'annullamento per la rideterminazione dell'aumento di pena per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

In definitiva, risulta evidente che, per entrambi i ricorrenti, la pena era stata calcolata individuando come reato più grave quello di cui all'art. 416-bis, commi 1 e 4, cod. pen. e determinando per tale reato la pena base, mentre il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 era stato considerato reato satellite, per il quale era stato devoluta al giudice del rinvio la rideterminazione dell'aumento per la continuazione.

Inoltre, le questioni relative alla individuazione del reato più grave e al calcolo della pena erano state affrontate nei motivi di ricorso e respinte dalla sentenza di questa Corte.

2. Alla luce di questo esito, deve trovare applicazione il dictum delle Sezioni Unite in punto di eseguibilità della pena per i reati per i quali l'affermazione di responsabilità è divenuta definitiva e la pena è stata definitivamente determinata: le Sezioni Unite, Gialluisi, hanno affermato il principio per cui, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio (Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 27/01/2021, Gialluisi, Rv. 280261).

Nel caso in esame, l'affermazione di responsabilità per i reati diversi da quello di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 è definitiva, così come è definitivamente determinata la misura della pena per tali reati, che il giudice del rinvio non può modificare, potendo soltanto determinare la misura dell'aumento per il predetto delitto.

3. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la statuizione dei giudici della cognizione sul calcolo della pena e sull'individuazione del reato più grave non è modificabile dal giudice dell'esecuzione, dovendosi escludere che la pena inflitta sia illegale.

Si deve ricordare che pena illegale è soltanto quella di specie diversa da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260326): solo in presenza di tali vizi il giudice dell'esecuzione può intervenire.

Nel caso di specie, al contrario, tali vizi non sono nemmeno dedotti dal ricorrente, che si limita a sottolineare che, se il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 fosse ritenuto quello più grave, i condannati ne riceverebbero non meglio specificati benefici penitenziari.

4. Non basta: il ricorso ipotizza che il giudice del rinvio possa rideterminare la pena complessiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appunto considerando più grave il delitto di cui all'art. 73 cit..

Tale eventualità è esclusa dal disposto dell'art. 627 cod. proc. pen. che impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ogni questione di diritto dalla stessa decisa: si deve, quindi, escludere che la Corte di rinvio possa violare la statuizione della sentenza di annullamento, che ha ritenuto corretta l'individuazione dell'art. 416-bis cod. pen. come reato più grave così come il calcolo complessivo della pena.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava gli incidenti di esecuzione con cui i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la revoca dell'ordine di carcerazione emessa nei loro confronti dalla Procura Generale. Secondo i difensori, poiché la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello con la sentenza del 4 novembre 2020 limitatamente alla quantificazione dell'aumento per la continuazione relativo al reato di cui al capo E, l'esecuzione non poteva avere luogo in quanto tale delitto era il più grave e la relativa pena doveva essere posta a base del calcolo complessivo della pena. Secondo la Corte territoriale, al contrario, il delitto più grave era stato individuato dalla sentenza di condanna in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato al capo A, sulla cui pena base erano stati calcolati gli aumenti per continuazione per i reati satellite, tra cui quello di cui al capo E oggetto dell'annullamento con rinvio. Non era possibile una rivisitazione del calcolo della pena operato dal giudice della cognizione su cui si era formato il giudicato. In definitiva, esisteva una pena suscettibile di essere messa in esecuzione, costituita dalla pena base per il delitto di cui al capo A e dagli aumenti per continuazione calcolati per i reati satellite diversi da quello di cui al capo E. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 27 Cost. e denunciando l'esecuzione di una pena illegale. Il difensore aveva chiesto la revoca dell'ordine di carcerazione sul presupposto che la sentenza di annullamento imponeva la revisione del reato più grave, erroneamente identificato dalla sentenza di condanna in quello contestato al capo A. Il difensore richiama l'evoluzione giurisprudenziale sull'intangibilità del giudicato e il contenuto della decisione delle Sezioni Unite n. 3423 del 29/10/2020, che avrebbe escluso l'eseguibilità della pena relativa ad un capo non oggetto di annullamento quando, a seguito dell'annullamento parziale, sia ancora sub iudice l'individuazione del reato più grave tra quelli posti in continuazione; quando, cioè, non siano presenti i presupposti della completezza e della certezza della pena. Nel caso concreto, secondo il ricorrente, non era stato ancora definitivamente individuato il reato più grave posto a base del calcolo della pena: in particolare, sulla base delle pene edittali previste per i reati giudicati (art.416-bis, commi 1 e 4, cod. pen., art. 628, commi 1 e 3 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309 del 1990), il reato più grave era quello rispetto al quale era stata pronunciata sentenza di annullamento; si trattava di valutazione che avrebbe comportato conseguenze più favorevoli per i condannati con riferimento all'accesso alle misure alternative alla detenzione. Secondo il ricorrente, quindi, diversamente da quanto era avvenuto per altri imputati dello stesso processo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena era stata determinata in modo illegittimo, circostanza che permetteva l'intervento del giudice dell'esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 1. Appare opportuno richiamare il contenuto della sentenza di questa Corte che ha reso irrevocabile la condanna nei confronti dei due odierni ricorrenti, salvo che per il reato sub E per il quale ha pronunciato annullamento con rinvio. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato un motivo di impugnazione con il quale denunciava "violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: sarebbe stato identificato come reato più grave quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. invece che la rapina aggravata e l'aumento per la continuazione relativa al reato di spaccio di sostanza stupefacente era stato calcolato senza identificare la natura della sostanza e, dunque, senza considerare le differenze tra le pene comminate per i reati inerenti le droghe pesanti e quelli relativi alle droghe leggere"; il difensore di [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, aveva proposto un motivo di ricorso generico sulla determinazione della pena, denunciando "violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva l'eccessività degli aumenti inflitti per la continuazione nonché la loro illogica omogeneità nonostante si riferissero a delitti ora consumati ora tentati; si denunciava inoltre il difetto di valutazione delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche". La Corte di cassazione riteneva inammissibile per carenza di interesse il motivo che deduceva l'erronea identificazione del reato più grave, rigettava il motivo relativo alla misura degli aumenti per continuazione per i reati diversi da quello contestato all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e annullava con rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla misura dell'aumento per continuazione operato per quest'ultimo reato; rigettava, invece, le censure proposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sulla determinazione della pena, salvo l'annullamento per la rideterminazione dell'aumento di pena per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. In definitiva, risulta evidente che, per entrambi i ricorrenti, la pena era stata calcolata individuando come reato più grave quello di cui all'art. 416-bis, commi 1 e 4, cod. pen. e determinando per tale reato la pena base, mentre il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 era stato considerato reato satellite, per il quale era stato devoluta al giudice del rinvio la rideterminazione dell'aumento per la continuazione. Inoltre, le questioni relative alla individuazione del reato più grave e al calcolo della pena erano state affrontate nei motivi di ricorso e respinte dalla sentenza di questa Corte. 2. Alla luce di questo esito, deve trovare applicazione il dictum delle Sezioni Unite in punto di eseguibilità della pena per i reati per i quali l'affermazione di responsabilità è divenuta definitiva e la pena è stata definitivamente determinata: le Sezioni Unite, Gialluisi, hanno affermato il principio per cui, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 27/01/2021, Gialluisi, Rv. 280261). Nel caso in esame, l'affermazione di responsabilità per i reati diversi da quello di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 è definitiva, così come è definitivamente determinata la misura della pena per tali reati, che il giudice del rinvio non può modificare, potendo soltanto determinare la misura dell'aumento per il predetto delitto. 3. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la statuizione dei giudici della cognizione sul calcolo della pena e sull'individuazione del reato più grave non è modificabile dal giudice dell'esecuzione, dovendosi escludere che la pena inflitta sia illegale. Si deve ricordare che pena illegale è soltanto quella di specie diversa da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260326): solo in presenza di tali vizi il giudice dell'esecuzione può intervenire. Nel caso di specie, al contrario, tali vizi non sono nemmeno dedotti dal ricorrente, che si limita a sottolineare che, se il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 fosse ritenuto quello più grave, i condannati ne riceverebbero non meglio specificati benefici penitenziari. 4. Non basta: il ricorso ipotizza che il giudice del rinvio possa rideterminare la pena complessiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appunto considerando più grave il delitto di cui all'art. 73 cit.. Tale eventualità è esclusa dal disposto dell'art. 627 cod. proc. pen. che impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ogni questione di diritto dalla stessa decisa: si deve, quindi, escludere che la Corte di rinvio possa violare la statuizione della sentenza di annullamento, che ha ritenuto corretta l'individuazione dell'art. 416-bis cod. pen. come reato più grave così come il calcolo complessivo della pena. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa
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