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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:168
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CC0819

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 5 marzo 2026 ( 1 ) Causa C‑819/25 (PPU) [Gonrieh] ( i ) Ricorrenti: sig.ra X e sig.

Y, in nome proprio e in qualità di rappresentanti legali di A, B, C e D contro [OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Ricongiungimento familiare – Autorizzazione di ingresso e di soggiorno – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 5 – Articolo 13, paragrafo 1 – Protezione consolare dei cittadini dell’Unione – Articolo 20, paragrafo 2, lettera c) – Articolo 23 TFUE – Articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva (UE) 2015/637 – Obbligo per uno Stato membro di includere i beneficiari del ricongiungimento familiare in un’operazione di evacuazione dalla Striscia di Gaza organizzata da tale Stato membro, oppure di informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tali beneficiari di recarsi nell’Unione, qualora questi ultimi intendano soggiornarvi e dispongano, a tal fine, dei visti necessari»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese (Belgio) il 12 dicembre 2025, verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ( 2 ), nonché degli articoli 2, 4, 7, 24 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. La controversia nella causa principale si inserisce nel contesto della catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, a seguito dell’operazione militare condotta da Israele e del blocco di tale territorio dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023.

In tale contesto, lo Stato belga ha concluso con Israele e la Giordania un accordo per l’attuazione di un processo di evacuazione di tre categorie di persone dalla Striscia di Gaza, vale a dire i cittadini belgi, i rifugiati riconosciuti in Belgio e i membri del loro nucleo familiare.

Nell’aprile 2025, sulla base di tale accordo, circa 500 persone erano iscritte in una lista di evacuazione.

Il3 dicembre 2025 il numero era sceso a 62 persone, principalmente rifugiati riconosciuti in Belgio e/o membri del loro nucleo familiare.

Lo Stato belga ha indicato che non intende includervi altre categorie di persone fintantoché tutte le persone figuranti nella lista di evacuazione non saranno state evacuate.

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone due cittadini palestinesi, la sig.ra X e il sig.

Y, nonché quattro dei loro figli minorenni ( 3 ) (di seguito, congiuntamente, i «ricorrenti nella causa principale») allo Stato belga.

Il sig.

Y risiede legalmente in Belgio ed è titolare di un permesso di lavoro, mentre la sig.ra X e i figli in questione risiedono nella Striscia di Gaza.

Il 6 ottobre 2025, lo Stato belga ha autorizzato l’ingresso e il soggiorno della sig.ra X e dei figli in Belgio a titolo di ricongiungimento familiare.

Tuttavia, la sig.ra X e i figli si trovano effettivamente bloccati nella Striscia di Gaza.

4. I ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al giudice del rinvio, in via principale, di ingiungere allo Stato belga di iscrivere la sig.ra X e i quattro figli nell’elenco di evacuazione dalla Striscia di Gaza e di adottare tutte le misure necessarie ai fini del ricongiungimento familiare con il sig.

Y. In subordine, hanno chiesto che fosse ingiunto allo Stato belga di informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca alla sig.ra X e ai quattro figli di recarsi nell’Unione che questi ultimi desiderano soggiornarvi e dispongono a tal fine dei visti richiesti.

5. Il presente caso solleva, in particolare, l’importante questione se uno Stato membro debba intraprendere iniziative diplomatiche e consolari con paesi terzi al fine di garantire l’efficacia del diritto al ricongiungimento familiare.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2003/86

6. Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2003/86 persegue lo scopo «di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri».

7. L’articolo 2 di tale direttiva così recita: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (…) c) “soggiornante”: il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare; d) "ricongiungimento familiare": l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore; (…)».

8. L’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta direttiva stabilisce quanto segue: «In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: a) il coniuge del soggiornante; b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge (…)».

9. Il capo III della stessa direttiva, intitolato «Presentazione ed esame della domanda», contiene l’articolo 5, che prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari.

2. La domanda è corredata dei documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8, e di copie autenticate dei documenti di viaggio del membro o dei familiari.

Ove opportuno, per ottenere la prova dell’esistenza di vincoli familiari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie.

Nell’esaminare una domanda concernente il partner non coniugato del soggiornante, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista un vincolo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili. (…)».

10. L’articolo 13 della direttiva 2003/86 così dispone: «Una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l’ingresso del familiare o dei familiari.

A tal fine, lo Stato membro interessato agevola il rilascio dei visti necessari per queste persone».

11. La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio, concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento [COM(2014) 210 final] (in prosieguo: gli «orientamenti»), al suo punto 5.3 prevede quanto segue: «Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della [direttiva 2003786] una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato deve agevolare il rilascio dei visti necessari per i familiari.

Ciò implica che, quando la domanda viene accettata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare una rapida procedura di rilascio del visto, ridurre al minimo gli oneri amministrativi aggiuntivi ed evitare i doppi controlli del rispetto delle condizioni per il ricongiungimento familiare. (…) Se l’accesso ai documenti di viaggio e ai visti è particolarmente difficile o pericoloso e, di conseguenza, può costituire un rischio sproporzionato o un ostacolo pratico all’effettivo esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono incoraggiati a tener conto delle specificità del caso e delle condizioni nel paese d’origine.

In circostanze eccezionali, ad esempio il collasso di uno Stato o un paese con rischi di sicurezza interna elevati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono invitati ad accettare documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), emettere lasciapassare nazionali validi per un viaggio di sola andata oppure offrire ai familiari la possibilità di ottenere il visto all’arrivo nello Stato membro. (…)».

2. Direttiva (UE) 2015/637

12. L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/637 ( 4 ) così recita: «Le ambasciate e i consolati degli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscono tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni riservate ai loro cittadini».

13. Ai sensi dell’articolo 5 di questa direttiva, «[a]i familiari che non sono cittadini dell’Unione e che accompagnano cittadini non rappresentati in un paese terzo è fornita tutela consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe fornita ai familiari dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, che non sono cittadini dell’Unione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale di tale Stato membro».

14. Ai sensi dell’articolo 9 di detta direttiva: «La tutela consolare di cui all’articolo 2 può comprendere tra l’altro l’assistenza nelle seguenti situazioni: (…)

e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza; (…)»

III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15. La signora X e il signor Y sono coniugati.

Hanno due figli, nati tra il 2013 e il 2021 ( 5 ).

Il sig.

Y ha ottenuto una borsa di studio per un post-dottorato in un’università belga, nonché un visto per soggiornare in Belgio e un permesso di lavoro per detto paese.

Il 3 maggio 2024 egli ha lasciato la Striscia di Gaza con suo figlio E per rendersi in Egitto attraverso il valico di Rafah.

A seguito della chiusura del valico di Rafah il 5 maggio 2024 e del rifiuto dell’Egitto di aprire le frontiere alle persone in partenza dalla Striscia di Gaza, la signora X e gli altri quattro figli non possono lasciare il territorio.

16. Nel marzo 2025, il valico di [OSCURATO:PERSONA] è stato riaperto.

Lo Stato belga ha avviato nuovi negoziati diplomatici con Israele e la Giordania, al fine di poter proseguire le evacuazioni iniziate nel novembre 2023 e interrotte nel marzo 2024.

Al termine di tali negoziati, Israele, la Giordania e lo Stato belga hanno concordato un processo di evacuazione riguardante le tre categorie di persone menzionate al paragrafo 2 delle presenti conclusioni e hanno stilato un elenco di circa 500 persone da evacuare.

17. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, non appena lo Stato belga è materialmente in grado di procedere a un’evacuazione, chiede alle autorità israeliane e giordane competenti di indicargli il numero di persone che è concretamente autorizzato a evacuare.

Tuttavia, le autorità israeliane e giordane darebbero seguito a tale richiesta solo in modo casuale.

In base a tale piano di evacuazione, lo Stato belga deve quindi farsi carico del trasporto delle persone autorizzate a partire dalla Striscia di Gaza, attraverso Israele e la Giordania, fino al Belgio.

Tale obbligo solleva difficoltà di ordine logistico ed organizzativo, poiché l’amministrazione belga deve disporre di personale qualificato (almeno in parte di lingua araba) e in numero sufficiente, nonché di autobus, di pernottamenti in hotel in Giordania, di uno o più aerei, di attrezzature mediche, di misure di sicurezza, ecc.

Tali difficoltà sarebbero aggravate, in particolare, dalla carenza di personale qualificato sul posto o dal suo esaurimento, nonché dalle condizioni alimentari e igienico-sanitarie deplorevoli nella Striscia di Gaza ( 6 ), nonché dalle tensioni nei territori attraversati durante l’evacuazione ( 7 ).

18. La signora X e i cinque figli della coppia hanno presentato all’Ufficio stranieri belga (di seguito «l’Ufficio») una domanda di ricongiungimento familiare con il signor Y. Tale domanda è stata presentata a distanza.

Il 6 ottobre 2025, l’Ufficio ha concesso un visto alla sig.ra X e ai cinque figli.

Tali visti ( 8 ) sono stati concessi con la condizione sospensiva della verifica dell’identità degli interessati e dell’autenticità dei documenti allegati alla loro domanda di visto a distanza, in occasione di una successiva comparizione dinanzi a un’ambasciata o a un consolato belga.

19. Il 13 ottobre 2025, i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di crisi presso il Ministro degli Affari esteri belga (Belgio) «di richiedere [per la sig.ra X e i quattro minori in questione] l’accordo delle autorità israeliane per l’uscita da Gaza e l’accordo delle autorità egiziane e giordane per l’ingresso in transito nel loro territorio, al fine di ritirare un visto presso il consolato belga e recarsi successivamente in Belgio (…), per dare efficacia all’accordo dell’Ufficio (…), relativo al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare».

20. Nella sua risposta del 21 ottobre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] di crisi ha fatto riferimento alle numerose sfide poste dall’organizzazione delle evacuazioni dalla Striscia di Gaza, in particolare in termini di sicurezza e logistica, ma anche dal punto di vista amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] di crisi ha inoltre indicato che «prima di poter procedere alla [loro] evacuazione, è necessario verificare se [le persone in questione] abbiano ricevuto un visto valido dall’Ufficio e se [soddisfino] i criteri stabiliti dal governo belga, al fine di essere idonee all’evacuazione.

Al momento si tratta di un elenco fisso di circa 500 persone (…), stilato sulla base dei criteri definiti in precedenza.

Questo elenco è composto principalmente da membri del nucleo familiare di persone con status di rifugiato riconosciuto in Belgio.

Per il momento ci concentriamo esclusivamente sull’evacuazione di questo gruppo di circa 500 persone».

21. Con atto di citazione per procedimento sommario notificato il 21 ottobre 2025, i ricorrenti nel procedimento principale hanno citato in giudizio lo Stato belga dinanzi al giudice del rinvio.

Durante l’udienza di discussione dell’8 dicembre 2025 dinanzi a detto giudice, il sig.

Y ha confermato che sua moglie e i suoi figli, rimasti nella Striscia di Gaza, dispongono solo di una tenda per ripararsi dalle intemperie.

Sarebbero costretti a cuocere il poco cibo che trovano con rifiuti contenenti plastica e quindi ad avvelenarsi per potersi nutrire.

Il sig.

Y afferma che i suoi figli sono costantemente esposti agli orrori della guerra, senza alcuna distrazione se non l’istruzione ricevuta in una scuola improvvisata.

A suo avviso, uno dei suoi figli più piccoli è attualmente convinto che lui li abbia abbandonati di proposito e si rifiuta di parlargli quando la signora X e il signor Y riescono a mettersi in contatto tramite un’applicazione di messaggistica istantanea.

22. L’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale ha indicato nel corso dell’udienza che il sig.

Y ha inoltre presentato una domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato.

L’esame di tale domanda da parte dell’autorità belga competente è ancora in corso.

23. I ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al giudice del rinvio di ingiungere allo Stato belga, in via principale, di iscrivere la sig.ra X e i suoi quattro figli nell’elenco di evacuazione redatto da tale Stato e di organizzare concretamente la loro evacuazione non appena saranno espletate le formalità necessarie, e, in subordine, di informare le autorità israeliane e giordane della loro volontà di lasciare la Striscia di Gaza per recarsi in Belgio.

Lo Stato belga ha chiesto al giudice del rinvio, in via principale, di dichiarare le domande dei ricorrenti nel procedimento principale irricevibili e, quantomeno, infondate.

24. Secondo il giudice del rinvio, alla luce delle difficoltà attualmente connesse a un’operazione di evacuazione di persone dalla Striscia di Gaza, ingiungere allo Stato belga di evacuare la sig.ra X e i suoi quattro figli verso il Belgio (domanda principale dei ricorrenti) avrebbe molto probabilmente rappresentato un onere eccessivo ( 9 ), se non fosse stato predisposto un procedimento al riguardo.

Detto giudice rileva che, nel caso di specie, un tale procedimento esiste e ne hanno già beneficiato più di 400 persone.

Pertanto, a confronto, la sig.ra X e i suoi quattro figli «ne sembrano rappresentare una parte ben esigua».

Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che ingiungere allo Stato belga di iscrivere la signora X e i suoi figli rimasti nella Striscia di Gaza nella lista di evacuazione equivale ad aumentare il suo carico umanitario, laddove esso ha spontaneamente scelto di prestare la propria assistenza, mentre altri [OSCURATO:PERSONA] sembrerebbero essersi rifiutati fin dall’inizio.

Il giudice del rinvio si chiede quindi se una tale ingiunzione non rischi di dissuadere lo Stato belga dal mostrarsi altrettanto disponibile in futuro, in altre situazioni di crisi o di guerra.

25. Il giudice del rinvio ritiene che, in forza del diritto nazionale, lo Stato belga disponga di un margine di discrezionalità per determinare l’ordine di espulsione delle diverse persone che possono essere espulse in virtù dell’accordo negoziato con Israele e la Giordania.

In tale ipotesi, l’azione dello Stato belga non sfugge al controllo di legittimità del potere giudiziario, ma tale controllo rimane marginale e si limita agli errori manifesti di valutazione.

Secondo il giudice del rinvio, nella fattispecie, e fatta salva una conclusione diversa risultante dall’interpretazione fornita dalla Corte, lo Stato belga non avrebbe commesso alcun errore manifesto di valutazione.

26. È in questo contesto che il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, quando uno Stato membro, in applicazione della direttiva 2003/86/CE e conformemente alla [sentenza Afrin] ( 10 ), concede un visto nell’ambito di un ricongiungimento familiare e richiede che il beneficiario del visto compaia personalmente al momento del rilascio (consegna a mani proprie) di detto visto al fine di verificarne l’identità, l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della [Carta] si estenda al di là della concessione del visto, ad esempio fino al suo rilascio (consegna a mani proprie). 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) si trovi nell’impossibilità di lasciare in autonomia il paese terzo in cui risiede e la sua vita sia ivi manifestamente in pericolo, se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, da solo o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che impone allo Stato membro che ha concesso un visto come indicato nella prima questione di fornire a tale beneficiario assistenza al fine di consentirgli di lasciare tale paese e di farsi rilasciare (consegnare a mani proprie) detto visto. 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’assistenza da fornire a norma della o delle disposizioni sopra citate debba consistere: – nell’includere il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) in un piano di evacuazione predisposto dallo Stato membro interessato per categorie di persone da esso determinate, alle stesse condizioni applicate a queste ultime e anche se tale beneficiario non rientra in tali categorie; o quanto meno – nell’informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tale beneficiario di recarsi nell’Unione che quest’ultimo desidera soggiornarvi e dispone a tal fine del visto richiesto, anche se tale informazione esula dall’ambito del suddetto piano di evacuazione».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

27. Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

28. Il 12 gennaio 2026 la Quinta Sezione della Corte ha deciso di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale alla procedura d’urgenza.

Hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti nel procedimento principale, il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Tali parti interessate e i governi ceco, tedesco, ellenico, francese, italiano e dei [OSCURATO:PERSONA] sono stati sentiti all’udienza tenutasi l’11 febbraio 2026.

V. Analisi

29. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta si estenda oltre il rilascio, da parte di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, di un visto a un beneficiario del ricongiungimento familiare, subordinatamente alla condizione sospensiva della verifica della sua identità, in particolare fino al rilascio di tale visto.

Nel caso in cui la Corte rispondesse affermativamente a tale questione, il giudice del rinvio chiede, con la sua seconda questione, se tale Stato membro sia tenuto ad aiutare il beneficiario di detto visto a lasciare il paese terzo in cui risiede al fine di ottenere il rilascio del visto, qualora questi non sia in grado di lasciare da solo tale paese e la sua vita vi sia manifestamente in pericolo.

In caso di risposta affermativa a tale questione, il giudice del rinvio chiede, con la sua terza questione, se tale Stato membro debba includere il beneficiario del visto in un’operazione di evacuazione da un paese terzo o informare le autorità di qualsiasi paese terzo interessato che tale beneficiario intende recarsi nell’Unione per soggiornarvi e che dispone, a tal fine, dei visti necessari.

30. Esaminerò tali questioni congiuntamente.

Nell’ambito della presente analisi, occorrerà innanzitutto esporre le argomentazioni delle parti per poi fornire un’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2003/86 alla luce della giurisprudenza della Corte.

Infine, analizzerò le funzioni diplomatiche e consolari degli [OSCURATO:PERSONA] membri alla luce del diritto dell’Unione al fine di corroborare la mia analisi del contenuto e della portata degli obblighi imposti dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86.

A. Argomenti delle parti

31. I ricorrenti nel procedimento principale ritengono che l’attuazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 da parte di uno Stato membro vada oltre il rilascio del visto e, in ogni caso, si estenda fino alla consegna effettiva dello stesso.

Essi ritengono che, se è indispensabile fornire assistenza agli interessati affinché possano lasciare la Striscia di Gaza ed evitare così che il rilascio materiale del visto e, di conseguenza, l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, siano resi impossibili, o per preservare la vita di tali interessati, lo Stato membro in questione deve fornire tale assistenza conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 e agli articoli 2, 4, 7 e 24 della Carta.

32. Per quanto riguarda la natura e l’intensità dell’aiuto che lo Stato membro deve fornire, i ricorrenti nel procedimento principale osservano che esso consiste, in primo luogo, nell’inserire il beneficiario del visto in un processo di evacuazione avviato dallo Stato membro.

Essi sottolineano che tale obbligo, che si applica solo in circostanze eccezionali ( 11 ) e che rientra in un processo di evacuazione già in atto, non costituisce un onere insostenibile o eccessivo.

Ritengono, in subordine, che in caso di impossibilità temporanea di rimpatrio, l’assistenza da fornire «deve consistere in un’informazione fornita ai paesi terzi che impediscono al beneficiario [del ricongiungimento familiare] di recarsi nell’Unione, quanto alla circostanza che questi desidera recarsi nel territorio dello Stato membro interessato e che è stato da quest’ultimo autorizzato a farlo».

33. Il governo belga ritiene che occorra distinguere tra la procedura amministrativa di rilascio del visto disciplinata dalla direttiva 2003/86 e la prestazione di assistenza di tipo consolare ai titolari di tale visto, assistenza che non è in alcun modo disciplinata dal diritto dell’Unione.

Secondo tale governo, dalla lettura congiunta degli articoli 4, 5, 10 e 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 risulta che l’applicazione di tale direttiva non si estende oltre la notifica di decisioni, quali quelle adottate il 6 ottobre 2025, che, in un’unica decisione, accolgono la domanda di ricongiungimento familiare e sanciscono l’accordo dello Stato membro sul rilascio di un visto.

Esso ritiene che, poiché non impedisce di propria iniziativa a tali persone di ritirare fisicamente il visto, l’applicazione della direttiva 2003/86 non si estende oltre la notifica del rilascio dei visti.

34. Il fatto che «lo Stato membro interessato agevola il rilascio dei visti necessari» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 non equivarrebbe a un impegno, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, a concedere un aiuto che consenta al titolare di un visto di lasciare il proprio paese di residenza.

Inoltre, nessuna norma di diritto internazionale, dell’Unione o nazionale crea un diritto a tale tipo di assistenza.

Il governo belga ritiene che una tale interpretazione potrebbe inoltre essere fonte di discriminazione, poiché un cittadino belga o un cittadino dell’Unione non potrebbe esigere dallo Stato di cui ha la cittadinanza di essere incluso in un’operazione di rimpatrio al fine di consentirgli di uscire dalla Striscia di Gaza, in mancanza di un diritto all’assistenza consolare.

Esso ritiene che il riconoscimento di tale diritto esclusivamente a favore dei beneficiari di un visto per ricongiungimento familiare, anche se limitato alle due misure di assistenza consolare menzionate nella terza questione pregiudiziale, appaia quindi discriminatorio.

35. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che un’analisi dell’economia generale della direttiva 2003/86 dimostri che il legislatore non abbia inteso imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi finanziari o risorse umane sproporzionati rispetto a quelli espressamente previsti dalla direttiva stessa.

Essa ritiene che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, le agevolazioni che lo Stato membro deve concedere per consentire alle persone interessate di ottenere un visto siano, in linea di principio, di natura amministrativa.

Tuttavia, nel caso di specie, l’inazione da parte dello Stato membro avrebbe l’effetto di rendere impossibile il ritiro dei visti da parte della sig.ra X e dei suoi figli, privando così di effetto reale il beneficio del diritto al ricongiungimento familiare.

In tale contesto, in cui la vita della sig.ra X e dei suoi figli è in pericolo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 debba essere interpretato alla luce della Carta, e in particolare dei suoi articoli 2, 4, 7 e 24, nel senso che esso comporta l’obbligo per lo Stato membro di mettere in atto tutti i mezzi a sua disposizione per consentire il rilascio dei visti, senza tuttavia imporre a tale Stato membro un onere eccessivo o addirittura impossibile da sostenere.

36. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo per lo Stato membro di dare prova di flessibilità ( 12 ) al fine di consentire l’effettivo rilascio del visto difficilmente può essere interpretata nel senso di comportare l’obbligo di iscrivere le persone interessate nell’elenco degli evacuati e di procedere poi alla loro evacuazione in Belgio.

Si tratterebbe di un onere eccessivo che la direttiva 2003/86, interpretata alla luce dei diritti fondamentali, non può imporre a uno Stato membro in una situazione come quella di specie.

Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una semplice informazione delle autorità dei paesi terzi interessati, o addirittura una richiesta ai paesi terzi competenti di consentire a tali persone di lasciare la Striscia di Gaza, potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva e non sembrano, a prima vista, comportare un onere eccessivo o un rischio particolare per lo Stato membro.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], spetta allo Stato membro valutare se tale azione sia ipotizzabile o se, al contrario, possa avere un impatto negativo sulle relazioni che intrattiene con tali paesi terzi.

37. Nel corso dell’udienza, i governi ceco, tedesco, ellenico, francese, italiano e neerlandese hanno sostenuto all’unanimità che le iniziative richieste dai ricorrenti sono di natura diplomatica, mentre quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 hanno carattere puramente amministrativo.

Inoltre, è stato sottolineato che, sebbene la comunicazione di informazioni alle autorità di un paese terzo al fine di comunicare la volontà degli interessati di lasciare la Striscia di Gaza sia assimilabile a una misura «meno vincolante», essa costituisce, in ogni caso, un’iniziativa diplomatica che non rientra negli obblighi amministrativi previsti da tale disposizione.

È stato inoltre sottolineato l’aspetto altamente formale dei contatti diplomatici tra [OSCURATO:PERSONA].

B. Sulla direttiva 2003/86 e sulla sentenza Afrin 1.

Osservazioni preliminari

38. Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2003/86 persegue lo scopo di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

La Corte ha ripetutamente dichiarato che tale direttiva mira a favorire il ricongiungimento familiare e ad accordare una protezione ai cittadini di paesi terzi, in particolare ai minori.

Secondo costante giurisprudenza, le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta ( 13 ), come risulta del resto dai termini del considerando 2 ( 14 )e dall’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, che impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esaminare le domande di ricongiungimento in questione tenendo conto dell’interesse dei minori coinvolti e dell’obiettivo di favorire la vita familiare.

39. Va tuttavia osservato che, nella sua richiesta di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha fatto riferimento agli articoli 2 (diritto alla vita) e 4 (divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti) della Carta.

Ritengo, a tal proposito, che quando uno Stato membro attua la direttiva 2003/86, tali disposizioni della Carta possano anch’esse rivestire rilevanza a seconda delle peculiarità del caso.

40. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi positivi precisi, ai quali corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti.

Più precisamente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno, conformemente alla suddetta direttiva, del coniuge del richiedente il ricongiungimento familiare e dei figli minorenni del richiedente e del suo coniuge. [OSCURATO:PERSONA] membri devono quindi autorizzare il ricongiungimento familiare di tali familiari del richiedente, senza poter esercitare il proprio margine di discrezionalità, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo IV della stessa direttiva ( 15 ).

Poiché l’autorizzazione al ricongiungimento familiare costituisce la regola generale, le condizioni di cui al capitolo IV della direttiva 2003/86 devono essere interpretate in modo restrittivo, al fine di non compromettere né l’obiettivo di tale direttiva né la sua efficacia ( 16 ).

41. L’articolo 5 della direttiva 2003/86 stabilisce le norme procedurali relative alla presentazione e all’esame di una domanda di ricongiungimento familiare.

Dal suo paragrafo 1 deriva che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare, da un lato, la persona autorizzata a presentare una domanda di ingresso e di soggiorno, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, e, dall’altro lato, le autorità competenti per registrare una siffatta domanda ( 17 ).

Peraltro, ai sensi di detto articolo 5, paragrafo 2, primo comma, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere corredata di «documenti che comprovano i vincoli familiari».

Inoltre, il secondo comma di tale paragrafo 2 precisa che, «[o]ve opportuno, per ottenere la prova dell’esistenza di vincoli familiari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie».

Infine, qualora la domanda di ricongiungimento familiare sia accettata, lo Stato membro interessato autorizza l’ingresso del familiare del soggiornante e gli rilascia un primo permesso di soggiorno, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86.

Pertanto, le autorità nazionali competenti sono tenute, prima di autorizzare il ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86, ad accertare l’esistenza dei legami familiari pertinenti tra il soggiornante e il cittadino di un paese terzo a favore del quale è stata presentata la domanda di ricongiungimento familiare ( 18 ).

42. A tal riguardo, si deve rilevare che, nella sentenza Afrin, la Corte ha statuito che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in combinato disposto con l’articolo 7 nonché con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, osta a una normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede ai familiari del soggiornante di presentarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare ( 19 ) competente per il loro luogo di residenza o soggiorno all’estero ( 20 ), e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso tale sede.

Il dispositivo di detta sentenza precisa espressamente che tale interpretazione del diritto dell’Unione non pregiudica la possibilità, per lo Stato membro, di esigere la comparizione personale di tali familiari del soggiornante in una fase successiva del procedimento di richiesta di ricongiungimento familiare ( 21 ).

Al punto 59 di detta sentenza, la Corte ha quindi ritenuto che lo Stato membro debba agevolare tale comparizione, in particolare mediante il rilascio di documenti consolari o di lasciapassare.

43. Tuttavia, dal procedimento all’origine della sentenza Afrin emerge che la disposizione nazionale in questione, che recepisce l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, esigeva la comparizione personale dei familiari del soggiornante al momento della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare e che il diritto nazionale non prevedeva deroghe per situazioni in cui tale comparizione fosse impossibile o eccessivamente difficile.

Orbene, la famiglia del soggiornante viveva in una zona di conflitto, vale a dire la città di Afrin, situata nel nord-ovest della Siria, e rischiava, spostandosi, di esporsi a trattamenti inumani o degradanti, se non addirittura a minacce alla sua vita.

In virtù del diritto nazionale, gli interessati non potevano quindi presentare una domanda di ricongiungimento familiare nello Stato membro in questione.

In tali circostanze, la Corte ha ritenuto che la mancanza della flessibilità necessaria per consentire agli interessati di presentare effettivamente la loro domanda di ricongiungimento familiare in tempo utile, facilitando la presentazione di tale domanda e ammettendo, in particolare, il ricorso a mezzi di comunicazione a distanza, rendesse di fatto impossibile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare e privasse la direttiva 2003/86 del suo effetto utile.

2. Valutazione nel caso di specie

44. Nel caso in esame, a differenza della causa che ha dato origine alla sentenza Afrin, lo Stato belga ha consentito alla sig.ra X e ai cinque figli della coppia di presentare a distanza una domanda di ricongiungimento familiare con il sig.

Y. Inoltre, tale domanda è stata accolta il 6 ottobre 2025 e l’Ufficio ha concesso un visto alla sig.ra X e ai suoi cinque figli, con la condizione sospensiva della verifica dell’identità degli interessati e dell’autenticità dei documenti allegati alla loro domanda di visto a distanza, in occasione di una successiva comparizione dinanzi a un’ambasciata o a un consolato belga.

45. Alla luce di quanto sopra, mi sembra che l’Ufficio abbia seguito gli insegnamenti della sentenza Afrin e abbia dato prova, tenuto conto della deplorevole situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, della flessibilità necessaria per garantire, in particolare, l’efficacia della procedura di presentazione ed esame della domanda di ricongiungimento prevista dall’articolo 5 della direttiva 2003/86 nelle circostanze del procedimento principale.

Gli adeguamenti apportati alle modalità procedurali adottate dall’Ufficio sembrano aver consentito, nel caso di specie, l’autorizzazione al ricongiungimento familiare, garantendo al contempo che il controllo, in particolare dell’identità degli interessati, sia effettuato in una fase successiva, conformemente alla giurisprudenza della Corte.

46. Il fulcro della presente causa non risiede nella fase di autorizzazione del ricongiungimento familiare, bensì in una fase successiva del procedimento, ovvero quella relativa (all’autorizzazione) all’ingresso del o dei familiari del soggiornante ( 22 ).

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, lo Stato membro interessato è tenuto, una volta accolta la domanda di ricongiungimento familiare, ad autorizzare l’ingresso del familiare o dei familiari e a agevolare «il rilascio dei visti necessari per queste persone».

47. Come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’espressione «concede (…) ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti richiesti» non è definita nella direttiva 2003/86.

Inoltre, per quanto mi è dato sapere, la Corte non ha finora interpretato tale espressione ( 23 ).

Tuttavia, dal testo stesso dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che tale disposizione mira a facilitare l’ottenimento dei visti una volta autorizzato il ricongiungimento familiare.

A tal proposito, essa richiede che il sistema di rilascio dei visti funzioni in modo efficiente e rapido ( 24 ).

48. A mio avviso, tale disposizione prevede chiaramente l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di eliminare ogni ostacolo amministrativo ingiustificato, ma anche di istituire e applicare procedure amministrative efficaci per il rilascio dei visti, al fine di garantire l’efficacia del diritto al ricongiungimento familiare.

Tale interpretazione è avvalorata dal considerando 13 della direttiva 2003/86, che prevede che le norme procedurali che disciplinano l’esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l’ingresso e il soggiorno dei familiari, debbano essere «efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri» e dal punto 5.1 degli orientamenti, che fa riferimento in particolare alla riduzione al minimo degli oneri amministrativi supplementari ( 25 ).

49. È importante sottolineare che, sebbene la direttiva 2003/83, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, richieda una cooperazione costruttiva, se non addirittura attiva, da parte delle autorità dello Stato membro interessato, tale cooperazione rimane comunque di natura amministrativa.

Questa interpretazione è confermata dalla sentenza Afrin.

Infatti, al punto 59 di detta sentenza la Corte ha statuito che «affinché non vengano pregiudicati l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/86 di favorire il ricongiungimento familiare e i diritti fondamentali che essa mira a proteggere, qualora lo Stato membro richieda la comparizione personale dei familiari del soggiornante in una fase ulteriore della procedura ( 26 ), tale Stato membro deve facilitare siffatta comparizione, segnatamente mediante l’emissione di documenti consolari o lasciapassare (…)».

È giocoforza rilevare che «l’emissione di documenti consolari o lasciapassare» costituisce una procedura di natura puramente amministrativa ( 27 ).

Si tratta di misure adottate sotto la sola responsabilità dello Stato membro in questione.

50. Ne consegue che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede una cooperazione piena e continua da parte delle autorità nazionali competenti con i richiedenti il ricongiungimento familiare fino alla fase del rilascio effettivo del visto.

Tale obbligo riflette il principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, nonché il diritto a una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta ( 28 ).

Tuttavia, essa non impone alle autorità nazionali di adottare misure straordinarie o misure che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

51. Tuttavia, l’obbligo di allontanare i ricorrenti nella causa principale dalla Striscia di Gaza o di fornire loro assistenza consolare, informando le autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi della loro volontà di lasciare tale territorio ( 29 ) comporterebbe l’adozione di misure straordinarie che sono del tutto estranee ai requisiti di natura amministrativa previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 ( 30 ).

Infatti, tali obblighi comportano adempimenti diplomatici o consolari tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi che non sono previsti dalla direttiva in questione e che, del resto, non rientrano nel suo ambito di applicazione.

Osservo che, sebbene la seconda ingiunzione richiesta dai ricorrenti nel procedimento principale possa sembrare, a prima vista, ( 31 ) meno vincolante della prima ( 32 ), ciò non altera il carattere diplomatico o consolare di tale procedura, che non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86.

Inoltre, non è ipotizzabile un’estensione ingiustificata degli obblighi previsti da tale direttiva, anche se potessero essere «facilmente» soddisfatti ( quod non ) dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 33 ).

52. A questo proposito, è importante sottolineare che la direttiva 2003/86 è stata adottata sulla base dell’articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), del trattato CE, diventato articolo 79 TFUE.

Pertanto, tale atto rientra nel titolo V del trattato FUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e non, ad esempio, nel titolo V del trattato UE, che enuncia norme generali sull’azione esterna dell’Unione europea e norme specifiche relative alla sua politica estera e di sicurezza comune («la PESC») ( 34 ).

Nonostante in alcuni casi vi sia una sovrapposizione tra gli obiettivi perseguiti da tali politiche, lo scopo fondamentale e l’oggetto della direttiva 2003/86 consistono nel garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Promuovendo la vita familiare, tale direttiva contribuisce alla creazione di una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 35 ).

Pertanto, mentre le misure adottate sulla base dell’articolo 79 TFUE potrebbero avere un aspetto o una componente «esterna» ( 36 ), la direttiva 2003/86 mira a rafforzare la politica «interna» dell’Unione in materia di immigrazione legale ( 37 ).

53. Ritengo, pertanto, che gli obblighi in questione non solo andrebbero oltre il testo e l’obiettivo della direttiva 2003/86, ma interferirebbero con le attività diplomatiche o consolari degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e altererebbero in modo sostanziale l’equilibrio delle competenze tra questi ultimi e l’Unione.

Nulla nella direttiva 2003/86 indica che tale fosse l’intenzione del legislatore dell’Unione.

54. Inoltre, va sottolineato che l’interpretazione della Carta non può modificare tale conclusione.

Infatti, poiché un’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta non trovano applicazione ( 38 ).

Occorre ricordare, a tal riguardo, che l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione ( 39 ).

Il paragrafo 2 di tale articolo 51 precisa che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione europea definite nei trattati.

Tali disposizioni confermano la giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse ( 40 ).

55. Le disposizioni della Carta si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri quando questi attuano le disposizioni della direttiva 2003/86, in particolare il suo articolo 13, paragrafo

1. Ne consegue che, quando uno Stato membro rilascia un visto nell’ambito del ricongiungimento familiare ed esige la presenza personale del beneficiario al momento della consegna a mano di detto visto al fine di verificarne l’identità, l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta si estende oltre il rilascio del visto, in particolare fino alla sua effettiva consegna ( 41 ).

Infatti, senza tale comparizione personale e la consegna diretta del visto in questione, l’obiettivo dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 di autorizzare l’ingresso del familiare o dei familiari non sarebbe raggiunto.

Sarebbe quindi contrario all’obiettivo della direttiva 2003/86 limitare l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di agevolare «il rilascio dei visti necessari» alla sola concessione di tali visti a condizioni sospensive, senza tuttavia facilitare il completamento delle procedure amministrative necessarie per soddisfare tali condizioni.

56. Pertanto, ritengo che alla prima questione si debba rispondere affermativamente.

57. Tuttavia, dato che l’allontanamento dei ricorrenti nella causa principale dalla Striscia di Gaza o la fornitura loro di assistenza consolare, informando le autorità dei paesi terzi della loro volontà di lasciare tale territorio, non costituiscono azioni o «compiti» ( 42 ) disciplinate dalla direttiva 2003/86, essi non costituiscono un’«attuazione» del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ( 43 ).

Né le disposizioni della direttiva 2003/86 né quelle della Carta possono essere interpretate in modo tale da modificare artificialmente la portata degli obblighi imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva o la ripartizione delle competenze e dei compiti dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri prevista dai trattati ( 44 ).

58. L’obbligo di garantire l’applicazione concreta ed effettiva dei diritti previsti dalla direttiva 2003/86 e, più precisamente, l’obbligo di concedere ai beneficiari di un permesso di ricongiungimento familiare ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti richiesti, non impone allo Stato membro che ha rilasciato tali visti l’obbligo di includere i beneficiari degli stessi in un processo di evacuazione dalla Striscia di Gaza da esso avviato o di informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tali beneficiari di recarsi nell’Unione che questi ultimi desiderano soggiornarvi e dispongono a tal fine dei visti richiesti.

Né il testo né l’economia della direttiva 2003/86 o dell’articolo 51 della Carta avvalorano una siffatta interpretazione.

C. Le funzioni diplomatiche e consolari degli [OSCURATO:PERSONA] membri alla luce del diritto dell’Unione

59. Fatta salva la mia analisi delle disposizioni della direttiva 2003/86 e del concetto di «attuazione della Carta» nel contesto delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, ritengo, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, che sia necessario esaminare se e, in caso affermativo, in che misura il diritto dell’Unione disciplini le funzioni diplomatiche e consolari degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

60. A questo proposito, mi risulta che vi sia un solo caso in cui il diritto dell’Unione disciplini tali funzioni.

Infatti, la cittadinanza dell’Unione ( 45 ) garantisce altresì a ciascun cittadino di uno Stato membro, in un paese terzo in cui tale Stato membro non è rappresentato, il diritto, sancito all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE nonché dall’articolo 46 della Carta e concretizzato dall’articolo 23 TFUE, alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, alle stesse condizioni dei cittadini di questi ultimi ( 46 ).

Peraltro, la direttiva 2015/637 ( 47 ), adottata sulla base dell’articolo 23 TFUE, mira a stabilire le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare ulteriormente la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati.

Tali misure sono intese a rafforzare la certezza del diritto nonché la cooperazione efficace e la solidarietà tra autorità consolari ( 48 ).

Ai sensi dell’articolo 9, lettera e), di tale direttiva, la protezione consolare può comprendere misure di assistenza qualora sussista una «necessità di aiuto e di rimpatrio in situazioni di emergenza».

61. È tuttavia evidente che le disposizioni in questione si applicano solo ai cittadini dell’Unione che si trovano nel territorio di un paese terzo in cui lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato e, in determinate circostanze, ai loro familiari che li accompagnano e che non sono cittadini dell’Unione ( 49 ) Per contro, esse non si applicano ai cittadini di paesi terzi che beneficiano del ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86.

In ogni caso, dato che le ingiunzioni richieste dai ricorrenti nel procedimento principale non costituiscono un’attuazione delle politiche e delle azioni dell’Unione, l’articolo 10 TFUE sulla non discriminazione non trova applicazione ( 50 ).

62. A questo proposito, occorre sottolineare che, sebbene l’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, l’articolo 23 TFUE, l’articolo 46 della Carta e la direttiva 2015/637 istituiscono, a determinate condizioni, un regime di parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di un altro Stato membro, in un paese terzo in cui quest’ultimo Stato membro non è rappresentato, tali disposizioni non disciplinano, in quanto tali, i rapporti consolari tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i paesi terzi ( 51 ).

Infatti, secondo il considerando 5 della direttiva 2015/637, «[detta] direttiva fa salva la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare la portata della tutela da fornire ai propri cittadini» ( 52 ).

Pertanto, le disposizioni in questione non possono essere interpretate nel senso di imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di rimpatriare i propri cittadini in situazioni di emergenza.

La stessa conclusione vale a maggior ragione quando si tratta di cittadini di un paese terzo ( 53 ).

63. Analogamente, la Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha statuito, nella sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA], che «nessun obbligo di diritto internazionale convenzionale o consuetudinario impone agli [OSCURATO:PERSONA] di rimpatriare i propri cittadini».

Ha inoltre confermato che nel diritto internazionale non esiste un «diritto individuale alla protezione diplomatica» a favore dei cittadini di uno Stato.

Secondo detta Corte, un tale diritto «sarebbe in contrasto con il diritto internazionale e con il potere discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA]» ( 54 ).

64. In questa sentenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà diversi da quelli già contenuti nella Convenzione e nel primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione ( 55 ), in base al quale a nessuno può essere «negato il diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino» ( 56 ).

Il caso all’origine di detta sentenza riguardava il rifiuto opposto dalla Repubblica francese al rimpatrio di cittadini francesi detenuti insieme ai propri figli in alcuni campi in Siria dopo la caduta dello «Stato Islamico».

65. Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha precisato che, sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4 non garantisca ai cittadini di uno Stato che si trovano al di fuori del territorio di tale Stato un diritto generale al rimpatrio, tale disposizione può, in presenza di circostanze eccezionali ( 57 ), far sorgere un obbligo positivo qualora il rifiuto da parte di uno Stato di intraprendere qualsiasi iniziativa abbia l’effetto di porre il cittadino interessato in una situazione di fatto paragonabile a quella di un esiliato ( 58 ).

Tale obbligo richiede, in presenza di circostanze eccezionali, che il processo decisionale relativo alla richiesta di rimpatrio sia accompagnato da adeguate garanzie contro l’arbitrarietà.

Ciò si traduce nell’istituzione di un meccanismo di controllo che consenta di verificare che i motivi derivanti da considerazioni imperative di interesse pubblico o da difficoltà di ordine giuridico, diplomatico e materiale che le autorità esecutive potrebbero legittimamente invocare siano effettivamente privi di arbitrarietà ( 59 ).

66. Oltre al fatto che l’articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4 si applica solo ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti, rilevo, ad abundantiam , che nulla indica che il processo decisionale relativo alla richiesta di allontanamento dei ricorrenti nella causa principale fosse accompagnato da adeguate garanzie contro l’arbitrarietà.

67. È infatti opportuno ricordare che, secondo il giudice del rinvio, il margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato belga in virtù del diritto nazionale non sfugge al controllo di legittimità da parte del potere giudiziario, anche se tale controllo è marginale secondo il diritto nazionale.

Tale giurisdizione ha inoltre indicato che, secondo una giurisprudenza della Corte costituzionale (Belgio), nonostante l’assenza di un diritto soggettivo all’assistenza consolare nel diritto nazionale, «la decisione dell’ufficio consolare di concedere o meno l’assistenza consolare è un atto amministrativo individuale, che deve pertanto essere espressamente e debitamente motivato.

Tale motivazione può essere contestata dall’interessato dinanzi alla sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, nell’ambito di un ricorso di annullamento, o dinanzi al giudice ordinario, in particolare nell’ambito di un’azione di responsabilità [vale a dire in occasione di un controllo di legittimità effettuato dall’una o dall’altra di tali giurisdizioni]» ( 60 ).

68. Sulla base delle considerazioni che precedono, ritengo che la sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA] non avvalori la posizione dei ricorrenti nel procedimento principale e non possa estendere l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione alle azioni diplomatiche e consolari da essi richieste.

Un eventuale controllo giurisdizionale del processo decisionale delle autorità belghe spetta, in forza del diritto nazionale, alla valutazione del giudice del rinvio.

VI. Conclusione

69. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) nei seguenti termini: Gli articoli 4 e 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7, e con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, nonché con l’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: quando uno Stato membro concede un visto nell’ambito di un ricongiungimento familiare e richiede che il beneficiario del visto compaia personalmente al momento del rilascio in mani proprie di detto visto al fine di verificarne l’identità, l’attuazione del diritto dell’Unione si estende al di là della concessione del visto, segnatamente fino al suo rilascio; non impongono a uno Stato membro che abbia rilasciato visti a cittadini di un paese terzo nell’ambito del ricongiungimento familiare di includerli in un’operazione di evacuazione avviata da tale Stato membro o di informare le autorità di qualsivoglia paese terzo che impedisca a tali beneficiari di recarsi nell’Unione del fatto che questi ultimi dispongono di un visto per soggiornare nello Stato membro in questione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) GU 2023, L251, pag. 12 . ( 3 ) Vale a dire: A, nato nel 2013, B, nato nel 2016, C, nato nel 2018 e D, nato nel 2021. ( 4 ) Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE ( GU 2015, L 106, pag. 1 ). ( 5 ) Uno dei loro figli (in prosieguo: «E»), nato nel 2014, non è parte nel procedimento principale. ( 6 ) Infatti, le condizioni di salute di alcune persone evacuate richiedono la presenza di personale medico, o addirittura un trasporto sanitario d’urgenza e quindi l’utilizzo di ambulanze.

Inoltre, tali condizioni deplorevoli espongono anche gli agenti coinvolti a un rischio sanitario. ( 7 ) Queste tensioni espongono infatti sia le persone sfollate che i funzionari dello Stato belga a un rischio concreto per la loro incolumità fisica o per la loro vita. ( 8 ) Dal punto 37 della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le parti nella causa principale concordano nel ritenere che i visti rilasciati dallo Stato belga alla sig.ra X e ai suoi figli siano stati concessi in base alla direttiva 2003/86. ( 9 ) V., in tal senso, Corte EDU, 14 settembre 2022, H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2022:0914JUD002438419, di seguito «sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA]», §

252. ( 10 ) Sentenza del 18 aprile 2023 (C‑1/23 PPU; in prosieguo: la «sentenza Afrin, EU:C:2023:296 ). ( 11 ) Vale a dire, quando l’interessato non è in grado di lasciare autonomamente il territorio in cui risiede e la sua vita è manifestamente in pericolo. ( 12 ) Conformemente alla sentenza Afrin. ( 13 ) Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è sancito dall’articolo 7 della Carta.

Tale articolo deve, inoltre, essere letto in combinato disposto con l’obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore, sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

Infine, conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, della Carta, occorre tenere conto della necessità per un minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con entrambi i genitori.

V. sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Rifugiata minorenne sposata) ( C 230/21 , EU:C:2022:887 , punti 47 e 48 e giurisprudenza citata). ( 14 ) Questo considerando stabilisce che «[l]e misure relative al ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di tutela della famiglia e di rispetto della vita familiare sancito in numerosi strumenti di diritto internazionale». ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun ( C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 43 ). ( 16 ) Sentenza Afrin, punti 39 e

40. ( 17 ) Sentenza Afrin, punti 39 e

40. ( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2019, X (Regime di decisione implicita di accettazione) ( C‑706/18 , EU:C:2019:993 , punti 30 , 32 e 34 ). ( 19 ) Dello Stato membro in questione. ( 20 ) In questo caso, lo Stato membro in questione ha sostenuto che la presenza dei familiari del soggiornante presso una rappresentanza diplomatica fosse indispensabile per verificarne l’identità tramite il rilevamento dei dati biometrici. ( 21 ) Al punto 58 della sentenza Afrin, la Corte ha statuito che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono richiedere la comparizione personale dei familiari del soggiornante in una fase successiva del procedimento, al fine, in particolare, di verificare i legami familiari e l’identità degli interessati». ( 22 ) Nel corso dell’udienza, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri hanno indicato di gestire le due fasi previste dalla direttiva 2003/86 in modo simultaneo. ( 23 ) Va osservato che l’articolo 13 della direttiva 2003/86 non viene menzionato nella sentenza Afrin, il che si spiega sicuramente con il fatto che tale disposizione si applica solo una volta che il ricongiungimento familiare è stato autorizzato.

Orbene, nella fattispecie, tale autorizzazione non era (ancora) stata rilasciata. ( 24 ) Si veda a questo proposito l’espressione «una volta» utilizzata in questa disposizione. ( 25 ) Si tratta, a mio avviso, dell’eliminazione dei cosiddetti «oneri burocratici inutili».

V., per analogia, sentenza della Corte EDU del 10 luglio 2014, Mugenzi c. [OSCURATO:PERSONA], (CE:ECHR:2014:0710JUD005270109, § 52), in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che, una volta riconosciuto in linea di principio il ricongiungimento familiare concesso a un rifugiato, «fosse fondamentale che le domande di visto fossero esaminate rapidamente, attentamente e con particolare diligenza». ( 26 ) Come nel caso in esame.

Si veda la condizione sospensiva imposta dallo Stato belga. ( 27 ) Tale interpretazione è altresì corroborata dalla genesi della direttiva 2003/86.

V. la relazione illustrativa relativa all’articolo 11, paragrafo 1, della proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, COM(1999) 638 def., che recita quanto segue: «Una volta che le autorità dello Stato membro abbiano preso una decisione positiva sulla domanda presentata dal richiedente il ricongiungimento, l’ingresso del familiare è autorizzato.

Se il cittadino di un paese terzo, membro della famiglia del richiedente il ricongiungimento, ha bisogno di un visto per entrare nello Stato membro in cui questi risiede, tale Stato membro agevola il rilascio del visto, segnatamente provvedendo al suo rilascio in tempi brevi».

L’articolo 11, paragrafo 1, di tale proposta corrisponde all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. ( 28 ) Sebbene l’articolo 41 della Carta, relativo al diritto a una buona amministrazione, non sia rivolto agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma esclusivamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, tale disposizione riflette un principio generale del diritto dell’Unione destinato ad applicarsi agli [OSCURATO:PERSONA] membri quando questi attuano tale diritto.

V. sentenza del 24 novembre 2020, Minister van [OSCURATO:PERSONA] (C‑225/19 et C‑226/19 , EU:C:2020:951 , punto 34 ). ( 29 ) Durante l’udienza, diversi governi hanno informato la Corte che la trasmissione di una «semplice informazione» relativa a un richiedente il ricongiungimento familiare e alla sua famiglia alle autorità di paesi terzi, anche con il loro consenso, potrebbe, in alcuni casi, costituire una violazione dell’articolo 30, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale ( GU L 2013, 180, pag. 60 ).

Tale disposizione prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri «non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda». ( 30 ) [OSCURATO:PERSONA], utilizzando l’espressione «una semplice informazione», ha presentato la seconda ingiunzione richiesta dai ricorrenti nella causa principale come un provvedimento (molto) meno vincolante rispetto alla prima ingiunzione richiesta.

Ritengo tuttavia che le conseguenze dell’obbligo di informare le autorità di alcuni paesi terzi della situazione della sig.ra X e dei suoi figli non debbano essere banalizzate o sottovalutate. [OSCURATO:PERSONA] sembra del resto riconoscere che un tale obbligo potrebbe avere un effetto negativo e compromettere il processo di evacuazione avviato dallo Stato belga.

V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni. ( 31 ) È opportuno ricordare che, durante l’udienza, il carattere «meno vincolante» di tale procedura è stato vivacemente contestato.

V. il paragrafo 37 delle presenti conclusioni. ( 32 ) Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che lo Stato belga ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che una tale ingiunzione costituirebbe un onere eccessivo o un’ingerenza ingiustificata nel suo margine di discrezionalità.

Secondo lo Stato belga, essa «equivarrebbe a fargli esercitare una pressione indiretta su Israele e sulla Giordania, con il rischio di compromettere le relazioni diplomatiche tra lo Stato belga e questi due [OSCURATO:PERSONA]. [Lo Stato belga] sostiene che un incidente diplomatico sarebbe tanto più probabile nel caso di specie in quanto è stato negoziato un piano di evacuazione con questi due [OSCURATO:PERSONA] e la comunicazione delle informazioni richiesta non rientra in tale quadro». ( 33 ) Una simile estensione costituirebbe una sorta di «erosione delle competenze» (« competence creep ») e violerebbe il principio di attribuzione sancito dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE. ( 34 ) La dichiarazione n. 14 allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona ( GU 2008, C 115, pag. 343 ) precisa, al primo comma, che le disposizioni del Trattato di Lisbona relative alla PESC «non pregiudicano (…) le competenze di ciascuno Stato membro per quanto riguarda l’elaborazione e la conduzione della propria politica estera, il proprio servizio diplomatico nazionale, le proprie relazioni con i paesi terzi e la propria partecipazione alle organizzazioni internazionali». ( 35 )

V. i considerando 3 e 4 della direttiva 2003/86. ( 36 ) Si veda, in particolare, l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE in materia di allontanamento e rimpatrio delle persone in situazione di soggiorno irregolare. ( 37 ) Per quanto riguarda la distinzione tra politica «interna» e politica «esterna» e la scelta della base giuridica, v. sentenza del 19 luglio 2012, Parlamento/Consiglio ( C‑130/10 , EU:C:2012:472 , punti da 67 a 78 ). ( 38 ) V., per analogia, la sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 19 ). ( 39 ) Sentenza del 20 marzo 2025, Arce ( C‑365/23 , EU:C:2025:192 , punto 98 ). ( 40 ) Sentenza del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) ( C‑432/22 , EU:C:2024:987 , punti 33 e 34 ). ( 41 ) Infatti, dalla lettura degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/86 emerge che il campo di applicazione di tale direttiva va oltre il semplice permesso di ingresso per i familiari del soggiornante.

Va sottolineato che i familiari del richiedente il ricongiungimento godono, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, una volta ottenuta l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno, di determinati diritti, ovvero il diritto all’istruzione, all’occupazione subordinata o autonoma, nonché all’orientamento, alla formazione, all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale.

Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che, trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto, previa domanda, ove richiesta, a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante. ( 42 )

V. l’articolo 51, paragrafo 2, della Carta.

A mio avviso, tali iniziative costituiscono «nuovi compiti» ai sensi di tale disposizione ( 43 ) Infatti, non sussiste alcun nesso tra le misure amministrative previste dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 e l’azione diplomatica e consolare auspicata dai ricorrenti nella causa principale. ( 44 ) Si vedano, a tal proposito, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del TUE sul principio di attribuzione che disciplina le competenze dell’Unione. ( 45 ) Va osservato che l’articolo 20, paragrafo 1, TFUE conferisce a chiunque possieda la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione.

La Corte ha sottolineato in diverse occasioni che lo status di cittadino dell’Unione è destinato a costituire lo status fondamentale dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

V., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Malta (Cittadinanza per investimento) ( C‑181/23 , EU:C:2025:283 , punto 92 e giurisprudenza citata). ( 46 ) Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Malta (Cittadinanza per investimento) ( C‑181/23 , EU:C:2025:283 , punto 90 ).

Cfr. anche l’articolo 46 della Carta.

Cfr. anche l’articolo 35 TUE e l’articolo 221, paragrafo 2, TFUE, che prevedono una cooperazione tra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli [OSCURATO:PERSONA] membri e le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi. ( 47 )

V. anche la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un titolo di viaggio provvisorio dell’Unione europea e abroga la decisione 96/409/PESC ( GU 2019, L 163, pag. 1 ).

Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva «definisce le norme relative alle condizioni da soddisfare e alla procedura da seguire da parte dei cittadini non rappresentati in paesi terzi per ottenere un titolo di viaggio provvisorio dell’Unione europea (…) e stabilisce un modello standard per tale documento». ( 48 ) V., in tal senso, il considerando 4 della direttiva 2015/637.

V. inoltre l’articolo 8 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, stipulata a Vienna il 24 aprile 1963 ed entrata in vigore il 19 marzo 1967, Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA] , vol. 596, pag. 261, intitolato «Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo», che prevede che, «[d]opo adeguata notifica allo Stato di residenza e a meno che quest’ultimo non si opponga, un ufficio consolare dello Stato di invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo».

V. anche l’articolo 46 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, stipulata a Vienna il 18 aprile 1961 ed entrata in vigore il 24 aprile 1964.

Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA] , vol. 500, pag. 95, che prevede che, «[c]on il previo consenso dello Stato accreditante e su richiesta di uno Stato terzo non rappresentato in tale Stato, lo Stato accreditante può assumere la protezione temporanea degli interessi dello Stato terzo e dei suoi cittadini». ( 49 )

V. articolo 5 della direttiva 2015/637. ( 50 ) Lo stesso ragionamento vale per l’articolo 21 della Carta. ( 51 ) V., a tal riguardo, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2015/637. ( 52 )

V. anche il considerando 6 della direttiva 2015/637, secondo cui «[la presente] direttiva non riguarda i rapporti consolari tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i paesi terzi, in particolare i diritti loro riconosciuti e gli obblighi loro incombenti in virtù degli usi e degli accordi internazionali». ( 53 ) Poiché le ingiunzioni richieste dai ricorrenti nel procedimento principale non costituiscono azioni o «compiti» disciplinati dal diritto dell’Unione, non è necessario esaminare se esse costituiscano «un onere eccessivo».

Una siffatta analisi equivarrebbe a determinare se il principio di proporzionalità, che disciplina l’esercizio delle competenze dell’Unione, sia stato rispettato e, quindi, se «il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non eccedano quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati».

V. articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE. ( 54 ) V., in tal senso, sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA], § 259.

V. anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Nuova istanza: 1962), sentenza, Belgio c.

Spagna, Raccolta 1970, pag.

3. Ai punti 78 e 79 di tale sentenza, la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto che, «nei limiti fissati dal diritto internazionale, uno Stato può esercitare la propria protezione diplomatica con i mezzi e nella misura che ritiene opportuni, poiché è il proprio diritto che fa valere.

Se le persone fisiche o giuridiche per conto delle quali agisce ritengono che i loro diritti non siano sufficientemente tutelati, esse non dispongono di alcun ricorso in diritto internazionale. (…) Lo Stato deve essere considerato l’unico competente a decidere se concedere la propria protezione, in quale misura farlo e quando porvi fine.

Esso dispone a tale riguardo di un potere discrezionale il cui esercizio può dipendere da considerazioni, in particolare di ordine politico, estranee al caso di specie». ( 55 ) Strasburgo, 16.XI.1963, in prosieguo, «il Protocollo n. 4». ( 56 ) Va inoltre sottolineato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che «solo i cittadini dello Stato interessato possano avvalersi del diritto di ingresso così garantito dall’articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4».

V. sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA], § 245 e giurisprudenza citata. ( 57 ) Ad esempio, quando fattori esterni minacciano direttamente l’incolumità fisica e la vita di un bambino che si trova in una situazione di estrema vulnerabilità. ( 58 ) V., in tal senso, sentenza H.F. e altri contro [OSCURATO:PERSONA], §

260. ( 59 ) V., in tal senso, sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA], §

276. Dopo aver constatato l’esistenza di tali circostanze eccezionali, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4, poiché i ricorrenti non avevano ricevuto alcuna spiegazione in merito alla scelta alla base della decisione adottata dall’esecutivo nei loro confronti, se non quella, implicita, che derivava dall’attuazione della politica seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva tuttavia garantito il ritorno di diversi minori sul territorio nazionale.

Essi non avevano inoltre ottenuto dalle autorità francesi alcuna informazione che potesse contribuire alla trasparenza del processo decisionale.

Inoltre, tale situazione non poteva essere sanata dai procedimenti avviati dinanzi ai giudici interni, poiché questi ultimi avevano infatti declinato la propria competenza in quanto aditi per richieste relative ad atti indissociabili dalla conduzione delle relazioni internazionali della [OSCURATO:PERSONA] (§ 277, 280 e 281 di detta sentenza). ( 60 ) Corte costituzionale, n. 117/2020 del 24 settembre 2020, punto B.8.3, ultimo comma.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CC0819 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 5 marzo 2026 ( 1 ) Causa C‑819/25 (PPU) [Gonrieh] ( i ) Ricorrenti: sig.ra X e sig. Y, in nome proprio e in qualità di rappresentanti legali di A, B, C e D contro [OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Ricongiungimento familiare – Autorizzazione di ingresso e di soggiorno – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 5 – Articolo 13, paragrafo 1 – Protezione consolare dei cittadini dell’Unione – Articolo 20, paragrafo 2, lettera c) – Articolo 23 TFUE – Articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva (UE) 2015/637 – Obbligo per uno Stato membro di includere i beneficiari del ricongiungimento familiare in un’operazione di evacuazione dalla Striscia di Gaza organizzata da tale Stato membro, oppure di informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tali beneficiari di recarsi nell’Unione, qualora questi ultimi intendano soggiornarvi e dispongano, a tal fine, dei visti necessari» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dal Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese (Belgio) il 12 dicembre 2025, verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ( 2 ), nonché degli articoli 2, 4, 7, 24 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2. La controversia nella causa principale si inserisce nel contesto della catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, a seguito dell’operazione militare condotta da Israele e del blocco di tale territorio dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023. In tale contesto, lo Stato belga ha concluso con Israele e la Giordania un accordo per l’attuazione di un processo di evacuazione di tre categorie di persone dalla Striscia di Gaza, vale a dire i cittadini belgi, i rifugiati riconosciuti in Belgio e i membri del loro nucleo familiare. Nell’aprile 2025, sulla base di tale accordo, circa 500 persone erano iscritte in una lista di evacuazione. Il3 dicembre 2025 il numero era sceso a 62 persone, principalmente rifugiati riconosciuti in Belgio e/o membri del loro nucleo familiare. Lo Stato belga ha indicato che non intende includervi altre categorie di persone fintantoché tutte le persone figuranti nella lista di evacuazione non saranno state evacuate. 3. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone due cittadini palestinesi, la sig.ra X e il sig. Y, nonché quattro dei loro figli minorenni ( 3 ) (di seguito, congiuntamente, i «ricorrenti nella causa principale») allo Stato belga. Il sig. Y risiede legalmente in Belgio ed è titolare di un permesso di lavoro, mentre la sig.ra X e i figli in questione risiedono nella Striscia di Gaza. Il 6 ottobre 2025, lo Stato belga ha autorizzato l’ingresso e il soggiorno della sig.ra X e dei figli in Belgio a titolo di ricongiungimento familiare. Tuttavia, la sig.ra X e i figli si trovano effettivamente bloccati nella Striscia di Gaza. 4. I ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al giudice del rinvio, in via principale, di ingiungere allo Stato belga di iscrivere la sig.ra X e i quattro figli nell’elenco di evacuazione dalla Striscia di Gaza e di adottare tutte le misure necessarie ai fini del ricongiungimento familiare con il sig. Y. In subordine, hanno chiesto che fosse ingiunto allo Stato belga di informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca alla sig.ra X e ai quattro figli di recarsi nell’Unione che questi ultimi desiderano soggiornarvi e dispongono a tal fine dei visti richiesti. 5. Il presente caso solleva, in particolare, l’importante questione se uno Stato membro debba intraprendere iniziative diplomatiche e consolari con paesi terzi al fine di garantire l’efficacia del diritto al ricongiungimento familiare. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2003/86 6. Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2003/86 persegue lo scopo «di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 7. L’articolo 2 di tale direttiva così recita: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (…) c) “soggiornante”: il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare; d) "ricongiungimento familiare": l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore; (…)». 8. L’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta direttiva stabilisce quanto segue: «In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari: a) il coniuge del soggiornante; b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge (…)». 9. Il capo III della stessa direttiva, intitolato «Presentazione ed esame della domanda», contiene l’articolo 5, che prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari. 2.   La domanda è corredata dei documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8, e di copie autenticate dei documenti di viaggio del membro o dei familiari. Ove opportuno, per ottenere la prova dell’esistenza di vincoli familiari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie. Nell’esaminare una domanda concernente il partner non coniugato del soggiornante, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista un vincolo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili. (…)». 10. L’articolo 13 della direttiva 2003/86 così dispone: «Una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l’ingresso del familiare o dei familiari. A tal fine, lo Stato membro interessato agevola il rilascio dei visti necessari per queste persone». 11. La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio, concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento [COM(2014) 210 final] (in prosieguo: gli «orientamenti»), al suo punto 5.3 prevede quanto segue: «Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della [direttiva 2003786] una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato deve agevolare il rilascio dei visti necessari per i familiari. Ciò implica che, quando la domanda viene accettata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero assicurare una rapida procedura di rilascio del visto, ridurre al minimo gli oneri amministrativi aggiuntivi ed evitare i doppi controlli del rispetto delle condizioni per il ricongiungimento familiare. (…) Se l’accesso ai documenti di viaggio e ai visti è particolarmente difficile o pericoloso e, di conseguenza, può costituire un rischio sproporzionato o un ostacolo pratico all’effettivo esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono incoraggiati a tener conto delle specificità del caso e delle condizioni nel paese d’origine. In circostanze eccezionali, ad esempio il collasso di uno Stato o un paese con rischi di sicurezza interna elevati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono invitati ad accettare documenti di viaggio provvisori emessi dal Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), emettere lasciapassare nazionali validi per un viaggio di sola andata oppure offrire ai familiari la possibilità di ottenere il visto all’arrivo nello Stato membro. (…)». 2. Direttiva (UE) 2015/637 12. L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2015/637 ( 4 ) così recita: «Le ambasciate e i consolati degli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscono tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni riservate ai loro cittadini». 13. Ai sensi dell’articolo 5 di questa direttiva, «[a]i familiari che non sono cittadini dell’Unione e che accompagnano cittadini non rappresentati in un paese terzo è fornita tutela consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe fornita ai familiari dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, che non sono cittadini dell’Unione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale di tale Stato membro». 14. Ai sensi dell’articolo 9 di detta direttiva: «La tutela consolare di cui all’articolo 2 può comprendere tra l’altro l’assistenza nelle seguenti situazioni: (…) e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza; (…)» III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15. La signora X e il signor Y sono coniugati. Hanno due figli, nati tra il 2013 e il 2021 ( 5 ). Il sig. Y ha ottenuto una borsa di studio per un post-dottorato in un’università belga, nonché un visto per soggiornare in Belgio e un permesso di lavoro per detto paese. Il 3 maggio 2024 egli ha lasciato la Striscia di Gaza con suo figlio E per rendersi in Egitto attraverso il valico di Rafah. A seguito della chiusura del valico di Rafah il 5 maggio 2024 e del rifiuto dell’Egitto di aprire le frontiere alle persone in partenza dalla Striscia di Gaza, la signora X e gli altri quattro figli non possono lasciare il territorio. 16. Nel marzo 2025, il valico di [OSCURATO:PERSONA] è stato riaperto. Lo Stato belga ha avviato nuovi negoziati diplomatici con Israele e la Giordania, al fine di poter proseguire le evacuazioni iniziate nel novembre 2023 e interrotte nel marzo 2024. Al termine di tali negoziati, Israele, la Giordania e lo Stato belga hanno concordato un processo di evacuazione riguardante le tre categorie di persone menzionate al paragrafo 2 delle presenti conclusioni e hanno stilato un elenco di circa 500 persone da evacuare. 17. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, non appena lo Stato belga è materialmente in grado di procedere a un’evacuazione, chiede alle autorità israeliane e giordane competenti di indicargli il numero di persone che è concretamente autorizzato a evacuare. Tuttavia, le autorità israeliane e giordane darebbero seguito a tale richiesta solo in modo casuale. In base a tale piano di evacuazione, lo Stato belga deve quindi farsi carico del trasporto delle persone autorizzate a partire dalla Striscia di Gaza, attraverso Israele e la Giordania, fino al Belgio. Tale obbligo solleva difficoltà di ordine logistico ed organizzativo, poiché l’amministrazione belga deve disporre di personale qualificato (almeno in parte di lingua araba) e in numero sufficiente, nonché di autobus, di pernottamenti in hotel in Giordania, di uno o più aerei, di attrezzature mediche, di misure di sicurezza, ecc. Tali difficoltà sarebbero aggravate, in particolare, dalla carenza di personale qualificato sul posto o dal suo esaurimento, nonché dalle condizioni alimentari e igienico-sanitarie deplorevoli nella Striscia di Gaza ( 6 ), nonché dalle tensioni nei territori attraversati durante l’evacuazione ( 7 ). 18. La signora X e i cinque figli della coppia hanno presentato all’Ufficio stranieri belga (di seguito «l’Ufficio») una domanda di ricongiungimento familiare con il signor Y. Tale domanda è stata presentata a distanza. Il 6 ottobre 2025, l’Ufficio ha concesso un visto alla sig.ra X e ai cinque figli. Tali visti ( 8 ) sono stati concessi con la condizione sospensiva della verifica dell’identità degli interessati e dell’autenticità dei documenti allegati alla loro domanda di visto a distanza, in occasione di una successiva comparizione dinanzi a un’ambasciata o a un consolato belga. 19. Il 13 ottobre 2025, i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di crisi presso il Ministro degli Affari esteri belga (Belgio) «di richiedere [per la sig.ra X e i quattro minori in questione] l’accordo delle autorità israeliane per l’uscita da Gaza e l’accordo delle autorità egiziane e giordane per l’ingresso in transito nel loro territorio, al fine di ritirare un visto presso il consolato belga e recarsi successivamente in Belgio (…), per dare efficacia all’accordo dell’Ufficio (…), relativo al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare». 20. Nella sua risposta del 21 ottobre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] di crisi ha fatto riferimento alle numerose sfide poste dall’organizzazione delle evacuazioni dalla Striscia di Gaza, in particolare in termini di sicurezza e logistica, ma anche dal punto di vista amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] di crisi ha inoltre indicato che «prima di poter procedere alla [loro] evacuazione, è necessario verificare se [le persone in questione] abbiano ricevuto un visto valido dall’Ufficio e se [soddisfino] i criteri stabiliti dal governo belga, al fine di essere idonee all’evacuazione. Al momento si tratta di un elenco fisso di circa 500 persone (…), stilato sulla base dei criteri definiti in precedenza. Questo elenco è composto principalmente da membri del nucleo familiare di persone con status di rifugiato riconosciuto in Belgio. Per il momento ci concentriamo esclusivamente sull’evacuazione di questo gruppo di circa 500 persone». 21. Con atto di citazione per procedimento sommario notificato il 21 ottobre 2025, i ricorrenti nel procedimento principale hanno citato in giudizio lo Stato belga dinanzi al giudice del rinvio. Durante l’udienza di discussione dell’8 dicembre 2025 dinanzi a detto giudice, il sig. Y ha confermato che sua moglie e i suoi figli, rimasti nella Striscia di Gaza, dispongono solo di una tenda per ripararsi dalle intemperie. Sarebbero costretti a cuocere il poco cibo che trovano con rifiuti contenenti plastica e quindi ad avvelenarsi per potersi nutrire. Il sig. Y afferma che i suoi figli sono costantemente esposti agli orrori della guerra, senza alcuna distrazione se non l’istruzione ricevuta in una scuola improvvisata. A suo avviso, uno dei suoi figli più piccoli è attualmente convinto che lui li abbia abbandonati di proposito e si rifiuta di parlargli quando la signora X e il signor Y riescono a mettersi in contatto tramite un’applicazione di messaggistica istantanea. 22. L’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale ha indicato nel corso dell’udienza che il sig. Y ha inoltre presentato una domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato. L’esame di tale domanda da parte dell’autorità belga competente è ancora in corso. 23. I ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al giudice del rinvio di ingiungere allo Stato belga, in via principale, di iscrivere la sig.ra X e i suoi quattro figli nell’elenco di evacuazione redatto da tale Stato e di organizzare concretamente la loro evacuazione non appena saranno espletate le formalità necessarie, e, in subordine, di informare le autorità israeliane e giordane della loro volontà di lasciare la Striscia di Gaza per recarsi in Belgio. Lo Stato belga ha chiesto al giudice del rinvio, in via principale, di dichiarare le domande dei ricorrenti nel procedimento principale irricevibili e, quantomeno, infondate. 24. Secondo il giudice del rinvio, alla luce delle difficoltà attualmente connesse a un’operazione di evacuazione di persone dalla Striscia di Gaza, ingiungere allo Stato belga di evacuare la sig.ra X e i suoi quattro figli verso il Belgio (domanda principale dei ricorrenti) avrebbe molto probabilmente rappresentato un onere eccessivo ( 9 ), se non fosse stato predisposto un procedimento al riguardo. Detto giudice rileva che, nel caso di specie, un tale procedimento esiste e ne hanno già beneficiato più di 400 persone. Pertanto, a confronto, la sig.ra X e i suoi quattro figli «ne sembrano rappresentare una parte ben esigua». Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che ingiungere allo Stato belga di iscrivere la signora X e i suoi figli rimasti nella Striscia di Gaza nella lista di evacuazione equivale ad aumentare il suo carico umanitario, laddove esso ha spontaneamente scelto di prestare la propria assistenza, mentre altri [OSCURATO:PERSONA] sembrerebbero essersi rifiutati fin dall’inizio. Il giudice del rinvio si chiede quindi se una tale ingiunzione non rischi di dissuadere lo Stato belga dal mostrarsi altrettanto disponibile in futuro, in altre situazioni di crisi o di guerra. 25. Il giudice del rinvio ritiene che, in forza del diritto nazionale, lo Stato belga disponga di un margine di discrezionalità per determinare l’ordine di espulsione delle diverse persone che possono essere espulse in virtù dell’accordo negoziato con Israele e la Giordania. In tale ipotesi, l’azione dello Stato belga non sfugge al controllo di legittimità del potere giudiziario, ma tale controllo rimane marginale e si limita agli errori manifesti di valutazione. Secondo il giudice del rinvio, nella fattispecie, e fatta salva una conclusione diversa risultante dall’interpretazione fornita dalla Corte, lo Stato belga non avrebbe commesso alcun errore manifesto di valutazione. 26. È in questo contesto che il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, quando uno Stato membro, in applicazione della direttiva 2003/86/CE e conformemente alla [sentenza Afrin] ( 10 ), concede un visto nell’ambito di un ricongiungimento familiare e richiede che il beneficiario del visto compaia personalmente al momento del rilascio (consegna a mani proprie) di detto visto al fine di verificarne l’identità, l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della [Carta] si estenda al di là della concessione del visto, ad esempio fino al suo rilascio (consegna a mani proprie). 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) si trovi nell’impossibilità di lasciare in autonomia il paese terzo in cui risiede e la sua vita sia ivi manifestamente in pericolo, se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, da solo o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che impone allo Stato membro che ha concesso un visto come indicato nella prima questione di fornire a tale beneficiario assistenza al fine di consentirgli di lasciare tale paese e di farsi rilasciare (consegnare a mani proprie) detto visto. 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’assistenza da fornire a norma della o delle disposizioni sopra citate debba consistere: – nell’includere il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) in un piano di evacuazione predisposto dallo Stato membro interessato per categorie di persone da esso determinate, alle stesse condizioni applicate a queste ultime e anche se tale beneficiario non rientra in tali categorie; o quanto meno – nell’informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tale beneficiario di recarsi nell’Unione che quest’ultimo desidera soggiornarvi e dispone a tal fine del visto richiesto, anche se tale informazione esula dall’ambito del suddetto piano di evacuazione». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 27. Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. 28. Il 12 gennaio 2026 la Quinta Sezione della Corte ha deciso di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale alla procedura d’urgenza. Hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti nel procedimento principale, il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Tali parti interessate e i governi ceco, tedesco, ellenico, francese, italiano e dei [OSCURATO:PERSONA] sono stati sentiti all’udienza tenutasi l’11 febbraio 2026. V. Analisi 29. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta si estenda oltre il rilascio, da parte di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, di un visto a un beneficiario del ricongiungimento familiare, subordinatamente alla condizione sospensiva della verifica della sua identità, in particolare fino al rilascio di tale visto. Nel caso in cui la Corte rispondesse affermativamente a tale questione, il giudice del rinvio chiede, con la sua seconda questione, se tale Stato membro sia tenuto ad aiutare il beneficiario di detto visto a lasciare il paese terzo in cui risiede al fine di ottenere il rilascio del visto, qualora questi non sia in grado di lasciare da solo tale paese e la sua vita vi sia manifestamente in pericolo. In caso di risposta affermativa a tale questione, il giudice del rinvio chiede, con la sua terza questione, se tale Stato membro debba includere il beneficiario del visto in un’operazione di evacuazione da un paese terzo o informare le autorità di qualsiasi paese terzo interessato che tale beneficiario intende recarsi nell’Unione per soggiornarvi e che dispone, a tal fine, dei visti necessari. 30. Esaminerò tali questioni congiuntamente. Nell’ambito della presente analisi, occorrerà innanzitutto esporre le argomentazioni delle parti per poi fornire un’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2003/86 alla luce della giurisprudenza della Corte. Infine, analizzerò le funzioni diplomatiche e consolari degli [OSCURATO:PERSONA] membri alla luce del diritto dell’Unione al fine di corroborare la mia analisi del contenuto e della portata degli obblighi imposti dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. A. Argomenti delle parti 31. I ricorrenti nel procedimento principale ritengono che l’attuazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 da parte di uno Stato membro vada oltre il rilascio del visto e, in ogni caso, si estenda fino alla consegna effettiva dello stesso. Essi ritengono che, se è indispensabile fornire assistenza agli interessati affinché possano lasciare la Striscia di Gaza ed evitare così che il rilascio materiale del visto e, di conseguenza, l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, siano resi impossibili, o per preservare la vita di tali interessati, lo Stato membro in questione deve fornire tale assistenza conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 e agli articoli 2, 4, 7 e 24 della Carta. 32. Per quanto riguarda la natura e l’intensità dell’aiuto che lo Stato membro deve fornire, i ricorrenti nel procedimento principale osservano che esso consiste, in primo luogo, nell’inserire il beneficiario del visto in un processo di evacuazione avviato dallo Stato membro. Essi sottolineano che tale obbligo, che si applica solo in circostanze eccezionali ( 11 ) e che rientra in un processo di evacuazione già in atto, non costituisce un onere insostenibile o eccessivo. Ritengono, in subordine, che in caso di impossibilità temporanea di rimpatrio, l’assistenza da fornire «deve consistere in un’informazione fornita ai paesi terzi che impediscono al beneficiario [del ricongiungimento familiare] di recarsi nell’Unione, quanto alla circostanza che questi desidera recarsi nel territorio dello Stato membro interessato e che è stato da quest’ultimo autorizzato a farlo». 33. Il governo belga ritiene che occorra distinguere tra la procedura amministrativa di rilascio del visto disciplinata dalla direttiva 2003/86 e la prestazione di assistenza di tipo consolare ai titolari di tale visto, assistenza che non è in alcun modo disciplinata dal diritto dell’Unione. Secondo tale governo, dalla lettura congiunta degli articoli 4, 5, 10 e 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 risulta che l’applicazione di tale direttiva non si estende oltre la notifica di decisioni, quali quelle adottate il 6 ottobre 2025, che, in un’unica decisione, accolgono la domanda di ricongiungimento familiare e sanciscono l’accordo dello Stato membro sul rilascio di un visto. Esso ritiene che, poiché non impedisce di propria iniziativa a tali persone di ritirare fisicamente il visto, l’applicazione della direttiva 2003/86 non si estende oltre la notifica del rilascio dei visti. 34. Il fatto che «lo Stato membro interessato agevola il rilascio dei visti necessari» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 non equivarrebbe a un impegno, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, a concedere un aiuto che consenta al titolare di un visto di lasciare il proprio paese di residenza. Inoltre, nessuna norma di diritto internazionale, dell’Unione o nazionale crea un diritto a tale tipo di assistenza. Il governo belga ritiene che una tale interpretazione potrebbe inoltre essere fonte di discriminazione, poiché un cittadino belga o un cittadino dell’Unione non potrebbe esigere dallo Stato di cui ha la cittadinanza di essere incluso in un’operazione di rimpatrio al fine di consentirgli di uscire dalla Striscia di Gaza, in mancanza di un diritto all’assistenza consolare. Esso ritiene che il riconoscimento di tale diritto esclusivamente a favore dei beneficiari di un visto per ricongiungimento familiare, anche se limitato alle due misure di assistenza consolare menzionate nella terza questione pregiudiziale, appaia quindi discriminatorio. 35. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che un’analisi dell’economia generale della direttiva 2003/86 dimostri che il legislatore non abbia inteso imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi finanziari o risorse umane sproporzionati rispetto a quelli espressamente previsti dalla direttiva stessa. Essa ritiene che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, le agevolazioni che lo Stato membro deve concedere per consentire alle persone interessate di ottenere un visto siano, in linea di principio, di natura amministrativa. Tuttavia, nel caso di specie, l’inazione da parte dello Stato membro avrebbe l’effetto di rendere impossibile il ritiro dei visti da parte della sig.ra X e dei suoi figli, privando così di effetto reale il beneficio del diritto al ricongiungimento familiare. In tale contesto, in cui la vita della sig.ra X e dei suoi figli è in pericolo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 debba essere interpretato alla luce della Carta, e in particolare dei suoi articoli 2, 4, 7 e 24, nel senso che esso comporta l’obbligo per lo Stato membro di mettere in atto tutti i mezzi a sua disposizione per consentire il rilascio dei visti, senza tuttavia imporre a tale Stato membro un onere eccessivo o addirittura impossibile da sostenere. 36. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo per lo Stato membro di dare prova di flessibilità ( 12 ) al fine di consentire l’effettivo rilascio del visto difficilmente può essere interpretata nel senso di comportare l’obbligo di iscrivere le persone interessate nell’elenco degli evacuati e di procedere poi alla loro evacuazione in Belgio. Si tratterebbe di un onere eccessivo che la direttiva 2003/86, interpretata alla luce dei diritti fondamentali, non può imporre a uno Stato membro in una situazione come quella di specie. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una semplice informazione delle autorità dei paesi terzi interessati, o addirittura una richiesta ai paesi terzi competenti di consentire a tali persone di lasciare la Striscia di Gaza, potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva e non sembrano, a prima vista, comportare un onere eccessivo o un rischio particolare per lo Stato membro. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], spetta allo Stato membro valutare se tale azione sia ipotizzabile o se, al contrario, possa avere un impatto negativo sulle relazioni che intrattiene con tali paesi terzi. 37. Nel corso dell’udienza, i governi ceco, tedesco, ellenico, francese, italiano e neerlandese hanno sostenuto all’unanimità che le iniziative richieste dai ricorrenti sono di natura diplomatica, mentre quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 hanno carattere puramente amministrativo. Inoltre, è stato sottolineato che, sebbene la comunicazione di informazioni alle autorità di un paese terzo al fine di comunicare la volontà degli interessati di lasciare la Striscia di Gaza sia assimilabile a una misura «meno vincolante», essa costituisce, in ogni caso, un’iniziativa diplomatica che non rientra negli obblighi amministrativi previsti da tale disposizione. È stato inoltre sottolineato l’aspetto altamente formale dei contatti diplomatici tra [OSCURATO:PERSONA]. B. Sulla direttiva 2003/86 e sulla sentenza Afrin 1. Osservazioni preliminari 38. Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2003/86 persegue lo scopo di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. La Corte ha ripetutamente dichiarato che tale direttiva mira a favorire il ricongiungimento familiare e ad accordare una protezione ai cittadini di paesi terzi, in particolare ai minori. Secondo costante giurisprudenza, le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta ( 13 ), come risulta del resto dai termini del considerando 2 ( 14 )e dall’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, che impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di esaminare le domande di ricongiungimento in questione tenendo conto dell’interesse dei minori coinvolti e dell’obiettivo di favorire la vita familiare. 39. Va tuttavia osservato che, nella sua richiesta di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha fatto riferimento agli articoli 2 (diritto alla vita) e 4 (divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti) della Carta. Ritengo, a tal proposito, che quando uno Stato membro attua la direttiva 2003/86, tali disposizioni della Carta possano anch’esse rivestire rilevanza a seconda delle peculiarità del caso. 40. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi positivi precisi, ai quali corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti. Più precisamente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno, conformemente alla suddetta direttiva, del coniuge del richiedente il ricongiungimento familiare e dei figli minorenni del richiedente e del suo coniuge. [OSCURATO:PERSONA] membri devono quindi autorizzare il ricongiungimento familiare di tali familiari del richiedente, senza poter esercitare il proprio margine di discrezionalità, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo IV della stessa direttiva ( 15 ). Poiché l’autorizzazione al ricongiungimento familiare costituisce la regola generale, le condizioni di cui al capitolo IV della direttiva 2003/86 devono essere interpretate in modo restrittivo, al fine di non compromettere né l’obiettivo di tale direttiva né la sua efficacia ( 16 ). 41. L’articolo 5 della direttiva 2003/86 stabilisce le norme procedurali relative alla presentazione e all’esame di una domanda di ricongiungimento familiare. Dal suo paragrafo 1 deriva che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri determinare, da un lato, la persona autorizzata a presentare una domanda di ingresso e di soggiorno, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, e, dall’altro lato, le autorità competenti per registrare una siffatta domanda ( 17 ). Peraltro, ai sensi di detto articolo 5, paragrafo 2, primo comma, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere corredata di «documenti che comprovano i vincoli familiari». Inoltre, il secondo comma di tale paragrafo 2 precisa che, «[o]ve opportuno, per ottenere la prova dell’esistenza di vincoli familiari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie». Infine, qualora la domanda di ricongiungimento familiare sia accettata, lo Stato membro interessato autorizza l’ingresso del familiare del soggiornante e gli rilascia un primo permesso di soggiorno, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86. Pertanto, le autorità nazionali competenti sono tenute, prima di autorizzare il ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86, ad accertare l’esistenza dei legami familiari pertinenti tra il soggiornante e il cittadino di un paese terzo a favore del quale è stata presentata la domanda di ricongiungimento familiare ( 18 ). 42. A tal riguardo, si deve rilevare che, nella sentenza Afrin, la Corte ha statuito che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in combinato disposto con l’articolo 7 nonché con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, osta a una normativa nazionale che, ai fini della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare, richiede ai familiari del soggiornante di presentarsi personalmente presso la sede diplomatica o consolare ( 19 ) competente per il loro luogo di residenza o soggiorno all’estero ( 20 ), e ciò anche in una situazione in cui sia per loro impossibile o eccessivamente difficile recarsi presso tale sede. Il dispositivo di detta sentenza precisa espressamente che tale interpretazione del diritto dell’Unione non pregiudica la possibilità, per lo Stato membro, di esigere la comparizione personale di tali familiari del soggiornante in una fase successiva del procedimento di richiesta di ricongiungimento familiare ( 21 ). Al punto 59 di detta sentenza, la Corte ha quindi ritenuto che lo Stato membro debba agevolare tale comparizione, in particolare mediante il rilascio di documenti consolari o di lasciapassare. 43. Tuttavia, dal procedimento all’origine della sentenza Afrin emerge che la disposizione nazionale in questione, che recepisce l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, esigeva la comparizione personale dei familiari del soggiornante al momento della presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno per ricongiungimento familiare e che il diritto nazionale non prevedeva deroghe per situazioni in cui tale comparizione fosse impossibile o eccessivamente difficile. Orbene, la famiglia del soggiornante viveva in una zona di conflitto, vale a dire la città di Afrin, situata nel nord-ovest della Siria, e rischiava, spostandosi, di esporsi a trattamenti inumani o degradanti, se non addirittura a minacce alla sua vita. In virtù del diritto nazionale, gli interessati non potevano quindi presentare una domanda di ricongiungimento familiare nello Stato membro in questione. In tali circostanze, la Corte ha ritenuto che la mancanza della flessibilità necessaria per consentire agli interessati di presentare effettivamente la loro domanda di ricongiungimento familiare in tempo utile, facilitando la presentazione di tale domanda e ammettendo, in particolare, il ricorso a mezzi di comunicazione a distanza, rendesse di fatto impossibile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare e privasse la direttiva 2003/86 del suo effetto utile. 2. Valutazione nel caso di specie 44. Nel caso in esame, a differenza della causa che ha dato origine alla sentenza Afrin, lo Stato belga ha consentito alla sig.ra X e ai cinque figli della coppia di presentare a distanza una domanda di ricongiungimento familiare con il sig. Y. Inoltre, tale domanda è stata accolta il 6 ottobre 2025 e l’Ufficio ha concesso un visto alla sig.ra X e ai suoi cinque figli, con la condizione sospensiva della verifica dell’identità degli interessati e dell’autenticità dei documenti allegati alla loro domanda di visto a distanza, in occasione di una successiva comparizione dinanzi a un’ambasciata o a un consolato belga. 45. Alla luce di quanto sopra, mi sembra che l’Ufficio abbia seguito gli insegnamenti della sentenza Afrin e abbia dato prova, tenuto conto della deplorevole situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, della flessibilità necessaria per garantire, in particolare, l’efficacia della procedura di presentazione ed esame della domanda di ricongiungimento prevista dall’articolo 5 della direttiva 2003/86 nelle circostanze del procedimento principale. Gli adeguamenti apportati alle modalità procedurali adottate dall’Ufficio sembrano aver consentito, nel caso di specie, l’autorizzazione al ricongiungimento familiare, garantendo al contempo che il controllo, in particolare dell’identità degli interessati, sia effettuato in una fase successiva, conformemente alla giurisprudenza della Corte. 46. Il fulcro della presente causa non risiede nella fase di autorizzazione del ricongiungimento familiare, bensì in una fase successiva del procedimento, ovvero quella relativa (all’autorizzazione) all’ingresso del o dei familiari del soggiornante ( 22 ). Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, lo Stato membro interessato è tenuto, una volta accolta la domanda di ricongiungimento familiare, ad autorizzare l’ingresso del familiare o dei familiari e a agevolare «il rilascio dei visti necessari per queste persone». 47. Come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’espressione «concede (…) ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti richiesti» non è definita nella direttiva 2003/86. Inoltre, per quanto mi è dato sapere, la Corte non ha finora interpretato tale espressione ( 23 ). Tuttavia, dal testo stesso dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che tale disposizione mira a facilitare l’ottenimento dei visti una volta autorizzato il ricongiungimento familiare. A tal proposito, essa richiede che il sistema di rilascio dei visti funzioni in modo efficiente e rapido ( 24 ). 48. A mio avviso, tale disposizione prevede chiaramente l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo di eliminare ogni ostacolo amministrativo ingiustificato, ma anche di istituire e applicare procedure amministrative efficaci per il rilascio dei visti, al fine di garantire l’efficacia del diritto al ricongiungimento familiare. Tale interpretazione è avvalorata dal considerando 13 della direttiva 2003/86, che prevede che le norme procedurali che disciplinano l’esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l’ingresso e il soggiorno dei familiari, debbano essere «efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri» e dal punto 5.1 degli orientamenti, che fa riferimento in particolare alla riduzione al minimo degli oneri amministrativi supplementari ( 25 ). 49. È importante sottolineare che, sebbene la direttiva 2003/83, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, richieda una cooperazione costruttiva, se non addirittura attiva, da parte delle autorità dello Stato membro interessato, tale cooperazione rimane comunque di natura amministrativa. Questa interpretazione è confermata dalla sentenza Afrin. Infatti, al punto 59 di detta sentenza la Corte ha statuito che «affinché non vengano pregiudicati l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/86 di favorire il ricongiungimento familiare e i diritti fondamentali che essa mira a proteggere, qualora lo Stato membro richieda la comparizione personale dei familiari del soggiornante in una fase ulteriore della procedura ( 26 ), tale Stato membro deve facilitare siffatta comparizione, segnatamente mediante l’emissione di documenti consolari o lasciapassare (…)». È giocoforza rilevare che «l’emissione di documenti consolari o lasciapassare» costituisce una procedura di natura puramente amministrativa ( 27 ). Si tratta di misure adottate sotto la sola responsabilità dello Stato membro in questione. 50. Ne consegue che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede una cooperazione piena e continua da parte delle autorità nazionali competenti con i richiedenti il ricongiungimento familiare fino alla fase del rilascio effettivo del visto. Tale obbligo riflette il principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, nonché il diritto a una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta ( 28 ). Tuttavia, essa non impone alle autorità nazionali di adottare misure straordinarie o misure che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva. 51. Tuttavia, l’obbligo di allontanare i ricorrenti nella causa principale dalla Striscia di Gaza o di fornire loro assistenza consolare, informando le autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi della loro volontà di lasciare tale territorio ( 29 ) comporterebbe l’adozione di misure straordinarie che sono del tutto estranee ai requisiti di natura amministrativa previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 ( 30 ). Infatti, tali obblighi comportano adempimenti diplomatici o consolari tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi che non sono previsti dalla direttiva in questione e che, del resto, non rientrano nel suo ambito di applicazione. Osservo che, sebbene la seconda ingiunzione richiesta dai ricorrenti nel procedimento principale possa sembrare, a prima vista, ( 31 ) meno vincolante della prima ( 32 ), ciò non altera il carattere diplomatico o consolare di tale procedura, che non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86. Inoltre, non è ipotizzabile un’estensione ingiustificata degli obblighi previsti da tale direttiva, anche se potessero essere «facilmente» soddisfatti ( quod non ) dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 33 ). 52. A questo proposito, è importante sottolineare che la direttiva 2003/86 è stata adottata sulla base dell’articolo 63, primo comma, punto 3, lettera a), del trattato CE, diventato articolo 79 TFUE. Pertanto, tale atto rientra nel titolo V del trattato FUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e non, ad esempio, nel titolo V del trattato UE, che enuncia norme generali sull’azione esterna dell’Unione europea e norme specifiche relative alla sua politica estera e di sicurezza comune («la PESC») ( 34 ). Nonostante in alcuni casi vi sia una sovrapposizione tra gli obiettivi perseguiti da tali politiche, lo scopo fondamentale e l’oggetto della direttiva 2003/86 consistono nel garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Promuovendo la vita familiare, tale direttiva contribuisce alla creazione di una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 35 ). Pertanto, mentre le misure adottate sulla base dell’articolo 79 TFUE potrebbero avere un aspetto o una componente «esterna» ( 36 ), la direttiva 2003/86 mira a rafforzare la politica «interna» dell’Unione in materia di immigrazione legale ( 37 ). 53. Ritengo, pertanto, che gli obblighi in questione non solo andrebbero oltre il testo e l’obiettivo della direttiva 2003/86, ma interferirebbero con le attività diplomatiche o consolari degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e altererebbero in modo sostanziale l’equilibrio delle competenze tra questi ultimi e l’Unione. Nulla nella direttiva 2003/86 indica che tale fosse l’intenzione del legislatore dell’Unione. 54. Inoltre, va sottolineato che l’interpretazione della Carta non può modificare tale conclusione. Infatti, poiché un’azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta non trovano applicazione ( 38 ). Occorre ricordare, a tal riguardo, che l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione ( 39 ). Il paragrafo 2 di tale articolo 51 precisa che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione europea definite nei trattati. Tali disposizioni confermano la giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse ( 40 ). 55. Le disposizioni della Carta si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri quando questi attuano le disposizioni della direttiva 2003/86, in particolare il suo articolo 13, paragrafo 1. Ne consegue che, quando uno Stato membro rilascia un visto nell’ambito del ricongiungimento familiare ed esige la presenza personale del beneficiario al momento della consegna a mano di detto visto al fine di verificarne l’identità, l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta si estende oltre il rilascio del visto, in particolare fino alla sua effettiva consegna ( 41 ). Infatti, senza tale comparizione personale e la consegna diretta del visto in questione, l’obiettivo dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 di autorizzare l’ingresso del familiare o dei familiari non sarebbe raggiunto. Sarebbe quindi contrario all’obiettivo della direttiva 2003/86 limitare l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di agevolare «il rilascio dei visti necessari» alla sola concessione di tali visti a condizioni sospensive, senza tuttavia facilitare il completamento delle procedure amministrative necessarie per soddisfare tali condizioni. 56. Pertanto, ritengo che alla prima questione si debba rispondere affermativamente. 57. Tuttavia, dato che l’allontanamento dei ricorrenti nella causa principale dalla Striscia di Gaza o la fornitura loro di assistenza consolare, informando le autorità dei paesi terzi della loro volontà di lasciare tale territorio, non costituiscono azioni o «compiti» ( 42 ) disciplinate dalla direttiva 2003/86, essi non costituiscono un’«attuazione» del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ( 43 ). Né le disposizioni della direttiva 2003/86 né quelle della Carta possono essere interpretate in modo tale da modificare artificialmente la portata degli obblighi imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva o la ripartizione delle competenze e dei compiti dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri prevista dai trattati ( 44 ). 58. L’obbligo di garantire l’applicazione concreta ed effettiva dei diritti previsti dalla direttiva 2003/86 e, più precisamente, l’obbligo di concedere ai beneficiari di un permesso di ricongiungimento familiare ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti richiesti, non impone allo Stato membro che ha rilasciato tali visti l’obbligo di includere i beneficiari degli stessi in un processo di evacuazione dalla Striscia di Gaza da esso avviato o di informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tali beneficiari di recarsi nell’Unione che questi ultimi desiderano soggiornarvi e dispongono a tal fine dei visti richiesti. Né il testo né l’economia della direttiva 2003/86 o dell’articolo 51 della Carta avvalorano una siffatta interpretazione. C. Le funzioni diplomatiche e consolari degli [OSCURATO:PERSONA] membri alla luce del diritto dell’Unione 59. Fatta salva la mia analisi delle disposizioni della direttiva 2003/86 e del concetto di «attuazione della Carta» nel contesto delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, ritengo, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, che sia necessario esaminare se e, in caso affermativo, in che misura il diritto dell’Unione disciplini le funzioni diplomatiche e consolari degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 60. A questo proposito, mi risulta che vi sia un solo caso in cui il diritto dell’Unione disciplini tali funzioni. Infatti, la cittadinanza dell’Unione ( 45 ) garantisce altresì a ciascun cittadino di uno Stato membro, in un paese terzo in cui tale Stato membro non è rappresentato, il diritto, sancito all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE nonché dall’articolo 46 della Carta e concretizzato dall’articolo 23 TFUE, alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, alle stesse condizioni dei cittadini di questi ultimi ( 46 ). Peraltro, la direttiva 2015/637 ( 47 ), adottata sulla base dell’articolo 23 TFUE, mira a stabilire le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare ulteriormente la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati. Tali misure sono intese a rafforzare la certezza del diritto nonché la cooperazione efficace e la solidarietà tra autorità consolari ( 48 ). Ai sensi dell’articolo 9, lettera e), di tale direttiva, la protezione consolare può comprendere misure di assistenza qualora sussista una «necessità di aiuto e di rimpatrio in situazioni di emergenza». 61. È tuttavia evidente che le disposizioni in questione si applicano solo ai cittadini dell’Unione che si trovano nel territorio di un paese terzo in cui lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato e, in determinate circostanze, ai loro familiari che li accompagnano e che non sono cittadini dell’Unione ( 49 ) Per contro, esse non si applicano ai cittadini di paesi terzi che beneficiano del ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86. In ogni caso, dato che le ingiunzioni richieste dai ricorrenti nel procedimento principale non costituiscono un’attuazione delle politiche e delle azioni dell’Unione, l’articolo 10 TFUE sulla non discriminazione non trova applicazione ( 50 ). 62. A questo proposito, occorre sottolineare che, sebbene l’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, l’articolo 23 TFUE, l’articolo 46 della Carta e la direttiva 2015/637 istituiscono, a determinate condizioni, un regime di parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di un altro Stato membro, in un paese terzo in cui quest’ultimo Stato membro non è rappresentato, tali disposizioni non disciplinano, in quanto tali, i rapporti consolari tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i paesi terzi ( 51 ). Infatti, secondo il considerando 5 della direttiva 2015/637, «[detta] direttiva fa salva la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare la portata della tutela da fornire ai propri cittadini» ( 52 ). Pertanto, le disposizioni in questione non possono essere interpretate nel senso di imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di rimpatriare i propri cittadini in situazioni di emergenza. La stessa conclusione vale a maggior ragione quando si tratta di cittadini di un paese terzo ( 53 ). 63. Analogamente, la Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha statuito, nella sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA], che «nessun obbligo di diritto internazionale convenzionale o consuetudinario impone agli [OSCURATO:PERSONA] di rimpatriare i propri cittadini». Ha inoltre confermato che nel diritto internazionale non esiste un «diritto individuale alla protezione diplomatica» a favore dei cittadini di uno Stato. Secondo detta Corte, un tale diritto «sarebbe in contrasto con il diritto internazionale e con il potere discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA]» ( 54 ). 64. In questa sentenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà diversi da quelli già contenuti nella Convenzione e nel primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione ( 55 ), in base al quale a nessuno può essere «negato il diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino» ( 56 ). Il caso all’origine di detta sentenza riguardava il rifiuto opposto dalla Repubblica francese al rimpatrio di cittadini francesi detenuti insieme ai propri figli in alcuni campi in Siria dopo la caduta dello «Stato Islamico». 65. Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha precisato che, sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4 non garantisca ai cittadini di uno Stato che si trovano al di fuori del territorio di tale Stato un diritto generale al rimpatrio, tale disposizione può, in presenza di circostanze eccezionali ( 57 ), far sorgere un obbligo positivo qualora il rifiuto da parte di uno Stato di intraprendere qualsiasi iniziativa abbia l’effetto di porre il cittadino interessato in una situazione di fatto paragonabile a quella di un esiliato ( 58 ). Tale obbligo richiede, in presenza di circostanze eccezionali, che il processo decisionale relativo alla richiesta di rimpatrio sia accompagnato da adeguate garanzie contro l’arbitrarietà. Ciò si traduce nell’istituzione di un meccanismo di controllo che consenta di verificare che i motivi derivanti da considerazioni imperative di interesse pubblico o da difficoltà di ordine giuridico, diplomatico e materiale che le autorità esecutive potrebbero legittimamente invocare siano effettivamente privi di arbitrarietà ( 59 ). 66. Oltre al fatto che l’articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4 si applica solo ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti, rilevo, ad abundantiam , che nulla indica che il processo decisionale relativo alla richiesta di allontanamento dei ricorrenti nella causa principale fosse accompagnato da adeguate garanzie contro l’arbitrarietà. 67. È infatti opportuno ricordare che, secondo il giudice del rinvio, il margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato belga in virtù del diritto nazionale non sfugge al controllo di legittimità da parte del potere giudiziario, anche se tale controllo è marginale secondo il diritto nazionale. Tale giurisdizione ha inoltre indicato che, secondo una giurisprudenza della Corte costituzionale (Belgio), nonostante l’assenza di un diritto soggettivo all’assistenza consolare nel diritto nazionale, «la decisione dell’ufficio consolare di concedere o meno l’assistenza consolare è un atto amministrativo individuale, che deve pertanto essere espressamente e debitamente motivato. Tale motivazione può essere contestata dall’interessato dinanzi alla sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, nell’ambito di un ricorso di annullamento, o dinanzi al giudice ordinario, in particolare nell’ambito di un’azione di responsabilità [vale a dire in occasione di un controllo di legittimità effettuato dall’una o dall’altra di tali giurisdizioni]» ( 60 ). 68. Sulla base delle considerazioni che precedono, ritengo che la sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA] non avvalori la posizione dei ricorrenti nel procedimento principale e non possa estendere l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione alle azioni diplomatiche e consolari da essi richieste. Un eventuale controllo giurisdizionale del processo decisionale delle autorità belghe spetta, in forza del diritto nazionale, alla valutazione del giudice del rinvio. VI. Conclusione 69. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) nei seguenti termini: Gli articoli 4 e 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7, e con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, nonché con l’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: quando uno Stato membro concede un visto nell’ambito di un ricongiungimento familiare e richiede che il beneficiario del visto compaia personalmente al momento del rilascio in mani proprie di detto visto al fine di verificarne l’identità, l’attuazione del diritto dell’Unione si estende al di là della concessione del visto, segnatamente fino al suo rilascio; non impongono a uno Stato membro che abbia rilasciato visti a cittadini di un paese terzo nell’ambito del ricongiungimento familiare di includerli in un’operazione di evacuazione avviata da tale Stato membro o di informare le autorità di qualsivoglia paese terzo che impedisca a tali beneficiari di recarsi nell’Unione del fatto che questi ultimi dispongono di un visto per soggiornare nello Stato membro in questione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) GU 2023, L251, pag. 12 . ( 3 ) Vale a dire: A, nato nel 2013, B, nato nel 2016, C, nato nel 2018 e D, nato nel 2021. ( 4 ) Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE ( GU 2015, L 106, pag. 1 ). ( 5 ) Uno dei loro figli (in prosieguo: «E»), nato nel 2014, non è parte nel procedimento principale. ( 6 ) Infatti, le condizioni di salute di alcune persone evacuate richiedono la presenza di personale medico, o addirittura un trasporto sanitario d’urgenza e quindi l’utilizzo di ambulanze. Inoltre, tali condizioni deplorevoli espongono anche gli agenti coinvolti a un rischio sanitario. ( 7 ) Queste tensioni espongono infatti sia le persone sfollate che i funzionari dello Stato belga a un rischio concreto per la loro incolumità fisica o per la loro vita. ( 8 ) Dal punto 37 della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le parti nella causa principale concordano nel ritenere che i visti rilasciati dallo Stato belga alla sig.ra X e ai suoi figli siano stati concessi in base alla direttiva 2003/86. ( 9 ) V., in tal senso, Corte EDU, 14 settembre 2022, H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2022:0914JUD002438419, di seguito «sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA]», § 252. ( 10 ) Sentenza del 18 aprile 2023 (C‑1/23 PPU; in prosieguo: la «sentenza Afrin, EU:C:2023:296 ). ( 11 ) Vale a dire, quando l’interessato non è in grado di lasciare autonomamente il territorio in cui risiede e la sua vita è manifestamente in pericolo. ( 12 ) Conformemente alla sentenza Afrin. ( 13 ) Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è sancito dall’articolo 7 della Carta. Tale articolo deve, inoltre, essere letto in combinato disposto con l’obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore, sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta. Infine, conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, della Carta, occorre tenere conto della necessità per un minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con entrambi i genitori. V. sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Rifugiata minorenne sposata) ( C 230/21 , EU:C:2022:887 , punti 47 e 48 e giurisprudenza citata). ( 14 ) Questo considerando stabilisce che «[l]e misure relative al ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di tutela della famiglia e di rispetto della vita familiare sancito in numerosi strumenti di diritto internazionale». ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun ( C‑578/08 , EU:C:2010:117 , punto 43 ). ( 16 ) Sentenza Afrin, punti 39 e 40. ( 17 ) Sentenza Afrin, punti 39 e 40. ( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2019, X (Regime di decisione implicita di accettazione) ( C‑706/18 , EU:C:2019:993 , punti 30 , 32 e 34 ). ( 19 ) Dello Stato membro in questione. ( 20 ) In questo caso, lo Stato membro in questione ha sostenuto che la presenza dei familiari del soggiornante presso una rappresentanza diplomatica fosse indispensabile per verificarne l’identità tramite il rilevamento dei dati biometrici. ( 21 ) Al punto 58 della sentenza Afrin, la Corte ha statuito che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono richiedere la comparizione personale dei familiari del soggiornante in una fase successiva del procedimento, al fine, in particolare, di verificare i legami familiari e l’identità degli interessati». ( 22 ) Nel corso dell’udienza, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri hanno indicato di gestire le due fasi previste dalla direttiva 2003/86 in modo simultaneo. ( 23 ) Va osservato che l’articolo 13 della direttiva 2003/86 non viene menzionato nella sentenza Afrin, il che si spiega sicuramente con il fatto che tale disposizione si applica solo una volta che il ricongiungimento familiare è stato autorizzato. Orbene, nella fattispecie, tale autorizzazione non era (ancora) stata rilasciata. ( 24 ) Si veda a questo proposito l’espressione «una volta» utilizzata in questa disposizione. ( 25 ) Si tratta, a mio avviso, dell’eliminazione dei cosiddetti «oneri burocratici inutili». V., per analogia, sentenza della Corte EDU del 10 luglio 2014, Mugenzi c. [OSCURATO:PERSONA], (CE:ECHR:2014:0710JUD005270109, § 52), in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che, una volta riconosciuto in linea di principio il ricongiungimento familiare concesso a un rifugiato, «fosse fondamentale che le domande di visto fossero esaminate rapidamente, attentamente e con particolare diligenza». ( 26 ) Come nel caso in esame. Si veda la condizione sospensiva imposta dallo Stato belga. ( 27 ) Tale interpretazione è altresì corroborata dalla genesi della direttiva 2003/86. V. la relazione illustrativa relativa all’articolo 11, paragrafo 1, della proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, COM(1999) 638 def., che recita quanto segue: «Una volta che le autorità dello Stato membro abbiano preso una decisione positiva sulla domanda presentata dal richiedente il ricongiungimento, l’ingresso del familiare è autorizzato. Se il cittadino di un paese terzo, membro della famiglia del richiedente il ricongiungimento, ha bisogno di un visto per entrare nello Stato membro in cui questi risiede, tale Stato membro agevola il rilascio del visto, segnatamente provvedendo al suo rilascio in tempi brevi». L’articolo 11, paragrafo 1, di tale proposta corrisponde all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. ( 28 ) Sebbene l’articolo 41 della Carta, relativo al diritto a una buona amministrazione, non sia rivolto agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma esclusivamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, tale disposizione riflette un principio generale del diritto dell’Unione destinato ad applicarsi agli [OSCURATO:PERSONA] membri quando questi attuano tale diritto. V. sentenza del 24 novembre 2020, Minister van [OSCURATO:PERSONA] (C‑225/19 et C‑226/19 , EU:C:2020:951 , punto 34 ). ( 29 ) Durante l’udienza, diversi governi hanno informato la Corte che la trasmissione di una «semplice informazione» relativa a un richiedente il ricongiungimento familiare e alla sua famiglia alle autorità di paesi terzi, anche con il loro consenso, potrebbe, in alcuni casi, costituire una violazione dell’articolo 30, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale ( GU L 2013, 180, pag. 60 ). Tale disposizione prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri «non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda». ( 30 ) [OSCURATO:PERSONA], utilizzando l’espressione «una semplice informazione», ha presentato la seconda ingiunzione richiesta dai ricorrenti nella causa principale come un provvedimento (molto) meno vincolante rispetto alla prima ingiunzione richiesta. Ritengo tuttavia che le conseguenze dell’obbligo di informare le autorità di alcuni paesi terzi della situazione della sig.ra X e dei suoi figli non debbano essere banalizzate o sottovalutate. [OSCURATO:PERSONA] sembra del resto riconoscere che un tale obbligo potrebbe avere un effetto negativo e compromettere il processo di evacuazione avviato dallo Stato belga. V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni. ( 31 ) È opportuno ricordare che, durante l’udienza, il carattere «meno vincolante» di tale procedura è stato vivacemente contestato. V. il paragrafo 37 delle presenti conclusioni. ( 32 ) Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che lo Stato belga ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che una tale ingiunzione costituirebbe un onere eccessivo o un’ingerenza ingiustificata nel suo margine di discrezionalità. Secondo lo Stato belga, essa «equivarrebbe a fargli esercitare una pressione indiretta su Israele e sulla Giordania, con il rischio di compromettere le relazioni diplomatiche tra lo Stato belga e questi due [OSCURATO:PERSONA]. [Lo Stato belga] sostiene che un incidente diplomatico sarebbe tanto più probabile nel caso di specie in quanto è stato negoziato un piano di evacuazione con questi due [OSCURATO:PERSONA] e la comunicazione delle informazioni richiesta non rientra in tale quadro». ( 33 ) Una simile estensione costituirebbe una sorta di «erosione delle competenze» (« competence creep ») e violerebbe il principio di attribuzione sancito dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE. ( 34 ) La dichiarazione n. 14 allegata all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona ( GU 2008, C 115, pag. 343 ) precisa, al primo comma, che le disposizioni del Trattato di Lisbona relative alla PESC «non pregiudicano (…) le competenze di ciascuno Stato membro per quanto riguarda l’elaborazione e la conduzione della propria politica estera, il proprio servizio diplomatico nazionale, le proprie relazioni con i paesi terzi e la propria partecipazione alle organizzazioni internazionali». ( 35 ) V. i considerando 3 e 4 della direttiva 2003/86. ( 36 ) Si veda, in particolare, l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE in materia di allontanamento e rimpatrio delle persone in situazione di soggiorno irregolare. ( 37 ) Per quanto riguarda la distinzione tra politica «interna» e politica «esterna» e la scelta della base giuridica, v. sentenza del 19 luglio 2012, Parlamento/Consiglio ( C‑130/10 , EU:C:2012:472 , punti da 67 a 78 ). ( 38 ) V., per analogia, la sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 19 ). ( 39 ) Sentenza del 20 marzo 2025, Arce ( C‑365/23 , EU:C:2025:192 , punto 98 ). ( 40 ) Sentenza del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) ( C‑432/22 , EU:C:2024:987 , punti 33 e 34 ). ( 41 ) Infatti, dalla lettura degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/86 emerge che il campo di applicazione di tale direttiva va oltre il semplice permesso di ingresso per i familiari del soggiornante. Va sottolineato che i familiari del richiedente il ricongiungimento godono, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, una volta ottenuta l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno, di determinati diritti, ovvero il diritto all’istruzione, all’occupazione subordinata o autonoma, nonché all’orientamento, alla formazione, all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale. Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che, trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto, previa domanda, ove richiesta, a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante. ( 42 ) V. l’articolo 51, paragrafo 2, della Carta. A mio avviso, tali iniziative costituiscono «nuovi compiti» ai sensi di tale disposizione ( 43 ) Infatti, non sussiste alcun nesso tra le misure amministrative previste dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 e l’azione diplomatica e consolare auspicata dai ricorrenti nella causa principale. ( 44 ) Si vedano, a tal proposito, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del TUE sul principio di attribuzione che disciplina le competenze dell’Unione. ( 45 ) Va osservato che l’articolo 20, paragrafo 1, TFUE conferisce a chiunque possieda la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione. La Corte ha sottolineato in diverse occasioni che lo status di cittadino dell’Unione è destinato a costituire lo status fondamentale dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri. V., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Malta (Cittadinanza per investimento) ( C‑181/23 , EU:C:2025:283 , punto 92 e giurisprudenza citata). ( 46 ) Sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Malta (Cittadinanza per investimento) ( C‑181/23 , EU:C:2025:283 , punto 90 ). Cfr. anche l’articolo 46 della Carta. Cfr. anche l’articolo 35 TUE e l’articolo 221, paragrafo 2, TFUE, che prevedono una cooperazione tra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli [OSCURATO:PERSONA] membri e le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi. ( 47 ) V. anche la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un titolo di viaggio provvisorio dell’Unione europea e abroga la decisione 96/409/PESC ( GU 2019, L 163, pag. 1 ). Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva «definisce le norme relative alle condizioni da soddisfare e alla procedura da seguire da parte dei cittadini non rappresentati in paesi terzi per ottenere un titolo di viaggio provvisorio dell’Unione europea (…) e stabilisce un modello standard per tale documento». ( 48 ) V., in tal senso, il considerando 4 della direttiva 2015/637. V. inoltre l’articolo 8 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, stipulata a Vienna il 24 aprile 1963 ed entrata in vigore il 19 marzo 1967, Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA] , vol. 596, pag. 261, intitolato «Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo», che prevede che, «[d]opo adeguata notifica allo Stato di residenza e a meno che quest’ultimo non si opponga, un ufficio consolare dello Stato di invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo». V. anche l’articolo 46 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, stipulata a Vienna il 18 aprile 1961 ed entrata in vigore il 24 aprile 1964. Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA] , vol. 500, pag. 95, che prevede che, «[c]on il previo consenso dello Stato accreditante e su richiesta di uno Stato terzo non rappresentato in tale Stato, lo Stato accreditante può assumere la protezione temporanea degli interessi dello Stato terzo e dei suoi cittadini». ( 49 ) V. articolo 5 della direttiva 2015/637. ( 50 ) Lo stesso ragionamento vale per l’articolo 21 della Carta. ( 51 ) V., a tal riguardo, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2015/637. ( 52 ) V. anche il considerando 6 della direttiva 2015/637, secondo cui «[la presente] direttiva non riguarda i rapporti consolari tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i paesi terzi, in particolare i diritti loro riconosciuti e gli obblighi loro incombenti in virtù degli usi e degli accordi internazionali». ( 53 ) Poiché le ingiunzioni richieste dai ricorrenti nel procedimento principale non costituiscono azioni o «compiti» disciplinati dal diritto dell’Unione, non è necessario esaminare se esse costituiscano «un onere eccessivo». Una siffatta analisi equivarrebbe a determinare se il principio di proporzionalità, che disciplina l’esercizio delle competenze dell’Unione, sia stato rispettato e, quindi, se «il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non eccedano quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati». V. articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE. ( 54 ) V., in tal senso, sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA], § 259. V. anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Nuova istanza: 1962), sentenza, Belgio c. Spagna, Raccolta 1970, pag. 3. Ai punti 78 e 79 di tale sentenza, la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto che, «nei limiti fissati dal diritto internazionale, uno Stato può esercitare la propria protezione diplomatica con i mezzi e nella misura che ritiene opportuni, poiché è il proprio diritto che fa valere. Se le persone fisiche o giuridiche per conto delle quali agisce ritengono che i loro diritti non siano sufficientemente tutelati, esse non dispongono di alcun ricorso in diritto internazionale. (…) Lo Stato deve essere considerato l’unico competente a decidere se concedere la propria protezione, in quale misura farlo e quando porvi fine. Esso dispone a tale riguardo di un potere discrezionale il cui esercizio può dipendere da considerazioni, in particolare di ordine politico, estranee al caso di specie». ( 55 ) Strasburgo, 16.XI.1963, in prosieguo, «il Protocollo n. 4». ( 56 ) Va inoltre sottolineato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che «solo i cittadini dello Stato interessato possano avvalersi del diritto di ingresso così garantito dall’articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4». V. sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA], § 245 e giurisprudenza citata. ( 57 ) Ad esempio, quando fattori esterni minacciano direttamente l’incolumità fisica e la vita di un bambino che si trova in una situazione di estrema vulnerabilità. ( 58 ) V., in tal senso, sentenza H.F. e altri contro [OSCURATO:PERSONA], § 260. ( 59 ) V., in tal senso, sentenza H.F. e altri c. [OSCURATO:PERSONA], § 276. Dopo aver constatato l’esistenza di tali circostanze eccezionali, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del Protocollo n. 4, poiché i ricorrenti non avevano ricevuto alcuna spiegazione in merito alla scelta alla base della decisione adottata dall’esecutivo nei loro confronti, se non quella, implicita, che derivava dall’attuazione della politica seguita dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva tuttavia garantito il ritorno di diversi minori sul territorio nazionale. Essi non avevano inoltre ottenuto dalle autorità francesi alcuna informazione che potesse contribuire alla trasparenza del processo decisionale. Inoltre, tale situazione non poteva essere sanata dai procedimenti avviati dinanzi ai giudici interni, poiché questi ultimi avevano infatti declinato la propria competenza in quanto aditi per richieste relative ad atti indissociabili dalla conduzione delle relazioni internazionali della [OSCURATO:PERSONA] (§ 277, 280 e 281 di detta sentenza). ( 60 ) Corte costituzionale, n. 117/2020 del 24 settembre 2020, punto B.8.3, ultimo comma.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris