CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
forza di procuraspeciale in atti anche disgiuntamente tra loro dall’avv. prof. AlbertoMaria Gaffuri e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] TributariaRegionale della Toscana n. 1151/06/2021, depositata il 20/10/2021 enon notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Grossetonotificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento IVA relativoall’anno d’imposta 2016, emesso a seguito di un processo verbale diconstatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Follonica. L’Ufficiocontestava l’errata applicazione del regime IVA del margine in relazionealla vendita di tre autoveicoli usati di grossa cilindrata, ritenendo che leoperazioni dovessero essere assoggettate a IVA ordinaria. Secondol’Amministrazione finanziaria, il contribuente aveva applicatoindebitamente il regime del margine senza verificare se l’IVA fosse statadetratta a monte dai precedenti cedenti e senza accertare la sussistenzadei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa nazionalee unionale. L’Ufficio recuperava quindi maggiore IVA per l’anno 2016, alnetto di quanto già versato a titolo di IVA sul margine, e irrogava lerelative sanzioni, contestando anche l’omessa autofatturazione.Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, deducendo, tra l’altro,la violazione della disciplina sul regime del margine, dei principi unionaliin materia di IVA e del principio di proporzionalità, nonché la carenza dimotivazione dell’atto e la propria buona fede. Chiedeva inoltre ladisapplicazione delle sanzioni per assenza di colpa.[OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso,ritenendo che il contribuente non avesse dimostrato di aver effettuato iCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026controlli minimi richiesti per l’applicazione del regime del margine, né diaver verificato la posizione IVA dei cedenti a monte, evidenziando altresìla sufficiente motivazione dell’avviso di accertamento. Le spesevenivano compensate.Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello,denunciando vizi di motivazione della sentenza di primo grado, erratainterpretazione della normativa sul regime del margine, violazione deiprincipi unionali di tutela del cessionario in buona fede, omesso esamedell’onere della prova e dell’asserita sproporzione delle sanzioni.[OSCURATO:PERSONA] della Toscana respingeval’appello affermano che la sentenza di primo grado era adeguatamentemotivata e che l’avviso di accertamento esponeva in modo chiaro ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria,consentendo al contribuente un’effettiva difesa. Nel merito, la CTRribadiva che il regime del margine costituisce un regime speciale ederogatorio rispetto al sistema IVA ordinario e, come tale, è di strettainterpretazione. La sua applicazione presuppone che l’IVA assolta amonte non sia stata detratta e che tale circostanza sia dimostrata. Inpresenza di contestazioni fondate su elementi oggettivi, l’onere dellaprova circa la legittimità del regime agevolativo grava sul contribuente.[OSCURATO:PERSONA] sottolineava che, trattandosi di operatore professionaledel settore automobilistico, sul contribuente grava un particolare doveredi diligenza, che comprende la verifica della provenienza dei veicoli edella posizione dei precedenti intestatari, anche attraverso l’esame deilibretti di circolazione, compresi quelli esteri. Nel caso di specie, talediligenza non risultava dimostrata, né in sede amministrativa néprocessuale. Quanto alla buona fede, la CTR osservava che essa non èsufficiente a giustificare l’applicazione del regime del margine in assenzadei requisiti richiesti dalla legge e che, nel caso concreto, la condotta delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026contribuente è connotata da negligenza. Di conseguenza, viene esclusaanche la possibilità di disapplicazione delle sanzioni.Ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a ottomotivi di doglianza illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7della L. n. 212 del 2000 e dell’obbligo di motivazione degli attiamministrativi e delle sentenze, in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c. Si censura la sentenza impugnata per aver escluso ilvizio di motivazione dell’avviso di accertamento, nonostante questofosse fondato su mere congetture relative al comportamento deifornitori, e per aver reso una motivazione solo apparente, apodittica epriva di un reale percorso logico-giuridico a sostegno del rigetto delledoglianze del contribuente.Il motivo è infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’obbligo dimotivazione dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 7 della L. n.212 del 2000, non richiede che l’atto contenga una compiutadimostrazione della fondatezza della pretesa tributaria, essendosufficiente che esso esponga in modo intelligibile i presupposti di fatto ele ragioni giuridiche poste a fondamento dell’imposizione, così da porreil contribuente in condizione di conoscere l’an e il quantum della pretesae di approntare un’adeguata difesa. Ne consegue che l’obbligomotivazionale deve ritenersi assolto mediante l’enunciazione deglielementi essenziali dell’accertamento e delle risultanze poste a basedello stesso, restando riservate alla fase contenziosa le questioniCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026Cass. n. 9810/2014; Cass. n. 25321/2024).Nella fattispecie, come si evince dalle difese svolte dalcontribuente, questi è stato messo in grado di conoscere tali elementi,in quanto nel corso del giudizio li ha contestati e contrastati svolgendoampie e articolate difese; l’Ufficio ha invero disconosciuto, illustrandonele ragioni, l’applicabilità alle operazioni oggetto di rilievo del regime c.d.