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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 04524/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.496/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d i Giustizia Tributaria I I Grado d ella Campania n.3335/2023 depositata i l 22/05/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CGTII, con la sentenza in epigrafe indicata , ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e,in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato(imposta di registro su atto di cessione di ramo aziendale con componente immobiliare e diritto di superficie per la costituzione di impianto fotovoltaico);

2. ricorre per cassazione la società contribuente con quattro motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che chiede di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e con il raddoppio del contributo unificato.

2. La vicenda, così come ricostruita dalla decisione impugnata, trae origine dall’avviso di liquidazione in rettifica per maggiore imposta relativamente alla valutazione del valore della cessione del ramo di azienda, valutato da euro 355.000,00 (dichiarati) ad euro 519.897,00 (accertati).

3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., art. 36, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, 132, secondo comma, cod. proc. civ. e 118 disp. att.

Cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Secondo la ricorrente l’ufficio avrebbe rinunciato alle pretese avanzate con l’avviso di liquidazione in quanto aveva proposto,in appello, un solo motivo sulla motivazione apparente della decisione, senza reiterare le sue pretese.

Nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.

È pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. (Cass. Sez. 5, 21/11/2019, n. 30341, Rv. 655930 –01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv. 658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 -01).

L’Agenzia delle entrate ha espresso la sua posizione nell’avviso di liquidazione e con l’appello indubbiamente chiedeva di accertare la sua legittimità; il motivo sulla motivazione della sentenza (motivazione apparente) non avrebbe senso se non fosse finalizzato al rigetto della domanda della contribuenteed alla totale conferma dell’atto impositivo.

Non trattandosi di ipotesi di regressione al primo grado, correttamente la [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il motivo di gravame, ha riesaminato direttamente le questioni di fondo.

3. con il secondo ed il terzo motivodi doglianza la ricorrente prospetta il vizio di motivazione della decisione impugnata (violazione degli art. 36, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, 132, cod. proc. civ. e 118 disp.

Att.

Cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

I motivi risultano infondati, si trattano congiuntamente per la loro logica connessione.

In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 -01).

In tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, con argomentazioni esaustive e con la valutazione delle prove (documenti) hanno evidenziato la correttezza della stima dell’agenzia delle entrate in considerazione della natura dei beni oggetto della cessione; individuando cespite per cespite i criteri ritenuti giusti per la valutazione.In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto congruo il valore attribuito in avviso sulla scorta del costo storico contabilizzato, in ragione della tipologia dei beni e della conservazione di valore nel tempo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione dell’ art. 51, d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Con questo motivo sostanzialmente la ricorrente richiede una rivalutazione del fatto, sotto forma di violazione di legge; rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità («È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)», Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 -01).

La CGT di secondo grado ha accertato il valore dei beni ceduti con ragionamento motivato e con la valutazione delle prove; tale accertamento di fatto risulta insindacabile in questa sede.

Sul piano normativo, poi, è stata affermata la sostanziale rispondenza, al momento della cessione del ramo aziendale, del valore venale con il criterio di contabilizzazione a costo storico di cui alle scritture della cedente nell’anno precedente, per gli scopi di cui all’art. 51 Tur, a nulla rilevando lo svilirsi del valore del diritto di superficie in un momento di molto successivo (cessazione della concessione).

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.496/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d i Giustizia Tributaria I I Grado d ella Campania n.3335/2023 depositata i l 22/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGTII, con la sentenza in epigrafe indicata , ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e,in riforma della decisione di primo grado, dichiarava legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato(imposta di registro su atto di cessione di ramo aziendale con componente immobiliare e diritto di superficie per la costituzione di impianto fotovoltaico); 2. ricorre per cassazione la società contribuente con quattro motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che chiede di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e con il raddoppio del contributo unificato. 2. La vicenda, così come ricostruita dalla decisione impugnata, trae origine dall’avviso di liquidazione in rettifica per maggiore imposta relativamente alla valutazione del valore della cessione del ramo di azienda, valutato da euro 355.000,00 (dichiarati) ad euro 519.897,00 (accertati). 3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., art. 36, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, 132, secondo comma, cod. proc. civ. e 118 disp. att. Cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Secondo la ricorrente l’ufficio avrebbe rinunciato alle pretese avanzate con l’avviso di liquidazione in quanto aveva proposto,in appello, un solo motivo sulla motivazione apparente della decisione, senza reiterare le sue pretese. Nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. (Cass. Sez. 5, 21/11/2019, n. 30341, Rv. 655930 –01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv. 658400 – 01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 -01). L’Agenzia delle entrate ha espresso la sua posizione nell’avviso di liquidazione e con l’appello indubbiamente chiedeva di accertare la sua legittimità; il motivo sulla motivazione della sentenza (motivazione apparente) non avrebbe senso se non fosse finalizzato al rigetto della domanda della contribuenteed alla totale conferma dell’atto impositivo. Non trattandosi di ipotesi di regressione al primo grado, correttamente la [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il motivo di gravame, ha riesaminato direttamente le questioni di fondo. 3. con il secondo ed il terzo motivodi doglianza la ricorrente prospetta il vizio di motivazione della decisione impugnata (violazione degli art. 36, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, 132, cod. proc. civ. e 118 disp. Att. Cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.). I motivi risultano infondati, si trattano congiuntamente per la loro logica connessione. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 -01). In tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, con argomentazioni esaustive e con la valutazione delle prove (documenti) hanno evidenziato la correttezza della stima dell’agenzia delle entrate in considerazione della natura dei beni oggetto della cessione; individuando cespite per cespite i criteri ritenuti giusti per la valutazione.In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto congruo il valore attribuito in avviso sulla scorta del costo storico contabilizzato, in ragione della tipologia dei beni e della conservazione di valore nel tempo. 4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione dell’ art. 51, d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Con questo motivo sostanzialmente la ricorrente richiede una rivalutazione del fatto, sotto forma di violazione di legge; rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità («È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)», Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 -01). La CGT di secondo grado ha accertato il valore dei beni ceduti con ragionamento motivato e con la valutazione delle prove; tale accertamento di fatto risulta insindacabile in questa sede. Sul piano normativo, poi, è stata affermata la sostanziale rispondenza, al momento della cessione del ramo aziendale, del valore venale con il criterio di contabilizzazione a costo storico di cui alle scritture della cedente nell’anno precedente, per gli scopi di cui all’art. 51 Tur, a nulla rilevando lo svilirsi del valore del diritto di superficie in un momento di molto successivo (cessazione della concessione). P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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