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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12792/2026

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difesa dall’Avvocatura generale delloStato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n.1256/2024, pubblicata il 10 ottobre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 23 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/20261.– Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, davanti al Tribunale diL’Aquila, avverso l’ordinanza-ingiunzione n.

DPC017/266 del 26settembre 2022 emessa dalla Regione Abruzzo – DipartimentoGoverno del Territorio e Politiche ambientali – Servizio gestioneDemanio idrico e fluviale – Ufficio procedimenti sanzionatori econtenzioso sulle acque – all’esito di verbale di accertamento econtestazione di illecito amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila n. 8 del 7 marzo 2018 –, con la quale erastato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di euro3.000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria previstadall’art. 133, primo comma, del d.lgs. n. 152/2006, in ordine allaviolazione dell’art. 101, primo comma, del medesimo d.lgs., neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] – quale trasgressore – e della GranSasso Acqua – quale obbligato in solido – per il mancato rispettodei valori-limite dell’acqua di scarico dal depuratore comunale diCollebrincioni, in località [OSCURATO:PERSONA], con precipuo riguardo alparametro “[OSCURATO:PERSONA]”, rispetto al limite fissatonell’autorizzazione regionale di cui al prot. n. 237861 del 14settembre 2017.In particolare, l’opponente deduceva: a) che il limite diriferimento per il parametro “[OSCURATO:PERSONA]” da rispettaresarebbe stato quello di cui al documento del 24 settembre 2014,piuttosto che quello individuato nella disposizione dirigenzialeprovinciale n. 39113 del 26 giugno 2014; b) che il provvedimentonon avrebbe tenuto conto delle caratteristiche impiantistiche deldepuratore; c) che non si sarebbe tenuto altresì conto che nellaNumero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026notte precedente si erano verificate piogge abbondanti cheavevano diminuito il rendimento dell’impianto; d) che la bontà deirisultati sarebbe stata inficiata da un tempo eccessivo diconservazione del campione; e) che vi sarebbe statal’impossibilità per il gestore di attuare le prescrizioni relative aiparametri microbiologici, attesa l’incompatibilità dei tempiprevedibili per intervenire rispetto a quelli intimati.Sulla base di tali premesse, chiedeva l’annullamentodell’ordinanza-ingiunzione opposta.Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, la qualecontestava le deduzioni avversarie e concludeva per il rigettodell’opposizione.Il Tribunale adito, con sentenza n. 791/2023, depositata il 19dicembre 2023, accoglieva la spiegata opposizione e, per l’effetto,annullava l’ordinanza-ingiunzione impugnata.2.– Proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure laRegione Abruzzo, lamentando: 1) l’erronea valutazione dellaprova, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il limitetemporale di 12/18 ore, riferito specificamente alla conservazionedel campione per il parametro della “[OSCURATO:PERSONA]”,rappresentasse il tempo massimo di apertura per garantirel’attendibilità delle analisi; 2) l’erronea valutazione compiuta,secondo cui, quand’anche l’apertura del campione fosse potutaavvenire all’interno di un lasso temporale variabile da 18 a 24 oredal prelievo, non vi sarebbe stata la dimostrazione che ilcampione fosse stato conservato all’interno della fascia ditemperatura ricompresa tra i 4 e i 10 gradi, come espressamenteNumero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026richiesto dal manuale Apat [OSCURATO:PERSONA] 7010 C Man 29 2003 pertutti i parametri microbiologici.Rimaneva contumace nel giudizio di gravame la [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui inepigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava lapronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che doveva esserecondivisa la statuizione del Tribunale in ordine al fatto che il limitemassimo di esecuzione delle analisi relative al parametro di“[OSCURATO:PERSONA]” doveva essere di 18 ore rispetto a quellogenerale di 24 ore previsto per tutti i parametri microbiologici; b)che la validità scientifica delle metodiche di analisi adottate daArta non poteva essere avvalorata dal parere fornito dall’Istitutosuperiore di Sanità, in quanto apertamente in contrasto con ilmanuale Apat, manuale in cui vi era specifico riferimento alparametro di “[OSCURATO:PERSONA]”, per il quale era previsto un tempomassimo di apertura di 12/18 ore, spettando all’autoritàsanzionante la prova della persistenza dell’attendibilità delleanalisi ove eseguite oltre le 18 ore, prova nella fattispecie nonraggiunta; c) che dalle generiche e incomplete indicazionicontenute nel verbale di prelievo versato in atti non era neppurepossibile ricavare che fosse stata osservata la necessità ditrasportare, mantenere e conservare i campioni prima dell’esameanalitico a temperature che non superassero i 10 gradi, ai fini direndere attendibile anche un’analisi effettuata nell’arco di tempoche comprendeva il più ampio termine di 24 ore dal prelievo,Numero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026poiché alla voce “temperatura di prelievo” emergeva unatemperatura inferiore a 10 gradi (e segnatamente di 8 gradi)mentre nel verbale redatto al momento dell’apertura dei campioninon vi era alcun riferimento alla temperatura, sicché non vi era ladimostrazione che il campione – che al momento del prelievoaveva una temperatura prossima a quella di 10 gradi – avessemantenuto, fino all’esame analitico, una temperatura conforme aquella di 4/10 gradi e, quindi, fosse stato correttamenteconservato; d) che i chiarimenti resi da Arta, con la nota prot. n.42073 del 27 agosto 2021, non erano probanti, poiché provenientidallo stesso organo che aveva effettuato l’accertamento esoprattutto contenenti affermazioni di carattere generale.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, la Regione Abruzzo.Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’allegato 5, parte terza, punto 4, del d.lgs. n.152/2006, per avere la Corte di merito reputato inattendibili leanalisi effettuate dall’Arta per il parametro della “EscherichiaColi”, in quanto eseguite oltre le 18 ore, benché l’allegato 5,parte terza, al punto 4, dedicato ai “metodi di campionamento edanalisi”, prevedesse la validità delle procedure di controllo,Numero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026campionamento e misura definite dalle normative in essere primadell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006.Obietta l’istante che la sentenza impugnata sarebbe incorsain error in iudicando, per aver interpretato in maniera sui generisle disposizioni tecniche, considerandole delle vere e proprienorme inderogabili e, in specie, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rubricato “Manuali e [OSCURATO:PERSONA] 29/2003”, tabella 1, inerente altempo raccomandato di conservazione del campione di“[OSCURATO:PERSONA]”, avendo considerato il limite temporale di12/18 ore una norma speciale in grado di derogare all’obbligo dieffettuare le analisi entro 24 ore dal prelievo.E ciò con un’indebita commistione tra il termine “analisi” e iltermine “conservazione”, da cui sarebbe scaturito un errore diinterpretazione delle disposizioni tecniche, posto che, a pag. 846,il manuale individuava come tempi massimi consigliati perl’esame di acque dolci superficiali, acque marine e acque discarico, tra il momento del prelievo e l’esecuzione delle analisimicrobiologiche, un minimo di 6/8 ore, con “l’obbligo di nonsuperare un periodo medio di 24 ore”, mentre, a pag. 847,tabella 1, si faceva riferimento a meri “tempi massimi (ancoraaccettabili) raccomandati” per la conservazione dei campioni peranalisi microbiologiche, individuando tra i gruppi di organismi daricercare per Escherichia coli e coliformi il tempo massimo(accettabile) in ore 12 (18), sicché l’unico obbligo previsto da taliregole tecniche sarebbe stato quello di effettuare le analisi entrole 24 ore dal momento del prelievo.Il motivo è fondato.Numero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026Infatti, la disciplina legislativa del campionamento e delleanalisi ha valore indicativo e l’inosservanza di tali indicazioni noncomporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenzadi una corrispondente sanzione d’invalidità.Tali operazioni hanno una funzione meramente strumentaleall’accertamento dell’osservanza o meno dei limiti di emissione, ilquale consegue alla valutazione degli elementi complessivamenteemersi, senza che la legittimità dell’accertamento dipenda dalformale ossequio alle predette indicazioni legislative (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2324 del 25/01/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7269del 30/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 6638 del 20/03/2007; Sez.1, Sentenza n. 17571 del 02/08/2006; nello stesso senso, intema di tutela delle frodi alimentari, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.30964 del 07/11/2023).Nella fattispecie, avrebbe dovuto farsi riferimento all’“obbligo” di rispetto del tempo massimo di 24 ore, di cui è stataaccertata la congruità ai fini dell’attendibilità dell’esito delleanalisi (come da parere dell’Istituto superiore della Sanità),anziché riferirsi alla mera “raccomandazione” in ordine al tempomassimo di conservazione di 18 ore per il campione di“[OSCURATO:PERSONA]”, considerato che i metodi di prelevamento deicampioni fissati dalle tabelle allegate ai testi normativi in materiadi inquinamento da scarichi, costituendo disposizioniregolamentari di natura tecnica, non sono caratterizzati daassoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri direttivi dimassima.2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.Numero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/20262697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. sull’onus probandi esul vizio di ultra-petizione, per avere la Corte territoriale ritenutoche il risultato delle analisi non fosse attendibile per carenza diprova sulla corretta conservazione del campione, il cui contenutoavrebbe dovuto essere tenuto ad una temperatura compresa tra i4 e i 10 gradi, così come previsto dalle regole tecniche di settoree dal parere dell’Istituto superiore della Sanità, irregolarità dellaprocedura di conservazione del campione rilevata in assenza diuna precisa contestazione di parte opponente.Osserva ancora l’istante che, a fronte dell’indicazione dellatemperatura precisa pari a 8 gradi al momento del prelievo delcampione, come conservato in idoneo contenitore refrigerato finoalla consegna presso il distretto Arta di L’Aquila (così comeesplicitato nel verbale), avrebbe dovuto presumersi che le attivitàdi conservazione fossero state adeguate agli standard stabilitidalle regole di settore, sicché sarebbe stato onere dell’opponentedimostrare che la conservazione fosse avvenuta in modoinadeguato rispetto alle corrette modalità di campionamento eanalisi.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata ha infatti violato il principio didistribuzione dell’onere probatorio, addebitando alla Regionel’onere di provare che la temperatura del campione al momentodelle analisi fosse conforme ai limiti prescritti – così facendoricadere sulla stessa Regione le conseguenze della mancanza diprova sul punto –, mentre, a fronte della prova che al momentodel prelievo del campione la temperatura era di 8 gradi (e,quindi, nella norma), come da relativo verbale, sarebbe statoNumero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026onere dell’opponente dimostrare che, al momento delle analisi,ossia dopo 22 ore circa dal prelievo, la temperatura diconservazione fosse variata, benché nel verbale di prelievo fossestato annotato che il campione era conservato in idoneocontenitore refrigerato.Vigeva, al riguardo, la presunzione iuris tantum che latemperatura iniziale al momento del prelievo fosse rimasta talenella fase di conservazione, con il conseguente oneredell’opponente di dimostrare i fatti idonei ad inficiare talepresunzione, mentre in concreto nessuna allegazione e prova èstata offerta dalla [OSCURATO:PERSONA], che neanche avevaspecificamente contestato tale circostanza (essendosi limitata,nel corpo dell’atto introduttivo dell’opposizione, a contestare ilsuperamento dei tempi massimi di conservazione).3.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere accolto.La sentenza impugnata va, dunque, cassata e, decidendo lacausa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto ex art. 384, secondo comma, secondo periodo, c.p.c.,l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione impugnata deveessere rigettata.La regolamentazione delle spese e compensi del giudizio, pertutti i gradi, segue il principio di soccombenza, con liquidazionecome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte Suprema di CassazioneNumero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigettal’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione impugnata;condanna la controricorrente alla refusione, in favore dellaricorrente, delle spese di lite, che liquida – per il giudizio di primogrado – in complessivi euro 977,00, – per il giudizio d’appello –in complessivi euro 1.600,00 e – per il giudizio di cassazione – incomplessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avvocatura generale delloStato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n.1256/2024, pubblicata il 10 ottobre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 23 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/20261.– Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, davanti al Tribunale diL’Aquila, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. DPC017/266 del 26settembre 2022 emessa dalla Regione Abruzzo – DipartimentoGoverno del Territorio e Politiche ambientali – Servizio gestioneDemanio idrico e fluviale – Ufficio procedimenti sanzionatori econtenzioso sulle acque – all’esito di verbale di accertamento econtestazione di illecito amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila n. 8 del 7 marzo 2018 –, con la quale erastato ingiunto all’opponente il pagamento della somma di euro3.000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria previstadall’art. 133, primo comma, del d.lgs. n. 152/2006, in ordine allaviolazione dell’art. 101, primo comma, del medesimo d.lgs., neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] – quale trasgressore – e della GranSasso Acqua – quale obbligato in solido – per il mancato rispettodei valori-limite dell’acqua di scarico dal depuratore comunale diCollebrincioni, in località [OSCURATO:PERSONA], con precipuo riguardo alparametro “[OSCURATO:PERSONA]”, rispetto al limite fissatonell’autorizzazione regionale di cui al prot. n. 237861 del 14settembre 2017.In particolare, l’opponente deduceva: a) che il limite diriferimento per il parametro “[OSCURATO:PERSONA]” da rispettaresarebbe stato quello di cui al documento del 24 settembre 2014,piuttosto che quello individuato nella disposizione dirigenzialeprovinciale n. 39113 del 26 giugno 2014; b) che il provvedimentonon avrebbe tenuto conto delle caratteristiche impiantistiche deldepuratore; c) che non si sarebbe tenuto altresì conto che nellaNumero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026notte precedente si erano verificate piogge abbondanti cheavevano diminuito il rendimento dell’impianto; d) che la bontà deirisultati sarebbe stata inficiata da un tempo eccessivo diconservazione del campione; e) che vi sarebbe statal’impossibilità per il gestore di attuare le prescrizioni relative aiparametri microbiologici, attesa l’incompatibilità dei tempiprevedibili per intervenire rispetto a quelli intimati.Sulla base di tali premesse, chiedeva l’annullamentodell’ordinanza-ingiunzione opposta.Si costituiva in giudizio la Regione Abruzzo, la qualecontestava le deduzioni avversarie e concludeva per il rigettodell’opposizione.Il Tribunale adito, con sentenza n. 791/2023, depositata il 19dicembre 2023, accoglieva la spiegata opposizione e, per l’effetto,annullava l’ordinanza-ingiunzione impugnata.2.– Proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure laRegione Abruzzo, lamentando: 1) l’erronea valutazione dellaprova, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il limitetemporale di 12/18 ore, riferito specificamente alla conservazionedel campione per il parametro della “[OSCURATO:PERSONA]”,rappresentasse il tempo massimo di apertura per garantirel’attendibilità delle analisi; 2) l’erronea valutazione compiuta,secondo cui, quand’anche l’apertura del campione fosse potutaavvenire all’interno di un lasso temporale variabile da 18 a 24 oredal prelievo, non vi sarebbe stata la dimostrazione che ilcampione fosse stato conservato all’interno della fascia ditemperatura ricompresa tra i 4 e i 10 gradi, come espressamenteNumero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026richiesto dal manuale Apat [OSCURATO:PERSONA] 7010 C Man 29 2003 pertutti i parametri microbiologici.Rimaneva contumace nel giudizio di gravame la [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui inepigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava lapronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che doveva esserecondivisa la statuizione del Tribunale in ordine al fatto che il limitemassimo di esecuzione delle analisi relative al parametro di“[OSCURATO:PERSONA]” doveva essere di 18 ore rispetto a quellogenerale di 24 ore previsto per tutti i parametri microbiologici; b)che la validità scientifica delle metodiche di analisi adottate daArta non poteva essere avvalorata dal parere fornito dall’Istitutosuperiore di Sanità, in quanto apertamente in contrasto con ilmanuale Apat, manuale in cui vi era specifico riferimento alparametro di “[OSCURATO:PERSONA]”, per il quale era previsto