“del margine” senza che sia evincibile alcuna contraddizione nel circuitomotivazione dell’atto impugnato, tanto che lo stesso è statoadeguatamente percepito e puntualmente censurato nei gradi di merito.Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedella disciplina del regime IVA del margine, di cui agli artt. 36 e seguentidel d.L. n. 41 del 1995, nonché delle norme sull’accertamento, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il ricorrente censura lasentenza per aver ritenuto sussistenti in capo al contribuente obblighiinformativi e investigativi nei confronti dei fornitori, non previsti dallanormativa, introducendo condizioni ulteriori e indebite per l’applicazionedel regime speciale.Tale motivo può esaminarsi congiuntamente sia con il sestomotivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dellenorme europee e nazionali sul regime del margine IVA e sul regimeordinario IVA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.censurando la sentenza di merito per aver escluso l’applicazione delregime speciale nonostante la sussistenza di tutti i presupposti di legge,omettendo conseguentemente di annullare l’avviso di accertamento, siacon il settimo motivo il quale deduce la violazione dell’art. 6 del d. Lgs.n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peravere la CTR escluso l’esimente della buona fede e ritenuto applicabili lesanzioni, pur in assenza di colpa e a fronte di verifiche non esigibili dalCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026contribuente secondo un criterio di ordinaria diligenza. Si tratta infattidi doglianze tra di loro strettamente connesse.Tali motivi sono tutti infondati.In tema di IVA, il regime del margine (in via generale, si vedaCass. S.U. n. 21105/2017), previsto dall’art. 36 del d.L. n. 41 del 1995,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 85 del 1995, costituisce unregime speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema ordinariodell’imposta e, come tale, deve essere interpretato restrittivamente edapplicato in termini rigorosi (Cass. n. 13473/2022; Cass. n.26597/2024). Ne consegue che, qualora l’Amministrazione finanziariacontesti, sulla base di elementi oggettivi e specifici, l’indebita fruizionedi tale regime, spetta al contribuente-cessionario dimostrare lasussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l’applicazione,trattandosi di un’eccezione alla regola generale dell’imposizione IVA(Cass. n. 25448/2022). In particolare, la mancata detrazionedell’imposta a monte da parte del cedente costituisce condizioneimprescindibile per l’operatività del regime del margine, sicché, in difettodi prova sul punto, il regime deve ritenersi inapplicabile a prescinderedallo stato soggettivo del contribuente, il quale può eventualmenterilevare solo ai fini sanzionatori (Cass. n. 26597/2024). Né è sufficiente,a tal fine, il mero affidamento sulla formale indicazione del regime delmargine contenuta nella fattura, non potendo il cessionario fareaffidamento acritico sulle attestazioni del cedente, ma dovendoverificare la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’agevolazione(Cass. n. 9736/2015).Tale onere di verifica si atteggia, nel settore della compravenditadi veicoli usati, come obbligo di diligenza qualificata, conforme a quellaesigibile da un operatore economico accorto, e comprende l’esame dellacarta di circolazione e della “storia” del veicolo, al fine di individuare iprecedenti intestatari e di accertare, sia pure in via presuntiva,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’avvenuto assolvimento definitivo dell’imposta senza possibilità didetrazione (Cass. n. 10010/2018; Cass. n. 13473/2022).Pertanto, correttamente è stata esclusa l’applicabilità del regimedel margine nel caso in cui il contribuente non abbia fornito adeguataprova di aver adempiuto a tale onere di diligenza e di verifica, nonpotendo la sola buona fede soggettiva fondare il diritto a beneficiare delregime agevolato.Quanto alle sanzioni, alla luce delle sopra esposte considerazioni,sussistendo quantomeno la colpa in capo al contribuente, le stesse sonocertamente dovute. Come è noto, questa Corte costantemente affermanella propria consolidata giurisprudenza (Cass. n. 12901/2019) che intema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai finidell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo,grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs. n. 472 del 1997 laprova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione dellarilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare instato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinariadiligenza.Con il terzo motivo è denunciata la violazione del principiounionale di proporzionalità e degli artt. 226, paragrafo 14, e 314, letterad), della direttiva 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. Si deduce che la CTR abbia preteso dal contribuente controllisistematici sull’effettiva applicazione del regime del margine da partedei fornitori, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia econ il principio secondo cui al soggetto passivo è richiesto uncomportamento diligente ma non investigativo.Il motivo è infondato.Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustiziadell’Unione europea, il regime del margine costituisce una deroga alsistema ordinario dell’imposta sul valore aggiunto e, come tale, èCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026soggetto a interpretazione restrittiva, nei soli limiti necessari alconseguimento della sua finalità, individuata nell’evitare fenomeni didoppia imposizione e distorsioni della concorrenza tra operatorieconomici (Corte giust., 8 dicembre 2005, causa C-280/04, JyskeCorte giust., 19 luglio 2012, causa C-160/11, [OSCURATO:PERSONA]; Cortegiust., 18 maggio 2017, causa C-624/15, Litdana). Ne discende che ledisposizioni della direttiva 2006/112/CE che introducono regimi specialinon possono essere applicate oltre quanto strettamente necessario alperseguimento di tali obiettivi, dovendosi mantenere un correttoequilibrio tra l’interesse fiscale degli Stati membri e la tutela dei dirittidei soggetti passivi. È vero che, secondo la giurisprudenza unionale,l’azione degli Stati membri in materia di IVA deve rispettare il principiodi proporzionalità, quale principio generale del diritto dell’Unione,imponendo che le misure adottate siano idonee, necessarie e noneccedenti rispetto allo scopo perseguito. Tuttavia, la Corte di giustiziaha chiarito che tale principio non osta a che venga negato un beneficioprevisto dalla normativa IVA armonizzata qualora il soggetto passivonon dimostri la sussistenza dei presupposti oggettivi richiesti per la suaapplicazione ovvero quando risulti, sulla base di elementi oggettivi, cheegli sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenzarichiesta a un operatore economico, di partecipare a un’operazioneirregolare o fraudolenta (Corte giust., 6 luglio 2006, cause riuniteC-439/04 e C-440/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).In tale prospettiva, la Corte dell’Unione ha precisato che solo isoggetti passivi che abbiano adottato tutte le misure che potevanoessere loro ragionevolmente richieste al fine di assicurarsi che leoperazioni poste in essere non facessero parte di un’evasione dell’IVApossono invocare la tutela dell’affidamento e della buona fede, mentrecolui che sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinariaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026diligenza, di essere coinvolto in un’operazione irregolare non puòbeneficiare dei diritti riconosciuti dal sistema IVA armonizzato (Cortegiust., 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11, [OSCURATO:PERSONA]). Parimenti, è stato affermato che il principio di proporzionalitànon impone il riconoscimento di un beneficio IVA quando il soggettopassivo, pur non avendo partecipato consapevolmente a una frode, nonabbia posto in essere le verifiche esigibili in relazione alle circostanze delcaso concreto (Corte giust., 21 febbraio 2008, causa C-271/06, NettoSupermarkt).Ne consegue che, anche in materia di regime del margine, ilprincipio di proporzionalità non impone di attribuire rilievo decisivo allasola buona fede soggettiva del contribuente, ove difetti la prova dellamancata detraibilità dell’imposta a monte, trattandosi di presuppostooggettivo imprescindibile del regime speciale. In tale evenienza,l’esclusione del regime del margine non si risolve in un automatismosproporzionato, ma costituisce applicazione coerente del sistema IVAarmonizzato, ferma restando la possibile rilevanza della buona fede suldistinto piano sanzionatorio, secondo quanto costantemente affermatodalla giurisprudenza unionale.Pertanto, le conclusioni sopra riportate – e confermate in sede didecisione dei motivi che precedono – risultano nel concreto rispettosedel principio di proporzionalità, che non viene violato dal diniego, nelcaso in cui difetti la prova della mancata detrazione dell’iva a monte,dell’applicazione del regime c.d. “del margine”.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e del principio dispositivo, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Si censura la sentenza per averillegittimamente invertito l’onere della prova, gravando il contribuentedi una prova impossibile, e per non aver valutato criticamente gliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026elementi probatori offerti a dimostrazione della correttezza dellacondotta e della buona fede.Il motivo è infondato.Invero, la sentenza di merito ha correttamente applicato i principienunciati da questa Corte, come si evince da svariati articolati einequivoci passaggi motivazionali: “il regime c.d. del marginerappresenta, quindi, un regime ‘speciale’ rispetto all’ordinario regimeimpositivo […] ed è onere del contribuente provare, a fronte di unacontestazione dell’amministrazione, la sussistenza dei presupposti difatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo.”; “Lamancata detrazione dell’IVA sull’acquisto da parte del cedente èimprescindibile condizione di applicabilità del medesimo […], con laconseguenza che la sua carenza (ovvero il difetto di prova della suasussistenza) comporta l’inapplicabilità del regime de quo,indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto ilcontribuente.”; “Tutte le volte in cui la contestazionedell’Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, che privinodi attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confrontidel cessionario, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fattoche giustificano l’operatività di tale regime di deroga incombe alcontribuente cessionario.”; “Quest’ultimo è tenuto a verificarepreventivamente la regolarità sostanziale dell’operazione […]conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto di prova ed alsistema del diritto comunitario.”; “Se l’Amministrazione finanziariadimostra, alla luce di elementi oggettivi, che le irregolarità commessedall’emittente della fattura erano a conoscenza del soggetto passivo – oavrebbero potuto esserlo con l’uso dell’ordinaria diligenza – èquest’ultimo a dover provare la sua estraneità alle suddette irregolarità.”Inoltre, la sentenza di merito ha debitamente valutato – senza quindiaffatto trascurarli - gli elementi di prova dedotti dal contribuente: dallaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026motivazione della sentenza emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha, all’esito ditale valutazione, qualificato come negligenza del contribuente lacondotta tenuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’applicazione del regimeIVA del margine, dopo aver rilevato che il contribuente, operatoreprofessionale del settore, non ha depositato i precedenti libretti dicircolazione esteri delle autovetture né ha dimostrato di avere effettuatoi controlli minimi necessari per verificare la legittimità dell’applicazionedel regime agevolativo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale omissione integranegligenza, soprattutto avuto riguardo alla qualità professionale delcontribuente, il quale era tenuto a verificare, mediante l’esame deilibretti di circolazione, la provenienza dei veicoli e l’eventuale detraibilitàdell’IVA a monte. Correttamente, quindi, il giudice di merito dallamancata osservanza di tale dovere di diligenza ha escluso la buona fededel contribuente e giustificata l’inapplicabilità del regime del margine.Con il quinto motivo è dedotto l’omesso esame di fatti decisivi peril giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Si lamentache la CTR abbia trascurato circostanze decisive, puntualmente dedottee documentate dal ricorrente, idonee a dimostrare la legittimitàdell’applicazione del regime del margine e l’insussistenza di condotteelusive o fraudolente.Il motivo è inammissibile.L’enunciata censura di omesso esame ex art. 360, primo comma,num. 5 c.p.с., è preclusa sussistendo il limite della c.d. "doppiaconforme" di cui all'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. introdotto dall'art.54, comma 1, lett. a), del d. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile rationetemporis nel presente giudizio, non avendo la ricorrente dimostrato chele ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass.n. 26860/2014; Cass. n. 11439/2018).Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026In ogni caso, dalla sentenza impugnata emerge che il giudice diappello, nel rigettare i motivi di gravame, abbia ricostruito il quadrofattuale rilevante (provenienza dei veicoli, regime del margine,documentazione disponibile); valorizzato l’assenza, in capo alcontribuente, della prova della mancata detrazione dell’IVA a monte edella diligenza esigibile; ritenuto che le circostanze addottedall’appellante (fatture con dicitura “regime del margine”, buona fedesoggettiva, difficoltà di verifica) fossero già esaminate e superate inbase a elementi oggettivi contrari. In particolare, la CTR affermava cheil contribuente non ha prodotto i libretti di circolazione esteri; non hadimostrato di aver svolto verifiche esigibili; non ha fornito prova deipresupposti oggettivi del regime agevolato. Il giudice di appello,dunque, non ha affatto omesso l’esame dei fatti storici allegati, ma li hapresi in debita considerazione reputandoli non decisivi o comunquerecessivi rispetto agli elementi contrari emersi dall’istruttoria e dallavalutazione complessiva del materiale probatorio.Pertanto, il motivo va dichiarato inammissibile.Con l’ottavo motivo, proposto in estremo subordine, si denunciala violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., censurando la condanna alle spese di lite disposta a favoredell’Agenzia delle Entrate, nonostante la stessa fosse statarappresentata in giudizio da propri funzionari e non avesse sostenutospese per il patrocinio legale.Il motivo è manifestamente infondato.Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies del d. Lgs. n. 546 del 1992«nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agentedella riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da proprifunzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compensospettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 10806/2022Numero sezionale 2868/2026Numero di raccolta generale 18779/2026Data pubblicazione 09/06/2026complessivo ivi previsto»; la norma citata prevede la liquidazione dellespese a favore dell'ufficio tributario, se assistito da funzionaridell'amministrazione, e, a favore dell'Ente locale, se assistito da propriccf dipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati eprocuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari diavvocato. Lo specifico riferimento alle spese processuali ed alla riduzionepercentuale dei soli onorari di avvocato conferma il diritto dell'Agenziaalla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti perl'assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sonolegittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi dell'art. 15cit. (Cass. n. 23055/2019)Conclusivamente, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro2.400,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13