CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 32778/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 gennaio 2024 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 18 maggio 2023 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi due di arresto ed Euro 5000,00 di ammenda. Lo stesso veniva tratto a giudizio in quanto in data 10 aprile 2021, nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri di Messina, era risultato alla guida di un'autovettura senza essere in possesso della patente di guida perché revocata e dalla banca dati risultava avere commesso la stessa infrazione in data 14 luglio 2020. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione e la falsa applicazione della legge penale e/o il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. Si censura la sentenza impugnata atteso che la Corte d'appello non ha ravvisato i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. facendo richiamo al precedente episodio avvenuto il 14 luglio 2020 il quale ha comportato l'applicazione della recidiva nel biennio che integra elemento costitutivo del reato contestato. Considerando le due condotte come elementi essenziali e costitutivi della struttura di un'unica fattispecie penale, il reato per cui si procede é di modesto allarme sociale tanto da consentire l'invocata pronuncia. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile in quanto generico. 2. Va permesso che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (cfr. Sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, Rv. 270882). L'art. 1, comma 2, d. Igs. n. 8 del 2016 ha, infatti, escluso espressamente l'estensione dell'abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni «per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda» (art.1 comma 1). Il secondo comma della disposizione, peraltro, ha avuto cura di delimitare espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che - se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo. 3. Ciò premesso in linea generale, se é vero che la sentenza impugnata fonda il diniego dell'art. 131 bis cod.pen. sulla precedente violazione della guida senza patente ( che già costituisce un elemento costitutivo del reato, per cui non può essere posta tout court a fondamento del diniego del beneficio) valorizza, tuttavia, anche l'assenza di elementi idonei a connotare il comportamento dell'imputato in termini di minima offensività. Tale ultimo profilo non viene in alcun modo censurato nell'odierno ricorso, se non in termini generici ed astratti senza quindi alcun confronto con le specifiche statuizioni del provvedimento impugnato. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de