un tempomassimo di apertura di 12/18 ore, spettando all’autoritàsanzionante la prova della persistenza dell’attendibilità delleanalisi ove eseguite oltre le 18 ore, prova nella fattispecie nonraggiunta; c) che dalle generiche e incomplete indicazionicontenute nel verbale di prelievo versato in atti non era neppurepossibile ricavare che fosse stata osservata la necessità ditrasportare, mantenere e conservare i campioni prima dell’esameanalitico a temperature che non superassero i 10 gradi, ai fini direndere attendibile anche un’analisi effettuata nell’arco di tempoche comprendeva il più ampio termine di 24 ore dal prelievo,Numero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026poiché alla voce “temperatura di prelievo” emergeva unatemperatura inferiore a 10 gradi (e segnatamente di 8 gradi)mentre nel verbale redatto al momento dell’apertura dei campioninon vi era alcun riferimento alla temperatura, sicché non vi era ladimostrazione che il campione – che al momento del prelievoaveva una temperatura prossima a quella di 10 gradi – avessemantenuto, fino all’esame analitico, una temperatura conforme aquella di 4/10 gradi e, quindi, fosse stato correttamenteconservato; d) che i chiarimenti resi da Arta, con la nota prot. n.42073 del 27 agosto 2021, non erano probanti, poiché provenientidallo stesso organo che aveva effettuato l’accertamento esoprattutto contenenti affermazioni di carattere generale.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, la Regione Abruzzo.Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’allegato 5, parte terza, punto 4, del d.lgs. n.152/2006, per avere la Corte di merito reputato inattendibili leanalisi effettuate dall’Arta per il parametro della “EscherichiaColi”, in quanto eseguite oltre le 18 ore, benché l’allegato 5,parte terza, al punto 4, dedicato ai “metodi di campionamento edanalisi”, prevedesse la validità delle procedure di controllo,Numero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026campionamento e misura definite dalle normative in essere primadell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006.Obietta l’istante che la sentenza impugnata sarebbe incorsain error in iudicando, per aver interpretato in maniera sui generisle disposizioni tecniche, considerandole delle vere e proprienorme inderogabili e, in specie, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],rubricato “Manuali e [OSCURATO:PERSONA] 29/2003”, tabella 1, inerente altempo raccomandato di conservazione del campione di“[OSCURATO:PERSONA]”, avendo considerato il limite temporale di12/18 ore una norma speciale in grado di derogare all’obbligo dieffettuare le analisi entro 24 ore dal prelievo.E ciò con un’indebita commistione tra il termine “analisi” e iltermine “conservazione”, da cui sarebbe scaturito un errore diinterpretazione delle disposizioni tecniche, posto che, a pag. 846,il manuale individuava come tempi massimi consigliati perl’esame di acque dolci superficiali, acque marine e acque discarico, tra il momento del prelievo e l’esecuzione delle analisimicrobiologiche, un minimo di 6/8 ore, con “l’obbligo di nonsuperare un periodo medio di 24 ore”, mentre, a pag. 847,tabella 1, si faceva riferimento a meri “tempi massimi (ancoraaccettabili) raccomandati” per la conservazione dei campioni peranalisi microbiologiche, individuando tra i gruppi di organismi daricercare per Escherichia coli e coliformi il tempo massimo(accettabile) in ore 12 (18), sicché l’unico obbligo previsto da taliregole tecniche sarebbe stato quello di effettuare le analisi entrole 24 ore dal momento del prelievo.Il motivo è fondato.Numero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026Infatti, la disciplina legislativa del campionamento e delleanalisi ha valore indicativo e l’inosservanza di tali indicazioni noncomporta la nullità delle operazioni di campionamento, in assenzadi una corrispondente sanzione d’invalidità.Tali operazioni hanno una funzione meramente strumentaleall’accertamento dell’osservanza o meno dei limiti di emissione, ilquale consegue alla valutazione degli elementi complessivamenteemersi, senza che la legittimità dell’accertamento dipenda dalformale ossequio alle predette indicazioni legislative (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2324 del 25/01/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7269del 30/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 6638 del 20/03/2007; Sez.1, Sentenza n. 17571 del 02/08/2006; nello stesso senso, intema di tutela delle frodi alimentari, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.30964 del 07/11/2023).Nella fattispecie, avrebbe dovuto farsi riferimento all’“obbligo” di rispetto del tempo massimo di 24 ore, di cui è stataaccertata la congruità ai fini dell’attendibilità dell’esito delleanalisi (come da parere dell’Istituto superiore della Sanità),anziché riferirsi alla mera “raccomandazione” in ordine al tempomassimo di conservazione di 18 ore per il campione di“[OSCURATO:PERSONA]”, considerato che i metodi di prelevamento deicampioni fissati dalle tabelle allegate ai testi normativi in materiadi inquinamento da scarichi, costituendo disposizioniregolamentari di natura tecnica, non sono caratterizzati daassoluta cogenza, ma costituiscono soltanto dei criteri direttivi dimassima.2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.Numero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/20262697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. sull’onus probandi esul vizio di ultra-petizione, per avere la Corte territoriale ritenutoche il risultato delle analisi non fosse attendibile per carenza diprova sulla corretta conservazione del campione, il cui contenutoavrebbe dovuto essere tenuto ad una temperatura compresa tra i4 e i 10 gradi, così come previsto dalle regole tecniche di settoree dal parere dell’Istituto superiore della Sanità, irregolarità dellaprocedura di conservazione del campione rilevata in assenza diuna precisa contestazione di parte opponente.Osserva ancora l’istante che, a fronte dell’indicazione dellatemperatura precisa pari a 8 gradi al momento del prelievo delcampione, come conservato in idoneo contenitore refrigerato finoalla consegna presso il distretto Arta di L’Aquila (così comeesplicitato nel verbale), avrebbe dovuto presumersi che le attivitàdi conservazione fossero state adeguate agli standard stabilitidalle regole di settore, sicché sarebbe stato onere dell’opponentedimostrare che la conservazione fosse avvenuta in modoinadeguato rispetto alle corrette modalità di campionamento eanalisi.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata ha infatti violato il principio didistribuzione dell’onere probatorio, addebitando alla Regionel’onere di provare che la temperatura del campione al momentodelle analisi fosse conforme ai limiti prescritti – così facendoricadere sulla stessa Regione le conseguenze della mancanza diprova sul punto –, mentre, a fronte della prova che al momentodel prelievo del campione la temperatura era di 8 gradi (e,quindi, nella norma), come da relativo verbale, sarebbe statoNumero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026onere dell’opponente dimostrare che, al momento delle analisi,ossia dopo 22 ore circa dal prelievo, la temperatura diconservazione fosse variata, benché nel verbale di prelievo fossestato annotato che il campione era conservato in idoneocontenitore refrigerato.Vigeva, al riguardo, la presunzione iuris tantum che latemperatura iniziale al momento del prelievo fosse rimasta talenella fase di conservazione, con il conseguente oneredell’opponente di dimostrare i fatti idonei ad inficiare talepresunzione, mentre in concreto nessuna allegazione e prova èstata offerta dalla [OSCURATO:PERSONA], che neanche avevaspecificamente contestato tale circostanza (essendosi limitata,nel corpo dell’atto introduttivo dell’opposizione, a contestare ilsuperamento dei tempi massimi di conservazione).3.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere accolto.La sentenza impugnata va, dunque, cassata e, decidendo lacausa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto ex art. 384, secondo comma, secondo periodo, c.p.c.,l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione impugnata deveessere rigettata.La regolamentazione delle spese e compensi del giudizio, pertutti i gradi, segue il principio di soccombenza, con liquidazionecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte Suprema di CassazioneNumero registro generale 7098/2025Numero sezionale 1041/2026Numero di raccolta generale 12792/2026Data pubblicazione 05/05/2026accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigettal’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione impugnata;condanna la controricorrente alla refusione, in favore dellaricorrente, delle spese di lite, che liquida – per il giudizio di primogrado – in complessivi euro 977,00, – per il giudizio d’appello –in complessivi euro 1.600,00 e – per il giudizio di cassazione – incomplessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso