CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanisetta che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 610, 612 c. 2 e 595 c.p.; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia il travisamento delle prove testimoniali, dalle quali sarebbe invero emersa la non offensività delle condotte ascrittegli in quanto non indirizzate ad un soggetto particolare, è generico in quanto reiterativo di censura già dedotta nel precedente grado di giudizio ed ivi puntualmente disattesa su base di logica e congrua motivazione. La Corte territoriale ha riscontrato convincenti elementi atti a fondare l'univoca riconducibilità delle offese tanto al soggetto minacciato quanto alle persone offese assenti, basandosi non solo sulle dichiarazioni di queste ultime ma anche su ulteriore apparato probatorio a loro conferma (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); 3. Considerato, inoltre, che il motivo di ricorso, proponendo in sostanza una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); 4. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'assenza di motivazione in. ordine ai criteri seguiti per la determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, trattandosi di mera conferma della condanna già irrogata in primo grado, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui il giudice non è tenuto, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla legge per la determinazione della misura della pena, all'analitico richiamo di tutte le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., ben potendo, senza incorrere in alcuna violazione dell'obbligo della motivazione, attribuire valore decisivo solo a quelle che presentano, nella concreta vicenda processuale, maggiore rilevanza (Sez. 1, n. 3243 del 01/12/1982, dep. 1983, Sartor, Rv. 158437);5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec