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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02423/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5488/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale Amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa nella qualità di procuratrice la [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.4; - controricorrente– avverso la sentenza n.1671/2020 della Corte di Appello di Bari pubblicata il 02/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,23 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5488/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale Amministratore unico e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa nella qualità di procuratrice la [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.4; - controricorrente– avverso la sentenza n.1671/2020 della Corte di Appello di Bari pubblicata il 02/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,23 gennaio 2
Decreto Cassazione n. 02423/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris