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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 08930/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21434/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] eMARITATO LELIO -resistente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di PALERMO n. 124/2018 , depositata il14/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 7 marzo 2023 – Pres.

Mancino, rel. [OSCURATO:PERSONA] numero 9 –r.g. 21434/18 Con sentenza del 14/2/18 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 15/2/16 del tribunale di Trapani che aveva in gran parte respinto l'opposizione della società in epigrafe ad avviso di addebito per euro 2.261 per rettifica mod.

DM 10 del 2012, in ragione dell'indebita fruizione disgravi (per assunzione di disoccupati di lunga durata) non spettanti in quanto la società non era in regola con precedenti periodi di contribuzione.

Avverso tale sentenza ricorre la società per quattro motivi, illustrati da memoria; l'INPS ha depositato procura.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 111 Cost., 30 del decreto-legge 78 del 2010, convertito in legge 122 del 2010, per avere la corte territoriale ritenuto motivato l'avviso sulla base del suo unico contenuto dato dall’indicazione del codice meccanografico identificativo degli sgravi contributivi.

Il motivo è privo di pregio, atteso che l’indicazione del codice meccanografico degli sgravi indebitamente fruiti è elemento sufficiente ed idoneo, proprio per la sua univocità, ad identificare la pretesa creditoria.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 1175 della legge 296 del 2006, per avere la corte territoriale trascurato che la norma prevede la revoca dei benefici solo per venir meno del DURC e non per qualsiasi inadempienza contributiva.

Il motivo è infondato, in quanto la norma recita “Fermi restando altri obblighi”, in tal modo attribuendo rilevanza al rispetto dei vari obblighi ricadenti sull’imprenditore nei confronti degli enti previdenziali, e comunque presupposto della fruizione degli sgravi in questione è la regolarità contributiva (aspetto rispetto al quale il possesso del DURC è solo elemento probatorio utile fino a prova contraria); nella specie, poi, è del tutto incontroverso (e altresì documentato in atti) che la società non era in regola con precedenti periodi di contribuzione.

In tema, questa Corte ha del resto già affermato (Sez.

L - , Sentenza n. 27107 del 25/10/2018, Rv. 651258 - 01) in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d.

Durc), che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 111 della Costituzione, per aver violato il contraddittorio in regione della mancata indicazione delle somme contestate.

Il motivo è infondato, essendo le somme chiaramente desumibili dalle note di rettifica prodotte.

Il quarto motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. e del relativo principio di non contestazione, in relazione alla provenienza della lavoratrice da stato di lunga disoccupazione.

Il motivo è infondato perché la sentenza non nega tale fatto, ma soltanto il diritto agli sgravi, ed inragione del diverso motivo dell’assenza di regolarità contributiva.

Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per spese non essendo stata svolta attività difensiva da parte dell’INPS.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21434/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] eMARITATO LELIO -resistente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di PALERMO n. 124/2018 , depositata il14/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 7 marzo 2023 – Pres. Mancino, rel. [OSCURATO:PERSONA] numero 9 –r.g. 21434/18 Con sentenza del 14/2/18 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 15/2/16 del tribunale di Trapani che aveva in gran parte respinto l'opposizione della società in epigrafe ad avviso di addebito per euro 2.261 per rettifica mod. DM 10 del 2012, in ragione dell'indebita fruizione disgravi (per assunzione di disoccupati di lunga durata) non spettanti in quanto la società non era in regola con precedenti periodi di contribuzione. Avverso tale sentenza ricorre la società per quattro motivi, illustrati da memoria; l'INPS ha depositato procura. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 111 Cost., 30 del decreto-legge 78 del 2010, convertito in legge 122 del 2010, per avere la corte territoriale ritenuto motivato l'avviso sulla base del suo unico contenuto dato dall’indicazione del codice meccanografico identificativo degli sgravi contributivi. Il motivo è privo di pregio, atteso che l’indicazione del codice meccanografico degli sgravi indebitamente fruiti è elemento sufficiente ed idoneo, proprio per la sua univocità, ad identificare la pretesa creditoria. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 1175 della legge 296 del 2006, per avere la corte territoriale trascurato che la norma prevede la revoca dei benefici solo per venir meno del DURC e non per qualsiasi inadempienza contributiva. Il motivo è infondato, in quanto la norma recita “Fermi restando altri obblighi”, in tal modo attribuendo rilevanza al rispetto dei vari obblighi ricadenti sull’imprenditore nei confronti degli enti previdenziali, e comunque presupposto della fruizione degli sgravi in questione è la regolarità contributiva (aspetto rispetto al quale il possesso del DURC è solo elemento probatorio utile fino a prova contraria); nella specie, poi, è del tutto incontroverso (e altresì documentato in atti) che la società non era in regola con precedenti periodi di contribuzione. In tema, questa Corte ha del resto già affermato (Sez. L - , Sentenza n. 27107 del 25/10/2018, Rv. 651258 - 01) in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 111 della Costituzione, per aver violato il contraddittorio in regione della mancata indicazione delle somme contestate. Il motivo è infondato, essendo le somme chiaramente desumibili dalle note di rettifica prodotte. Il quarto motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. e del relativo principio di non contestazione, in relazione alla provenienza della lavoratrice da stato di lunga disoccupazione. Il motivo è infondato perché la sentenza non nega tale fatto, ma soltanto il diritto agli sgravi, ed inragione del diverso motivo dell’assenza di regolarità contributiva. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per spese non essendo stata svolta attività difensiva da parte dell’INPS. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor
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