CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 38409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: r. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza resa ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per i reati loro rispettivamente ascritti in tema di stupefacenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore e con distinti ricorsi, propongono un solo, identico, motivo con cui deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., 29 e 77 cod. pen., nella parte in cui è stata disposta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, per le pene finali ad essi rispettivamente irrogate (anni 3 e mesi 4 per [OSCURATO:PERSONA]; anni 4 e mesi 4 per [OSCURATO:PERSONA]), in ordine ad una pluralità di reati, avvinti dal vincolo della continuazione. Richiamato l'art. 77 cod. pen., la difesa sostiene che nessuno dei reati ascritti, preso singolarmente, supera la soglia minima richiesta dalla legge per l'applicazione della pena accessoria, conseguendone l'evidente erroneità della disposta interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. In data 04/05/2023, è pervenuta memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], da parte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, solleva un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen., per non avere i Giudici del merito operato una valutazione più esplicita circa la gravità del reato e la personalità dell'imputato, onde rendere conforme a giustizia la pena applicata. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, solleva un unico motivo con cui deduce la mancanza della motivazione; la sentenza impugnata si è limitata alla enunciazione formale del calcolo della pena richiesta, a fronte della ammissione da parte dell'imputato della penale responsabilità. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. 6. I ricorsi sono inammissibili. 6.1. La comune doglianza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. La sentenza impugnata ha, invero, fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale (Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 270240) per il quale, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione. Risulta dalla sentenza impugnata che, per [OSCURATO:PERSONA], sia stato ritenuto più grave il reato di cui al capo 65), con pena base stimata in anni 6 di reclusione (ed euro 27.000 di multa); e che per [OSCURATO:PERSONA], parimenti sia stato ritenuto più grave il reato di cui al medesimo capo 65), con pena base stimata in anni 6 e mesi 3 di reclusione (ed euro 27.000 di multa). 6.2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano i vizi denunciati. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio